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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/05/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'esto dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 17/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6990/2022 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 residente a[...],C.F. , C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Maria Teresa De Martino e dall'Avv. Giovanni Alfieri, presso cui elettivamente domicilia in Boscoreale (NA) alla Via S.T.E. Cirillo n°3. ricorrente E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dai funzionari , Controparte_2 CP_3
, , Lopez Rosalia con cui elett.te domicilia presso
[...] CP_4
l'Avvocatura CP_5 resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda di volta a Parte_1 ottenere, in contraddittorio con l , l'accertamento e la declaratoria del CP_5 diritto a percepire la somma di € 6.220,94 quale differenza tra quanto dovutogli e quanto effettivamente percepito a titolo di arretrati per l'indennità di accompagnamento per invalidi civili ex. L. 18/80 a decorrere dal 07.11.2019 (data accertata dal Ctu e omologata dal Giudice) al 01.11.2022 (data di pagamento della somma di € 11.594,09) A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto di aver ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro (rgn 280/2020), decreto di omologa con cui veniva riconosciuto il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex l. 18/80 a far data dalla domanda amministrativa (7/11/2019), che ritualmente compulsato all'erogazione della prestazione assistenziale, l' provvedeva alla CP_1 liquidazione dell'importo di di € 12.567,08 a titolo di arretrati per la prestazione di indennità di accompagnamento a far data dal 7/11/2019. Sulla base di tali premesse, ha adito questo Giudice onde Parte_1 vedere riconosciuto il proprio diritto al pagamento della differenza tra quanto effettivamente dovuto e realmente percepito – a titolo di arretrati a ratei di indennità di accompagnamento - pari ad € 6.220,94. L' si è costituito e ha resistito alla domanda ribadendo la corretta CP_5 esecuzione della liquidazione della prestazione in quanto effettuata sulla base di un ricalcolo degli importi della pensione di inabilità per gli anni 2021 e 2022 di cui il era già titolare, e chiedendo, pertanto, la Parte_1 cessazione della materia del contendere. Ciò detto, giova evidenziare, che, essendo controverso tra le parti l'esatto ammontare degli arretrati dovuti per l'indennità di accompagnamento, il Giudice, ritenutane la necessità , disponeva la ctu contabile, all'esito della quale e avvenuto scambio delle note di trattazione scritta, la causa era riservata in decisione. Ciò premesso, si osserva che la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata. Va preliminarmente rilevato che il ricorrente, già percettore di pensione di invalidità dal 01/07/2018, con il decreto di omologa del 21/07/2022 si è visto riconoscere anche l'accompagnamento dal 7/11/2019, che è stato quindi riconosciuto dal 12/2019 (ovvero dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa). Orbene è risultato altresì che l' in sede di erogazione degli arretrati CP_5 della prestazione previdenziale, accertava che la somma dei redditi prodotti dalla coniuge, con la quale risulta coniugato e quelli derivanti dall'accompagnamento, ha comportato il superamento reddituale per il riconoscimento delle maggiorazioni sociali e la loro decurtazione, precedentemente riconosciuta per gli anni 2021-2022, ha generato una trattenuta sull'importo complessivo di (278,76 * 13) + (282,63 * 13)= € 7298,07. Il CTU ha chiarito che l'indennità di accompagnamento spettante dal 7/11/2019 all'1/11/2022 è stata interamente corrisposta per euro 18.803,39. Su tale somma l' ha operato i conguagli conseguenti al ricalcolo della CP_5 pensione sociale come da conteggi ai quali si rinvia. Sulla base di tali considerazioni, il CTU ha concluso che null'altro è dovuto al ricorrente. Orbene è evidente che nel caso in esame la CTU appare esente da vizi logico motivazionali ed esaustiva in quanto basata sullo scrupoloso scrutinio della documentazione versata in atti dalle parti.
Pag. 2 di 3 Pertanto, rilevando che non risultano oggetto di specifica contestazione né nell'an né il quantum le trattenute operate dall' e dovendosi CP_5 condividere pienamente l'accertamento eseguito dall'ausiliare incaricato da questo Tribunale, il ricorso va rigettato. Resta assorbita ogni ulteriore questione. In ragione della peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e della certificazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., che la parte ricorrente ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del 19/12/2022 nei confronti dell' , così provvede: CP_5
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite
3) pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica CP_5 di ufficio, liquidate come da separato provvedimento. TORRE ANNUNZIATA, 16/5/2025
Il Giudice del Lavoro
Emanuele Rocco
Pag. 3 di 3
nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 residente a[...],C.F. , C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Maria Teresa De Martino e dall'Avv. Giovanni Alfieri, presso cui elettivamente domicilia in Boscoreale (NA) alla Via S.T.E. Cirillo n°3. ricorrente E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dai funzionari , Controparte_2 CP_3
, , Lopez Rosalia con cui elett.te domicilia presso
[...] CP_4
l'Avvocatura CP_5 resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda di volta a Parte_1 ottenere, in contraddittorio con l , l'accertamento e la declaratoria del CP_5 diritto a percepire la somma di € 6.220,94 quale differenza tra quanto dovutogli e quanto effettivamente percepito a titolo di arretrati per l'indennità di accompagnamento per invalidi civili ex. L. 18/80 a decorrere dal 07.11.2019 (data accertata dal Ctu e omologata dal Giudice) al 01.11.2022 (data di pagamento della somma di € 11.594,09) A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto di aver ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro (rgn 280/2020), decreto di omologa con cui veniva riconosciuto il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex l. 18/80 a far data dalla domanda amministrativa (7/11/2019), che ritualmente compulsato all'erogazione della prestazione assistenziale, l' provvedeva alla CP_1 liquidazione dell'importo di di € 12.567,08 a titolo di arretrati per la prestazione di indennità di accompagnamento a far data dal 7/11/2019. Sulla base di tali premesse, ha adito questo Giudice onde Parte_1 vedere riconosciuto il proprio diritto al pagamento della differenza tra quanto effettivamente dovuto e realmente percepito – a titolo di arretrati a ratei di indennità di accompagnamento - pari ad € 6.220,94. L' si è costituito e ha resistito alla domanda ribadendo la corretta CP_5 esecuzione della liquidazione della prestazione in quanto effettuata sulla base di un ricalcolo degli importi della pensione di inabilità per gli anni 2021 e 2022 di cui il era già titolare, e chiedendo, pertanto, la Parte_1 cessazione della materia del contendere. Ciò detto, giova evidenziare, che, essendo controverso tra le parti l'esatto ammontare degli arretrati dovuti per l'indennità di accompagnamento, il Giudice, ritenutane la necessità , disponeva la ctu contabile, all'esito della quale e avvenuto scambio delle note di trattazione scritta, la causa era riservata in decisione. Ciò premesso, si osserva che la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata. Va preliminarmente rilevato che il ricorrente, già percettore di pensione di invalidità dal 01/07/2018, con il decreto di omologa del 21/07/2022 si è visto riconoscere anche l'accompagnamento dal 7/11/2019, che è stato quindi riconosciuto dal 12/2019 (ovvero dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa). Orbene è risultato altresì che l' in sede di erogazione degli arretrati CP_5 della prestazione previdenziale, accertava che la somma dei redditi prodotti dalla coniuge, con la quale risulta coniugato e quelli derivanti dall'accompagnamento, ha comportato il superamento reddituale per il riconoscimento delle maggiorazioni sociali e la loro decurtazione, precedentemente riconosciuta per gli anni 2021-2022, ha generato una trattenuta sull'importo complessivo di (278,76 * 13) + (282,63 * 13)= € 7298,07. Il CTU ha chiarito che l'indennità di accompagnamento spettante dal 7/11/2019 all'1/11/2022 è stata interamente corrisposta per euro 18.803,39. Su tale somma l' ha operato i conguagli conseguenti al ricalcolo della CP_5 pensione sociale come da conteggi ai quali si rinvia. Sulla base di tali considerazioni, il CTU ha concluso che null'altro è dovuto al ricorrente. Orbene è evidente che nel caso in esame la CTU appare esente da vizi logico motivazionali ed esaustiva in quanto basata sullo scrupoloso scrutinio della documentazione versata in atti dalle parti.
Pag. 2 di 3 Pertanto, rilevando che non risultano oggetto di specifica contestazione né nell'an né il quantum le trattenute operate dall' e dovendosi CP_5 condividere pienamente l'accertamento eseguito dall'ausiliare incaricato da questo Tribunale, il ricorso va rigettato. Resta assorbita ogni ulteriore questione. In ragione della peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e della certificazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., che la parte ricorrente ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del 19/12/2022 nei confronti dell' , così provvede: CP_5
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite
3) pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica CP_5 di ufficio, liquidate come da separato provvedimento. TORRE ANNUNZIATA, 16/5/2025
Il Giudice del Lavoro
Emanuele Rocco
Pag. 3 di 3