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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5055/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5055 /2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avvocati Clarissa Chioetto e Avv. Federica Strada ed elettivamente domiciliata, presso lo studio di quest'ultima, in Desio, Via A. Grandi 6/6A, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e (C.F. ), nato a [...] il [...] residente a [...], Parte_2 C.F._2
Via Deledda n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Casali ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cusano Milanino, Via Pedretti n. 1, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi ed;
Parte_2 Parte_1
2. ordinare al Comune di Vedano al Lambro di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
3. dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. il figlio minorenne e studente nato a [...] il [...] sarà affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori;
2. il figlio sarà collocato presso il padre che continuerà ad abitare nella casa famigliare Per_1 in Desio, Via Deledda n. 9, ove il minore avrà la residenza anagrafica;
3. la casa famigliare sarà assegnata al padre fatte salve le disposizioni Parte_2 economiche di cui al punto 6. 4. La signora rilascerà la casa coniugale entro il 31 agosto 2025 e Parte_1 successivamente entro tre mesi, provvederà allo spostamento della residenza ai fini fiscali;
5. Diritto di visita. Premesso che la madre solitamente svolge un lavoro su turni con settimane alternate in base alle quali il turno della mattina si svolge dalle 8 circa alle 15 circa e il turno pomeridiano si svolge dalle 14 alle 20,45 circa e visti gli impegni del figlio che per il prossimo Per_1 anno scolastico frequenterà il Liceo scientifico nella via accanto a casa ed uscirà da scuola per 3 giorni alle 12,15 e 3 giorni alle ore 13,10 e si allena 3 volte a settimana svolgendo attività sportiva di Pallavolo, la madre potrà esercitare il diritto di visita un pomeriggio a settimana in cui non ci sono gli allenamenti, con cena inclusa e riaccompagnamento a casa del papà alle ore 21,00, oltre a fine settimana alternati senza pernottamento come richiesto dal ragazzo con rientro alle 21,00 a casa del padre.
- Ad ogni modo i genitori potranno accordarsi per integrazioni al diritto di visita con preavviso di almeno 24 ore sempre tenuto conto gli impegni e la volontà del ragazzo.
- durante l'estate il figlio potrà trascorrere con la mamma due settimane anche non Per_1 consecutive, per l'anno 2025 il figlio starà con il padre dal 26.07.25 al 09.08.25 e con la madre dal 10.08.25 al 24.08.25, le vacanze estive verranno pattuite tra i genitori entro il 31.05. di ogni anno;
- per le feste natalizie, visti gli usi e abitudini della famiglia, potrà stare ogni anno la Vigilia Per_1 di Natale con la mamma e ogni Santo Stefano con il padre, mentre il giorno di Natale verrà suddiviso in pranzo e cena alternato di anno in anno. Inoltre di anno in anno i genitori alterneranno il giorno di Capodanno, l'Epifania, Pasqua e Pasquetta;
- ponti alternati;
Il tutto sempre tenuto conto delle volontà del minore. 1. . La signora si impegna a versare la somma di euro 250,00 Controparte_1 Parte_1 mensili al sig. attraverso la vendita della propria quota indivisa del 50% della casa Parte_2 coniugale al marito, scontando al sig. la somma di euro 33.000,00 così di seguito Parte_2 calcolata. In particolare, trattandosi di euro 3000,00 annui e tenuto conto del fatto che probabilmente Per_1 frequenterà l'Università fino a circa 25 anni di età, la madre dovrà pagare circa 33.000,00 euro oltre aumento istat da calcolarsi dal 2026 in poi. ( si rimanda al punto 8); Qualora il figlio non dovesse frequentare l'Università, il sig. restituirà la somma relativa agli Pt_2 anni universitari, tenuto conto degli aumenti istat maturati.
1. Le spese extra come da protocollo del tribunale di Monza verranno comunque ripartite al 50% tra i genitori come anche la retta universitaria;
2. L'assegno unico verrà percepito al 100% dal padre, genitore collocatario;
3. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI ECONOMICHE TRA I CONIUGI a) Casa coniugale. Il sig acquisterà la quota indivisa del 50% della proprietà della Parte_2 casa famigliare dalla signora che accetta e trasferirà e cederà al signor Parte_1 Pt_2
con atto notarile da stipularsi entro e non oltre il 30 giugno 2026 la propria quota di
[...] comproprietà, pari alla quota indivisa del 50% dell'immobile sito nel comune di Desio Via Grazia Deledda n. 9 catastalmente senza numero civico, appartamento al piano secondo ( terzo fuori terra) di tre locali e servizi con annesso vano di cantina al piano interrato e porzione di sottotetto con terrazzo al piano terzo ( sottotetto), il tutto censito al N.C.E.U del Comune di Desio al foglio 33, particella 288, subalterno 10, via Grazia Deledda senza numero civico, piani 2-3-S1 categoria A/2, Classe 1, vani 6, rendita catastale 712,71. Box autorimessa al piano interrato censito al N.C.E.U. del Comune di Desio al foglio 33, particella 288, subalterno 19, via Grazia Deledda senza numero civico, piano S1, categoria C/6, classe 4, mq 23, rendita catastale euro 86,71. Il prezzo dell'immobile risultante da perizia comune è di euro 222.930,00, pertanto il sig Pt_2 acquisterà la quota indivisa del 50% della signora decurtata della somma di euro
[...] Parte_1
33.000,00 quale mantenimento per il figlio e, pertanto verserà alla signora Parte_1 euro 78.465,00 alle seguenti modalità: Euro 10.000,00 verranno versati quale caparra a mezzo bonifico bancario alla signora Parte_1 entro e non oltre il 31 agosto 2025, la restante somma di euro 68.465,00 al rogito notarile. Le spese notarili saranno suddivise equamente tra le parti. Trattandosi di trasferimenti immobiliari conseguenti a separazione e costituendo gli stessi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il signor Parte_2 chiederà l'esenzione dalle imposte”. b) automobili. Precisato che la famiglia ha due auto cointestate, la signora potrebbe Parte_1 continuare ad usare la Nissan MI ( interamente pagata) ed il sig l'auto Renault AN Pt_2 sopportando interamente le rate residue del finanziamento. Ciascuno pagherà il proprio trapasso. c) Conto Corrente cointestato. La somma residua al momento dell'uscita da casa della signora che comunque lascerà la casa famigliare entro e non oltre il 31 agosto 2025 verrà Parte_1 suddivisa al 50%. d)entro il 31 agosto 2025 potrà asportare o indicare i propri beni personali e tutto ciò cui è legata ( es. servizio da the, cornici e quadri, pentolame e simili) MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 3 dicembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 18.07.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Vedano al Lambro il 24 maggio 2008 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Vedano al Lambro, anno 2008, n. 2, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vedano al Lambro, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5055 /2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avvocati Clarissa Chioetto e Avv. Federica Strada ed elettivamente domiciliata, presso lo studio di quest'ultima, in Desio, Via A. Grandi 6/6A, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e (C.F. ), nato a [...] il [...] residente a [...], Parte_2 C.F._2
Via Deledda n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Casali ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cusano Milanino, Via Pedretti n. 1, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi ed;
Parte_2 Parte_1
2. ordinare al Comune di Vedano al Lambro di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
3. dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. il figlio minorenne e studente nato a [...] il [...] sarà affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori;
2. il figlio sarà collocato presso il padre che continuerà ad abitare nella casa famigliare Per_1 in Desio, Via Deledda n. 9, ove il minore avrà la residenza anagrafica;
3. la casa famigliare sarà assegnata al padre fatte salve le disposizioni Parte_2 economiche di cui al punto 6. 4. La signora rilascerà la casa coniugale entro il 31 agosto 2025 e Parte_1 successivamente entro tre mesi, provvederà allo spostamento della residenza ai fini fiscali;
5. Diritto di visita. Premesso che la madre solitamente svolge un lavoro su turni con settimane alternate in base alle quali il turno della mattina si svolge dalle 8 circa alle 15 circa e il turno pomeridiano si svolge dalle 14 alle 20,45 circa e visti gli impegni del figlio che per il prossimo Per_1 anno scolastico frequenterà il Liceo scientifico nella via accanto a casa ed uscirà da scuola per 3 giorni alle 12,15 e 3 giorni alle ore 13,10 e si allena 3 volte a settimana svolgendo attività sportiva di Pallavolo, la madre potrà esercitare il diritto di visita un pomeriggio a settimana in cui non ci sono gli allenamenti, con cena inclusa e riaccompagnamento a casa del papà alle ore 21,00, oltre a fine settimana alternati senza pernottamento come richiesto dal ragazzo con rientro alle 21,00 a casa del padre.
- Ad ogni modo i genitori potranno accordarsi per integrazioni al diritto di visita con preavviso di almeno 24 ore sempre tenuto conto gli impegni e la volontà del ragazzo.
- durante l'estate il figlio potrà trascorrere con la mamma due settimane anche non Per_1 consecutive, per l'anno 2025 il figlio starà con il padre dal 26.07.25 al 09.08.25 e con la madre dal 10.08.25 al 24.08.25, le vacanze estive verranno pattuite tra i genitori entro il 31.05. di ogni anno;
- per le feste natalizie, visti gli usi e abitudini della famiglia, potrà stare ogni anno la Vigilia Per_1 di Natale con la mamma e ogni Santo Stefano con il padre, mentre il giorno di Natale verrà suddiviso in pranzo e cena alternato di anno in anno. Inoltre di anno in anno i genitori alterneranno il giorno di Capodanno, l'Epifania, Pasqua e Pasquetta;
- ponti alternati;
Il tutto sempre tenuto conto delle volontà del minore. 1. . La signora si impegna a versare la somma di euro 250,00 Controparte_1 Parte_1 mensili al sig. attraverso la vendita della propria quota indivisa del 50% della casa Parte_2 coniugale al marito, scontando al sig. la somma di euro 33.000,00 così di seguito Parte_2 calcolata. In particolare, trattandosi di euro 3000,00 annui e tenuto conto del fatto che probabilmente Per_1 frequenterà l'Università fino a circa 25 anni di età, la madre dovrà pagare circa 33.000,00 euro oltre aumento istat da calcolarsi dal 2026 in poi. ( si rimanda al punto 8); Qualora il figlio non dovesse frequentare l'Università, il sig. restituirà la somma relativa agli Pt_2 anni universitari, tenuto conto degli aumenti istat maturati.
1. Le spese extra come da protocollo del tribunale di Monza verranno comunque ripartite al 50% tra i genitori come anche la retta universitaria;
2. L'assegno unico verrà percepito al 100% dal padre, genitore collocatario;
3. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI ECONOMICHE TRA I CONIUGI a) Casa coniugale. Il sig acquisterà la quota indivisa del 50% della proprietà della Parte_2 casa famigliare dalla signora che accetta e trasferirà e cederà al signor Parte_1 Pt_2
con atto notarile da stipularsi entro e non oltre il 30 giugno 2026 la propria quota di
[...] comproprietà, pari alla quota indivisa del 50% dell'immobile sito nel comune di Desio Via Grazia Deledda n. 9 catastalmente senza numero civico, appartamento al piano secondo ( terzo fuori terra) di tre locali e servizi con annesso vano di cantina al piano interrato e porzione di sottotetto con terrazzo al piano terzo ( sottotetto), il tutto censito al N.C.E.U del Comune di Desio al foglio 33, particella 288, subalterno 10, via Grazia Deledda senza numero civico, piani 2-3-S1 categoria A/2, Classe 1, vani 6, rendita catastale 712,71. Box autorimessa al piano interrato censito al N.C.E.U. del Comune di Desio al foglio 33, particella 288, subalterno 19, via Grazia Deledda senza numero civico, piano S1, categoria C/6, classe 4, mq 23, rendita catastale euro 86,71. Il prezzo dell'immobile risultante da perizia comune è di euro 222.930,00, pertanto il sig Pt_2 acquisterà la quota indivisa del 50% della signora decurtata della somma di euro
[...] Parte_1
33.000,00 quale mantenimento per il figlio e, pertanto verserà alla signora Parte_1 euro 78.465,00 alle seguenti modalità: Euro 10.000,00 verranno versati quale caparra a mezzo bonifico bancario alla signora Parte_1 entro e non oltre il 31 agosto 2025, la restante somma di euro 68.465,00 al rogito notarile. Le spese notarili saranno suddivise equamente tra le parti. Trattandosi di trasferimenti immobiliari conseguenti a separazione e costituendo gli stessi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il signor Parte_2 chiederà l'esenzione dalle imposte”. b) automobili. Precisato che la famiglia ha due auto cointestate, la signora potrebbe Parte_1 continuare ad usare la Nissan MI ( interamente pagata) ed il sig l'auto Renault AN Pt_2 sopportando interamente le rate residue del finanziamento. Ciascuno pagherà il proprio trapasso. c) Conto Corrente cointestato. La somma residua al momento dell'uscita da casa della signora che comunque lascerà la casa famigliare entro e non oltre il 31 agosto 2025 verrà Parte_1 suddivisa al 50%. d)entro il 31 agosto 2025 potrà asportare o indicare i propri beni personali e tutto ciò cui è legata ( es. servizio da the, cornici e quadri, pentolame e simili) MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 3 dicembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 18.07.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Vedano al Lambro il 24 maggio 2008 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Vedano al Lambro, anno 2008, n. 2, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vedano al Lambro, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi