Articolo 95 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 94Articolo 96
Versione
4 aprile 1941
Art. 95.

I maestri in servizio presso Comuni dove siano ancora in vigore regolamenti speciali di pensioni, e che conservino l'iscrizione ai regolamenti medesimi, hanno diritto di cumulare, agli effetti dell'indennita', o della pensione, il servizio compiuto in altri Comuni parimenti non soggetti al Monte-pensioni e presso lo Stato, nelle condizioni di cui al precedente articolo 28, secondo le norme degli articoli 100 e 101 del presente Ordinamento.
Entrata in vigore il 4 aprile 1941