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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/12/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3731/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3731/2020 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SE CO e dell'Avv. CARELLA GIACOMO ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. POLIDORI CP_1 C.F._1
CONVENUTA
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, in accoglimento della domanda attrice e per le causali indicati in atto di citazione, respinta ogni contraria deduzione ed
1 eccezione, condannare la Sig.ra al pagamento della somma CP_1 dovuta all'esito della CTU tecnica, oltre l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 cc, se applicabili nel caso concreto, nonché rivalutazione di legge. Con vittoria di spese legali, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari, ex art. 93 cpc, e con condanna infine al pagamento delle spese di
CTU tecnica e di quelle di CTP, indicate nel documento che si allega (doc. 9).”
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca rigettare la domanda di parte attrice per i motivi sopra indicati, qui da intendersi integralmente richiamati, il tutto con vittoria di onorari e spese di lite”.
FATTI DELLA CAUSA
1. titolare della omonima impresa edile, ha chiesto Parte_1 condannarsi al pagamento di € 89.665,18 pari a quanto ancora CP_1 dovuto in corrispettivo dei lavori eseguiti secondo le previsioni del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 19/03/2018 e dal relativo capitolato del 16/06/2016, nonché in corrispettivo di opere “extra capitolato”.
L'attore ha precisato che il valore totale dei lavori eseguiti era pari ad €
206.949,18 -di cui, per i lavori previsti dal contratto e dal capitolato, €
164.321,50; per le opere extra capitolato, € 34.177,00-, che la convenuta aveva versato acconti per € 117.284,00, oltre IVA.
2. La convenuta si è opposta all'accoglimento della domanda richiamando, quanto alla somma pretesa dall'appaltatore per i lavori contrattualizzati,
l'art.4 del contratto secondo cui “l'ammontare dei lavori appaltati era pari ad
€ 152.000 … oltre iva di legge” e tale ammontare “era fisso e invariabile” e negando che la somma pretesa dall'appaltatore per lavori extra capitolato corrispondesse all'effettivo valore dei lavori stessi. La convenuta, inoltre, ha
2 eccepito che le opere eseguite presentavano difetti consistenti in irregolarità delle pareti interne dell'immobile, difetti determinativi di infiltrazioni, e difformità, in particolare afferenti il tetto asseritamente realizzato con un'altezza superiore a quella assentita dal Comune, che gli acconti versati ammontavano non ai soli € 117.284,00 riconosciuti dall'attore ma ad ulteriori
€30.709,94 Iva compresa ossia, al netto dell'Iva al 22%, a € 27.877,00, pagati a fronte di 4 fatture che, seppure intestate alla Controparte_2
, erano da ricondurre ai lavori effettuati sull'immobile oggetto
[...] di causa, che i lavori non erano stati eseguiti nel termine previsto del
3.4.2019 ed erano stati invece conclusi, con la liberazione della proprietà dal cantiere solamente in data 15.06.2020, con conseguente diritto di essa convenuta ad una penale pari ad € 13.200,00, che l'appaltatore, una volta terminato il lavoro, non aveva eseguito la pulizia dell'area di cantiere cosicché essa convenuta aveva dovuto provvedere a propria cura con un esborso di € 3.224,00. La convenuta ha concluso che, in ragione di tali eccezioni, qualsiasi eventuale credito della controparte, tenuto conto della riduzione da apportare ai sensi dell'art. 1667 c.c. in relazione ai vizi e alle difformità, sarebbe stato estinto per compensazione con i propri controcrediti relativi alla penale e al rimborso delle spese di pulizia e sarebbe stato comunque inesigibile, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dato l'inadempimento dell'obbligo di realizzazione delle opere a regola d'arte e dell'obbligo di tempestiva conclusione dei lavori.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e prova per testi. E' stata esperita anche una consulenza tecnica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'attore fa valere due crediti:
3 il credito pari a € 164.321,50, oltre IVA, per il prezzo dei lavori previsti dal contratto, individuati dallo stesso contratto tramite il richiamo al capitolo;
il credito pari a € 34.177,00, oltre Iva, per lavori non previsti dal contratto,
“opere extra capitolato”.
2. Rispetto al primo credito, a fronte della impostazione difensiva della convenuta per cui il contratto, sottoscritto in data 19.03.2018, prevede all'art. 4 (rubricato “Sistema dei lavori-Prezzo”) che “le opere sono appaltate a misura come la stessa impresa è ben consapevole delle quantità di cui al capitolato. L'ammontare dei lavori è quindi di 152.000 euro fisso e invariato per l'intera durata dei lavori, salvo quanto previsto ai punti successivi”
(punti, per quanto rileva, relativi alle varianti), onde niente può essere dall'attore preteso oltre i 152.000,00 euro, l'attore ha allegato che “non è assolutamente vero che l'ammontare dei lavori appaltati fosse pari ad €
152.000,00 oltre IVA di legge, poiché … i lavori eseguiti, così come indicati nel capitolato, furono € 164.321,50”. In coerenza con questa allegazione ha poi strutturato le proprie istanze istruttorie, in parte accolte da precedenti
Istruttori.
L'allegazione non tiene conto della impostazione difensiva della convenuta e, al di là di questo, non è conducente: sovrappone i concetti, diversi l'uno dall'altro, di corrispettivo pattuito per i lavori (art. 1655 c.c.) e di valore dei lavori eseguiti. In base al contratto il corrispettivo era €152.000,00, “fisso e invariabile”. Nell'articolo 4 del contatto viene usata l'espressione “a misura”.
In genere il corrispettivo o prezzo a “misura” è calcolato in base alle quantità effettive di lavoro e dei materiali, impiegati. Può essere determinato ex ante, in via indicativa, salvo essere precisato definitivamente ex post. Nel contesto specifico dell'articolo contrattuale in questione l'espressione “a misura”, come mostra il riferimento alla “consapevolezza” dell'appaltatore “delle quantità di
4 cui al capitolato”, assume il diverso significato per cui le quantità di lavoro e materiali di cui al capitolato sono i termini tenuti in considerazione, in particolare dall'appaltatore, per la quantificazione globale, a corpo, del prezzo in 152.000 euro, “fisso e invariato per l'intera durata dei lavori”.
3. Per quanto concerne il credito pari a €34.177,00, per lavori non previsti dal contratto, occorre premettere che tali lavori sono individuati nella citazione introduttiva con rinvio ad un elaborato tecnico prodotto in allegato alla citazione stessa. In questo elaborato, come anche verificato dal CTU, sono indicati n° 57 lavori non previsti dal contratto.
La convenuta ha eccepito che non vi sarebbe stata prova della realizzazione di lavori non previsti dal contratto e che, in ogni caso, detti lavori non sarebbero “in quantità tali da maturare il diritto al compenso”.
La prova dell'avvenuta esecuzione dei lavori è data dalle testimonianze confermative e concordi rese da e Testimone_1 Tes_2 CP_3
e L'avvenuta esecuzione è stata Parte_2 Testimone_3 confermata dal CTU che, in esito a sopralluogo, ha dato conto di aver verificato i lavori di cui trattasi.
L'eccezione della convenuta è per la prima parte, priva di fondamento in fatto.
Per la seconda parte, l'eccezione è infondata in quanto correlata alla previsione dell'art. 9 del contratto, secondo cui l'appaltatore “non aveva diritto a compenso per eventuali maggiori lavorazioni eseguite se queste erano in misura inferiore al 10% delle quantità di cui al computo”, laddove l'art. 9 riguarda varianti “proposte dall'appaltatore e concordate” mentre i lavori del cui corrispettivo ora si tratta sono qualificate da entrambe le parti
5 non come varianti ma come opere diverse da quelle previste in contratto (la convenuta stessa scrive di “lavorazioni non rientranti nel progetto iniziale”)
4. La somma totale dei due crediti dell'attore è pari a € 186.177, 00, oltre
IVA.
5. E' pacifico che la convenuta abbia pagato acconti per € 117.284, oltre Iva.
La tesi della convenuta per cui dovrebbero essere imputati ad acconti sul corrispettivo dei lavori di cui trattasi anche i pagamenti delle quattro fatture emesse dall'attore e intestate alla società P.M. Semilavorati di LL IL &
C. snc per un importo complessivo di € 30.709,94 (iva compresa) equivalente ad un importo al netto dell'iva di legge applicata pari al 22% pari ad € 27.877,00, non è suffragata dagli atti: i pagamenti risultano essere stati effettuati, come rilevato dal CTU, con cinque bonifici da un c/c riferito alla società nel periodo che intercorre tra il giorno Controparte_2
20 settembre 2017 ed il 5 giugno 2018 “ma la descrizione indicata nel corpo del documento fiscale non è riconducibile a opere eseguite presso l'abitazione oggetto della causa, ma è sempre indicato espressamente un altro indirizzo”.
6. L'eccezione sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 1460 c.c. non ha base non essendovi obbligazioni ancora da adempiere da parte dell'attore.
7. Con riguardo all'ulteriore eccezione secondo cui le opere di cui si tratta presentano difetti e difformità, il CTU ha evidenziato che la difformità lamentata non è imputabile all'appaltatore e che sussiste unicamente il difetto di posizionamento della struttura secondaria nelle pareti verticali della struttura in acciaio. Il difetto si sostanzia in protuberanze negli ambienti principali, le quali rilevano sia sotto un profilo estetico sia sotto un profilo funzionale riducendo la fruibilità degli ambienti stessi e rendendo difficile il
6 posizionamento degli arredi. E' eliminabile con una spesa di circa €
15.000,00 (v. relazione CTU 15.03.2024).
Ai sensi dell'art. 1667 c.c., l'appaltatore è tenuto alla garanzia per la presenza di vizi ossia di difetti tecnici e di esecuzione,
Il contenuto della garanzia è stabilito dall'art. 1668 c.c.
La garanzia ha un contenuto diverso a seconda della gravità della difformità
o della gravità del vizio: se essi sono talmente gravi da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contatto;
se sono meno gravi, può chiedere la riduzione del prezzo in proporzione alla gravità della difformità o del vizio, la eliminazione delle difformità e dei vizi a spese dell'appaltatore. Se poi le difformità o i vizi sono dovuti a colpa dell'appaltatore questi può anche essere condannato al risarcimento dei danni (art. 1668, primo comma, c.c.).
La riduzione del prezzo -richiesta dalla convenuta- può, nel caso di specie, tenuto conto della duplice incidenza estetica e funzionale, del difetto, esser fatta coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità” (Cass. n.3051 del 06/02/2025), come liquidato dal CTU.
8.La convenuta ha eccepito in compensazione il credito pari a € 13.200,00 a titolo di penale da ritardo ai sensi dell'art. 19 del contratto.
L'eccezione è infondata.
L'art. 19 prevede una penale specificamente riferita al ritardo nella ultimazione dei lavori, rispetto al termine stabilito del 3.4.2019.
La convenuta deduce che solo in data 15.06.2020 la sua proprietà è stata liberata da un box e dal bagno chimico del cantiere.
7 La convenuta vorrebbe che l'articolo 19 fosse applicato non al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione per cui la penale è, in base alla lettera dell'articolo stesso, applicabile ma ad una obbligazione diversa e da adempiersi successivamente alla fine dei lavori, pattuita tra gli “obblighi accessori” dell'appaltatore con l'art. 8 del contratto ai sensi del quale l'appaltatore medesimo avrebbe dovuto “provvedere alla fine dei lavori allo sgombero di tutte le attrezzature e alla pulizia delle zone fatte oggetto di cantiere”.
9. La convenuta ha eccepito in compensazione un credito di € 3.224,00 pari all'esborso sostenuto per lo smaltimento di residui di cantiere lasciati dall'appaltatore in violazione dell'art. 8 del contratto che obbligava l'appaltatore medesimo a “provvedere alla fine dei lavori allo sgombero di tutte le attrezzature e alla pulizia delle zone fatte oggetto di cantiere”.
L'eccezione è fondata posto che la circostanza che l'area di cantiere non è stata del tutto pulita dopo la chiusura del cantiere non è stata specificamente negata e che l'esborso è documentato dall'allegato n.8 della comparsa di costituzione.
10. In conclusione, la domanda deve essere accolta solo in parte condannandosi la convenuta a pagare all'attore € 186.177, 00, oltre IVA, detratti € 117.284 già versati a titolo di acconto, €15.000,00 per riduzione del prezzo dell'appalto ex art. 1667 c.c., € 3.224,00 a titolo di risarcimento del danno emergente da inadempimento dell'obbligo di ripulire l'area di cantiere;
11. Le spese di lite, incluse quelle di CTU, sono poste per un quarto a carico della convenuta e per il resto sono compensate. Le spese sono liquidate come in dispositivo, in relazione alla somma accordata (Cass. 13145/2025),
e tenendo anche conto delle spese sostenute dall'attore per la CTP (Cass.
8 26729/24) come documentate dall'allegato 9 dell'atto di precisazione delle conclusioni. Il pagamento delle spese deve avvenire in favore dei difensori dell'attore, dichiaratisi antistatari
PQM
il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1 nei confronti di condanna la convenuta a pagare
[...] CP_1 all'attore quanto al punto 10 della parte motiva;
condanna la convenuta a rifondere all'attore un quarto delle spese di causa, liquidate in totale, in € 5202,00 oltre spese generali e accessori di legge e compensa il residuo, disponendo che le spese siano distratte a favore dei difensori dell'attore.
Lucca, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3731/2020 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SE CO e dell'Avv. CARELLA GIACOMO ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. POLIDORI CP_1 C.F._1
CONVENUTA
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, in accoglimento della domanda attrice e per le causali indicati in atto di citazione, respinta ogni contraria deduzione ed
1 eccezione, condannare la Sig.ra al pagamento della somma CP_1 dovuta all'esito della CTU tecnica, oltre l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 cc, se applicabili nel caso concreto, nonché rivalutazione di legge. Con vittoria di spese legali, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari, ex art. 93 cpc, e con condanna infine al pagamento delle spese di
CTU tecnica e di quelle di CTP, indicate nel documento che si allega (doc. 9).”
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca rigettare la domanda di parte attrice per i motivi sopra indicati, qui da intendersi integralmente richiamati, il tutto con vittoria di onorari e spese di lite”.
FATTI DELLA CAUSA
1. titolare della omonima impresa edile, ha chiesto Parte_1 condannarsi al pagamento di € 89.665,18 pari a quanto ancora CP_1 dovuto in corrispettivo dei lavori eseguiti secondo le previsioni del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 19/03/2018 e dal relativo capitolato del 16/06/2016, nonché in corrispettivo di opere “extra capitolato”.
L'attore ha precisato che il valore totale dei lavori eseguiti era pari ad €
206.949,18 -di cui, per i lavori previsti dal contratto e dal capitolato, €
164.321,50; per le opere extra capitolato, € 34.177,00-, che la convenuta aveva versato acconti per € 117.284,00, oltre IVA.
2. La convenuta si è opposta all'accoglimento della domanda richiamando, quanto alla somma pretesa dall'appaltatore per i lavori contrattualizzati,
l'art.4 del contratto secondo cui “l'ammontare dei lavori appaltati era pari ad
€ 152.000 … oltre iva di legge” e tale ammontare “era fisso e invariabile” e negando che la somma pretesa dall'appaltatore per lavori extra capitolato corrispondesse all'effettivo valore dei lavori stessi. La convenuta, inoltre, ha
2 eccepito che le opere eseguite presentavano difetti consistenti in irregolarità delle pareti interne dell'immobile, difetti determinativi di infiltrazioni, e difformità, in particolare afferenti il tetto asseritamente realizzato con un'altezza superiore a quella assentita dal Comune, che gli acconti versati ammontavano non ai soli € 117.284,00 riconosciuti dall'attore ma ad ulteriori
€30.709,94 Iva compresa ossia, al netto dell'Iva al 22%, a € 27.877,00, pagati a fronte di 4 fatture che, seppure intestate alla Controparte_2
, erano da ricondurre ai lavori effettuati sull'immobile oggetto
[...] di causa, che i lavori non erano stati eseguiti nel termine previsto del
3.4.2019 ed erano stati invece conclusi, con la liberazione della proprietà dal cantiere solamente in data 15.06.2020, con conseguente diritto di essa convenuta ad una penale pari ad € 13.200,00, che l'appaltatore, una volta terminato il lavoro, non aveva eseguito la pulizia dell'area di cantiere cosicché essa convenuta aveva dovuto provvedere a propria cura con un esborso di € 3.224,00. La convenuta ha concluso che, in ragione di tali eccezioni, qualsiasi eventuale credito della controparte, tenuto conto della riduzione da apportare ai sensi dell'art. 1667 c.c. in relazione ai vizi e alle difformità, sarebbe stato estinto per compensazione con i propri controcrediti relativi alla penale e al rimborso delle spese di pulizia e sarebbe stato comunque inesigibile, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dato l'inadempimento dell'obbligo di realizzazione delle opere a regola d'arte e dell'obbligo di tempestiva conclusione dei lavori.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e prova per testi. E' stata esperita anche una consulenza tecnica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'attore fa valere due crediti:
3 il credito pari a € 164.321,50, oltre IVA, per il prezzo dei lavori previsti dal contratto, individuati dallo stesso contratto tramite il richiamo al capitolo;
il credito pari a € 34.177,00, oltre Iva, per lavori non previsti dal contratto,
“opere extra capitolato”.
2. Rispetto al primo credito, a fronte della impostazione difensiva della convenuta per cui il contratto, sottoscritto in data 19.03.2018, prevede all'art. 4 (rubricato “Sistema dei lavori-Prezzo”) che “le opere sono appaltate a misura come la stessa impresa è ben consapevole delle quantità di cui al capitolato. L'ammontare dei lavori è quindi di 152.000 euro fisso e invariato per l'intera durata dei lavori, salvo quanto previsto ai punti successivi”
(punti, per quanto rileva, relativi alle varianti), onde niente può essere dall'attore preteso oltre i 152.000,00 euro, l'attore ha allegato che “non è assolutamente vero che l'ammontare dei lavori appaltati fosse pari ad €
152.000,00 oltre IVA di legge, poiché … i lavori eseguiti, così come indicati nel capitolato, furono € 164.321,50”. In coerenza con questa allegazione ha poi strutturato le proprie istanze istruttorie, in parte accolte da precedenti
Istruttori.
L'allegazione non tiene conto della impostazione difensiva della convenuta e, al di là di questo, non è conducente: sovrappone i concetti, diversi l'uno dall'altro, di corrispettivo pattuito per i lavori (art. 1655 c.c.) e di valore dei lavori eseguiti. In base al contratto il corrispettivo era €152.000,00, “fisso e invariabile”. Nell'articolo 4 del contatto viene usata l'espressione “a misura”.
In genere il corrispettivo o prezzo a “misura” è calcolato in base alle quantità effettive di lavoro e dei materiali, impiegati. Può essere determinato ex ante, in via indicativa, salvo essere precisato definitivamente ex post. Nel contesto specifico dell'articolo contrattuale in questione l'espressione “a misura”, come mostra il riferimento alla “consapevolezza” dell'appaltatore “delle quantità di
4 cui al capitolato”, assume il diverso significato per cui le quantità di lavoro e materiali di cui al capitolato sono i termini tenuti in considerazione, in particolare dall'appaltatore, per la quantificazione globale, a corpo, del prezzo in 152.000 euro, “fisso e invariato per l'intera durata dei lavori”.
3. Per quanto concerne il credito pari a €34.177,00, per lavori non previsti dal contratto, occorre premettere che tali lavori sono individuati nella citazione introduttiva con rinvio ad un elaborato tecnico prodotto in allegato alla citazione stessa. In questo elaborato, come anche verificato dal CTU, sono indicati n° 57 lavori non previsti dal contratto.
La convenuta ha eccepito che non vi sarebbe stata prova della realizzazione di lavori non previsti dal contratto e che, in ogni caso, detti lavori non sarebbero “in quantità tali da maturare il diritto al compenso”.
La prova dell'avvenuta esecuzione dei lavori è data dalle testimonianze confermative e concordi rese da e Testimone_1 Tes_2 CP_3
e L'avvenuta esecuzione è stata Parte_2 Testimone_3 confermata dal CTU che, in esito a sopralluogo, ha dato conto di aver verificato i lavori di cui trattasi.
L'eccezione della convenuta è per la prima parte, priva di fondamento in fatto.
Per la seconda parte, l'eccezione è infondata in quanto correlata alla previsione dell'art. 9 del contratto, secondo cui l'appaltatore “non aveva diritto a compenso per eventuali maggiori lavorazioni eseguite se queste erano in misura inferiore al 10% delle quantità di cui al computo”, laddove l'art. 9 riguarda varianti “proposte dall'appaltatore e concordate” mentre i lavori del cui corrispettivo ora si tratta sono qualificate da entrambe le parti
5 non come varianti ma come opere diverse da quelle previste in contratto (la convenuta stessa scrive di “lavorazioni non rientranti nel progetto iniziale”)
4. La somma totale dei due crediti dell'attore è pari a € 186.177, 00, oltre
IVA.
5. E' pacifico che la convenuta abbia pagato acconti per € 117.284, oltre Iva.
La tesi della convenuta per cui dovrebbero essere imputati ad acconti sul corrispettivo dei lavori di cui trattasi anche i pagamenti delle quattro fatture emesse dall'attore e intestate alla società P.M. Semilavorati di LL IL &
C. snc per un importo complessivo di € 30.709,94 (iva compresa) equivalente ad un importo al netto dell'iva di legge applicata pari al 22% pari ad € 27.877,00, non è suffragata dagli atti: i pagamenti risultano essere stati effettuati, come rilevato dal CTU, con cinque bonifici da un c/c riferito alla società nel periodo che intercorre tra il giorno Controparte_2
20 settembre 2017 ed il 5 giugno 2018 “ma la descrizione indicata nel corpo del documento fiscale non è riconducibile a opere eseguite presso l'abitazione oggetto della causa, ma è sempre indicato espressamente un altro indirizzo”.
6. L'eccezione sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 1460 c.c. non ha base non essendovi obbligazioni ancora da adempiere da parte dell'attore.
7. Con riguardo all'ulteriore eccezione secondo cui le opere di cui si tratta presentano difetti e difformità, il CTU ha evidenziato che la difformità lamentata non è imputabile all'appaltatore e che sussiste unicamente il difetto di posizionamento della struttura secondaria nelle pareti verticali della struttura in acciaio. Il difetto si sostanzia in protuberanze negli ambienti principali, le quali rilevano sia sotto un profilo estetico sia sotto un profilo funzionale riducendo la fruibilità degli ambienti stessi e rendendo difficile il
6 posizionamento degli arredi. E' eliminabile con una spesa di circa €
15.000,00 (v. relazione CTU 15.03.2024).
Ai sensi dell'art. 1667 c.c., l'appaltatore è tenuto alla garanzia per la presenza di vizi ossia di difetti tecnici e di esecuzione,
Il contenuto della garanzia è stabilito dall'art. 1668 c.c.
La garanzia ha un contenuto diverso a seconda della gravità della difformità
o della gravità del vizio: se essi sono talmente gravi da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contatto;
se sono meno gravi, può chiedere la riduzione del prezzo in proporzione alla gravità della difformità o del vizio, la eliminazione delle difformità e dei vizi a spese dell'appaltatore. Se poi le difformità o i vizi sono dovuti a colpa dell'appaltatore questi può anche essere condannato al risarcimento dei danni (art. 1668, primo comma, c.c.).
La riduzione del prezzo -richiesta dalla convenuta- può, nel caso di specie, tenuto conto della duplice incidenza estetica e funzionale, del difetto, esser fatta coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità” (Cass. n.3051 del 06/02/2025), come liquidato dal CTU.
8.La convenuta ha eccepito in compensazione il credito pari a € 13.200,00 a titolo di penale da ritardo ai sensi dell'art. 19 del contratto.
L'eccezione è infondata.
L'art. 19 prevede una penale specificamente riferita al ritardo nella ultimazione dei lavori, rispetto al termine stabilito del 3.4.2019.
La convenuta deduce che solo in data 15.06.2020 la sua proprietà è stata liberata da un box e dal bagno chimico del cantiere.
7 La convenuta vorrebbe che l'articolo 19 fosse applicato non al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione per cui la penale è, in base alla lettera dell'articolo stesso, applicabile ma ad una obbligazione diversa e da adempiersi successivamente alla fine dei lavori, pattuita tra gli “obblighi accessori” dell'appaltatore con l'art. 8 del contratto ai sensi del quale l'appaltatore medesimo avrebbe dovuto “provvedere alla fine dei lavori allo sgombero di tutte le attrezzature e alla pulizia delle zone fatte oggetto di cantiere”.
9. La convenuta ha eccepito in compensazione un credito di € 3.224,00 pari all'esborso sostenuto per lo smaltimento di residui di cantiere lasciati dall'appaltatore in violazione dell'art. 8 del contratto che obbligava l'appaltatore medesimo a “provvedere alla fine dei lavori allo sgombero di tutte le attrezzature e alla pulizia delle zone fatte oggetto di cantiere”.
L'eccezione è fondata posto che la circostanza che l'area di cantiere non è stata del tutto pulita dopo la chiusura del cantiere non è stata specificamente negata e che l'esborso è documentato dall'allegato n.8 della comparsa di costituzione.
10. In conclusione, la domanda deve essere accolta solo in parte condannandosi la convenuta a pagare all'attore € 186.177, 00, oltre IVA, detratti € 117.284 già versati a titolo di acconto, €15.000,00 per riduzione del prezzo dell'appalto ex art. 1667 c.c., € 3.224,00 a titolo di risarcimento del danno emergente da inadempimento dell'obbligo di ripulire l'area di cantiere;
11. Le spese di lite, incluse quelle di CTU, sono poste per un quarto a carico della convenuta e per il resto sono compensate. Le spese sono liquidate come in dispositivo, in relazione alla somma accordata (Cass. 13145/2025),
e tenendo anche conto delle spese sostenute dall'attore per la CTP (Cass.
8 26729/24) come documentate dall'allegato 9 dell'atto di precisazione delle conclusioni. Il pagamento delle spese deve avvenire in favore dei difensori dell'attore, dichiaratisi antistatari
PQM
il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1 nei confronti di condanna la convenuta a pagare
[...] CP_1 all'attore quanto al punto 10 della parte motiva;
condanna la convenuta a rifondere all'attore un quarto delle spese di causa, liquidate in totale, in € 5202,00 oltre spese generali e accessori di legge e compensa il residuo, disponendo che le spese siano distratte a favore dei difensori dell'attore.
Lucca, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
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