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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1733/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TUCCILLO LUIGI, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11862/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00128931 23 000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1681/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, depositato nei termini di legge, la parte Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.07120250012893123000, notificata in data 7.04.2025, meglio indicata in epigrafe, relativa ad un presunto debito tributario attinente a tasse automobilistiche per il veicolo tg. Targa_1 (anno di imposta 2019), importo complessivo euro 249,43.
Negli motivi di impugnazione, integrati da successiva memoria difensiva in replica alle controdeduzioni di parte convenuta, ha eccepito la prescrizione del debito, contestando la validità di pregresse notifiche di atti interruttivi.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate – SC - contestando integralmente le eccezioni formulate nel ricorso e rilevando la propria carenza di legittimazione passiva circa la fondatezza della pretesa tributaria in quanto soltanto l'ente impositore può fornire la prova della esecutività del ruolo;
rileva di aver notificato la cartella nel termine di legge e che la stessa è del tutto rituale.
Si è costituita anche la Regione Campania, deducendo di aver provveduto a notificare nei termini
(3.08.2022) l'avviso di accertamento n. 964013101695 prodromico alla cartella avverso la quale la parte ha proposto gravame.
Alla odierna udienza, il Giudice monocratico, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, allo stato degli atti, appare fondato.
Sul punto, si osserva che le parti convenute non hanno fornito elementi controdeduttivi sui rilievi del contribuente, in particolare riguardo alla prova processuale della rituale notifica di qualsivoglia atto interruttivo della eccepita prescrizione dell'invocato, presunto, credito tributario.
Ed, invero, dalla documentazione prodotta l'avviso di accertamento n. 964013101695 prodromico alla cartella impugnata risulta consegnato a mani del portiere senza ulteriori specificazioni. Sul punto, si osserva che in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde, nel riferire al riguardo, sebbene non debba fare uso di formule sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal comma 2 dell'art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è tassativamente prevista. E' pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata.
Sussiste, dunque, una oggettiva incertezza sulla rituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata. Conseguentemente, allo stato degli atti, la stessa deve annullarsi per intervenuta prescrizione del credito tributario in assenza di validi atti interruttivi nel termine triennale.
Ultronea appare la disamina degli altri motivi di gravame.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio della soccombenza, con liquidazione operata come in dispositivo a carico della Regione Campania. Spese compensate con l'altra parte convenuta
Agenzia delle entrate – SC.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la parte convenuta Regione
Campania al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 200,00 per compensi oltre rimborso forfettario, spese generali al 15 per cento, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato se versato, con attribuzione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario. Compensa le spese nel resto.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TUCCILLO LUIGI, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11862/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00128931 23 000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1681/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, depositato nei termini di legge, la parte Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.07120250012893123000, notificata in data 7.04.2025, meglio indicata in epigrafe, relativa ad un presunto debito tributario attinente a tasse automobilistiche per il veicolo tg. Targa_1 (anno di imposta 2019), importo complessivo euro 249,43.
Negli motivi di impugnazione, integrati da successiva memoria difensiva in replica alle controdeduzioni di parte convenuta, ha eccepito la prescrizione del debito, contestando la validità di pregresse notifiche di atti interruttivi.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate – SC - contestando integralmente le eccezioni formulate nel ricorso e rilevando la propria carenza di legittimazione passiva circa la fondatezza della pretesa tributaria in quanto soltanto l'ente impositore può fornire la prova della esecutività del ruolo;
rileva di aver notificato la cartella nel termine di legge e che la stessa è del tutto rituale.
Si è costituita anche la Regione Campania, deducendo di aver provveduto a notificare nei termini
(3.08.2022) l'avviso di accertamento n. 964013101695 prodromico alla cartella avverso la quale la parte ha proposto gravame.
Alla odierna udienza, il Giudice monocratico, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, allo stato degli atti, appare fondato.
Sul punto, si osserva che le parti convenute non hanno fornito elementi controdeduttivi sui rilievi del contribuente, in particolare riguardo alla prova processuale della rituale notifica di qualsivoglia atto interruttivo della eccepita prescrizione dell'invocato, presunto, credito tributario.
Ed, invero, dalla documentazione prodotta l'avviso di accertamento n. 964013101695 prodromico alla cartella impugnata risulta consegnato a mani del portiere senza ulteriori specificazioni. Sul punto, si osserva che in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde, nel riferire al riguardo, sebbene non debba fare uso di formule sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal comma 2 dell'art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è tassativamente prevista. E' pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata.
Sussiste, dunque, una oggettiva incertezza sulla rituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata. Conseguentemente, allo stato degli atti, la stessa deve annullarsi per intervenuta prescrizione del credito tributario in assenza di validi atti interruttivi nel termine triennale.
Ultronea appare la disamina degli altri motivi di gravame.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio della soccombenza, con liquidazione operata come in dispositivo a carico della Regione Campania. Spese compensate con l'altra parte convenuta
Agenzia delle entrate – SC.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la parte convenuta Regione
Campania al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 200,00 per compensi oltre rimborso forfettario, spese generali al 15 per cento, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato se versato, con attribuzione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario. Compensa le spese nel resto.