Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 3 bis
Verbale di udienza cartolare del 24.1.2024, davanti al Giudice Onorario, dott.ssa Elisabetta
Artino I.
Procedimento n° 91/2018 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliata in C.F._1
Patti (ME), Via L. D'amico n.10 presso lo studio dell'Avv. Carmelo Amata;
-attrice-
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Avv. Giuseppe Controparte_1 P.IVA_1
Mauro Aquino, domiciliato per la carica presso il Municipio di Patti, Piazza Scaffidi n.1, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Tommasini;
Sono comparsi: L'avv. Rosalia Amata in sostituzione dell'avv. Carmelo Amata per parte attrice e l'avv. Luca Musmeci in sostituzione dell'avv. Tommasini per il comune di Patti, i quali si riportano a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa . Parte attrice si riporta, in particolare, nelle note conclusive già depositate telematicamente.
I procuratori discutono brevemente la causa e chiedono la decisione.
IL GOP
Si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 3 bis in persona del giudice onorario Elisabetta Artino I., ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A avente a oggetto: risarcimento danni
risarcimento del danno subito alla persona, nel sinistro occorsole il 12.04.2015, intorno alle ore
21,00, mentre percorreva a piedi la Via Cap. F. Zuccarello del centro abitato di Patti, zona lungomare in prossimità della Via S. Caterina, inciampando in una caditoia per la raccolta delle acque piovane, posta a 30 cm dal marciapiede, priva di un elemento, sottostante rispetto al manto stradale e sconnessa che le causava la caduta per la quale riportava le lesioni meglio indicate in citazione.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto Ente eccepiva la propria carenza di responsabilità, dal momento che la caditoia non rappresentava ipotesi di insidia o trabocchetto, era ben visibile e la causa dell'incidente sarebbe stata da ravvisare nel comportamento imprudente dell'attrice che avrebbe potuto e dovuto evitare il danno, il cui chiesto risarcimento deve ritenersi eccessivo e andrebbe eventualmente ricondotto nei limiti del giusto e del provato.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale prova testimoniale e ctu medico legale sulla persona dell'attrice ed all'odierna udienza previa discussione orale decisa con sentenza a verbale
La domanda va accolta nei limiti che seguono.
La fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., come, peraltro, dedotto da parte ricorrente.
Secondo tale norma, la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo all'istituto normativo il comportamento tenuto dal custode.
A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi estranei,
e dall'altro che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno.
Il rapporto di custodia, in forza del quale il custode è ritenuto responsabile per ciò solo, in termini sostanzialmente oggettivi, del danno causato dalla cosa, si sostanzia in una mera situazione di appartenenza della res ad un determinato soggetto.
L'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (Cass., Sez. 2, 29/11/2006, n. 25243). In altri termini, in tema di responsabilità da custodia, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ. , l'art. 2051 cod. civ. determina un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (Cass., n.
21244/06), che ben può consistere anche nel fatto del terzo.
L'art. 2051 c.c. contempla quali unici presupposti applicativi la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della cosa stessa, consistendo quest'ultima nel potere di effettiva disponibilità e controllo.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede altri e diversi elementi, quali la ridotta estensione del bene o l'assenza di uso generale e diretto della cosa da parte di terzi, la mancanza dei quali, pertanto, non può affatto considerarsi tassativa ai fini della configurabilità o meno della responsabilità della P.A. (Trib. Torre Annunziata Sez. II, Sent., 16/05/2014).
Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode.
La questione fondamentale sulla quale occorre, pertanto, soffermarsi concerne il contenuto della prova liberatoria che incombe sul custode. Ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità per danno da cosa in custodia viene, infatti, meno quando il destinatario dell'imputazione provi il “caso fortuito”.
Nella nozione di “caso fortuito”, si riflettono le diverse opinioni in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., poiché chi sostiene che questa abbia natura soggettiva, fondandosi su una presunzione di colpa che sanziona il comportamento di colui che non abbia svolto in modo diligente l'attività del custode, fa consistere il caso fortuito con la situazione in cui il custode è esente da colpa, mentre chi sostiene che questa abbia natura oggettiva addossando la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, fa consistere il caso fortuito in quel fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento e che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità.
Il secondo dei due orientamenti sopra esposti è assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, a partire dalla nota pronuncia a sezioni unite n. 12019/91, ed è pienamente condivisibile, poiché il profilo del comportamento del responsabile sembra estraneo alla previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c.. In questo senso, il caso fortuito si configura in relazione ai danni apportati dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass., n. 8157/09).
Occorre, dunque, che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione eccezionale, la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass., n. 6101/13). Tale evento
CP_ deve essere eccepito e provato dall' convenuto.
Nella specie, l'appartenenza, al Comune di Patti della strada in cui si è verificato il fatto è pacifica tra le parti.
L'attore ha, inoltre, dimostrato tramite testimonianza l'esistenza del nesso causale tra la caditoia rotta e dissestata e l'incidente di cui è causa.
I testi escussi (cfr dichiarazioni , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
) hanno confermato che la caditoia era mancante di un elemento e in dislivello Testimone_4
rispetto al manto stradale, caratteristiche queste che la rendevano a parere di questo giudicante pericolosa al transito dei pedoni, in prossimità del marciapiede ( distante 30 cm circa dal marciapiede).
Tali circostanze sono state riscontrate nel verbale di sopralluogo redatto il 21.5.2015 dal personale dell'Ufficio Tecnico del comune, e che lo hanno confermato, Testimone_3 Testimone_4
avendolo sottoscritto all'esito del sopralluogo e sono stati escussi come testimoni nel presente giudizio.
I verbalizzanti hanno dichiarato di avere scattato le foto esibite e prodotte nel fascicolo e di avere constatato che le sbarre della caditoia erano mancanti, così come hanno dichiarato i testi presenti al sinistro che la caditoia era a dislivello rispetto al manto stradale di qualche centimetro e non era ben visibile in ragione dell'ora e delle condizioni metereologiche.
La situazione dei luoghi è rappresentata anche nel fascicolo fotografico.
Il pericolo, derivante dallo stato di dissesto della caditoia, non poteva essere previsto ed evitato dall'attrice la quale percorreva una strada in prossimità del marciapiede. L'incidente e la caduta del pedone è stata determinata non tanto dalla mera esistenza della caditoia, ma dalle caratteristiche della stessa come descritte in atti, rappresentante nelle foto e riportate dai testi escussi.
CP_ Peraltro, la responsabilità dell'accaduto è da attribuire all convenuto quale custode del tratto di strada interessato.
Si deve ritenere che l'attrice non avrebbe potuto evitare o limitare i danni dalla caduta verificatasi, alla luce delle modalità dell'incidente e della caratteristiche dei luoghi.
Si deve considerare, inoltre, che: la caditoia non era facilmente visibile nelle sue condizioni nell'orario in cui si è verificato il sinistro in ragione della scarsa illuminazione, così come riferito dai testi presenti all'occorso.
L'ostacolo, imprevedibile e non segnalato, ha rappresentato una situazione di pericolo, tale da essere oggettivamente invisibile e soggettivamente imprevedibile ed inevitabile, secondo il livello di attenzione esigibile in relazione alle concrete esigenze di tempo e di luogo.
La caditoia ha determinato pertanto la caduta e le conseguenti lesioni in capo all' . Pt_1
Non appaiono ascrivibili profili di colpa in capo all'attrice che seppur eccepiti dal non CP_1
sono stati provati.
L'evento dannoso deve, quindi, ascriversi al comportamento colposo dell'Ente pubblico proprietario della strada su cui la caditoia insisteva, che doveva tempestivamente intervenire per ripristinare la regolarità del piano stradale carrabile. L'ente convenuto, pertanto, deve essere condannato a risarcire a parte attrice il danno alla salute, sulla scorta dei risultati della consulenza tecnica medico-legale.
Le conclusioni del CTU, non validamente contestate dalle parti, appaiono condivisibili in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali.
È stato riscontrato che l'attrice in conseguenza del sinistro ha riportato lesioni personali, scaturite nella diagnosi finale di “ESITI DI GRAVE TRAUMA CAVIGLIA DX. Le lesioni personali hanno determinato , un periodo di Invalidità Temporanea Assoluta e di Invalidità Parziale, che il perito d'ufficio ha quantificato rispettivamente in a gg. 21 ( ventuno ) e in un'ITP al 75% di gg 20, una al
50% di gg. 5 e una al 25 % di gg. 5, mentre gli esiti delle lesioni sono causa di una condizione di invalidità permanente pari al 6 %.
In particolare, il danno biologico va inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. Il danno biologico consistente nella violazione dell'integrità psico-fisica della persona va considerato ai fini della determinazione del risarcimento, sia nel suo aspetto statico (diminuzione del bene primario dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata) sia nel suo aspetto dinamico (manifestazione o espressione quotidiana del bene salute che riguarda sia l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e che pongono il soggetto in condizione non solo di produrre utilità, ma anche di ricevere utilità).
La sentenza 26972/08 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha operato un imponente intervento interpretativo sul tema del danno non patrimoniale e della sua liquidazione.
Il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, denominato danno biologico, va liquidato secondo il cd. sistema tabellare, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, alla luce delle chiare indicazioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 12408/2011.
La scelta delle tabelle milanesi è volta a garantire una situazione di uniformità di parametri (Cass.,
n. 394/07, Cass., n. 23918/06), con scopi garantistici di certezza dettati dalla diffusa esigenza di una valutazione conforme, in presenza di una medesima fattispecie dannosa, non discriminabile su basi territoriali.
La somma che si liquida secondo le tabelle è già rivalutata all'attualità (infatti, l'obbligazione risarcitoria di cui si discute costituisce debito di valore, cfr., per tutte, Cass. 29 aprile 1999, n. 4299;
Cass. 20 febbraio 1987, n. 1817: la somma di danaro da corrispondere a titolo di risarcimento deve formare oggetto di rivalutazione in base ai notori indici del costo della vita periodicamente pubblicati dall'ISTAT).
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea si liquida, in via equitativa ed al valore attuale secondo le tabelle previste un'indennità giornaliera di € 55,24 e così per un danno biologico temporaneo complessivo di € 2.195,79 e un punti base di € 947,39 tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (30 anni), il danno liquidabile è pari ad euro 8.696,21.
In ordine al danno morale, secondo questo giudice, ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento. Occorre, pertanto, prima accertare, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, sulla base della allegazione dei fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo (Cass., n. 3260/16).
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale, anche in ipotesi di lesioni a diritti inviolabili della persona, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato, anche attraverso sole presunzioni semplici (v. Cass. 14 maggio 2012 n. 7471).
Nella specie, non è stato allegato e specificato un danno morale soggettivo diverso dalla sofferenza fisica patita a causa dell'incidente.
Il danno non patrimoniale va, dunque, sempre allegato e provato, in quanto tutti i danni extracontrattuali dovendo essere provati da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale nei suoi vari aspetti, e la prova può essere data con ogni mezzo (Cass., n. 21223/09;
Cass., n. 17101/09; Cass., n. 15405/09).
Il danno risarcibile ex art. 2059 c.c. è sempre un danno conseguenza.
Ciò comporta che esso vada provato, non essendo ammissibile la ritenuta esistenza di tale danno come danno in re ipsa. Nell'ambito delle prove per l'esistenza di tale danno non patrimoniale il giudice potrà avvalersi anche della prova presuntiva (Cass., n. 20143/09; Cass., n. 7695/08).
Con riferimento al danno non patrimoniale, sub specie morale ed esistenziale, il ricorrente non ha dedotto nessun pregiudizio specifico limitandosi a chiedere genericamente una personalizzazione del danno biologico secondo le tabelle invocate.
Tuttavia, non potendo - come sopra esposto - considerarsi in re ipsa, il danno non patrimoniale dedotto come “pregiudizio di natura non patrimoniale” è ristorabile laddove venga quantomeno allegata la degenerazione della sofferenza o patema d'animo in obiettivi profili relazionali gravi e circostanziati.
Solamente in tal caso, si determina, secondo il meccanismo della presunzione, l'inversione dell'onere della prova, con trasferimento sulla parte a cui sfavore essa opera dell'onere di dare la prova contraria idonea a vincerla.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, inoltre, il danno esistenziale non degenerato in danno biologico non consiste nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, ma in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, di cui l'attore, nella specie, non ha fornito alcuna precisa ed obiettivamente riscontrabile indicazione, non assolvendo pertanto
(quantomeno) all'onere di allegazione idonea a determinare l'inversione probatoria propria e tipica delle presunzioni. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., n. 21060/16: nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea a dimostrare uno sconvolgimento delle abitudini di vita degli stretti congiunti dell'ucciso la mera allegazione di circostanze, quali la convivenza con la vittima, i suoi studi universitari ed il suo subentro in attività imprenditoriali di famiglia, nonché l'assenza di incomprensioni all'interno del nucleo familiare, volte a dimostrare in via presuntiva che gli attori avevano investito molto, in termini umani e professionali, sul parente defunto, figlio primogenito, e che il dolore per la sua prematura perdita era stato particolarmente intenso).
La risarcibilità del danno non patrimoniale esige la verifica del superamento del filtro rappresentato dalla serietà del danno, che, insieme a quello della gravità della lesione, presidia l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari (Cass., n. 21424/14; Cass., ss.uu., n. 26972/08).
Pertanto, si deve riconoscere un risarcimento pari ad euro 10.891,21 a titolo di danno non patrimoniale sub specie biologico.
Infine, occorre osservare che tale danno, in tutte le sue componenti, essendo soggetto, come già evidenziato, a liquidazione equitativa e comunque operata con riferimento a valori monetari attuali, non richiede alcuna rivalutazione.
In ordine agli interessi compensativi sulle somme spettanti a titolo di risarcimento danni, la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che nei debiti di valore gli interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste e può essere riconosciuto solo quando, da un confronto comparativo in unità di prezzi monetari, la somma di cui avrebbe disposto il creditore in ipotesi di tempestivo soddisfo sarebbe stata maggiore di quella rivalutata riconosciutagli al momento della liquidazione. Il Giudice è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass., n. 22347/07).
Nella specie, nessuna richiesta è pervenuta in tal senso dal ricorrente, né è stata allegata l'insufficienza della rivalutazione monetaria ai fini risarcitori e, pertanto, non è possibile riconoscere alcuna somma a titolo di interessi.
Per quanto esposto, il va condannato al pagamento a favore del Controparte_3 ricorrente di euro 10.891,21, a titolo di danno non patrimoniale oltre € 226,32 per danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute, documentate e congrue.
Dal momento della pubblicazione della sentenza, il debito di valore, in quanto liquidato, si trasformerà in debito di valuta e produrrà interessi nella misura legale dalla data della presente decisione al soddisfo.
Le spese, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/14, aggiornato sulla base del decisum (valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00; parametri medi;
con istruttoria).
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 91/2018 R.G.A.C.:
- condanna il al pagamento a favore di , di euro Controparte_1 Parte_1
10.891,21, a titolo di danno biologico, oltre € 226,32 per spese mediche sostenute, oltre eventuali interessi dalla data della decisione al soddisfo;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate CP_1 in euro 198,00 per spese esenti ed euro 5.077,00 per compensi oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovute e rimborso spese generali nella misura del 15%. Nei rapporti tra le parti, pone, definitivamente, le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, a carico del convenuto. CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Patti, 23 gennaio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Elisabetta Artino Innaria)