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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1157/2024 R.G.L., promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Pepoli ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, per procura in atti ricorrente
contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, , in persona del Controparte_3
in carica, , in persona del Dirigente CP_4 Controparte_5
in carica, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Serafino e Stefano
Rovelli ed elettivamente domiciliati come in atti resistente
OGGETTO: Altre ipotesi. Pubblico Impiego, riconoscimento “carta docente” al personale docente non di ruolo.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato telematicamente in data
8.7.2024, la ricorrente ha esposto di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze del , in qualità di docente, Controparte_1
a seguito della stipulazione di un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2023/2024 (doc. n. 1)
e di non avere fruito dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121, comma 1, e 122 della legge n. 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità 2023/2024 e così per complessivi €uro 500,00= e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del Controparte_1
Cont ; - condannare il resistente all'adempimento in forma
[...]
specifica per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€uro
500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
2 Ritualmente costituitosi in giudizio, il Controparte_1
ha contestato gli assunti avversari, rilevando la legittimità della destinazione al solo personale di ruolo del contributo alla formazione professionale, e ha formulato le seguenti conclusioni: “1) ACCERTARE e
DICHIARARE la carenza di interesse a ricorrere e l'infondatezza della domanda;
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente, anche in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi del giudizio, nella specie l'aver dimostrato di essere andati incontro a delle spese per la formazione e
l'aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, durante i periodi di vigenza dei contratti;
3) ACCERTARE e DICHIARARE
l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi 4) ACCERTARE e
DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto 5) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa. CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.”.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza del termine per note sino all'8.1.2025, all'esito del deposito delle suddette da parte ricorrente - che ha dato atto che per l'anno attuale 2024/2025 non ha sottoscritto alcun contratto di lavoro col Controparte_1
e non è iscritta alle graduatorie GPS, trovandosi all'interno del
[...]
sistema scolastico alla data di iscrizione a ruolo del ricorso - omessa ogni istruttoria, dato atto dell'impossibilità di conciliazione della causa, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
3 Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Come eccepito da parte resistente, non risulta integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, del
DPCM 28 novembre 2016 che dispone che “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” e ciò anche alla data di iscrizione a ruolo del ricorso successivamente alla scadenza del contratto a tempo determinato.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto-dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro, fissando il principio di diritto secondo cui
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
.” e ha indicato persistere l'interesse ad agire del creditore per le CP_1
annualità pregresse, “nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto- dovere formativo”.
La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto) per le supplenze.
4 In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetta al creditore formulare un'azione risarcitoria.
Parte ricorrente avrebbe dovuto, quindi, richiedere gli importi corrispondenti alla carta docente a titolo di risarcimento del danno, allegando e provando, sia pure per presunzioni, il pregiudizio derivante dalla mancata attribuzione della carta.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente, liquidate nel dispositivo in applicazione dei minimi nello scaglione fino a € 1.100,00, omessa la fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente liquidate in complessivi euro 258,00 per compensi, CP_1
oltre spese generali 15%, iva e cpa.
Busto Arsizio, 20 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1157/2024 R.G.L., promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Pepoli ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, per procura in atti ricorrente
contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, , in persona del Controparte_3
in carica, , in persona del Dirigente CP_4 Controparte_5
in carica, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Serafino e Stefano
Rovelli ed elettivamente domiciliati come in atti resistente
OGGETTO: Altre ipotesi. Pubblico Impiego, riconoscimento “carta docente” al personale docente non di ruolo.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato telematicamente in data
8.7.2024, la ricorrente ha esposto di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze del , in qualità di docente, Controparte_1
a seguito della stipulazione di un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2023/2024 (doc. n. 1)
e di non avere fruito dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121, comma 1, e 122 della legge n. 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità 2023/2024 e così per complessivi €uro 500,00= e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del Controparte_1
Cont ; - condannare il resistente all'adempimento in forma
[...]
specifica per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€uro
500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
2 Ritualmente costituitosi in giudizio, il Controparte_1
ha contestato gli assunti avversari, rilevando la legittimità della destinazione al solo personale di ruolo del contributo alla formazione professionale, e ha formulato le seguenti conclusioni: “1) ACCERTARE e
DICHIARARE la carenza di interesse a ricorrere e l'infondatezza della domanda;
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente, anche in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi del giudizio, nella specie l'aver dimostrato di essere andati incontro a delle spese per la formazione e
l'aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, durante i periodi di vigenza dei contratti;
3) ACCERTARE e DICHIARARE
l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi 4) ACCERTARE e
DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto 5) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa. CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.”.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza del termine per note sino all'8.1.2025, all'esito del deposito delle suddette da parte ricorrente - che ha dato atto che per l'anno attuale 2024/2025 non ha sottoscritto alcun contratto di lavoro col Controparte_1
e non è iscritta alle graduatorie GPS, trovandosi all'interno del
[...]
sistema scolastico alla data di iscrizione a ruolo del ricorso - omessa ogni istruttoria, dato atto dell'impossibilità di conciliazione della causa, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
3 Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Come eccepito da parte resistente, non risulta integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, del
DPCM 28 novembre 2016 che dispone che “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” e ciò anche alla data di iscrizione a ruolo del ricorso successivamente alla scadenza del contratto a tempo determinato.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto-dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro, fissando il principio di diritto secondo cui
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
.” e ha indicato persistere l'interesse ad agire del creditore per le CP_1
annualità pregresse, “nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto- dovere formativo”.
La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto) per le supplenze.
4 In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetta al creditore formulare un'azione risarcitoria.
Parte ricorrente avrebbe dovuto, quindi, richiedere gli importi corrispondenti alla carta docente a titolo di risarcimento del danno, allegando e provando, sia pure per presunzioni, il pregiudizio derivante dalla mancata attribuzione della carta.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente, liquidate nel dispositivo in applicazione dei minimi nello scaglione fino a € 1.100,00, omessa la fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente liquidate in complessivi euro 258,00 per compensi, CP_1
oltre spese generali 15%, iva e cpa.
Busto Arsizio, 20 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa
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