Versione
6 maggio 1982
6 maggio 1982
>
Versione
5 aprile 1991
5 aprile 1991
Art. 11. (Composizione delle commissioni tecniche provinciali)
La delega di funzioni attribuita alle regioni a statuto ordinario dal quarto comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e' estesa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni di cui al comma precedente avvalendosi delle commissioni tecniche provinciali composte:
a) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante;
b) da quattro rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;
c) da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari non coltivatori diretti;
d) da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti:
e) da un rappresentante di affittuari non coltivatori diretti;
((f) da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi rustici ed uno dalle organizzazioni degli affittuari))
I componenti la commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari, da parte delle rispettive organizzazioni professionali a base nazionale maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali.
Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al comma precedente concorrono anche le organizzazioni professionali su base provinciale.
Le designazioni da parte delle organizzazioni professionali debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.
La commissione tecnica provinciale resta in carica sei anni. Il presidente della giunta regionale deve costituire le commissioni tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i tre mesi successivi alla scadenza del mandato.
In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, provvede il presidente della regione, nominando, oltre ai rappresentanti designati, anche gli altri membri della commissione in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle categorie secondo quanto previsto dal secondo comma.
In caso di ritardo o di mancata costituzione della commissione, provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni, con proprio motivato provvedimento.
La delega di funzioni attribuita alle regioni a statuto ordinario dal quarto comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e' estesa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni di cui al comma precedente avvalendosi delle commissioni tecniche provinciali composte:
a) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante;
b) da quattro rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;
c) da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari non coltivatori diretti;
d) da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti:
e) da un rappresentante di affittuari non coltivatori diretti;
((f) da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi rustici ed uno dalle organizzazioni degli affittuari))
I componenti la commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari, da parte delle rispettive organizzazioni professionali a base nazionale maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali.
Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al comma precedente concorrono anche le organizzazioni professionali su base provinciale.
Le designazioni da parte delle organizzazioni professionali debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.
La commissione tecnica provinciale resta in carica sei anni. Il presidente della giunta regionale deve costituire le commissioni tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i tre mesi successivi alla scadenza del mandato.
In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, provvede il presidente della regione, nominando, oltre ai rappresentanti designati, anche gli altri membri della commissione in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle categorie secondo quanto previsto dal secondo comma.
In caso di ritardo o di mancata costituzione della commissione, provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni, con proprio motivato provvedimento.
Giurisprudenza • 14
- 1. Trib. Gorizia, sentenza 13/03/2026, n. 15Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Gorizia Sezione Agraria Il Tribunale, in composizione collegiale, così composto: Dott. Riccardo Merluzzi Presidente Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore EO. Alessandro Battel MB RT EO UD AR MB RT ha pronunciato, all'esito dell'udienza di discussione del 05/02/2026 la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 315/2025 promossa da: Parte_1 (C.F. C.F._1 ) in proprio e quale legale rappresentante pro tempore de Parte_2 (C.F.: P.IVA_1 ) e [...] Parte_3 CodiceFiscale_2 ti e dife ura a Avv. Alessandro Ferrai e dall'Avv. Carlo Pegoraro, entrambi del …Leggi di più...
- contratto di affitto fondo rustico·
- art. 171bis c.p.c.·
- tentativo di conciliazione·
- giurisdizione agraria·
- art. 429 c.p.c.·
- art. 616 c.p.c.·
- art. 46 L. 203/1982·
- art. 11 D.Lgs. 150/2011·
- improcedibilità domanda·
- art. 4 D.M. 55/2014·
- spese di lite·
- competenza sezione agraria·
- opposizione agli atti esecutivi·
- opposizione a precetto·
- opposizione all'esecuzione