Ordinanza cautelare 16 aprile 2021
Sentenza 29 giugno 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/06/2022, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/06/2022
N. 01085/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2021, proposto da
LA RI e IN AV, rappresentate e difese dall’avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
nei confronti
UC Di Pietro, rappresentato e difeso dall’avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
per l’annullamento
- del permesso di costruire 04/02/2020 n. 21, prot. n. 14853 del Comune di Lecce e di ogni altro atto presupposto, connesso collegato e/o consequenziale, tra cui il successivo p.d.c. 03/11/2020 n. 266, prot. n. 128287 di variante al precedente, entrambi relativi a lavori su di un fabbricato ubicato in Lecce, al piano terra di Via B. Mazzarella n. 21/23;
- nonché ed in subordine e/o in alternativa, per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Lecce di irrogare le sanzioni conseguenti all’abusiva realizzazione degli interventi di cui in ricorso;
- nonché per la condanna dell’A.C. di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , a provvedere in tale senso;
- nonché ancora per la nomina di un commissario ad acta che provveda nel caso di inerzia dell’A.C.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lecce e di UC Di Pietro;
Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del 10/06/2022, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti sono, rispettivamente, proprietaria e comodataria di una civile abitazione, posta al piano terra di un edificio sito in Lecce alla via B. Mazzarella n. 19, con annesso terrazzo interno di pertinenza (in Catasto fol. 228, p.lla 1080 sub 3) e giardino con accesso diretto dalla suddetta abitazione (in CT censito al fol 228, p.lla 1423), in zona che il PRG comunale tipizza come B12 “ Residenziali urbane con edificazione a schiera ed in linea ”, normata dall’art. 54 delle NTA del PRG e che il PPTR, definitivamente approvato con delib. G.R 16/02/2015 n. 176, identifica come “ Città consolidata ”. L’abitazione confina con altro fabbricato ubicato al piano terra di via B. Mazzarella n. 21/23 di proprietà del dott. UC Di Pietro, anch’esso dotato di giardino pertinenziale interno, adiacente per tutta la lunghezza al terrazzo ed al giardino delle ricorrenti.
Nella seconda metà del 2019 l’immobile confinante con quello in proprietà/disponibilità delle ricorrenti è stato oggetto di lavori edilizi, sia pur di minima entità, salvo poi essere oggetto di lavori di maggiore entità che intorno alla metà del mese di ottobre 2020 hanno, sia pur indirettamente, interessato l’abitazione in proprietà/disponibilità delle ricorrenti.
Tanto era dovuto all’innalzamento dell’originario livello del piano di calpestio del giardino retrostante la proprietà Di Pietro, mediante la realizzazione di un massetto/platea in calcestruzzo armato dello spessore di circa 90 cm addossato, per tutta la lunghezza, al muro di confine con il terrazzo ed il giardino delle ricorrenti, sino a determinare un unico e nuovo piano di calpestio per l’intero giardino ad un livello di circa 90 cm più alto del precedente piano di calpestio (sostanzialmente uguale a quelli di ortale e strada) e per un’ampiezza di circa 100 mq.
Secondo la prospettazione operata dalle ricorrenti, per effetto di tanto, il muro di cinta che delimitava per tutta la lunghezza la terrazza (in origine con un’altezza pari a circa mt. 2,50) ed il giardino (in origine con un’altezza pari a circa m. 2,00) delle ricorrenti si trova ora ad essere alto rispettivamente mt. 1,60 e mt. 1,10 dal piano di calpestio risultante da tali lavori, con conseguente creazione di un parapetto che consentirebbe il comodo inspicere e prospicere sulla proprietà della sig.ra RI.
Con nota del 26/10/2020 le ricorrenti hanno contestato tali circostanze, riservando ogni tutela giurisdizionale in esito alla conoscenza di tutti gli atti della pratica, ai quali si preannunciava di voler accedere.
In data 13/11/2020 le ricorrenti hanno effettuato apposita istanza di accesso presso il Comune di Lecce, la cui evasione ha consentito di apprendere che l’immobile confinante, che lo stesso tecnico progettista riconosceva essere stato realizzato “ in epoca antecedente al 1942 ”, era stato oggetto a far tempo dal 2019 di tre interventi edilizi, assoggettati a differenti regimi autorizzativi, ovvero: a. una C.I.L.A. 03/07/2019, relativa ai già detti lavori di manutenzione straordinaria dell’abitazione; b. un p.d.c. 04/02/2020 n. 21, prot. n. 14853, relativo all’ampliamento e fusione di due civili abitazioni preesistenti; c. un p.d.c. 03/11/2020 n. 266, prot. n. 128287 di variante al precedente, richiesto il 31/07/2020, che se pure successivamente alla già detta contestazione delle ricorrenti, autorizza una “ risagomatura delle scale interne all’ortale ”.
Con ricorso al Presidente della Repubblica del 09/02/2021, notificato al controinteressato e ritualmente trasmesso ex art. 9 DPR n. 1199/1971 al Comune di Lecce quale autorità emanante i provvedimenti impugnati per quanto di sua competenza, le odierne ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire 04/02/2020 n. 21, prot. n. 14853 del Comune di Lecce ed ogni altro atto presupposto, connesso collegato e/o consequenziale, tra cui il successivo p.d.c. 03/11/2020 n. 266, prot. n. 128287 di variante al precedente, entrambi relativi a lavori sul fabbricato de quo , chiedendo altresì, in subordine e/o in alternativa, l’accertamento dell’obbligo del Comune di Lecce di irrogare le sanzioni conseguenti all’abusiva realizzazione degli interventi di cui in ricorso, nonché la condanna dell’AC di Lecce in persona del legale rappresentante p.t. a provvedere in tale senso, ed ancora per la nomina di un commissario ad acta che provveda nel caso di inerzia dell’AC.
Con atto notificato a mezzo PEC in data 24/02/2021 il controinteressato, dott. UC Di Pietro, ha proposto opposizione ex art. 10 DPR n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale innanzi a questo Tribunale.
Le ricorrenti, intendendo insistere nel ricorso proposto in sede straordinaria, si sono ritualmente costituite innanzi a questo T.A.R., riportandosi integralmente a tutte le deduzioni in fatto e in diritto già articolate con il ricorso straordinario.
Il ricorso in esame si fonda sui seguenti motivi: I. Violazione e falsa applicazione artt. 13 e 20 DPR n. 380/2001. Carenza istruttoria e motivazionale. II. Violazione e falsa applicazione art. 6 L.R. Puglia 30/07/2009, n. 14 e art. 54 NTA PRG. III. Violazione e falsa applicazione art. 54 NTA PRG, sotto altro profilo; Violazione e falsa applicazione artt. 873, 878, 905 e 907 C.C., nonché dell’art. 28.10 REC Lecce e dell’art. 9 D.M. n.1444/1968. IV. Violazione artt. 89 e 91 PPTR.
Il Comune di Lecce e il controinteressato si sono costituiti in giudizio in data 10 marzo 2021 per resistere al ricorso.
Le ricorrenti, con istanza del 3 novembre 2021, hanno chiesto di rinviare la discussione del ricorso ad una data successiva alla scadenza del termine ultimo di adempimento o, quantomeno, successiva a quella di formalizzazione dell’accordo (31/12/2021), sì da verificare la effettiva necessità di una pronuncia nel merito o, piuttosto, di una pronuncia che prenda atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Infatti, nell’ambito della procedura di mediazione strumentale all’introduzione di un parallelo giudizio civile tra le parti, le parti medesime hanno raggiunto un accordo che – ove adempiuto – inciderebbe sull’interesse alla decisione del ricorso, facendolo venire meno.
In data 10 giugno 2022 le ricorrenti hanno versato in atti la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse. Le ricorrenti, dopo aver premesso che, in sede di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010 della connessa lite civilistica relativa alle servitù determinate dall’edificazione assentita con i provvedimenti oggetto del presente giudizio, le parti private del presente giudizio hanno raggiunto un accordo idoneo ad incidere sull’interesse alla decisione del ricorso, regolando le spese di lite, hanno dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso indicato in epigrafe e hanno chiesto a questo Tribunale di volerne prendere atto, con compensazione delle spese di lite.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti di legge, in ragione della particolarità della vicenda contenziosa, per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO