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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/12/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6947/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RT IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6947/2024, pendente tra
c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
IT LU
ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. EUDIZI GUIDO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente depositato e notificato, il sig.
[...]
- premesso di lavorare come operaio addetto alla manutenzione delle Parte_1
Fontane di Villa D'Este con qualifica di “fontaniere – ha riferito di aver denunciato all' in data 17.10.2023 l'insorgere della seguente tecnopatia: “Esiti di intervento CP_1
chirurgico a livello L5 lombare con ernia dorsale L4-L5 protrusioni discali L-S”, non riconosciuta come tale dall' . CP_2
Talchè, esperito infruttuosamente anche il rimedio amministrativo, ha adito nei termini di legge il Tribunale del Lavoro di Tivoli chiedendo: “accertare e dichiarare l'origine professionale della “patologia vertebrale”, denunciata come malattia professionale in data 17.10.2023, indennizzabile nella misura indicativa del 12%, od in quella maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; - condannare l' , in persona del CP_1
Presidente pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in capitale del danno biologico qualora venga accertata un'invalidità inferiore al 16%, oltre interessi e rivalutazione, in misura e decorrenza di legge;
o alla costituzione in favore del ricorrente di una rendita vitalizia, qualora venga accertata una invalidità pari o superiore al 16%, in misura e decorrenza di legge, oltre gli interessi e/o la rivalutazione sui ratei arretrati;
- condannare, altresì, l' al pagamento del CP_1
periodo dell'inabilità temporanea che verrà eventualmente accertato”.
Si è costituito in giudizio l , eccependo la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. n. CP_1
3,4, e 5 e chiedendone il rigetto nel merito stante l'assenza di rischio professionale.
Il Giudice riteneva di dover istruire la causa e all'udienza del 17.06.2025 veniva sentito il teste di parte ricorrente, sig. il quale dichiarava: “Ho lavorato per Testimone_1
vent'anni con il ricorrente anche oggi per Villa D'Este. Facciamo manutenzione alle fontane;
la mattina facciamo un giro di controllo dei flussi e poi facciamo la pulizia;
togliamo i fanghi con spazzole, scope, estirpiamo l'erba. Il lunedì siamo in tre facciamo un lavoro più pesante altrimenti gli altri giorni facciamo i turni. Le pulizie grandi le facciamo il lunedì che siamo in tre mentre quando siamo soli facciamo piccoli interventi. Facciamo tutto manualmente per rimuovere i fanghi ecc. Facciamo un intervento alla fontana grande con i secchi , solleviamo mastelli da 20/30 chili in due
e li mettiamo sulla carriola. Adr dobbiamo piegarci e raccogliere oppure siamo immersi nei canali della fontana e leviamo e alziamo i pozzetti.” Si inginocchiamo anche per terra come degli idraulici. Se c'è il mezzo i mastelli li mettiamo direttamente sopra il mezzo se no li mettiamo su una carriola e li portiamo al mezzo.Facciamo 8-
14 e 14-20 in estate. In inverno facciamo meno ore.ADR Controlliamo tutto anche gli altri gironi e facciamo i piccoli interventi quali sostituzione del tubo, pulizia zampillo, pulizia con una scopa o spazzola di acciaio. Può essere che facciamo un mastello da soli non come il lunedì;il lunedì se siamo in tre ne facciamo intorno ai 100”.
Anche il sig. riferiva: “Lavoro con il ricorrente. Ho le stesse mansioni Persona_1
di manutenzione alle fontane, controllo flussi acque a Villa D'Este.Abbiamo un lavoro di routine;
tutte le mattine vengono effettuati i giri per il controllo flussi, pulizia ramine
, griglie e per ogni fontana i filtri e zampilli. Dopo il controllo facciamo la pulizia che avviene con estirpamento erbe, asportazione dei fanghi, lavaggio delle fontane e dei canali. Si chiude la fontana per asportare i fanghi si tolgono i depositi sedimentati;
il quantitativi lo decidiamo noi perché lavoriamo siamo in turno da soli;
decidiamo noi quanto mettere nel mastello 10 o 15 chili. Questo lo facciamo tutti i giorni. Il lunedì facciamo di più perché la Villa sta chiusa e la manutenzione è grande. A seconda della fontana bisogna stare piegati per pulirla;
avviene un raschiamento per esempio nelle cento fontane. Tutto i giorni facciamo questi interventi. Facciamo turni di inverno 4 ore e mezza a testa d'estate dalle 6 ore e mezza a gesta”.
All'esito della prova testimoniale veniva incaricato quale consulente tecnico il Dott.
a cui era attribuito il compito di accertare se la malattia denunciata dal Persona_2
ricorrente avesse avuto origine professionale, e con quali esiti in termini di danno biologico. Sulle conclusioni di cui agli atti la causa viene così decisa previo deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità sollevata dalla resistente in quanto il ricorso introduttivo del presente giudizio non risulta carente delle allegazioni in parola.
Tanto premesso, giova rilevare che in materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno
1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti CP_1
i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni
(art. 2). Ai sensi dell'art. 3 l'assicurazione e' altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. Per le malattie professionali, in quanto nel titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
Pertanto, ove la malattia professionale non sia tabellata, occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di infortuni, le quali prevedono quali prestazioni dell'assicurazione una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66).
Per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, i testi escussi hanno confermato sostanzialmente le mansioni descritte dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, le quali per continuità, durata e caratteristiche, devono considerarsi idonee a determinare l'insorgenza della patologia denunciata a carico del distretto traumatizzato.
Ciò è ulteriormente avvalorato dalla consulenza resa dal Dott. il quale, dopo Per_2
attenta disamina della documentazione medica agli atti nonché sulla base della visita effettuata, ha ritenuto il periziando affetto da “ernia discale L4-L5 e discopatia protrusiva L5-S1 in tratto lombare con instabilità faccettale L4-L5, trattate con intervento di discectomia endoscopica e di artrodesi della faccette articolari con due viti trans-articolari”; tali patologie, benchè non rientranti nella presunzione legale d'origine vigente nel sistema della “lista chiusa”, secondo un criterio di ragionevolezza possono essere poste in nesso causale, quantomeno sul piano delle concause, con l'attività lavorativa svolta dallo stesso, e hanno causato una lesione all'integrità psico- fisica in misura pari al 7% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (17/10/2023).
Le conclusioni medico legali a cui è giunto il consulente, adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Può, pertanto, essere dichiarato che le patologie lamentate dal ricorrente hanno avuto una chiara origine professionale e che alle stesse è conseguita una menomazione dell'integrità psicofisica valutabile in misura del 7 %.
Di conseguenza, l' deve essere condannato a corrispondere allo stesso CP_1
l'indennizzo in capitale secondo le previsioni di legge di cui al d. lgs. 23 febbraio 2000
n. 38, oltre interessi dalla maturazione e fino al saldo. L' è tenuto, altresì, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in CP_1
dispositivo, così come al pagamento delle spese di consulenza, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che la malattia denunciata dal ricorrente in data 17.10.2023 ha avuto origine professionale ed alla stessa è conseguito un danno biologico nella misura del 7 % e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere allo stesso CP_1
l'indennizzo in capitale secondo le previsioni di legge di cui al d. lgs. 23 febbraio
2000 n. 38 oltre agli interessi legali dalla maturazione e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento dei compensi di avvocato che liquida in € CP_1
2.697,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 24/12/2025
Il giudice
RT IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RT IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6947/2024, pendente tra
c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
IT LU
ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. EUDIZI GUIDO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente depositato e notificato, il sig.
[...]
- premesso di lavorare come operaio addetto alla manutenzione delle Parte_1
Fontane di Villa D'Este con qualifica di “fontaniere – ha riferito di aver denunciato all' in data 17.10.2023 l'insorgere della seguente tecnopatia: “Esiti di intervento CP_1
chirurgico a livello L5 lombare con ernia dorsale L4-L5 protrusioni discali L-S”, non riconosciuta come tale dall' . CP_2
Talchè, esperito infruttuosamente anche il rimedio amministrativo, ha adito nei termini di legge il Tribunale del Lavoro di Tivoli chiedendo: “accertare e dichiarare l'origine professionale della “patologia vertebrale”, denunciata come malattia professionale in data 17.10.2023, indennizzabile nella misura indicativa del 12%, od in quella maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; - condannare l' , in persona del CP_1
Presidente pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in capitale del danno biologico qualora venga accertata un'invalidità inferiore al 16%, oltre interessi e rivalutazione, in misura e decorrenza di legge;
o alla costituzione in favore del ricorrente di una rendita vitalizia, qualora venga accertata una invalidità pari o superiore al 16%, in misura e decorrenza di legge, oltre gli interessi e/o la rivalutazione sui ratei arretrati;
- condannare, altresì, l' al pagamento del CP_1
periodo dell'inabilità temporanea che verrà eventualmente accertato”.
Si è costituito in giudizio l , eccependo la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. n. CP_1
3,4, e 5 e chiedendone il rigetto nel merito stante l'assenza di rischio professionale.
Il Giudice riteneva di dover istruire la causa e all'udienza del 17.06.2025 veniva sentito il teste di parte ricorrente, sig. il quale dichiarava: “Ho lavorato per Testimone_1
vent'anni con il ricorrente anche oggi per Villa D'Este. Facciamo manutenzione alle fontane;
la mattina facciamo un giro di controllo dei flussi e poi facciamo la pulizia;
togliamo i fanghi con spazzole, scope, estirpiamo l'erba. Il lunedì siamo in tre facciamo un lavoro più pesante altrimenti gli altri giorni facciamo i turni. Le pulizie grandi le facciamo il lunedì che siamo in tre mentre quando siamo soli facciamo piccoli interventi. Facciamo tutto manualmente per rimuovere i fanghi ecc. Facciamo un intervento alla fontana grande con i secchi , solleviamo mastelli da 20/30 chili in due
e li mettiamo sulla carriola. Adr dobbiamo piegarci e raccogliere oppure siamo immersi nei canali della fontana e leviamo e alziamo i pozzetti.” Si inginocchiamo anche per terra come degli idraulici. Se c'è il mezzo i mastelli li mettiamo direttamente sopra il mezzo se no li mettiamo su una carriola e li portiamo al mezzo.Facciamo 8-
14 e 14-20 in estate. In inverno facciamo meno ore.ADR Controlliamo tutto anche gli altri gironi e facciamo i piccoli interventi quali sostituzione del tubo, pulizia zampillo, pulizia con una scopa o spazzola di acciaio. Può essere che facciamo un mastello da soli non come il lunedì;il lunedì se siamo in tre ne facciamo intorno ai 100”.
Anche il sig. riferiva: “Lavoro con il ricorrente. Ho le stesse mansioni Persona_1
di manutenzione alle fontane, controllo flussi acque a Villa D'Este.Abbiamo un lavoro di routine;
tutte le mattine vengono effettuati i giri per il controllo flussi, pulizia ramine
, griglie e per ogni fontana i filtri e zampilli. Dopo il controllo facciamo la pulizia che avviene con estirpamento erbe, asportazione dei fanghi, lavaggio delle fontane e dei canali. Si chiude la fontana per asportare i fanghi si tolgono i depositi sedimentati;
il quantitativi lo decidiamo noi perché lavoriamo siamo in turno da soli;
decidiamo noi quanto mettere nel mastello 10 o 15 chili. Questo lo facciamo tutti i giorni. Il lunedì facciamo di più perché la Villa sta chiusa e la manutenzione è grande. A seconda della fontana bisogna stare piegati per pulirla;
avviene un raschiamento per esempio nelle cento fontane. Tutto i giorni facciamo questi interventi. Facciamo turni di inverno 4 ore e mezza a testa d'estate dalle 6 ore e mezza a gesta”.
All'esito della prova testimoniale veniva incaricato quale consulente tecnico il Dott.
a cui era attribuito il compito di accertare se la malattia denunciata dal Persona_2
ricorrente avesse avuto origine professionale, e con quali esiti in termini di danno biologico. Sulle conclusioni di cui agli atti la causa viene così decisa previo deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità sollevata dalla resistente in quanto il ricorso introduttivo del presente giudizio non risulta carente delle allegazioni in parola.
Tanto premesso, giova rilevare che in materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno
1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti CP_1
i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni
(art. 2). Ai sensi dell'art. 3 l'assicurazione e' altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. Per le malattie professionali, in quanto nel titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
Pertanto, ove la malattia professionale non sia tabellata, occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di infortuni, le quali prevedono quali prestazioni dell'assicurazione una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66).
Per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, i testi escussi hanno confermato sostanzialmente le mansioni descritte dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, le quali per continuità, durata e caratteristiche, devono considerarsi idonee a determinare l'insorgenza della patologia denunciata a carico del distretto traumatizzato.
Ciò è ulteriormente avvalorato dalla consulenza resa dal Dott. il quale, dopo Per_2
attenta disamina della documentazione medica agli atti nonché sulla base della visita effettuata, ha ritenuto il periziando affetto da “ernia discale L4-L5 e discopatia protrusiva L5-S1 in tratto lombare con instabilità faccettale L4-L5, trattate con intervento di discectomia endoscopica e di artrodesi della faccette articolari con due viti trans-articolari”; tali patologie, benchè non rientranti nella presunzione legale d'origine vigente nel sistema della “lista chiusa”, secondo un criterio di ragionevolezza possono essere poste in nesso causale, quantomeno sul piano delle concause, con l'attività lavorativa svolta dallo stesso, e hanno causato una lesione all'integrità psico- fisica in misura pari al 7% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (17/10/2023).
Le conclusioni medico legali a cui è giunto il consulente, adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Può, pertanto, essere dichiarato che le patologie lamentate dal ricorrente hanno avuto una chiara origine professionale e che alle stesse è conseguita una menomazione dell'integrità psicofisica valutabile in misura del 7 %.
Di conseguenza, l' deve essere condannato a corrispondere allo stesso CP_1
l'indennizzo in capitale secondo le previsioni di legge di cui al d. lgs. 23 febbraio 2000
n. 38, oltre interessi dalla maturazione e fino al saldo. L' è tenuto, altresì, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in CP_1
dispositivo, così come al pagamento delle spese di consulenza, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che la malattia denunciata dal ricorrente in data 17.10.2023 ha avuto origine professionale ed alla stessa è conseguito un danno biologico nella misura del 7 % e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere allo stesso CP_1
l'indennizzo in capitale secondo le previsioni di legge di cui al d. lgs. 23 febbraio
2000 n. 38 oltre agli interessi legali dalla maturazione e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento dei compensi di avvocato che liquida in € CP_1
2.697,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 24/12/2025
Il giudice
RT IS