Articolo 25 della Legge 4 giugno 2010, n. 96
Articolo 24Articolo 26
Versione
10 luglio 2010
>
Versione
8 luglio 2018
Art. 25.

(Attuazione del regolamento (CE) n. 1198/2006)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006:
a) il Governo individua, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle amministrazioni, le autorita' competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b); b) l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e' designata autorita' di audit ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c). ((5)) 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera e)) che "Sono abrogati:
[...];
e) l' articolo 25 della legge 4 giugno 2010, n. 96 , limitatamente alla individuazione delle Autorita' di certificazione e di audit del FEP, oggi FEAMP".
Entrata in vigore il 8 luglio 2018