Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/06/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 288/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 288/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MAZZONI LUCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
10/11/1975. Con il patrocinio dell'Avv. MAZZONI LUCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“ dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 13/06/2001; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Fontaneto d'Agogna (NO) al n. 12 Parte II Serie C;
ordinare al Comune di Fontaneto d'Agogna (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali. OMOLOGARE
Pag. 1
1) Affidamento dei figli minori: e sono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_2 sull'affidamento condiviso. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione.
2) Collocamento dei figli: Per_ a. Il figlio minore di anni 17, per sua espressa e dichiarata volontà e con il benestare del papà, vivrà con la madre in Italia nella casa famigliare sita in Cavallirio, via Martinetti 67; b. la figlia minore di anni 13, per sua espressa e dichiarata volontà e con il benestare della mamma, vivrà Per_2 con il padre in Florida (USA) presso la di lui residenza, ove risiede già dal mese di luglio 2024;
- In considerazione della distanza tra i genitori, l'uno residente in Italia e l'altro negli USA, e considerata l'età dei Per_ minori quasi maggiorenne, e genitori e figli concorderanno direttamente i giorni ed i periodi durante Per_2
l'anno che i ragazzi vorranno trascorrere con padre e madre non collocatari;
in ogni caso i genitori si impegnano a fare in modo che i figli possano trascorrere con il genitore non collocatario almeno 15 giorni all'anno, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o lavorativi di ciascuno, nonché delle proprie disponibilità economiche, da concordare annualmente il prima possibile e comunque entro il mese di marzo di ogni anno, al fine di poter predisporre l'acquisto dei biglietti aerei con largo anticipo risparmiando sui relativi costi;
la sig.ra si impegna altresì a fare in CP_1 modo che il periodo che trascorrerà con non si sovrapponga con i giorni di ferie dal lavoro del sig. il Per_2 Pt_1 quale intende organizzare liberamente tali giorni per trascorrere le vacanze con i figli;
salvo diverso accordo, il padre sosterrà le spese di un viaggio annuale (andata e ritorno) per il rientro della figlia in Italia per due anni Per_2 consecutivi, mentre il terzo anno tali spese saranno a carico della madre, e così via;
per garantire il diritto dei minori alla c.d. bigenitorialità, il genitore collocatario si impegna poi a fare in modo che i figli possano contattare il genitore non collocatario in qualunque momento, sia tramite contatto telefonico che attraverso videochiamate Skype, Whatsapp
o simili;
3) La casa familiare sita a Cavallirio (NO) via Martire Gaudenzio Martinetti n.67 rimarrà assegnata alla sig.ra Per_ e presso tale abitazione sarà collocato il figlio CP_1
4) Mantenimento ordinario dei figli: I genitori sosterranno direttamente le spese per il mantenimento ordinario dei figli collocati presso di loro, adempiendo ciascuno in maniera totale nel periodo in cui li terranno con sé, essendo entrambi provvisti di adeguato reddito, rinunciando a richiedere qualsivoglia ulteriore forma di mantenimento a carico dell'altro genitore;
5) Spese straordinarie: Ognuno dei genitori terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Pag.
2 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
- In relazione alla casa coniugale, nell'ottica di una divisione in ambito coniugale, in comproprietà al 50% di entrambe le parti: Nel termine di mesi 6 (sei) a far data dalla sentenza di scioglimento del matrimonio, ovvero nel maggior termine che le parti potranno eventualmente concordare, il Sig. si impegna a trasferire alla Sig.ra che si Pt_1 CP_1 impegna ad acquisire senza alcun conguaglio e rinunciando a qualunque richiesta di mantenimento, valendo il trasferimento quale forma di mantenimento una tantum, la quota del 50% della casa coniugale sita in Cavallirio (NO) – via Martinetti 67, ossia appartamento posto al piano secondo, cat. A3, classe 1, di vani 6, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 9, Mappale 485, sub. 8 oltre a vano autorimessa al piano terreno, cat. C6, classe 1, censito nel Catasto Fabbricati dello stesso Comune al foglio 9, mappale 485, sub. 10; si dà atto che l'immobile è gravato da mutuo ipotecario acceso presso la il 26/02/2008 n.08/50820199 e Controparte_2 rinegoziato in data 04/09/2018 n. 00/48406762 con iscrizione di ipoteca a Ministero Notaio Dott.ssa
[...] Persona_ del 03 marzo 2008 ai numeri 3717/686 e successivamente rinegoziato in data 04/09/2018, a condizione che contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di acquisto della quota del Sig. la Sig.ra Pt_1 liberi dal vincolo contrattuale e da ogni obbligo da esso derivante il sig. o mediante accollo del CP_1 Pt_1 mutuo in essere, e quindi con il consenso della Banca, ovvero mediante nuovo finanziamento. Le rate del mutuo a far data dall'intervenuta sentenza di separazione sono sempre state pagate dalla Sig.ra
”. Controparte_1
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Cuba Controparte_1 Parte_1 in data 13/06/2001 con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fontaneto d'Agogna (NO) al n. 12 parte II, serie C, anno 2001. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (28/09/2007) e (08/02/2011). Per_2
Pag. 3 La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 19/03/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione giudiziale n. 21/2016. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento Controparte_1 Parte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Cuba in data 13/06/2001 con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fontaneto d'Agogna (NO) al n. 12 parte II, serie C, anno 2001;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 9 maggio 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
Pag. 4