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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1000/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica: PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16763/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250120895538000 TASSA AUTOMOBIL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 333/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025
01208955 38 000, notificata in data 23 luglio 2025, avente ad oggetto il recupero della tassa automobilistica per l'anno 2020 relativa ai veicoli targati Targa_1 ed Targa_2, per l'importo complessivo di euro 683,14.
Il ricorrente ha dedotto la prescrizione del credito e la mancata rituale notifica degli atti presupposti. Si sono costituite la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate - IS, chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo la rituale notifica degli avvisi di accertamento nn.064120269708 e 064191711622, relativi all'anno 2020, avvenuta per compiuta giacenza in data 12 luglio 2023. La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che gli avvisi di accertamento sono stati notificati per compiuta giacenza in data 12 luglio 2023.
Tuttavia, gli avvisi di ricevimento recano unicamente il timbro di "compiuta giacenza", senza la sottoscrizione dell'agente postale o dell'incaricato del recapito.
Secondo giurisprudenza costante della Corte di cassazione, la notifica per compiuta giacenza è valida solo se l'avviso di ricevimento consente di verificare che l'agente postale abbia eseguito tutte le formalità previste dalla legge, mediante l'apposizione della propria firma (Cass. SS.UU. n. 10012/2021; Cass. n. 15062/2022; Cass. n. 16733/2023).
La mancanza della sottoscrizione dell'agente notificatore impedisce di ritenere provata l'effettiva esecuzione delle operazioni di deposito e di avviso al destinatario, con conseguente inesistenza o nullità insanabile della notifica.
Nel caso di specie, il semplice timbro di compiuta giacenza non è idoneo a sostituire la firma dell'incaricato del recapito, che costituisce elemento essenziale per la validità della notifica.
Pertanto, la notifica degli avvisi di accertamento deve ritenersi giuridicamente inesistente o comunque nulla.
Per la tassa automobilistica regionale, l'Amministrazione deve notificare l'avviso di accertamento entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto. Per l'anno d'imposta 2020, il termine di decadenza scadeva il 31 dicembre 2023.
Poiché l'unica notifica tentata entro tale termine è risultata invalida, deve ritenersi che alla data del 31 dicembre 2023 non sia intervenuta alcuna valida notifica dell'avviso di accertamento.
Ne consegue che l'Amministrazione è decaduta dal potere di accertamento del tributo per l'anno 2020.
Pertanto, la cartella impugnata si fonda su avvisi di accertamento giuridicamente inesistenti o comunque decaduti e, secondo principio pacifico, l'atto consequenziale non può sanare l'invalidità dell'atto presupposto e ne condivide i vizi.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 250,00 oltre oneri e accessori di legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica: PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16763/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250120895538000 TASSA AUTOMOBIL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 333/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025
01208955 38 000, notificata in data 23 luglio 2025, avente ad oggetto il recupero della tassa automobilistica per l'anno 2020 relativa ai veicoli targati Targa_1 ed Targa_2, per l'importo complessivo di euro 683,14.
Il ricorrente ha dedotto la prescrizione del credito e la mancata rituale notifica degli atti presupposti. Si sono costituite la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate - IS, chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo la rituale notifica degli avvisi di accertamento nn.064120269708 e 064191711622, relativi all'anno 2020, avvenuta per compiuta giacenza in data 12 luglio 2023. La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che gli avvisi di accertamento sono stati notificati per compiuta giacenza in data 12 luglio 2023.
Tuttavia, gli avvisi di ricevimento recano unicamente il timbro di "compiuta giacenza", senza la sottoscrizione dell'agente postale o dell'incaricato del recapito.
Secondo giurisprudenza costante della Corte di cassazione, la notifica per compiuta giacenza è valida solo se l'avviso di ricevimento consente di verificare che l'agente postale abbia eseguito tutte le formalità previste dalla legge, mediante l'apposizione della propria firma (Cass. SS.UU. n. 10012/2021; Cass. n. 15062/2022; Cass. n. 16733/2023).
La mancanza della sottoscrizione dell'agente notificatore impedisce di ritenere provata l'effettiva esecuzione delle operazioni di deposito e di avviso al destinatario, con conseguente inesistenza o nullità insanabile della notifica.
Nel caso di specie, il semplice timbro di compiuta giacenza non è idoneo a sostituire la firma dell'incaricato del recapito, che costituisce elemento essenziale per la validità della notifica.
Pertanto, la notifica degli avvisi di accertamento deve ritenersi giuridicamente inesistente o comunque nulla.
Per la tassa automobilistica regionale, l'Amministrazione deve notificare l'avviso di accertamento entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto. Per l'anno d'imposta 2020, il termine di decadenza scadeva il 31 dicembre 2023.
Poiché l'unica notifica tentata entro tale termine è risultata invalida, deve ritenersi che alla data del 31 dicembre 2023 non sia intervenuta alcuna valida notifica dell'avviso di accertamento.
Ne consegue che l'Amministrazione è decaduta dal potere di accertamento del tributo per l'anno 2020.
Pertanto, la cartella impugnata si fonda su avvisi di accertamento giuridicamente inesistenti o comunque decaduti e, secondo principio pacifico, l'atto consequenziale non può sanare l'invalidità dell'atto presupposto e ne condivide i vizi.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 250,00 oltre oneri e accessori di legge.