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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ET TO FR, Presidente
FESTA EL FABIO, Relatore
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1648/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I100048.2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I100048.2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I100048.2024 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I100048.2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I100048.2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: il difensore del ricorrente dichiara di aver conciliato la lite come da documentazione che esibisce. l'ufficio chiede un breve rinvio per depositare l'istanza di definizione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso il notificato avviso di accertamento n. TVP01I100048/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate per il pagamento della somma di € 69.293,00, a titolo di IRPEF, IRAP ed IVA, relative all'anno 2017, oltre interessi e sanzioni, induttivamente determinate, conseguenti alla ritenuta incongruenza (non giustificata mediante deposito della documentazione ad hoc richiesta con questionario n. Q00431/2023 del 31-7-2023) di componenti negativi indicati in dichiarazione con gli acquisti dal contribuente comunicati tramite Spesometro, ricorreva Ricorrente_1. Contestava il ricorrente l'accertamento induttivo, perché la mancata produzione dei documenti contabili – che vengono in questa sede processuale prodotti - non equivale a rifiuto, e perché fondato:
a) sulla attribuzione di un codice ATECO (commercio all'ingrosso di minerali metalliferi e di metalli ferrosi) erroneo e con confacente all'attività esercitata, di compro-oro;
b) sulla comparazione con aziende simili, che in realtà tali non sarebbero.
In ogni caso, le contestazioni in tema di IVA sarebbero infondate perché i relativi documenti (registro IVA e fatture) non erano stati richiesti.
Infine, lamenta la insufficienza della motivazione, anche in relazione alle sanzioni, e la mancata prova della legittimazione del sottoscrittore dell'atto impugnato.
A.d.E. si costituiva e controdeduceva, in particolare eccependo la tardività del deposito in giudizio della documentazione richiesta nella fase procedimentale.
Successivamente, le parti hanno depositato documentazione (relativa al computo delle somme da versare, corredata da piano di rateazione e distinta di pagamento della prima rata) relativa ad conciliativo ex art. 48
D. Lgs. n. 546/1992, raggiunto su proposta di Agenzia delle Entrate del 31-10-2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'accordo conciliativo raggiunto dalle parti, su proposta dell'Ufficio del 31-10-2024, in quanto non parziale e corredato da piano di pagamento, segue l'estinzione del giudizio ex art. 48 D. Lgs. n. 546/92, per cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, a norma dell'art. 46 D. Lgs. n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ET TO FR, Presidente
FESTA EL FABIO, Relatore
GENOVIVA PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1648/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I100048.2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I100048.2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I100048.2024 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I100048.2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01I100048.2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: il difensore del ricorrente dichiara di aver conciliato la lite come da documentazione che esibisce. l'ufficio chiede un breve rinvio per depositare l'istanza di definizione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso il notificato avviso di accertamento n. TVP01I100048/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate per il pagamento della somma di € 69.293,00, a titolo di IRPEF, IRAP ed IVA, relative all'anno 2017, oltre interessi e sanzioni, induttivamente determinate, conseguenti alla ritenuta incongruenza (non giustificata mediante deposito della documentazione ad hoc richiesta con questionario n. Q00431/2023 del 31-7-2023) di componenti negativi indicati in dichiarazione con gli acquisti dal contribuente comunicati tramite Spesometro, ricorreva Ricorrente_1. Contestava il ricorrente l'accertamento induttivo, perché la mancata produzione dei documenti contabili – che vengono in questa sede processuale prodotti - non equivale a rifiuto, e perché fondato:
a) sulla attribuzione di un codice ATECO (commercio all'ingrosso di minerali metalliferi e di metalli ferrosi) erroneo e con confacente all'attività esercitata, di compro-oro;
b) sulla comparazione con aziende simili, che in realtà tali non sarebbero.
In ogni caso, le contestazioni in tema di IVA sarebbero infondate perché i relativi documenti (registro IVA e fatture) non erano stati richiesti.
Infine, lamenta la insufficienza della motivazione, anche in relazione alle sanzioni, e la mancata prova della legittimazione del sottoscrittore dell'atto impugnato.
A.d.E. si costituiva e controdeduceva, in particolare eccependo la tardività del deposito in giudizio della documentazione richiesta nella fase procedimentale.
Successivamente, le parti hanno depositato documentazione (relativa al computo delle somme da versare, corredata da piano di rateazione e distinta di pagamento della prima rata) relativa ad conciliativo ex art. 48
D. Lgs. n. 546/1992, raggiunto su proposta di Agenzia delle Entrate del 31-10-2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'accordo conciliativo raggiunto dalle parti, su proposta dell'Ufficio del 31-10-2024, in quanto non parziale e corredato da piano di pagamento, segue l'estinzione del giudizio ex art. 48 D. Lgs. n. 546/92, per cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, a norma dell'art. 46 D. Lgs. n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese.