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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/04/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Fiorella GOZZER Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4977 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del giorno 7
novembre 2024 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma piazza dei Caprettari n.70
presso lo studio dell'avv. Alessandro Monteleone e rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Ledda per procura in calce alla memoria di costituzione di primo grado,
Appellante
CONTRO
1 (P.I ), già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
e quindi già e Controparte_2 Controparte_3
per essa ( ) in qualità di mandataria con Controparte_4 P.IVA_3
rappresentanza, in virtù di procura per notaio in data 22.1.2014; Persona_1
Appellata
NONCHE'
e elettivamente domiciliate in Roma presso lo studio CP_5 Controparte_6
dell'avv. Giancarlo Catavello che la rappresenta e difende per procura in atti,
appellate
OGGETTO: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Roma
emessa il 31.10.2018 nel giudizio R.G.N.51118/17.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, (in Parte_1
avanti solo , impugnava l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Parte_1
Tribunale di Roma aveva dichiarato risolto il contratto di locazione finanziaria n.
AL305589005 del 8.3.2006, intercorso con , e l'aveva Controparte_7
condannata al rilascio delle unità Immobiliari site nel comune di Cagliari alla via
Molise n.5/5, nella consistenza indicata in ordinanza, con condanna altresì al
Con pagamento in favore di delle spese processuali.
L'impugnazione censurava la motivazione del Tribunale nel capo in cui aveva ravvisato l'inadempimento dell'utilizzatrice e quindi aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra le parti, condannandola al rilascio dell'immobile. Al contrario, lamentava la pattuizione originaria di interessi moratori usurari che aveva comportato un esborso di somme non dovute.
2 Il gravame, sulla scorta di una depositata consulenza di parte, si fondava sostanzialmente sulla declaratoria di nullità dei tassi di interesse originari, ritenuti usurari -in particolare quello di mora- e della clausola di salvaguardia;
con conseguente verifica dell'insussistenza dell'inadempimento da parte dell'utilizzatore al momento della dichiarata risoluzione del contratto.
Concludeva chiedendo, previa sospensione cautelare della sentenza, dichiararsi illegittima la risoluzione del contratto come dichiarata dalla sentenza, con conseguente riforma della stessa.
Con Con comparsa del 25.10.18, si costituiva la quale chiedeva il Controparte_7
rigetto dell'appello per assoluta infondatezza, evidenziando come l'utilizzatrice avesse interrotto volontariamente ed immotivatamente i pagamenti dei canoni di locazione ed eccepito l'usurarietà degli interessi solo successivamente alla intimata risoluzione del contratto per inadempimento.
Si costituivano e le quali sostenevano le ragioni della CP_5 Controparte_6
banca appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 23.1.2019 la Corte, in altra composizione, accoglieva la richiesta di sospensione cautelare della sentenza.
All'udienza cartolare del 7.11.2024, verificato il deposito di note di trattazione scritta,
la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errore del primo giudice nell'aver escluso dalla verifica dell'usurarietà del TEG contrattuale, gli interessi moratori ed aver conseguentemente dichiarato che, alla data della risoluzione del contratto, vi fosse l'inadempimento da parte di essa utilizzatrice. Sicchè con l'appello
3 chiede ritenersi illegittima la dichiarata risoluzione in assenza di inadempimento e,
considerata l'usura originaria dei tassi, chiede dichiararsi la non debenza di alcun interesse -neppure quello corrispettivo seppur pattuito entro il tasso soglia-.
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito espresse che vanno ad integrare la motivazione della sentenza di primo grado senza, tuttavia, modificare la decisione finale.
Occorre preliminarmente convenire con l'appellante ed affermare che è circostanza pacifica l'applicabilità della normativa in tema di usura anche agli interessi di mora
(Cass.S.U. n. 19597/2020). E' altrettanto pacifico, che i tassi moratori debbano essere autonomamente considerati (se eccedenti il tasso soglia) e non sommati ai tassi corrispettivi ed alle spese di procedura, come invece sostiene l'appellante. Difatti, “In
tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile
procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi
corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi
perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi, sicchè è necessario procedere al calcolo separato della
loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2,comma4,della
leggen.108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti
ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo
globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale del
periodo di riferimento. Cass.31615/21).
Alla luce della citata giurisprudenza, la sentenza impugnata deve essere emendata nella motivazione e stabilito che anche il tasso moratorio pur se singolarmente considerato, deve essere sempre contenuto entro il tasso soglia.
Ciò detto, è necessario osservare che la clausola contrattuale relativa al tasso di mora, non indica direttamente la misura di tale tasso, ma solo il criterio per determinarlo, facendo riferimento ad un parametro futuro e variabile (Euroribor tre
4 mesi) da valutare al momento dell'inadempimento e, quindi, in un momento successivo rispetto a quello della stipula del contratto.
Va ancora aggiunto che per il tasso di mora è specificatamente prevista la clausola di salvaguardia secondo cui, in caso di superamento del tasso soglia, il tasso applicato sarà automaticamente ricondotto al valore soglia.
Da ciò deriva che, in casi come quello di specie, in cui il tasso di mora non è
predeterminato, non può sussistere un'illegittimità originaria del tasso, dovendosi accertare, al momento della morosità se il tasso così come contrattualmente venutosi a determinare sia o meno superiore al tasso soglia;
venendo ad operare, in caso di eccesso, la clausola di salvaguardia.
In conclusione, analizzando la fattispecie in esame, i tassi di interesse sia corrispettivo che moratorio, sono perfettamente legittimi il primo perché riconosciuto anche dall'appellante entro il tasso soglia ed il secondo perché munito di clausola di salvaguardia valida ed efficace secondo cui, in caso di superamento del tasso soglia, il tasso applicato sarà automaticamente ricondotto al valore soglia.
Detto questo, in ordine alla legittimità originaria dei tassi ed alla conseguente legittimità della clausola di salvaguardia, va osservato che l'oggetto del presente giudizio è circoscritto all'accertamento della legittimità o meno della dichiarata risoluzione del contratto. E qui, in aggiunta a quanto innanzi detto in relazione alla congruità del tasso soglia dell'interesse corrispettivo nei parametri legali, non può
non rilevarsi che, parte appellante ha interrotto i pagamenti senza alcuna motivazione ed ha denunciato l'usurarietà dei tassi solo dopo aver ricevuto la comunicazione della banca di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
Circostanza, quest'ultima, che ha determinato la risoluzione “ipso iure”.
Per quanto innanzi detto la sentenza va confermata, con le precisazioni indicate e con conseguente rigetto dell'appello.
5 Part Con Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra e e sono liquidate come da dispositivo, detratta la fase istruttoria non esperita, secondo i valori medi della tariffa vigente per cause di complessità media. Compensate tra le altre parti in causa verso le quali non sono state formulate specifiche domande.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza Parte_2
emessa dal Tribunale di Roma ex art. 702 ter cpc nel giudizio iscritto al n. 4977/2018,
così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento nei confronti di Controparte_8
, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €.
[...]
8.500, oltre accessori di legge e di tariffa.
- compensa le spese tra le altre parti in causa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di
parte appellante.
Roma, 10.4.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino
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