Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 16/03/2026, n. 4850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4850 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04850/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10816/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10816 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EL AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
VA OL, non costituito in giudizio;
per l’accertamento dell'illegittimità e l’annullamento del silenzio-rifiuto
formatosi in data 13 agosto 2025 sulla motivata istanza di accesso agli atti ritualmente avanzata dalla ricorrente in data 14 luglio 2025;
e conseguentemente per la condanna
dell’amministrazione all’ostensione degli atti oggetto della predetta domanda di accesso;
nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28 ottobre 2025 , per l’annullamento
della nota del Ministero dell’Interno 22 ottobre 2025, prot. 44580;
e la conseguente declaratoria
del diritto della ricorrente all’accesso in forma integrale, al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del Ministero dell’Interno del 2 luglio 2025, a copie integrali dei verbali della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei Funzionari della Polizia di Stato del 16 e 26 giugno 2025, con copia integrale degli elenchi allegati al verbale del 16 giugno 2025, nonché al modello di scheda di scrutinio sottoposto all’esame della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato nella medesima seduta del 16 giugno 2025; nonché ancora a tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e comunque consequenziali rispetto ai suddetti verbali e solo parzialmente allegati alla nota del Ministero dell’Interno del 22 ottobre 2025, e tra essi in particolare le asserite “ risultanze della attività ispettiva che ha interessato il servizio di Psicologia della Direzione Centrale di Sanità e delle criticità successivamente emerse ”, di cui all’appunto allegato alla suddetta nota del 22 ottobre 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. IN IU FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del Personale della Polizia di Stato, 5 maggio 2025, n. 333/FUN/9017.1 la p.a. resistente ha comunicato l’avvio di diverse procedure di scrutinio per la promozione a una qualifica superiore, ivi compreso quello per « la promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico psicologo con decorrenza 1° luglio 2025 », che interessava « tutti i primi dirigenti tecnici psicologi con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 30 giugno 2025 ».
2. Tenuto conto che l’approvazione degli atti del suindicato scrutinio era all’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato del 2 luglio 2025, con istanza del 14 luglio 2025 la dott.ssa EL AN – primo dirigente tecnico psicologo della Polizia di Stato con cinque anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 30 giugno 2025 – ha chiesto all’amministrazione di avere accesso a « a) tutti gli atti della procedura di scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico psicologo con decorrenza 1° luglio 2025, comprensivi del verbale integrale della seduta del Consiglio di amministrazione del 2 luglio 2025, nonché di altri verbali antecedenti o successivi del Consiglio di amministrazione inerenti il medesimo scrutinio; b) tutti gli atti approvati nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2025, nonché in altre sedute antecedenti o successive del Consiglio di amministrazione, relativi al medesimo scrutinio …; c) il quaderno (o quaderni se più di uno) di scrutinio; d) la copia dei titoli valutati per singola categoria e sottocategoria … e il punteggio attribuito a ciascun titolo; e) la copia dei titoli esclusi dalla valutazione per lo scrutinio; f) i criteri di valutazione dei titoli e le annualità di riferimento; g) le linee guida e copia delle norme che regolano in criteri dello scrutinio; h) ogni atto propedeutico, conseguenziale o concomitante della procedura …; i) [la sua] scheda personale … e la scheda personale degli altri eventuali concorrenti…; l) [il suo] fascicolo personale … e i fascicoli personali degli altri concorrenti … ».
3. Con comunicazione del 6 agosto 2025, prot. 35116 l’amministrazione resistente ha riscontrato l’istanza della dott.ssa AN, indicandole la procedura da seguire per l’accesso al fascicolo personale e riservandosi « di trasmettere la documentazione inerente allo scrutinio in oggetto non appena saranno terminate le procedure di formalizzazione tutt’ora in corso ».
4. In data 14 agosto 2025 – non avendo ricevuto alcuna ulteriore comunicazione – la sig. AN ha quindi chiesto alla p.a. di indicarle la data entro cui sarebbero state ultimate « le procedure di formalizzazione » e le sarebbe stato consentito di accedere ai documenti richiesti.
5. Con comunicazione del 2 settembre 2025, prot. n. 37668 l’amministrazione ha comunicato alla dott.ssa AN che gli atti dalla stessa richiesti presumibilmente sarebbero « stati disponibili nel mese di ottobre p.v. ».
6. Con comunicazione del 4 settembre 2025, la dott.ssa AN ha chiesto alla p.a. resistente di assicurarle che entro il 31 ottobre 2025 le sarebbero stati forniti tutti i documenti richiesti, evidenziando che in assenza di un puntuale riscontro entro il 10 settembre 2025 sarebbe stata costretta ad attivare i rimedi giurisdizionali avverso il diniego d’accesso.
7. In assenza di riscontro a tale ultima nota, la dott.ssa AN ha quindi ritenuto di adire questo Tribunale ex art. 116 e 31 c.p.a. al fine di ottenere l’annullamento del « provvedimento di tacito diniego conseguente alla formazione del silenzio perfezionatosi in data 13 agosto 2025 » sulla sua domanda di accesso agli atti del 14 luglio 2025, e la conseguente condanna della p.a. a consentire l’accesso ai documenti indicati nella predetta istanza.
8. In data 25 settembre 2025 il Ministero resistente si è costituito in giudizio.
9. Con nota 22 ottobre 2025, n. 44880, la p.a. ha dato riscontro all’istanza di accesso della dott.ssa AN, trasmettendo un « appunto 25 giugno 2025 del Direttore centrale di sanità », una « copia del verbale del Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato del 2 luglio 2025, per le parti d’interesse », nonché delle « copie dei verbali della Commissione per la progressione in carriere del personale appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato del 16 e del 26 giugno 2025 per le parti d’interesse ».
10. Con motivi aggiunti del 28 ottobre 2025 la dott.ssa AN ha impugnato la nota del 22 ottobre 2025, evidenziando:
- per un verso, che dagli allegati alla predetta nota era emerso che non vi era stato « alcuno scrutinio per la promozione alla qualifica di Dirigente Superiore Tecnico Psicologo della Polizia di Stato con decorrenza 1° luglio 2025 », sicché il differimento dell’accesso imposto dall’amministrazione era del tutto illegittimo;
- per altro verso, che la nota non poteva in ogni caso ritenersi satisfattiva rispetto alla domanda di accesso in quanto la p.a. non aveva trasmesso « il verbale integrale della seduta del Consiglio di Amministrazione del Ministero dell’Interno del 2 luglio 2025, nonché di altri verbali antecedenti o successivi del Consiglio di Amministrazione inerenti il medesimo scrutinio, comprensivo di tutti gli atti approvati nella predetta seduta del Consiglio di Amministrazione del Ministero dell’Interno del 2 luglio 2025, nonché in altre sedute antecedenti o successive del predetto Consiglio di Amministrazione e relativi al medesimo scrutinio per l’avanzamento in carriera per la promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico psicologo con decorrenza 1° luglio 2025 ; nonché « le copie integrali dei verbali della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei Funzionari della Polizia di Stato del 16 e 26 giugno 2025, con copia integrale degli elenchi allegati al verbale del 16 giugno 2025 », nonché « il modello di scheda di scrutinio della Dr.ssa AN sottoposto all’esame della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei Funzionari della Polizia di Stato nella medesima seduta del 16 giugno 2025 »; nonché infine « tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e comunque consequenziali rispetto ai suddetti verbali e solo parzialmente allegati alla suddetta nota del Ministero dell’Interno del 22 ottobre 2025, ancorché incogniti, e tra essi in particolare le asserite “risultanze della attività ispettiva che ha interessato il servizio di Psicologia della Direzione Centrale di Sanità e delle criticità successivamente emerse”, di cui all’appunto del Direttore Dr.ssa Moschella allegato alla suddetta nota del 22 ottobre 2025, e tale da far sottoporre al Sig. Capo della Polizia la soppressione del Servizio di Psicologia ».
11. In data 29 ottobre 2025 il Ministero ha depositato una memoria difensiva nella quale ha eccepito in particolare l’inammissibilità del ricorso in quanto asseritamente proposto avverso un silenzio-rifiuto che non si era mai formato (avendo la stessa p.a. tempestivamente riscontrato la richiesta della ricorrente, limitandosi a differire l’accesso in ordine alla documentazione « ancora in corso di formalizzazione »).
12. Con memoria depositata il 6 novembre 2025 la dott.ssa AN ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti , sottolineando la non corretta condotta tenuta dall’amministrazione nei suoi confronti ed evidenziando che a seguito della proposizione del ricorso la p.a. aveva provveduto solo a una « ostensione parziale e non completamente satisfattiva [del suo] interesse ».
13. Con memoria del 14 novembre 2025 il Ministero dell’Interno:
- ha evidenziato che già con la gravata nota del 22 ottobre 2025 l’amministrazione aveva manifestato la propria disponibilità a garantire la consultazione di tutta la documentazione in suo possesso, ivi compresi i verbali in forma integrale, anche in sede dell’incontro già programmato per il successivo 30 ottobre 2025 per l’accesso al fascicolo personale;
- ha riferito che dopo la proposizione dei motivi aggiunti in data 30 ottobre 2025 erano stati messi a disposizione tutti i documenti richiesti, ivi compreso « l'elenco degli ammessi allo scrutinio poi sospeso »;
- ha notato che con riferimento alla richiesta di esibizione delle « risultanze dell’attività ispettiva » avanzata in sede di motivi aggiunti , non poteva ritenersi insussistente un interesse della ricorrente all’accesso in quanto l’attività ispettiva era « relativa al mese di febbraio 2025 e non ha coinvolto la dott.ssa AN, cessata dall'incarico di Direttore di quella Divisione nel mese di aprile del 2024 »;
- ha evidenziato che con riferimento alla richiesta del « modello di scheda di scrutinio della Dr.ssa AN » in sede di accesso in presenza era stato chiarito alla ricorrente che « la sospensione dei lavori della Commissione e dunque la mancata effettiva valutazione della posizione della dott.ssa AN [aveva] impedito il perfezionamento del "modello di scheda", atto non esistente ».
14. Con memoria del 17 novembre 2025 la dott.ssa AN ha:
- sottolineato la correttezza della propria condotta e l’ammissibilità tanto del ricorso quanto dei motivi aggiunti (notando che per stessa ammissione della p.a. parte della documentazione omessa era stata « ostesa solo in data 30/31 ottobre 2025 »);
- evidenziato che « in conseguenza della ostensione documentale tardiva del 30/31 ottobre 2025 nonché di quanto dedotto [nella] memoria del 14 novembre 2025 in merito alle “risultanze dell'attività ispettiva" citate nell'appunto del Direttore centrale di sanità e posto alla base della decisione di non procedere allo scrutinio [era venuto meno il suo] interesse … alla prosecuzione del presente giudizio »;
- richiesto a questo Tribunale di dichiarare « l’improcedibilità del ricorso esperito per cessazione della materia del contendere (in seguito all’integrale soddisfacimento, benchè tardivo, della pretesa sostanziale azionata in giudizio…) » manifestando la propria disponibilità ad un accordo con l’amministrazione sulle spese processuali.
15. Dopo il rinvio della camera di consiglio del 18 novembre 2025 per termini a difesa sui motivi aggiunti , con memoria del 22 dicembre 2025 la dott.ssa AN ha insistito per la declaratoria l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per « cessazione della materia del contendere » e per la condanna della p.a. alle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
16. All’udienza del 13 gennaio 2026 parte ricorrente ha insistito per la condanna alle spese dell’amministrazione e – dopo la discussione – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
17. In via preliminare, va evidenziata l’ammissibilità del ricorso introduttivo, con cui la ricorrente ha inteso avversare – come appare evidente dalla lettura complessiva del gravame – la mancata tempestiva esibizione da parte dell’amministrazione della documentazione richiesta con istanza del 14 luglio 2025.
18. Tanto premesso, avuto riguardo a tutto quanto versato in atti e a quanto dedotto dalla ricorrente nelle memorie del 17 novembre e del 22 dicembre 2025, il Collegio osserva che:
- va dichiarata in parte la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande di accesso formulate nel ricorso, così come integrato da motivi aggiunti, riguardanti tutti gli atti che la p.a. resistente ha messo a disposizione della dott.ssa AN, prima, con nota del 22 ottobre 2025, e poi in sede di ostensione in presenza in data 30 ottobre 2025;
- va dichiarata l’improcedibilità del ricorso, così come integrato da motivi aggiunti , per sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla domanda di accesso agli altri documenti di cui era stata lamentata la mancata ostensione da parte della p.a., ivi comprese le «“ risultanze della attività ispettiva che ha interessato il servizio di Psicologia della Direzione Centrale di Sanità e delle criticità successivamente emerse”, di cui all’appunto del Direttore Dr.ssa Moschella allegato alla suddetta nota del 22 ottobre 2025, e tale da far sottoporre al Sig. Capo della Polizia la soppressione del Servizio di Psicologia ».
19. Le spese processuali – liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso – devono essere poste a carico dell’amministrazione resistente, apparendo incomprensibile la pretesa della p.a. di differire al mese di ottobre 2025 l’accesso della ricorrente ai documenti richiesti (che ha determinato l’insorgenza del contenzioso) in ragione della necessità di attendere il termine di non meglio precisate « procedure di formalizzazione », tenuto conto che gli atti richiesti dalla ricorrente alla data in cui è stato effettuato l’accesso erano già formati e in possesso della p.a. e che nella seduta del 2 luglio 2025 la stessa p.a. resistente si era determinata a non dare seguito alla procedura di scrutinio oggetto della richiesta di accesso, provvedendo alla sua sospensione in attesa di una riorganizzazione della direzione centrale di Sanità nell’ambito della revisione del cd. “ atto ordinativo unico ” da svolgersi entro la data 31 dicembre 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, dichiara in parte la cessazione della materia del contendere e in parte l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, nei termini spiegati in motivazione.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente nella misura di € 800,00, oltre spese e oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ER, Presidente
IN IU FA, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN IU FA | RA ER |
IL SEGRETARIO