Art. 95.
I maestri in servizio presso Comuni dove siano ancora in vigore regolamenti speciali di pensioni, e che conservino l'iscrizione ai regolamenti medesimi, hanno diritto di cumulare, agli effetti dell'indennita', o della pensione, il servizio compiuto in altri Comuni parimenti non soggetti al Monte-pensioni e presso lo Stato, nelle condizioni di cui al precedente articolo 28, secondo le norme degli articoli 100 e 101 del presente Ordinamento.
I maestri in servizio presso Comuni dove siano ancora in vigore regolamenti speciali di pensioni, e che conservino l'iscrizione ai regolamenti medesimi, hanno diritto di cumulare, agli effetti dell'indennita', o della pensione, il servizio compiuto in altri Comuni parimenti non soggetti al Monte-pensioni e presso lo Stato, nelle condizioni di cui al precedente articolo 28, secondo le norme degli articoli 100 e 101 del presente Ordinamento.