Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/1972, n. 771
CASS
Sentenza 16 marzo 1972

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime5

Ai sensi dell'art 17 della legge 2 luglio 1949 n 408,l'agevolazione tributaria della riduzione dell'aliquota di imposta di registro ed ipotecaria riguarda i trasferimenti di immobili effettuati entro i quattro anni dalla dichiarazione di abitabilita,o dalla effettiva abitazione. La circostanza della effettiva abitazione a partire da una certa data non puo essere provata a mezzo di testimoni. ( Conf 2053'71, mass n 352714).*

In tema di imposta di registro,ai sensi dell'art 140 della legge organica (RD 30 dicembre 1923,n 3269),l'ingiunzione intimata al venditore interrompe la prescrizione anche nei confronti del compratore e l'opposizione all'ingiunzione stessa di una delle parti del negozio comporta la sospensione della prescrizione,durante il corso del conseguente giudizio,anche per l'altra parte.*

Non puo escludersi,in linea generale,che la prova testimoniale abbia ingresso nel processo tributario;ma l'ammissibilita del mezzo e piu limitata rispetto al comune diritto processuale,sia per la sfiducia che esso incontra,sia per l'inopportunita dei ritardi che comporta il suo esperimento.*

Nel sistema della legge di registro,ai fini della applicazione del tributo sugli Atti sottoposti a registrazione non e ammessa la prova testimoniale,avendola il legislatore ritenuta inidonea all'accertamento di fatti che influiscano sulla Determinazione e sulla misura del tributo. Detta prova e,infatti,contraria alla natura dell'imposta che colpisce il negozio secondo il contenuto e gli effetti dell'atto esibito. L'inammissibilita della prova testimoniale opera anche in ordine all'accertamento dei presupposti di una agevolazione tributaria,trattandosi pur sempre di elementi di fatto inerenti all'imposta. ( Conf 2053'71, mass n 352714).*

La materia tributaria e oggetto di legislazione concorrente dello stato e della regione siciliana ed e retta dal principio della prevalenza delle leggi nazionali su quelle regionali. Se,pertanto,la regione siciliana legiferi in materia tributaria sul medesimo oggetto su cui verta altresi la legislazione statale puo determinarsi un concorso di Disposizioni che se tra loro compatibili,possono pur sempre applicarsi nel rispettivo ambito di previsione. Di conseguenza,ben puo concorrere la diversa e maggiore esenzione concessa per le nuove costruzioni adibite ad abitazione in Sicilia dalla legge regionale 18 gennaio 1949,n 2,con la minore esenzione concessa,per tutto lo stato dall'art 17 della legge 2 luglio 1949,n 408;sicche nulla vieta che sia richiesta in via principale la maggiore esenzione prevista dalla legge regionale e,ove questa non spetti,quella generale della legge nazionale. ( Conf 2053'71, mass n 352715).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/1972, n. 771
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 771
    Data del deposito : 16 marzo 1972

    Testo completo