Articolo 2 della Legge 24 dicembre 1959, n. 1152
Articolo 1
Versione
27 gennaio 1960
Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo si fara' fronte per l'esercizio finanziario 1959-60, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 27 gennaio 1960