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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione del Lavoro
ORDINANZA ex art. 700 c.p.c.
Il Giudice, esaminati gli atti del procedimento cautelare iscritto al n.
880/2025 R.G.;
premesso che
- , già dichiarato invalido al 100% e titolare di Controparte_1
pensione di inabilità, deduce di avere presentato domanda di aggravamento, al fine di ottenere anche l'indennità di accompagnamento;
che, in esito a visita della CMI, egli è stato
CP_ riconosciuto invalido al 80%; che, per l'effetto, l ha rideterminato la misura della prestazione d'invalidità civile a lui spettante (erogando l'assegno mensile di assistenza in luogo della pensione) e contestato un indebito per complessivi € 4.311,65; che, avverso detto verbale sanitario, egli ricorrente ha proposto giudizio per ATP, allo stato pendente;
- in punto di periculum, il ricorrente evidenzia che la prestazione correlata alla invalidità civile è l'unico mezzo di sostentamento del nucleo familiare e che la sua rideterminazione (da € 739,84 a €
346,33) costringerà lui e la moglie in una condizione di assoluta indigenza;
1 - il ricorrente, ciò posto, insta in via urgente per la sospensione del
CP_ provvedimento con cui l ha rideterminato la misura della prestazione e chiesto in restituzione le somme indebitamente erogate;
- l'ente previdenziale chiede rigettarsi il ricorso cautelare, rilevando l'insussistenza tanto del fumus boni iuris quanto del periculum;
rilevato che
- il periculum in mora richiesto dall'articolo 700 c.p.c. può dirsi senza dubbio sussistente quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (e spesso dotate di rilievo e protezione a livello costituzionale), le quali rendano necessario un pronto ed immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela ed evitarne l'irreparabilità;
- per contro, ove si tratti (come in specie) di danno a contenuto economico, grava sul soggetto interessato lo specifico onere di allegare e provare di essere esposto ad un pericolo di danno grave alla persona correlato alla difficoltà o all'impossibilità di soddisfare fondamentali esigenze dell'individuo; ciò in quanto, per come appare evidente, qualsivoglia pregiudizio di natura economica si rivela di per sé tendenzialmente suscettibile di riparazione ad esito di un ordinario giudizio di merito;
- diversamente opinando, l'eccezionale strumento delineato dall'articolo
700 c.p.c. potrebbe essere attivato a fronte di qualsivoglia pretesa economica, pur in difetto di elementi di giudizio atti a far ritenere gravemente pregiudicato il soddisfacimento dei primari bisogni del ricorrente (con consequenziale irreparabilità del paventato danno);
2 - nell'ipotesi in tema, il ricorrente non ha fornito alcun genere di prova circa la complessiva situazione economico-patrimoniale propria e del nucleo familiare;
- all'uopo insufficiente è la dichiarazione reddituale allegata al ricorso,
trattandosi di mera autocertificazione, e non già mezzo di prova, valevole ai soli fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato;
- per assoluta carenza del periculum il ricorso va disatteso, rendendosi vana la disamina del requisito del fumus boni iuris (il quale, comunque,
necessiterebbe di C.T.U. medico-legale, non potendo la valutazione circa la verosimile fondatezza della domanda prescindere da un accertamento medico attestante la persistente condizione di invalidità
totale; C.T.U. che, peraltro, verrà eseguita nell'ambito del giudizio per
ATP di cui al R.G. n. 864/2025 promosso dallo stesso e di CP_1
prossima trattazione);
- in difetto di una dichiarazione reddituale specificamente resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite vanno inevitabilmente poste a carico del ricorrente, secondo il principio della soccombenza, nella misura che si liquida in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa (scaglione cautelari sino a €
5.200,00), della elementarità della stessa e della scarna attività
processuale concretamente svolta;
P.Q.M.
rigetta il ricorso cautelare;
3 condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che si liquidano in €
655,00, oltre IVA CPA e spese generali al 15%.
Ragusa, 30.5.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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