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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/12/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3378/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 11/06/2025 da:
c.f. , assistito e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
SIMONCELLI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. assistita e difesa dall'avv. David Maria RUSSO come CP_1 C.F._2 da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per e : come da nota congiunta depositata telematicamente. Parte_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Seriate (BG) in data 8 marzo 2018. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, il signor ha domandato la Pt_1
separazione personale dalla moglie. Regolarmente costituitasi in giudizio, la resistente ha aderito alla domanda sullo status e ha formulato delle istanze di contenuto economico nei confronti del coniuge.
Nelle more, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di poter precisare congiuntamente le proprie conclusioni.
All'udienza del 18 novembre 2025, celebrata in forma scritta, il Giudice relatore, preso atto dell'accordo raggiunto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
La dichiarazione di non volersi riconciliare, la natura delle doglianze esposte dalle parti, la conflittualità esistente sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter prendere atto degli accordi economico-patrimoniali raggiunti dai coniugi, i quali risultano non contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rispondano agli interessi delle parti, come concordemente valutati.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio nel comune di Seriate (BG) in data 8 marzo 2018;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Seriate di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, n. 3, parte I;
prende atto delle seguenti condizioni:
- la sig.ra si impegna, entro sette giorni dal deposito della presente istanza, a CP_1
rimettere qualsivoglia querela ad oggi pendente nei confronti del sig. Parte_1
- disporre a carico del sig. e in favore della sig.ra il Parte_1 CP_1 versamento dell'assegno di mantenimento pari a € 300,00 mensili, da versarsi entro i1 giorno
5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo il noto indice IS'TAT; - quanto alia ex-casa coniugale sita in Madone (BG), via Carso,10 e alle relative pertinenze,
immobili acquistati con atto notarile n. 41219 Serie 1T, Repertorio n. 60.989, Raccolta n.
20.959, identificati come di seguito:
- appartamento ubicato al piano terra, composto da soggiorno, cucina, due camere, due bagni, disimpegno, ulta porzione di corte esclusiva ed un balcone, con annessa la pertinenziale cantina ubicata al piano interrato;
- la cantina della consistenza catastale di mq. 21 (ventuno), sita a1 piano interrato, pertinenziale all'appartamento sopra descritto;
- le 2 (due) autorimesse delia consistenza catastale di mq. 17 (diciassette) ciascuna. site al piano interrato, pertinenziali all'appartamento sopra descritto e vincolate al medesimo ai sensi dell'art. 9 della Legge 122/7959 ("Legge Tognoli”); il tutto censito al Catasto Fabbricati ai Foglio 3 (tre), come segue:
- particella 15 (quindici) subalterno 717 (settecentodiciassette) - Via Carso s.n. - piano T-
S1 - categoria A /2 - classe 2 - consistenza vani 5,5 - superficie catastale totale mq. 108
- superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 101 – rendita catastale euro
511,29;
- particella 15 (quindici) subalterno 781 (settecentottantuno) - Via Carso s.n. - piano S1 - categoria C/2 - classe 2 - consistenza mq. 21- superficie catastale totale mq. 25 - rendita catastale euro 36,87;
- particella 15 (quindici) subalterno 752 (settecentocinquantadue) - via Trento s.n. - piano
S1 - categoria C/ 6 - classe 2 - consistenza mq.17 - superficie catastale totale mq. 21 – rendita catastale euro 26,34;
- particella 15 (quindici) subalterno 753 (settecentocinquantatré) Via Trento s.n. - piano
S1 - categoria C/6 - classe 2 - consistenza mq. 17 - superficie catastale totale mq. 21 - rendita catastale Euro 26,34; il sig. si impegna sin d'ora a trasferire a titolo gratuito, senza alcun Parte_1 corrispettivo e senza ogni altra pretesa futura, entro e non oltre 60 giorni dall'omologazione della separazione consensuale (salvo che il rogito non si possa tenere entro tale termine per impedimenti del Notaio o di altri soggetti e comunque per cause non imputabili al sig.
, la propria quota di proprietà del 50% degli anzidetti immobili alla sig.ra Pt_1 CP_1
, che accetta, la quale farà integrale carico del pagamento del mutuo n. 08/48505434
[...]
gravante su detti immobili e stipulato con , impegnandosi sin d'ora a Parte_2
manlevare il sig. e a tenerlo indenne dal pagamento dello stesso e a collaborare con Pt_1
il medesimo facendo tutto quanto necessario al fine di adempiere a quanto richiesto dalla banca affinché essa liberi i1 sig. dal detto mutuo (ivi Parte_2 Parte_1 compreso procedere al versamento di € 20.000,00) in favore della banca, versamento richiesto come condizione per la liberazione dei sig. , in modo che l'unica Parte_1
obbligata al pagamento del mutuo rimanga la sig.ra . CP_1
Il trasferimento della proprietà degli immobili sopra indicati sarà perfezionato mediante atto pubblico da stipularsi presso un notaio scelto dalla sig.ra , la quale si farà CP_1
integralmente carico di ogni onere, spesa notarile, imposte, spese ed esborsi tutti connessi alla stipula dell'atto.
I coniugi dichiarano, altresì, che gli accordi economici intercorsi tra loro, e soprattutto il trasferimento immobiliare a titolo gratuito sono condizioni funzionali e indispensabili per la risoluzione consensuale della crisi familiare;
- la sig.ra consegnerà al sig. entro 5 cinque giorni dal CP_1 Parte_1
deposito della presente il lingotto d'oro in suo possesso del peso cli 10 grammi;
- gli arredi, i suppellettili e tutti i beni presenti nell'immobile costituente l'ex casa coniugale e nelle sue pertinenze restano di esclusiva proprietà della sig.ra , avendo il sig. CP_1
già provveduto ad asportare i beni di proprietà esclusiva;
Parte_1
- l'autovettura marca Audi, modello A3, targata FD175LR, resta cli esclusiva proprietà della sig.ra mentre l'autovettura Jeep Cherokee targata EY126CK, resta di CP_1
esclusiva proprietà del sig. Parte_1
Per_
- i cani e di proprietà della sig.ra , vivranno con quest'ultima, che si Per_2 CP_1
farà carico della loro cura quotidiana e anticiperà tutte le spese veterinarie. Qualsiasi spesa singola (da intendersi una sola e singola prestazione per ciascun cane e quindi non più prestazioni cumulative tra loro c nemmeno cumulativamente tra i due cani) pari o superiore a € 500,00 (cinquecento/00) che sarà sostenuta dalla sig.ra verrà CP_1
preventivamente comunicata al sig. il quale si obbliga a rimborsare il 50% Parte_1
della somma spesa entro e non oltre 2-due giorni dal ricevimento della relativa fattura. Le spese relative alle assicurazioni sanitarie veterinarie per i due cani saranno sostenute in parti uguali, nella misura del 50% ciascuno, dai Sig.ri e CP_1 Parte_1
In caso di decesso della sig.ra , ii signor provvederà in CP_1 Parte_1
autonomia, nel miglior modo possibile e in virtù delle proprie possibilità, ad accudire i due
Per_ cani, e salvo diversi accordi con i membri della famiglia della sig.ra Per_2 CP_1
.
[...]
- la sig.ra rinuncia fin d'ora a qualsiasi pretesa, presente o futura, relativa a1 CP_1
trattamento di fine rapporto spettante al sig. e quindi a richiedere al Parte_1 medesimo la quota del 40% del TFR stesso a seguito del "divorzio" quand'anche risultasse titolare di assegno divorzile;
- i coniugi danno atto di aver già provveduto, anteriormente alla sottoscrizione del presente accordo, alla ripartizione e divisione di tutti i beni, le somme e le disponibilità liquide già considerate patrimonio comune della famiglia, null'altro avendo pertanto a pretendere reciprocamente tra loro;
- i coniugi si concedono reciproca autorizzazione all'espatrio;
- 1e spese legali del presente procedimento saranno tra i coniugi
- I coniugi dichiarano che tutte le obbligazioni, condizioni, rinunce e pattuizioni che hanno concordato tra loro per la separazione consensuale hanno carattere definitivo, irrevocabile e vincolante, e si impegnano a rispettarle integralmente, senza alcuna modifica o riserva dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 11/06/2025 da:
c.f. , assistito e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
SIMONCELLI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. assistita e difesa dall'avv. David Maria RUSSO come CP_1 C.F._2 da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per e : come da nota congiunta depositata telematicamente. Parte_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Seriate (BG) in data 8 marzo 2018. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, il signor ha domandato la Pt_1
separazione personale dalla moglie. Regolarmente costituitasi in giudizio, la resistente ha aderito alla domanda sullo status e ha formulato delle istanze di contenuto economico nei confronti del coniuge.
Nelle more, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di poter precisare congiuntamente le proprie conclusioni.
All'udienza del 18 novembre 2025, celebrata in forma scritta, il Giudice relatore, preso atto dell'accordo raggiunto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
La dichiarazione di non volersi riconciliare, la natura delle doglianze esposte dalle parti, la conflittualità esistente sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter prendere atto degli accordi economico-patrimoniali raggiunti dai coniugi, i quali risultano non contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rispondano agli interessi delle parti, come concordemente valutati.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio nel comune di Seriate (BG) in data 8 marzo 2018;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Seriate di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, n. 3, parte I;
prende atto delle seguenti condizioni:
- la sig.ra si impegna, entro sette giorni dal deposito della presente istanza, a CP_1
rimettere qualsivoglia querela ad oggi pendente nei confronti del sig. Parte_1
- disporre a carico del sig. e in favore della sig.ra il Parte_1 CP_1 versamento dell'assegno di mantenimento pari a € 300,00 mensili, da versarsi entro i1 giorno
5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo il noto indice IS'TAT; - quanto alia ex-casa coniugale sita in Madone (BG), via Carso,10 e alle relative pertinenze,
immobili acquistati con atto notarile n. 41219 Serie 1T, Repertorio n. 60.989, Raccolta n.
20.959, identificati come di seguito:
- appartamento ubicato al piano terra, composto da soggiorno, cucina, due camere, due bagni, disimpegno, ulta porzione di corte esclusiva ed un balcone, con annessa la pertinenziale cantina ubicata al piano interrato;
- la cantina della consistenza catastale di mq. 21 (ventuno), sita a1 piano interrato, pertinenziale all'appartamento sopra descritto;
- le 2 (due) autorimesse delia consistenza catastale di mq. 17 (diciassette) ciascuna. site al piano interrato, pertinenziali all'appartamento sopra descritto e vincolate al medesimo ai sensi dell'art. 9 della Legge 122/7959 ("Legge Tognoli”); il tutto censito al Catasto Fabbricati ai Foglio 3 (tre), come segue:
- particella 15 (quindici) subalterno 717 (settecentodiciassette) - Via Carso s.n. - piano T-
S1 - categoria A /2 - classe 2 - consistenza vani 5,5 - superficie catastale totale mq. 108
- superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 101 – rendita catastale euro
511,29;
- particella 15 (quindici) subalterno 781 (settecentottantuno) - Via Carso s.n. - piano S1 - categoria C/2 - classe 2 - consistenza mq. 21- superficie catastale totale mq. 25 - rendita catastale euro 36,87;
- particella 15 (quindici) subalterno 752 (settecentocinquantadue) - via Trento s.n. - piano
S1 - categoria C/ 6 - classe 2 - consistenza mq.17 - superficie catastale totale mq. 21 – rendita catastale euro 26,34;
- particella 15 (quindici) subalterno 753 (settecentocinquantatré) Via Trento s.n. - piano
S1 - categoria C/6 - classe 2 - consistenza mq. 17 - superficie catastale totale mq. 21 - rendita catastale Euro 26,34; il sig. si impegna sin d'ora a trasferire a titolo gratuito, senza alcun Parte_1 corrispettivo e senza ogni altra pretesa futura, entro e non oltre 60 giorni dall'omologazione della separazione consensuale (salvo che il rogito non si possa tenere entro tale termine per impedimenti del Notaio o di altri soggetti e comunque per cause non imputabili al sig.
, la propria quota di proprietà del 50% degli anzidetti immobili alla sig.ra Pt_1 CP_1
, che accetta, la quale farà integrale carico del pagamento del mutuo n. 08/48505434
[...]
gravante su detti immobili e stipulato con , impegnandosi sin d'ora a Parte_2
manlevare il sig. e a tenerlo indenne dal pagamento dello stesso e a collaborare con Pt_1
il medesimo facendo tutto quanto necessario al fine di adempiere a quanto richiesto dalla banca affinché essa liberi i1 sig. dal detto mutuo (ivi Parte_2 Parte_1 compreso procedere al versamento di € 20.000,00) in favore della banca, versamento richiesto come condizione per la liberazione dei sig. , in modo che l'unica Parte_1
obbligata al pagamento del mutuo rimanga la sig.ra . CP_1
Il trasferimento della proprietà degli immobili sopra indicati sarà perfezionato mediante atto pubblico da stipularsi presso un notaio scelto dalla sig.ra , la quale si farà CP_1
integralmente carico di ogni onere, spesa notarile, imposte, spese ed esborsi tutti connessi alla stipula dell'atto.
I coniugi dichiarano, altresì, che gli accordi economici intercorsi tra loro, e soprattutto il trasferimento immobiliare a titolo gratuito sono condizioni funzionali e indispensabili per la risoluzione consensuale della crisi familiare;
- la sig.ra consegnerà al sig. entro 5 cinque giorni dal CP_1 Parte_1
deposito della presente il lingotto d'oro in suo possesso del peso cli 10 grammi;
- gli arredi, i suppellettili e tutti i beni presenti nell'immobile costituente l'ex casa coniugale e nelle sue pertinenze restano di esclusiva proprietà della sig.ra , avendo il sig. CP_1
già provveduto ad asportare i beni di proprietà esclusiva;
Parte_1
- l'autovettura marca Audi, modello A3, targata FD175LR, resta cli esclusiva proprietà della sig.ra mentre l'autovettura Jeep Cherokee targata EY126CK, resta di CP_1
esclusiva proprietà del sig. Parte_1
Per_
- i cani e di proprietà della sig.ra , vivranno con quest'ultima, che si Per_2 CP_1
farà carico della loro cura quotidiana e anticiperà tutte le spese veterinarie. Qualsiasi spesa singola (da intendersi una sola e singola prestazione per ciascun cane e quindi non più prestazioni cumulative tra loro c nemmeno cumulativamente tra i due cani) pari o superiore a € 500,00 (cinquecento/00) che sarà sostenuta dalla sig.ra verrà CP_1
preventivamente comunicata al sig. il quale si obbliga a rimborsare il 50% Parte_1
della somma spesa entro e non oltre 2-due giorni dal ricevimento della relativa fattura. Le spese relative alle assicurazioni sanitarie veterinarie per i due cani saranno sostenute in parti uguali, nella misura del 50% ciascuno, dai Sig.ri e CP_1 Parte_1
In caso di decesso della sig.ra , ii signor provvederà in CP_1 Parte_1
autonomia, nel miglior modo possibile e in virtù delle proprie possibilità, ad accudire i due
Per_ cani, e salvo diversi accordi con i membri della famiglia della sig.ra Per_2 CP_1
.
[...]
- la sig.ra rinuncia fin d'ora a qualsiasi pretesa, presente o futura, relativa a1 CP_1
trattamento di fine rapporto spettante al sig. e quindi a richiedere al Parte_1 medesimo la quota del 40% del TFR stesso a seguito del "divorzio" quand'anche risultasse titolare di assegno divorzile;
- i coniugi danno atto di aver già provveduto, anteriormente alla sottoscrizione del presente accordo, alla ripartizione e divisione di tutti i beni, le somme e le disponibilità liquide già considerate patrimonio comune della famiglia, null'altro avendo pertanto a pretendere reciprocamente tra loro;
- i coniugi si concedono reciproca autorizzazione all'espatrio;
- 1e spese legali del presente procedimento saranno tra i coniugi
- I coniugi dichiarano che tutte le obbligazioni, condizioni, rinunce e pattuizioni che hanno concordato tra loro per la separazione consensuale hanno carattere definitivo, irrevocabile e vincolante, e si impegnano a rispettarle integralmente, senza alcuna modifica o riserva dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo