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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
*
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. LO RE Presidente dott. PA MA Consigliere relatore dott.ssa Giorgia Maria Ricotti Consigliere
riunita in Camera di consiglio;
a scioglimento della riserva,
ha emesso nella causa n. 1046/2023 r.g. vertente fra:
(C.F. ), con l'Avv. SIRCA BERNARDINO Parte_1 C.F._1
e con l'Avv. SIRCA SILVIA;
PARTE APPELLANTE
e
(C.F. , con l'Avv. PULIDORI Controparte_1 C.F._2
NICCOLO';
PARTE APPELLATA vista la relazione del relatore dott. PA MA;
la seguente
ORDINANZA letti gli atti;
visto il decreto presidenziale emesso ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c., come modificati e/o introdotti dal D.L.vo 10.10.2022 n. 149 di attuazione della L. 206/2021, con cui è stata disposta la trattazione scritta della causa ed è stato assegnato alle parti termine fino all'originaria data di udienza per il deposito di note contenenti le sole conclusioni ed istanze, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento in conformità dell'art. 127 ter comma 3 c.p.c.; pagina 1 di 5 dato atto che il presente procedimento proviene da rinvio per una pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c.; lette le note conclusive, depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per trattenere la causa in decisione con pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
trattiene la causa in decisione pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con contestuale motivazione, a far parte integrante del presente verbale.
***
N. R.G. 1046/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. LO RE Presidente dott. PA MA Consigliere relatore dott.ssa Giorgia Maria Ricotti Consigliere pronuncia mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1046/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. SIRCA BERNARDINO Parte_1 C.F._1
e con l'Avv. SIRCA SILVIA;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. PULIDORI Controparte_1 C.F._2
pagina 2 di 5 NICCOLO';
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 801/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 16/03/2023.
CONCLUSIONI
In data 04/12/2025 la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, dichiari l'intervenuta cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, estinto il presente giudizio, con integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze dello stesso;
con ogni consequenziale pronuncia”
Per la parte appellata:
“si chiede, alla Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contende e, conseguentemente, dichiarare estinto il presente giudizio, con integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze dello stesso;
con ogni consequenziale pronuncia”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 801/2023 pubblicata il 16/03/2023, il Tribunale di Firenze ha così deciso: “definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra eccezione e istanza disattesa:
• RIGETTA la domanda di accertamento di inesistenza del diritto di servitù di passaggio, vantata dalla Signora attraverso la porta che mette in Controparte_1 comunicazione le scale condominiali aventi accesso da Lungarno Guicciardini, 17 con la terrazza di proprietà esclusiva dell'attrice e annessa all'appartamento con ingresso da Via dei Geppi 2, posto al IV piano;
• RIGETTA la domanda di risarcimento del danno;
• DA parte attrice alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in Euro 7.122,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge”.
2. Avverso la citata pronuncia ha proposto appello lamentando Parte_1 violazione degli artt. 843 e 2043 c.c. e chiedendo che, in riforma della stessa, fossero accolte le seguenti conclusioni: “accertata l'inesistenza di alcun diritto di servitù della convenuta- pagina 3 di 5 appellata dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio, vantata dalla Signora attraverso la porta che mette in comunicazione le scale condominiali Controparte_1 aventi accesso da Lungarno Guicciardini, 17 con la terrazza di proprietà esclusiva dell'attrice-appellante e annessa all'appartamento con ingresso da Via dei Geppi 2, posto al
IV piano, in cui essa abita, e consequenzialmente ordinarne la cessazione;
- condannare, altresì, la convenuta-appellata al risarcimento dei danni conseguiti e conseguenti a tale comportamento, come individuati nella narrativa che precede, da liquidarsi anche in via equitativa;
- condannare la stessa convenuta-appellata a rimborsare all'attrice-appellante le spese
e compensi del doppio grado del giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge”.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. Con ordinanza del 10.3.2025 il Consigliere Istruttore designato ha invitato le parti ad esperire un procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 5 quater del d.lgs. 28/2010, all'esito del quale le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo, come da verbale sottoscritto in data 15.7.2025 dinanzi all'organismo di conciliazione.
Fissata udienza per la discussione orale della causa, ex art. 281 sexies c.p.c., entrambe le parti hanno dunque insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese del giudizio.
La causa è stata decisa (con trattazione scritta ex art. 221 co. 4^ D.L. 19.5.2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17.7.2020 n. 77) ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data
04/12/2025, sulle conclusioni delle parti formulate con note scritte ritualmente depositate.
***
5. Orbene, va preso atto dell'accordo conciliativo concluso tra le parti in sede di mediazione, che costituisce un fatto sopravvenuto idoneo a determinare, effettivamente, la cessazione della materia del contendere.
Con esso, invero, le parti hanno con ogni evidenza deciso di porre fine alla lite, affidando la regolamentazione dei loro rapporti esclusivamente alle intese raggiunte, sicché non è più ravvisabile l'interesse ad una pronuncia di merito. pagina 4 di 5 Ciò comporta anche la riforma della sentenza di primo grado, che resta superata dall'assetto dei rapporti definito in via consensuale.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in conformità alla richiesta congiunta delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in riforma della sentenza n. 801/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
16/03/2023, dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 04/12/2025
Il Consigliere estensore
PA MA
Il Presidente
LO RE
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 5 di 5
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La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. LO RE Presidente dott. PA MA Consigliere relatore dott.ssa Giorgia Maria Ricotti Consigliere
riunita in Camera di consiglio;
a scioglimento della riserva,
ha emesso nella causa n. 1046/2023 r.g. vertente fra:
(C.F. ), con l'Avv. SIRCA BERNARDINO Parte_1 C.F._1
e con l'Avv. SIRCA SILVIA;
PARTE APPELLANTE
e
(C.F. , con l'Avv. PULIDORI Controparte_1 C.F._2
NICCOLO';
PARTE APPELLATA vista la relazione del relatore dott. PA MA;
la seguente
ORDINANZA letti gli atti;
visto il decreto presidenziale emesso ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c., come modificati e/o introdotti dal D.L.vo 10.10.2022 n. 149 di attuazione della L. 206/2021, con cui è stata disposta la trattazione scritta della causa ed è stato assegnato alle parti termine fino all'originaria data di udienza per il deposito di note contenenti le sole conclusioni ed istanze, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento in conformità dell'art. 127 ter comma 3 c.p.c.; pagina 1 di 5 dato atto che il presente procedimento proviene da rinvio per una pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c.; lette le note conclusive, depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per trattenere la causa in decisione con pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
trattiene la causa in decisione pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con contestuale motivazione, a far parte integrante del presente verbale.
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N. R.G. 1046/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. LO RE Presidente dott. PA MA Consigliere relatore dott.ssa Giorgia Maria Ricotti Consigliere pronuncia mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1046/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. SIRCA BERNARDINO Parte_1 C.F._1
e con l'Avv. SIRCA SILVIA;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. PULIDORI Controparte_1 C.F._2
pagina 2 di 5 NICCOLO';
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 801/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 16/03/2023.
CONCLUSIONI
In data 04/12/2025 la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, dichiari l'intervenuta cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, estinto il presente giudizio, con integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze dello stesso;
con ogni consequenziale pronuncia”
Per la parte appellata:
“si chiede, alla Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contende e, conseguentemente, dichiarare estinto il presente giudizio, con integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze dello stesso;
con ogni consequenziale pronuncia”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 801/2023 pubblicata il 16/03/2023, il Tribunale di Firenze ha così deciso: “definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra eccezione e istanza disattesa:
• RIGETTA la domanda di accertamento di inesistenza del diritto di servitù di passaggio, vantata dalla Signora attraverso la porta che mette in Controparte_1 comunicazione le scale condominiali aventi accesso da Lungarno Guicciardini, 17 con la terrazza di proprietà esclusiva dell'attrice e annessa all'appartamento con ingresso da Via dei Geppi 2, posto al IV piano;
• RIGETTA la domanda di risarcimento del danno;
• DA parte attrice alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in Euro 7.122,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge”.
2. Avverso la citata pronuncia ha proposto appello lamentando Parte_1 violazione degli artt. 843 e 2043 c.c. e chiedendo che, in riforma della stessa, fossero accolte le seguenti conclusioni: “accertata l'inesistenza di alcun diritto di servitù della convenuta- pagina 3 di 5 appellata dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio, vantata dalla Signora attraverso la porta che mette in comunicazione le scale condominiali Controparte_1 aventi accesso da Lungarno Guicciardini, 17 con la terrazza di proprietà esclusiva dell'attrice-appellante e annessa all'appartamento con ingresso da Via dei Geppi 2, posto al
IV piano, in cui essa abita, e consequenzialmente ordinarne la cessazione;
- condannare, altresì, la convenuta-appellata al risarcimento dei danni conseguiti e conseguenti a tale comportamento, come individuati nella narrativa che precede, da liquidarsi anche in via equitativa;
- condannare la stessa convenuta-appellata a rimborsare all'attrice-appellante le spese
e compensi del doppio grado del giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge”.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. Con ordinanza del 10.3.2025 il Consigliere Istruttore designato ha invitato le parti ad esperire un procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 5 quater del d.lgs. 28/2010, all'esito del quale le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo, come da verbale sottoscritto in data 15.7.2025 dinanzi all'organismo di conciliazione.
Fissata udienza per la discussione orale della causa, ex art. 281 sexies c.p.c., entrambe le parti hanno dunque insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese del giudizio.
La causa è stata decisa (con trattazione scritta ex art. 221 co. 4^ D.L. 19.5.2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17.7.2020 n. 77) ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data
04/12/2025, sulle conclusioni delle parti formulate con note scritte ritualmente depositate.
***
5. Orbene, va preso atto dell'accordo conciliativo concluso tra le parti in sede di mediazione, che costituisce un fatto sopravvenuto idoneo a determinare, effettivamente, la cessazione della materia del contendere.
Con esso, invero, le parti hanno con ogni evidenza deciso di porre fine alla lite, affidando la regolamentazione dei loro rapporti esclusivamente alle intese raggiunte, sicché non è più ravvisabile l'interesse ad una pronuncia di merito. pagina 4 di 5 Ciò comporta anche la riforma della sentenza di primo grado, che resta superata dall'assetto dei rapporti definito in via consensuale.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in conformità alla richiesta congiunta delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in riforma della sentenza n. 801/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
16/03/2023, dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 04/12/2025
Il Consigliere estensore
PA MA
Il Presidente
LO RE
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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