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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11280 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 26974/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26974 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli Avv.ti Giuliano Ferraro e Corinna Alotti, presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Ferdinando Russo, n. 34;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'Avv. Francesco Quinto, presso cui elettivamente domicilia in Ascoli
Piceno, al Corso Giuseppe Mazzini, n. 106;
RESISTENTE
ALTRESI'
Avv. , in qualità di Curatore Speciale del minore CP_2 Persona_1
(C.F.: , nato a [...] il [...];
[...] C.F._2
INTERVENTORE NECESSARIO NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/11/2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni.
Il Curatore Speciale del Minore ha concluso: riportandosi alla domanda di decadenza con incontri come da provvedimento del Giudice già emesso;
chiedendo che l'assegno di mantenimento a carico del resistente per il figlio sia disposto in euro 250,00 mensili.
Il procuratore di parte ricorrente ha concluso: riportandosi alla richiesta di decadenza con rinuncia alle richieste istruttorie;
chiedendo la conferma del provvedimento provvisorio in ordine agli incontri;
non opponendosi alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento così come richiesto dal Curatore Speciale del Minore.
Il procuratore di parte resistente ha concluso: riportandosi a quanto formulato negli atti;
aderendo alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale;
chiedendo una ulteriore riduzione dell'assegno di mantenimento attesa la condizione economica del resistente.
Il Pubblico Ministero ha concluso: aderendo alla domanda di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale;
chiedendo di prevedere, in caso di modifica delle intenzioni del resistente, incontri padre-figlio solo previo adeguato percorso di sostegno alla genitorialità
e previo percorso di sostegno psicologico del minore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'11/12/2024, deduceva che: Parte_1
- nell'anno 2020, l'istante intraprendeva una relazione sentimentale con il resistente, da cui nasceva in data 08/06/2021 il minore , riconosciuto da entrambi Persona_1
i genitori;
- al momento della nascita del minore, le parti avevano già posto fine alla loro relazione;
-
- il minore è nato ed ha sempre vissuto con la madre a Napoli, presso l'abitazione di sua proprietà, sita alla Via Posillipo, n. 299, mentre il resistente ha sempre vissuto e vive nelle
Marche; - dal 08/06/2023, il resistente non ha mai più dato alcuna notizia di sé, non ha chiesto notizie del figlio e non ha versato nulla per contribuire alle necessità del figlio;
- l'istante è una maestra di sci alpino e svolge altresì attività amministrativa per lo sci club di appartenenza;
- l'istante conduce una relazione sentimentale stabile con il signor da Persona_2
cui è nato il suo secondo figlio, ed il nucleo familiare ricostituito vive in l'abitazione di proprietà della istante.
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva, in via definitiva: di dichiarare il resistente decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c.; in subordine, di accertare in capo al resistente l'esistenza di capacità ed idoneità genitoriale e disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre, con collocazione presso la stessa nell'attuale abitazione familiare;
nulla in ordine al progetto di condivisione de tempi del figlio minore;
di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, in favore della signora ricorrente, un contributo al mantenimento per il figlio minore comunque non inferiore ad euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT annuale come per legge, ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti con decreto depositato in data 14/01/2025, con comparsa depositata in data 13/03/2025 si costituiva in giudizio , il Controparte_1
quale, pur contestando quanto affermato dalla ricorrente in merito al motivo della rottura sentimentale, alla causa del graduale allontanamento dal figlio, alla sua partecipazione ai bisogni materiali del figlio ed alla situazione economica delle parti, dichiarava di aderire alle domande (anche provvisorie) avanzate dalla ricorrente, con una duplice eccezione: stabilire, a titolo di mantenimento per il figlio, una somma non superiore a euro 150,00 mensili;
stabilire che le spese straordinarie debbono essere poste a carico della ricorrente in misura maggiore.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c. tenutasi in data 03/04/2025, sentite personalmente le parti, il Giudice si riservava. E con ordinanza depositata in pari data, a scioglimento della riserva assunta, il
Giudice: attesa la domanda di decadenza dalla potestà genitoriale formulata, nominava, quale il Curatore Speciale del Minore, l'Avv. in via provvisoria, affidava in CP_2 via super esclusiva il figlio minore alla madre (nulla disponendo in merito incontri padre- figlio) e poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere mensilmente alla resistente, quale contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di euro
300,00 con rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi il Curatore Speciale del Minore in data 04/11/2025, all'udienza del
06/11/2025 il Giudice, ascoltato il Curatore, la ricorrente ed i procuratori delle parti, discussa la causa ex art. 473 bis.22 c.p.c., rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza termini.
• Sulla domanda di decadenza del resistente dalla responsabilità Controparte_1
genitoriale verso figlio minore (nato in [...] Persona_1
08/06/2021).
La domanda di decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei confronti Controparte_1
del figlio minore , avanzata da parte ricorrente e cui ha aderito lo Persona_1
stesso resistente, è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
In punto di diritto, l'art. 330, co. 1, c.c. dispone che il Giudice “può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti […] con grave pregiudizio del figlio”.
La norma in commento contempla la più grave forma di intervento del Giudice nei casi in cui i genitori non esercitano i loro doveri nei confronti dei figli, causando un pregiudizio per i figli medesimi, ossia la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, il provvedimento di decadenza ex art. 330 c.c. (così come quelli ex art. 333 c.c.) ha perso natura sanzionatoria ed assume essenzialmente una funzione preventiva, in quanto mira (né a punire i genitori per gli inadempimenti commessi, né ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per il figlio, ma) ad evitare che, per l'avvenire, si ripetano altri atti dannosi del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti.
Proprio tenendo conto di tale natura, la giurisprudenza ha precisato taluni punti saldi da prendere in considerazione quanto ai presupposti richiesti dall'art. 330 c.c. In primo luogo, per la declaratoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale, l'art. 330 c.c. indica - oltre l'abuso dei poteri - una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità.
Sebbene la lettera della legge sembri far riferimento ai soli doveri "inerenti alla responsabilità", si ritiene sia da respingere un'interpretazione restrittiva, in quanto l'esigenza di tutelare il minore impedisce di collegare la norma unicamente ai doveri specifici dei genitori (mantenimento, educazione, ecc.), con la conseguenza che l'art. 330
c.c. è da ritenersi operante anche quando vengono violati quei doveri di rispetto dell'integrità fisica e morale dell'individuo, che l'ordinamento pone a carico di tutti i consociati e che, a maggior ragione, gravano anche sul padre e sulla madre.
Conseguentemente, la giurisprudenza ritiene sussistenti gli estremi per la decadenza dalla responsabilità in presenza di: comportamenti violenti e minacciosi nei confronti del coniuge e dei figli (cfr.: T. min. L'Aquila, 07/12/1993), o nei confronti del solo coniuge quando siano tali da alterare l'atmosfera familiare nel suo complesso (cfr.: T. min. Torino,
06/02/1982); incapacità di capire i bisogni del figlio e coartazione psicologica, in spregio dell'opera di sensibilizzazione dei servizi sociali (cfr.: Cass., n. 12363/2018); rifiuto di far sottoporre il figlio ad interventi medici necessari per la salute (cfr.: Cass., n. 1265/1994); affidamento del figlio, poco dopo la nascita, a persone sconosciute per farlo adottare, con conseguente elisione di ogni rapporto con queste ultime (cfr.: T. min. Roma, 07/04/1977); abbandono del figlio, sia pure per accudire il coniuge, e contestuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche del minore a partire dal momento della cessazione degli incontri con i genitori (cfr.: Cass., n. 21537/2020); comportamento del genitore che, pur consapevole dell'esistenza del rapporto di filiazione, si disinteressa del figlio minore per anni, non volendolo frequentare e manifestando espressamente la propria determinazione a non intrattenere alcun tipo di rapporto con lo stesso (cfr.: T. Roma, 15/09/2016).
In secondo luogo, la funzione non sanzionatoria del provvedimento de quo implica che non è necessario accertare la sussistenza di un atteggiamento doloso o colposo del genitore: nell'applicare l'art. 330 c.c., l'unico interesse rilevante è quello del minore, senza che possa configurarsi una contrapposizione di interessi confliggenti minore-genitori (cfr.:
Cass., n. 22006/2022; Cass., n. 15949/2018). In terzo luogo, la decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato un pregiudizio per il minore.
Sul punto, è stato sottolineato (cfr.: Cass., n. 22006/2022): che il pregiudizio, come sancisce la lettera della norma, deve essere grave, con la conseguenza che, qualora il pregiudizio cagionato al minore non si presti ad essere qualificato in termini di gravità, possono essere adottati i provvedimenti di cui agli artt. 333 o 334 c.c., ma non può essere pronunciata la decadenza;
che non occorre che si sia già verificato un danno attuale, potendo essere bastevole che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno.
In quarto luogo, sul piano probatorio, considerato che la decadenza rappresenta una misura estrema che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, essa deve essere fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti (cfr.: Cass., n. 24708/2024).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, non v'è dubbio che sussistono i presupposti richiesti dall'art. 330 c.c. per pronunciare la decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale verso il figlio minore.
Infatti, al di là dell'adesione effettuata dal resistente alla domanda di decadenza, risulta essere incontestato il totale disinteresse nei confronti del figlio minore da parte del resistente, il quale ha costantemente ed espressamente manifestato la propria determinazione a non intrattenere alcun tipo di rapporto con lo stesso.
Sin dagli atti introduttivi del giudizio (costituzione e memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.), il resistente, pur contestando le ragioni propugnate dalla ricorrente in merito al suo graduale allontanamento dal figlio, non ha smentito tale allontanamento ed il correlato progressivo disinteresse verso il figlio minore, affermando che “la situazione attuale, si conferma, è quella dedotta dalla ricorrente”: in altri termini, il resistente, nel difendersi, è stato mosso o dalla sola preoccupazione di smentire le ragioni della ricorrente o dalla volontà di dimostrare quanto necessario per addivenire ad una pronuncia di mantenimento che indichi un quantum contributivo inferiore rispetto a quello richiesto dalla ricorrente, senza offrire alcun elemento, nemmeno minimo ed indiziario, volto a dimostrare la insussistenza di un comportamento violativo dei doveri genitoriali e pregiudizievole verso il figlio minore.
Altresì, anche quando è stato ascoltato dal Giudice delegato all'udienza di prima comparizione del 03/04/2025, il resistente ha mostrato non solo il suo attuale e persistente disinteresse verso il figlio minore (“non nego di aver sbagliato a non cercare mio figlio”;
“penso che non farei la cosa giusta se apparissi adesso nella sua vita”), ma la sua convinta e già attuata volontà di abdicare totalmente alla sua funzione genitoriale verso il figlio (“a me sta bene sapere che lui sta bene anche perché ha una figura maschile di riferimento che
è il compagno della madre”; “penso di non poter fare il padre”). E ciò non solo dal punto di vista affettivo e morale, ma anche dal punto di vista materiale ed economico, posto che il resistente non ha supportato in alcun modo - se non con un contributo economico interrotto da maggio 2023 - la ricorrente né nel mantenimento del figlio , né Per_1
nell'assolvimento degli obblighi di istruzione e di educazione della prole, comportando per la ricorrente una inevitabile difficoltà di condivisione delle scelte genitoriali.
Anche il Curatore Speciale dei Minori nominato, sia in costituzione sia all'udienza del
06/11/2024, avendo sostenuto colloqui col resistente, ha confermato la impossibilità, per lo stesso, di ricoprire un ruolo genitoriale, sia perché, di fatto, egli non incontra il minore da anni, sia perché, al di là delle motivazioni addotte, il ricorrente non ha mostrato alcun interesse reale a partecipare alla vita del figlio minore.
Non si è provveduto, invece, ad ascoltare il minore in virtù della sua ridotta età (4 anni).
Tutti questi elementi consentono al Collegio di ritenere sussistente una condotta volontariamente preordinata, da parte del resistente, alla violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale verso il figlio minore , che rende necessaria una Per_1
pronuncia di decadenza ex art. 330 c.c.: non v'è dubbio infatti che, da un lato, la totale assenza e il totale disinteresse del resistente verso il figlio costituisca un comportamento violativo di tutti i doveri concernenti la responsabilità genitoriale;
e, dall'altro lato, parimenti non v'è dubbio che dalla totale assenza del padre dalla vita del figlio minore possa, per quest'ultimo, derivare un pregiudizio allo stesso tempo attuale e futuro. Per tutti questi motivi, ai sensi dell'art. 330 c.c., il Collegio dichiara il resistente
[...]
decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore CP_1 [...]
. Persona_1
• Sull'affidamento del minore (nato in data [...]) Persona_1
e sulla regolamentazione del diritto di visita.
In merito all'affidamento del minore , non v'è motivo per cui questi non debba Per_1
essere affidato alla madre e collocato presso l'abitazione di proprietà della Parte_1
stessa.
Come emerso dalle audizioni dinanzi al Giudice delegato, e confermato dal Curatore
Speciale dei Minori nominato, la ricorrente, madre di altri due bambini nati a seguito di una nuova stabile relazione, è da ritenersi persona responsabile nel suo ruolo genitoriale e nella gestione del minore , tant'è che: ha costruito uno stabile e sereno habitat Per_1
familiare con un nuovo compagno e gli altri figli avuto dallo stesso, in cui il minore si è pienamente inserito;
la stessa ha affermato di investire della intera vicenda Per_1
familiare una psicologa della infanzia, al fine di farsi guidare, passo dopo passo, nel comunicare al minore tutti gli aspetti della stessa. Per_1
In merito, invece, alla regolamentazione del diritto di visita ad opera del resistente, il
Collegio ritiene di condividere le conclusioni del Pubblico Ministero in merito alla inopportunità di non stabilire nulla al riguardo.
Infatti, qualora, eventualmente, in futuro, il resistente volesse ricostruire il rapporto genitoriale col figlio , l'assenza di una fase di filtro e, quindi, la riapparizione Per_1
istantanea di una figura (sino a quel momento) totalmente assente potrebbe recare notevoli ed evidenti disagi, nonché potenziali pregiudizi, nella vita del minore.
Per questo motivo, il Collegio ritiene che, in caso di modifica delle intenzioni da parte del resistente, questi possa incontrare il minore solo previo adeguato percorso di Per_1
sostegno alla genitorialità e previo adeguato percorso di sostegno psicologico del minore, presso i Servizi Sociale territorialmente competenti.
• Sulla domanda di mantenimento del figlio minore della coppia Persona_1
(nato in data [...]).
[...] In merito al mantenimento del figlio minore della coppia, vigente è la disciplina provvisoria disposta dal Giudice delegato con ordinanza del 03/04/2025, la quale pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere mensilmente alla resistente, quale contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di euro 300,00 con rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate.
In punto di diritto, il dovere dei genitori (coniugati o non) di mantenere i figli trova il suo fondamento nell'art. 30, co. 1, della Cost., il cui precipitato codicistico è da rinvenire nell'art. 315 bis c.c., che indica una serie di obblighi derivanti in via automatica dal rapporto di filiazione, fra cui quello al mantenimento.
In particolare, nell'imporre il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, l'art. 315 bis
c.c. obbliga tutti i genitori a far fronte a diverse esigenze, non riconducibili ai soli bisogni essenziali (quale l'obbligo alimentare), ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr.: Cass., n. 6197/2005).
In questa prospettiva, posto che la previsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio contribuisce a riequilibrare gli oneri di ciascun genitore nei casi di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, in relazione alla quantificazione del contributo la giurisprudenza ha avuto modo di fissare dei minimi punti saldi, da prendere sempre in considerazione in via complessiva.
In primo luogo, il contributo non può essere quantificato in una somma inferiore a quella necessaria per assicurare un minimo essenziale per la vita e la crescita della prole (cfr.:
Cass., n. 11025/1997).
In secondo luogo, il genitore non collocatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento (cfr.: Cass., n. 18869/2014).
In terzo luogo, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto: il principio di proporzionalità - che l'art. 316 bis c.c. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni - governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori nell'adempiere all'obbligo di mantenimento dei figli (cfr.:
Cass., n. 14371/2024).
In quarto luogo, è stato affermato che l'aumento delle esigenze economiche del figlio, soprattutto se minore e in età adolescenziale, è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione: le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento;
con la diretta conseguenza che, nei giudizi di separazione e divorzio, l'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita del figlio ben può determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate o persino peggiorate (cfr.: Cass., n. 34382/2023).
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti, delle esigenze economiche rappresentate dalle stesse (che tengono conto anche dei nuovi nuclei familiari costituiti) e delle valutazioni rese dal
Curatore Speciale dei Minori nominato, il Collegio pone a carico del resistente
[...]
un assegno mensile complessivo di euro 250,00, da versare alla ricorrente CP_1 Pt_1
, quale contributo al mantenimento del figlio minore , con
[...] Persona_1
rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto dalla Presidenza del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
In ragione della avvenuta adesione, da parte del resistente, alle domande proposte dalla ricorrente, e considerata la rilevanza della materia trattata concernente i minori
(provvedimenti de potestate), sussistono eccezionali ragioni per compensare totalmente le spese di lite ex art. 92, co. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• dichiara il ricorrente decaduto dalla responsabilità genitoriale verso il Controparte_1
figlio minore , ai sensi dell'art. 330 c.c.; Persona_1
• dispone l'affidamento del figlio minore alla madre Persona_1 Pt_1
, con collocazione presso l'abitazione di proprietà della stessa, sita in Napoli, alla
[...]
Via Posillipo, n. 299;
• dispone che ogni eventuale e futuro incontro tra il resistente ed il figlio Controparte_1
minore avvenga solo previo esperimento, presso i Servizi Persona_1
Sociali territorialmente competenti, di un adeguato percorso di sostegno alla genitorialità del resistente e di un adeguato percorso di sostegno psicologico del minore;
• pone a carico del resistente l'obbligo di pagamento di un assegno Controparte_1
mensile pari ad euro 250,00, da versare alla ricorrente quale contributo Parte_1
al mantenimento del figlio minore , con rivalutazione annuale Persona_1
secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto dalla Presidenza del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Napoli;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26974 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli Avv.ti Giuliano Ferraro e Corinna Alotti, presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Ferdinando Russo, n. 34;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'Avv. Francesco Quinto, presso cui elettivamente domicilia in Ascoli
Piceno, al Corso Giuseppe Mazzini, n. 106;
RESISTENTE
ALTRESI'
Avv. , in qualità di Curatore Speciale del minore CP_2 Persona_1
(C.F.: , nato a [...] il [...];
[...] C.F._2
INTERVENTORE NECESSARIO NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/11/2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni.
Il Curatore Speciale del Minore ha concluso: riportandosi alla domanda di decadenza con incontri come da provvedimento del Giudice già emesso;
chiedendo che l'assegno di mantenimento a carico del resistente per il figlio sia disposto in euro 250,00 mensili.
Il procuratore di parte ricorrente ha concluso: riportandosi alla richiesta di decadenza con rinuncia alle richieste istruttorie;
chiedendo la conferma del provvedimento provvisorio in ordine agli incontri;
non opponendosi alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento così come richiesto dal Curatore Speciale del Minore.
Il procuratore di parte resistente ha concluso: riportandosi a quanto formulato negli atti;
aderendo alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale;
chiedendo una ulteriore riduzione dell'assegno di mantenimento attesa la condizione economica del resistente.
Il Pubblico Ministero ha concluso: aderendo alla domanda di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale;
chiedendo di prevedere, in caso di modifica delle intenzioni del resistente, incontri padre-figlio solo previo adeguato percorso di sostegno alla genitorialità
e previo percorso di sostegno psicologico del minore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'11/12/2024, deduceva che: Parte_1
- nell'anno 2020, l'istante intraprendeva una relazione sentimentale con il resistente, da cui nasceva in data 08/06/2021 il minore , riconosciuto da entrambi Persona_1
i genitori;
- al momento della nascita del minore, le parti avevano già posto fine alla loro relazione;
-
- il minore è nato ed ha sempre vissuto con la madre a Napoli, presso l'abitazione di sua proprietà, sita alla Via Posillipo, n. 299, mentre il resistente ha sempre vissuto e vive nelle
Marche; - dal 08/06/2023, il resistente non ha mai più dato alcuna notizia di sé, non ha chiesto notizie del figlio e non ha versato nulla per contribuire alle necessità del figlio;
- l'istante è una maestra di sci alpino e svolge altresì attività amministrativa per lo sci club di appartenenza;
- l'istante conduce una relazione sentimentale stabile con il signor da Persona_2
cui è nato il suo secondo figlio, ed il nucleo familiare ricostituito vive in l'abitazione di proprietà della istante.
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva, in via definitiva: di dichiarare il resistente decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c.; in subordine, di accertare in capo al resistente l'esistenza di capacità ed idoneità genitoriale e disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre, con collocazione presso la stessa nell'attuale abitazione familiare;
nulla in ordine al progetto di condivisione de tempi del figlio minore;
di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, in favore della signora ricorrente, un contributo al mantenimento per il figlio minore comunque non inferiore ad euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT annuale come per legge, ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti con decreto depositato in data 14/01/2025, con comparsa depositata in data 13/03/2025 si costituiva in giudizio , il Controparte_1
quale, pur contestando quanto affermato dalla ricorrente in merito al motivo della rottura sentimentale, alla causa del graduale allontanamento dal figlio, alla sua partecipazione ai bisogni materiali del figlio ed alla situazione economica delle parti, dichiarava di aderire alle domande (anche provvisorie) avanzate dalla ricorrente, con una duplice eccezione: stabilire, a titolo di mantenimento per il figlio, una somma non superiore a euro 150,00 mensili;
stabilire che le spese straordinarie debbono essere poste a carico della ricorrente in misura maggiore.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c. tenutasi in data 03/04/2025, sentite personalmente le parti, il Giudice si riservava. E con ordinanza depositata in pari data, a scioglimento della riserva assunta, il
Giudice: attesa la domanda di decadenza dalla potestà genitoriale formulata, nominava, quale il Curatore Speciale del Minore, l'Avv. in via provvisoria, affidava in CP_2 via super esclusiva il figlio minore alla madre (nulla disponendo in merito incontri padre- figlio) e poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere mensilmente alla resistente, quale contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di euro
300,00 con rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi il Curatore Speciale del Minore in data 04/11/2025, all'udienza del
06/11/2025 il Giudice, ascoltato il Curatore, la ricorrente ed i procuratori delle parti, discussa la causa ex art. 473 bis.22 c.p.c., rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza termini.
• Sulla domanda di decadenza del resistente dalla responsabilità Controparte_1
genitoriale verso figlio minore (nato in [...] Persona_1
08/06/2021).
La domanda di decadenza di dalla responsabilità genitoriale nei confronti Controparte_1
del figlio minore , avanzata da parte ricorrente e cui ha aderito lo Persona_1
stesso resistente, è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
In punto di diritto, l'art. 330, co. 1, c.c. dispone che il Giudice “può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti […] con grave pregiudizio del figlio”.
La norma in commento contempla la più grave forma di intervento del Giudice nei casi in cui i genitori non esercitano i loro doveri nei confronti dei figli, causando un pregiudizio per i figli medesimi, ossia la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, il provvedimento di decadenza ex art. 330 c.c. (così come quelli ex art. 333 c.c.) ha perso natura sanzionatoria ed assume essenzialmente una funzione preventiva, in quanto mira (né a punire i genitori per gli inadempimenti commessi, né ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per il figlio, ma) ad evitare che, per l'avvenire, si ripetano altri atti dannosi del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti.
Proprio tenendo conto di tale natura, la giurisprudenza ha precisato taluni punti saldi da prendere in considerazione quanto ai presupposti richiesti dall'art. 330 c.c. In primo luogo, per la declaratoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale, l'art. 330 c.c. indica - oltre l'abuso dei poteri - una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità.
Sebbene la lettera della legge sembri far riferimento ai soli doveri "inerenti alla responsabilità", si ritiene sia da respingere un'interpretazione restrittiva, in quanto l'esigenza di tutelare il minore impedisce di collegare la norma unicamente ai doveri specifici dei genitori (mantenimento, educazione, ecc.), con la conseguenza che l'art. 330
c.c. è da ritenersi operante anche quando vengono violati quei doveri di rispetto dell'integrità fisica e morale dell'individuo, che l'ordinamento pone a carico di tutti i consociati e che, a maggior ragione, gravano anche sul padre e sulla madre.
Conseguentemente, la giurisprudenza ritiene sussistenti gli estremi per la decadenza dalla responsabilità in presenza di: comportamenti violenti e minacciosi nei confronti del coniuge e dei figli (cfr.: T. min. L'Aquila, 07/12/1993), o nei confronti del solo coniuge quando siano tali da alterare l'atmosfera familiare nel suo complesso (cfr.: T. min. Torino,
06/02/1982); incapacità di capire i bisogni del figlio e coartazione psicologica, in spregio dell'opera di sensibilizzazione dei servizi sociali (cfr.: Cass., n. 12363/2018); rifiuto di far sottoporre il figlio ad interventi medici necessari per la salute (cfr.: Cass., n. 1265/1994); affidamento del figlio, poco dopo la nascita, a persone sconosciute per farlo adottare, con conseguente elisione di ogni rapporto con queste ultime (cfr.: T. min. Roma, 07/04/1977); abbandono del figlio, sia pure per accudire il coniuge, e contestuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche del minore a partire dal momento della cessazione degli incontri con i genitori (cfr.: Cass., n. 21537/2020); comportamento del genitore che, pur consapevole dell'esistenza del rapporto di filiazione, si disinteressa del figlio minore per anni, non volendolo frequentare e manifestando espressamente la propria determinazione a non intrattenere alcun tipo di rapporto con lo stesso (cfr.: T. Roma, 15/09/2016).
In secondo luogo, la funzione non sanzionatoria del provvedimento de quo implica che non è necessario accertare la sussistenza di un atteggiamento doloso o colposo del genitore: nell'applicare l'art. 330 c.c., l'unico interesse rilevante è quello del minore, senza che possa configurarsi una contrapposizione di interessi confliggenti minore-genitori (cfr.:
Cass., n. 22006/2022; Cass., n. 15949/2018). In terzo luogo, la decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato un pregiudizio per il minore.
Sul punto, è stato sottolineato (cfr.: Cass., n. 22006/2022): che il pregiudizio, come sancisce la lettera della norma, deve essere grave, con la conseguenza che, qualora il pregiudizio cagionato al minore non si presti ad essere qualificato in termini di gravità, possono essere adottati i provvedimenti di cui agli artt. 333 o 334 c.c., ma non può essere pronunciata la decadenza;
che non occorre che si sia già verificato un danno attuale, potendo essere bastevole che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno.
In quarto luogo, sul piano probatorio, considerato che la decadenza rappresenta una misura estrema che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, essa deve essere fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti (cfr.: Cass., n. 24708/2024).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, non v'è dubbio che sussistono i presupposti richiesti dall'art. 330 c.c. per pronunciare la decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale verso il figlio minore.
Infatti, al di là dell'adesione effettuata dal resistente alla domanda di decadenza, risulta essere incontestato il totale disinteresse nei confronti del figlio minore da parte del resistente, il quale ha costantemente ed espressamente manifestato la propria determinazione a non intrattenere alcun tipo di rapporto con lo stesso.
Sin dagli atti introduttivi del giudizio (costituzione e memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.), il resistente, pur contestando le ragioni propugnate dalla ricorrente in merito al suo graduale allontanamento dal figlio, non ha smentito tale allontanamento ed il correlato progressivo disinteresse verso il figlio minore, affermando che “la situazione attuale, si conferma, è quella dedotta dalla ricorrente”: in altri termini, il resistente, nel difendersi, è stato mosso o dalla sola preoccupazione di smentire le ragioni della ricorrente o dalla volontà di dimostrare quanto necessario per addivenire ad una pronuncia di mantenimento che indichi un quantum contributivo inferiore rispetto a quello richiesto dalla ricorrente, senza offrire alcun elemento, nemmeno minimo ed indiziario, volto a dimostrare la insussistenza di un comportamento violativo dei doveri genitoriali e pregiudizievole verso il figlio minore.
Altresì, anche quando è stato ascoltato dal Giudice delegato all'udienza di prima comparizione del 03/04/2025, il resistente ha mostrato non solo il suo attuale e persistente disinteresse verso il figlio minore (“non nego di aver sbagliato a non cercare mio figlio”;
“penso che non farei la cosa giusta se apparissi adesso nella sua vita”), ma la sua convinta e già attuata volontà di abdicare totalmente alla sua funzione genitoriale verso il figlio (“a me sta bene sapere che lui sta bene anche perché ha una figura maschile di riferimento che
è il compagno della madre”; “penso di non poter fare il padre”). E ciò non solo dal punto di vista affettivo e morale, ma anche dal punto di vista materiale ed economico, posto che il resistente non ha supportato in alcun modo - se non con un contributo economico interrotto da maggio 2023 - la ricorrente né nel mantenimento del figlio , né Per_1
nell'assolvimento degli obblighi di istruzione e di educazione della prole, comportando per la ricorrente una inevitabile difficoltà di condivisione delle scelte genitoriali.
Anche il Curatore Speciale dei Minori nominato, sia in costituzione sia all'udienza del
06/11/2024, avendo sostenuto colloqui col resistente, ha confermato la impossibilità, per lo stesso, di ricoprire un ruolo genitoriale, sia perché, di fatto, egli non incontra il minore da anni, sia perché, al di là delle motivazioni addotte, il ricorrente non ha mostrato alcun interesse reale a partecipare alla vita del figlio minore.
Non si è provveduto, invece, ad ascoltare il minore in virtù della sua ridotta età (4 anni).
Tutti questi elementi consentono al Collegio di ritenere sussistente una condotta volontariamente preordinata, da parte del resistente, alla violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale verso il figlio minore , che rende necessaria una Per_1
pronuncia di decadenza ex art. 330 c.c.: non v'è dubbio infatti che, da un lato, la totale assenza e il totale disinteresse del resistente verso il figlio costituisca un comportamento violativo di tutti i doveri concernenti la responsabilità genitoriale;
e, dall'altro lato, parimenti non v'è dubbio che dalla totale assenza del padre dalla vita del figlio minore possa, per quest'ultimo, derivare un pregiudizio allo stesso tempo attuale e futuro. Per tutti questi motivi, ai sensi dell'art. 330 c.c., il Collegio dichiara il resistente
[...]
decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore CP_1 [...]
. Persona_1
• Sull'affidamento del minore (nato in data [...]) Persona_1
e sulla regolamentazione del diritto di visita.
In merito all'affidamento del minore , non v'è motivo per cui questi non debba Per_1
essere affidato alla madre e collocato presso l'abitazione di proprietà della Parte_1
stessa.
Come emerso dalle audizioni dinanzi al Giudice delegato, e confermato dal Curatore
Speciale dei Minori nominato, la ricorrente, madre di altri due bambini nati a seguito di una nuova stabile relazione, è da ritenersi persona responsabile nel suo ruolo genitoriale e nella gestione del minore , tant'è che: ha costruito uno stabile e sereno habitat Per_1
familiare con un nuovo compagno e gli altri figli avuto dallo stesso, in cui il minore si è pienamente inserito;
la stessa ha affermato di investire della intera vicenda Per_1
familiare una psicologa della infanzia, al fine di farsi guidare, passo dopo passo, nel comunicare al minore tutti gli aspetti della stessa. Per_1
In merito, invece, alla regolamentazione del diritto di visita ad opera del resistente, il
Collegio ritiene di condividere le conclusioni del Pubblico Ministero in merito alla inopportunità di non stabilire nulla al riguardo.
Infatti, qualora, eventualmente, in futuro, il resistente volesse ricostruire il rapporto genitoriale col figlio , l'assenza di una fase di filtro e, quindi, la riapparizione Per_1
istantanea di una figura (sino a quel momento) totalmente assente potrebbe recare notevoli ed evidenti disagi, nonché potenziali pregiudizi, nella vita del minore.
Per questo motivo, il Collegio ritiene che, in caso di modifica delle intenzioni da parte del resistente, questi possa incontrare il minore solo previo adeguato percorso di Per_1
sostegno alla genitorialità e previo adeguato percorso di sostegno psicologico del minore, presso i Servizi Sociale territorialmente competenti.
• Sulla domanda di mantenimento del figlio minore della coppia Persona_1
(nato in data [...]).
[...] In merito al mantenimento del figlio minore della coppia, vigente è la disciplina provvisoria disposta dal Giudice delegato con ordinanza del 03/04/2025, la quale pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere mensilmente alla resistente, quale contributo al mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di euro 300,00 con rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate.
In punto di diritto, il dovere dei genitori (coniugati o non) di mantenere i figli trova il suo fondamento nell'art. 30, co. 1, della Cost., il cui precipitato codicistico è da rinvenire nell'art. 315 bis c.c., che indica una serie di obblighi derivanti in via automatica dal rapporto di filiazione, fra cui quello al mantenimento.
In particolare, nell'imporre il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, l'art. 315 bis
c.c. obbliga tutti i genitori a far fronte a diverse esigenze, non riconducibili ai soli bisogni essenziali (quale l'obbligo alimentare), ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr.: Cass., n. 6197/2005).
In questa prospettiva, posto che la previsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio contribuisce a riequilibrare gli oneri di ciascun genitore nei casi di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, in relazione alla quantificazione del contributo la giurisprudenza ha avuto modo di fissare dei minimi punti saldi, da prendere sempre in considerazione in via complessiva.
In primo luogo, il contributo non può essere quantificato in una somma inferiore a quella necessaria per assicurare un minimo essenziale per la vita e la crescita della prole (cfr.:
Cass., n. 11025/1997).
In secondo luogo, il genitore non collocatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento (cfr.: Cass., n. 18869/2014).
In terzo luogo, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto: il principio di proporzionalità - che l'art. 316 bis c.c. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni - governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori nell'adempiere all'obbligo di mantenimento dei figli (cfr.:
Cass., n. 14371/2024).
In quarto luogo, è stato affermato che l'aumento delle esigenze economiche del figlio, soprattutto se minore e in età adolescenziale, è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione: le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento;
con la diretta conseguenza che, nei giudizi di separazione e divorzio, l'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita del figlio ben può determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate o persino peggiorate (cfr.: Cass., n. 34382/2023).
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti, delle esigenze economiche rappresentate dalle stesse (che tengono conto anche dei nuovi nuclei familiari costituiti) e delle valutazioni rese dal
Curatore Speciale dei Minori nominato, il Collegio pone a carico del resistente
[...]
un assegno mensile complessivo di euro 250,00, da versare alla ricorrente CP_1 Pt_1
, quale contributo al mantenimento del figlio minore , con
[...] Persona_1
rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto dalla Presidenza del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
In ragione della avvenuta adesione, da parte del resistente, alle domande proposte dalla ricorrente, e considerata la rilevanza della materia trattata concernente i minori
(provvedimenti de potestate), sussistono eccezionali ragioni per compensare totalmente le spese di lite ex art. 92, co. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• dichiara il ricorrente decaduto dalla responsabilità genitoriale verso il Controparte_1
figlio minore , ai sensi dell'art. 330 c.c.; Persona_1
• dispone l'affidamento del figlio minore alla madre Persona_1 Pt_1
, con collocazione presso l'abitazione di proprietà della stessa, sita in Napoli, alla
[...]
Via Posillipo, n. 299;
• dispone che ogni eventuale e futuro incontro tra il resistente ed il figlio Controparte_1
minore avvenga solo previo esperimento, presso i Servizi Persona_1
Sociali territorialmente competenti, di un adeguato percorso di sostegno alla genitorialità del resistente e di un adeguato percorso di sostegno psicologico del minore;
• pone a carico del resistente l'obbligo di pagamento di un assegno Controparte_1
mensile pari ad euro 250,00, da versare alla ricorrente quale contributo Parte_1
al mantenimento del figlio minore , con rivalutazione annuale Persona_1
secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto dalla Presidenza del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Napoli;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino