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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 25.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 445/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Pirrottina, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Gioia Tauro, al Viale Ugo la Malfa n. 35
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, entrambe Controparte_2 rappresentate e difese dall'Avv. Luca Tartaglione nonché, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Stefania Antonini e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Angelo Vallefuoco in
Roma, al Viale Regina Margherita n. 294
APPELLATE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1277/2021 pubblicata il 10.2.2021
Conclusioni delle parti: come in atti
1
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 14.5.2020 deduceva che: - era stata assunta in data 28.5.2018 dalla Parte_1
OO. , con contratto part-time al 42 % ed inquadramento nel Livello F2, con Controparte_3
mansioni di operaio addetto alle pulizie, CCNL della Mobilità del 16.12.2016; - in data 1.10.2019 il contratto di lavoro era stato convertito a tempo indeterminato;
- aveva svolto attività lavorativa presso i cantieri di Catona, Gallico e Pentimele, nonché presso le stazioni di Rosarno e Tropea, in forza di un contratto di appalto stipulato tra il datore di lavoro e la RFI Spa;
- aveva sempre osservato l'orario di lavoro dalle 6.00 alle 9.10 dal lunedì al venerdì, per 16 ore settimanali;
- in data 29.2.2020, in seguito alla cessazione del contratto di appalto tra la OO.Ser. Rete Ferroviaria Italiana CP_4
S.p.A., era cessato anche il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la OO.Ser. ; - il CP_4
, in data 1.3.2020, era subentrato alla OO.Ser. nel contratto di CP_1 CP_1 CP_4
appalto con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., avente per oggetto la gestione dei servizi di pulizia degli impianti industriali – RFI lotto 3 ; - con verbale di accordo del 2.3.2020 era stata CP_4 regolamentata la mobilità dei lavoratori addetti all'appalto, prevedendosi che le società indicate dal
(il quale aveva affidato i servizi oggetto dell'appalto alla società OOerativa C.I.S. Controparte_1
relativamente alla parte ionica della , ed alla per la parte tirrenica della CP_4 Controparte_2
) avrebbero provveduto all'assunzione di tutti i lavoratori aventi diritto, con decorrenza CP_4 dall'1.3.2020, con passaggio diretto ed immediato e senza periodo di prova, previa verifica delle ultime nove buste paga dalla data di inizio dell'appalto.
Aggiungeva che, sebbene fosse in possesso di tutti i requisiti per essere assunta dalla società subentrante, ciò non era accaduto, sul presupposto - da parte del Consorzio subentrato - della fittizietà del rapporto di lavoro instaurato con la OO.Ser.Fer. AL.
Assumendo, quindi, il diritto ad essere assunta, in forza delle disposizioni collettive (art. 16
CCNL della Mobilità del 16.12.2016) e del verbale di accordo sindacale suindicato, Parte_1 così concludeva: “1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al passaggio diretto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società aggiudicatrice dell'appalto ( Controparte_1
) e/o alla società alla quale costei ha affidato i servizi oggetto dell'appalto per la zona
[...]
tirrenica della ( con il seguente inquadramento contrattuale: Livello CP_4 Controparte_2
F2, operaio addetto alle pulizie, CCNL della Mobilità del 16.12.2016;
2) per l'effetto, ordinare alla società aggiudicatrice dell'appalto ( ) e/o Controparte_1 alla società alla quale costei ha affidato i servizi oggetto dell'appalto per la zona tirrenica della
( di procedere all'assunzione del ricorrente a far data dal 01.03.2020 CP_4 Controparte_2
2 o da altra data che sarà accertata in corso di causa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
e part-time al 42 %, con il seguente inquadramento contrattuale: Livello F2, operaio addetto alle pulizie, CCNL della Mobilità del 16.12.2016;
3) ordinare alla società aggiudicatrice dell'appalto ( ) e/o alla società Controparte_1 alla quale costei ha affidato i servizi oggetto dell'appalto per la zona tirrenica della ( CP_4 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., di assumere immediatamente l'istante nel CP_2
posto di lavoro che occupava precedentemente il passaggio di appalto o in altro equivalente con condanna al pagamento delle retribuzioni (a titolo risarcitorio) dal 01.03.2020 alla effettiva assunzione e da commisurarsi alla retribuzione globale di fatto;
5) condannare la resistente al versamento in favore dell'istante dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai maggiori importi spettanti al dipendente”, con vittoria di spese, da distrarsi ex. art 93 c.p.c
Si costituivano in giudizio le società convenute contestando la domanda avversaria in quanto la ricorrente non aveva mai prestato alcuna attività lavorativa presso la società uscente nell'appalto in questione, e cioè la Soc. OO. Ser.Fer. AL, e tantomeno presso le stazioni di Catona, Gallico,
Pentimele, Rosarno e Tropea, dalla stessa indicati in ricorso, risultando così fittiziamente ivi assunta;
chiedevano, pertanto, il rigetto del ricorso.
All'esito della prova orale, il Tribunale, con la sentenza n. 181/2022 pubblicata il 12.1.2022, respingeva il ricorso, ritenendo “la fittizietà del rapporto di lavoro intercorso fra la ricorrente e la
Ser. , con conseguente insussistenza del diritto dell'attrice ad essere assunta dalla CP_4 subentrante, in forza del verbale di accordo del 2.3.2020” (così alla pagina 4 della pronuncia indicata).
Avverso tale decisione proponeva appello sulla base di un unico motivo, Parte_1 denominato “Motivazione contradditoria – Erronea valutazione delle risultanze istruttorie –
Inversione dell'onere probatorio”: assumeva l'appellante che l'onere di provare la fittizietà del rapporto di lavoro instauratosi tra l'appellante e la OO.Ser.Fer. AL (ossia la società che in precedenza gestiva l'appalto per cui è causa) era a carico delle società resistenti, che ne contestavano la genuinità e tale prova non era stata offerta, posto che l'istruttoria espletata aveva dimostrato la genuinità del rapporto (attraverso l'escussione dei testi legale rappresentante della Tes_1 [...]
, e ), avendo invece il giudice di prime cure valorizzato Parte_2 Controparte_5
solo le dichiarazioni rese dai testimoni di parte resistente.
Così confutata la sentenza impugnata, riproponeva le argomentazioni di cui all'originario ricorso al fine di sostenere la fondatezza della pretesa e chiedeva accogliersi le conclusioni ivi rassegnate.
3 Si costituivano in giudizio, con unico atto, il e la società appellata confutando gli CP_1
avversi motivi di appello e dichiarando di “accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e comunque l'infondatezza del ricorso in appello proposto dalla Sig.ra e, Parte_1
perciò, di rigettarlo integralmente, confermandosi la impugnata sentenza”, con vittoria di spese.
All'udienza odierna del 25.2.2025 il Collegio ha sollevato, nel contraddittorio delle parti, la questione concernente l'eventuale necessità di estendere il contraddittorio all' avuto riguardo CP_6
alla domanda di condanna delle parti appellate al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
il procuratore di ha confermato l'interesse a tale pronuncia, Parte_1 chiedendo di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente nel presente grado ovvero di rimettere il giudizio innanzi al Tribunale;
le parti appellate hanno preso posizione sul punto e, comunque, hanno chiesto termine per note;
quindi, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Preliminarmente, mette conto evidenziare che non è stato concesso il termine per note richiesto dalle parti appellate in ordine alla questione relativa alla necessità di estendere il contraddittorio all' e alle conseguenze della omessa partecipazione dell'ente al giudizio di primo CP_6 grado, non risultando lo stesso “necessario” ai sensi del combinato disposto dell'art. 437, ultimo comma e 429, comma 2, c.p.c.. E invero, la necessità di tale termine è stata esclusa dal Collegio avuto riguardo alla natura della questione controversa, di puro diritto, ed alla giurisprudenza, ormai consolidata, della Corte di Cassazione in materia: la concessione di tale termine si sarebbe risolta in un'attività meramente dilatoria, non rispettosa del principio di ragionevole durata del processo.
Ciò posto, è appena il caso di aggiungere che, trattandosi di questione processuale rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, non opera l'art. 101 c.p.c., cui sono estranee le questioni di esclusiva rilevanza processuale, inidonee a modificare il quadro fattuale (cfr. ex multis
Sez. 6 -2, ordinanza n. 17456/2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7356 del 07/03/2022; Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 6218 del 04/03/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19372 del 29/09/2015).
3. Come detto, nel presente giudizio è stata richiesta da tra l'altro, la Parte_1
condanna delle parti appellate al versamento della contribuzione previdenziale (cfr. punto 5 delle conclusioni di cui all'originario ricorso ex art. 4141 c.p.c., di cui l'appellante ha chiesto l'accoglimento anche nel corso dell'odierna udienza). CP_ L' non è stato parte del giudizio innanzi al Tribunale.
Orbene, rileva il Collegio che l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione
4 assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all' previdenziale di riscuotere il CP_7
proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti degli enti previdenziali, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula un'espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14853 del 2019).
La giurisprudenza di legittimità ha in proposito precisato che: è per “l'azione a tutela della posizione previdenziale” nei confronti del datore di lavoro – che può anche avere ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento della contribuzione non prescritta – che si richiede la necessaria chiamata in giudizio anche dell'Ente previdenziale, in quanto unico legittimato attivo nell'obbligazione contributiva (Sez. L, Sentenza n. 19398 del 15/09/2014; Sez. L, Sentenza n. 8956 del 14/05/2020); il litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e degli enti è giustificato dal fatto che l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di “facere” del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti (Sez. L, Sentenza n. 17320 del 19/08/2020).
Ciò posto, è bene evidenziare che alla mancata evocazione in giudizio dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, “rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato” – insussistente nel caso in esame, non essendo stata la questione oggetto di discussione e decisione nel giudizio di primo grado - con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio (Sez. L -, Sentenza n. 8956 del
14/05/2020).
Tale orientamento è stato confermato, di recente, dai giudici di legittimità (Sez. L, Sentenza
n. 24791 del 2024), che hanno sottolineato come vi sia “una ipotesi di litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., allorché si sia in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi e alla conseguente regolarizzazione” (litisconsorzio che non è, invece, necessario quando il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei
5 contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c.).
Ne segue, nella specie, il difetto di integrità del contraddittorio e la necessità, ex art. 354 c.p.c., di rimettere le parti avanti al primo giudice affinché provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , dovendosi evidenziare che la stretta CP_6
connessione delle domande proposte da impone la rimessione al Tribunale Parte_1
dell'intero giudizio.
3. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. atte a giustificare la compensazione delle spese di lite del grado, ravvisabili nella circostanza che la presente decisione si fonda su una questione di diritto, rilevata di ufficio dal Collegio.
P.Q.M.
- letto l'art. 354 c.p.c., rimette le parti dinanzi al giudice di primo grado;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente dott. Alessandro Nunziata
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 25.2.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 445/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Pirrottina, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Gioia Tauro, al Viale Ugo la Malfa n. 35
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, entrambe Controparte_2 rappresentate e difese dall'Avv. Luca Tartaglione nonché, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Stefania Antonini e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Angelo Vallefuoco in
Roma, al Viale Regina Margherita n. 294
APPELLATE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1277/2021 pubblicata il 10.2.2021
Conclusioni delle parti: come in atti
1
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 14.5.2020 deduceva che: - era stata assunta in data 28.5.2018 dalla Parte_1
OO. , con contratto part-time al 42 % ed inquadramento nel Livello F2, con Controparte_3
mansioni di operaio addetto alle pulizie, CCNL della Mobilità del 16.12.2016; - in data 1.10.2019 il contratto di lavoro era stato convertito a tempo indeterminato;
- aveva svolto attività lavorativa presso i cantieri di Catona, Gallico e Pentimele, nonché presso le stazioni di Rosarno e Tropea, in forza di un contratto di appalto stipulato tra il datore di lavoro e la RFI Spa;
- aveva sempre osservato l'orario di lavoro dalle 6.00 alle 9.10 dal lunedì al venerdì, per 16 ore settimanali;
- in data 29.2.2020, in seguito alla cessazione del contratto di appalto tra la OO.Ser. Rete Ferroviaria Italiana CP_4
S.p.A., era cessato anche il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la OO.Ser. ; - il CP_4
, in data 1.3.2020, era subentrato alla OO.Ser. nel contratto di CP_1 CP_1 CP_4
appalto con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., avente per oggetto la gestione dei servizi di pulizia degli impianti industriali – RFI lotto 3 ; - con verbale di accordo del 2.3.2020 era stata CP_4 regolamentata la mobilità dei lavoratori addetti all'appalto, prevedendosi che le società indicate dal
(il quale aveva affidato i servizi oggetto dell'appalto alla società OOerativa C.I.S. Controparte_1
relativamente alla parte ionica della , ed alla per la parte tirrenica della CP_4 Controparte_2
) avrebbero provveduto all'assunzione di tutti i lavoratori aventi diritto, con decorrenza CP_4 dall'1.3.2020, con passaggio diretto ed immediato e senza periodo di prova, previa verifica delle ultime nove buste paga dalla data di inizio dell'appalto.
Aggiungeva che, sebbene fosse in possesso di tutti i requisiti per essere assunta dalla società subentrante, ciò non era accaduto, sul presupposto - da parte del Consorzio subentrato - della fittizietà del rapporto di lavoro instaurato con la OO.Ser.Fer. AL.
Assumendo, quindi, il diritto ad essere assunta, in forza delle disposizioni collettive (art. 16
CCNL della Mobilità del 16.12.2016) e del verbale di accordo sindacale suindicato, Parte_1 così concludeva: “1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al passaggio diretto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della società aggiudicatrice dell'appalto ( Controparte_1
) e/o alla società alla quale costei ha affidato i servizi oggetto dell'appalto per la zona
[...]
tirrenica della ( con il seguente inquadramento contrattuale: Livello CP_4 Controparte_2
F2, operaio addetto alle pulizie, CCNL della Mobilità del 16.12.2016;
2) per l'effetto, ordinare alla società aggiudicatrice dell'appalto ( ) e/o Controparte_1 alla società alla quale costei ha affidato i servizi oggetto dell'appalto per la zona tirrenica della
( di procedere all'assunzione del ricorrente a far data dal 01.03.2020 CP_4 Controparte_2
2 o da altra data che sarà accertata in corso di causa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
e part-time al 42 %, con il seguente inquadramento contrattuale: Livello F2, operaio addetto alle pulizie, CCNL della Mobilità del 16.12.2016;
3) ordinare alla società aggiudicatrice dell'appalto ( ) e/o alla società Controparte_1 alla quale costei ha affidato i servizi oggetto dell'appalto per la zona tirrenica della ( CP_4 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., di assumere immediatamente l'istante nel CP_2
posto di lavoro che occupava precedentemente il passaggio di appalto o in altro equivalente con condanna al pagamento delle retribuzioni (a titolo risarcitorio) dal 01.03.2020 alla effettiva assunzione e da commisurarsi alla retribuzione globale di fatto;
5) condannare la resistente al versamento in favore dell'istante dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai maggiori importi spettanti al dipendente”, con vittoria di spese, da distrarsi ex. art 93 c.p.c
Si costituivano in giudizio le società convenute contestando la domanda avversaria in quanto la ricorrente non aveva mai prestato alcuna attività lavorativa presso la società uscente nell'appalto in questione, e cioè la Soc. OO. Ser.Fer. AL, e tantomeno presso le stazioni di Catona, Gallico,
Pentimele, Rosarno e Tropea, dalla stessa indicati in ricorso, risultando così fittiziamente ivi assunta;
chiedevano, pertanto, il rigetto del ricorso.
All'esito della prova orale, il Tribunale, con la sentenza n. 181/2022 pubblicata il 12.1.2022, respingeva il ricorso, ritenendo “la fittizietà del rapporto di lavoro intercorso fra la ricorrente e la
Ser. , con conseguente insussistenza del diritto dell'attrice ad essere assunta dalla CP_4 subentrante, in forza del verbale di accordo del 2.3.2020” (così alla pagina 4 della pronuncia indicata).
Avverso tale decisione proponeva appello sulla base di un unico motivo, Parte_1 denominato “Motivazione contradditoria – Erronea valutazione delle risultanze istruttorie –
Inversione dell'onere probatorio”: assumeva l'appellante che l'onere di provare la fittizietà del rapporto di lavoro instauratosi tra l'appellante e la OO.Ser.Fer. AL (ossia la società che in precedenza gestiva l'appalto per cui è causa) era a carico delle società resistenti, che ne contestavano la genuinità e tale prova non era stata offerta, posto che l'istruttoria espletata aveva dimostrato la genuinità del rapporto (attraverso l'escussione dei testi legale rappresentante della Tes_1 [...]
, e ), avendo invece il giudice di prime cure valorizzato Parte_2 Controparte_5
solo le dichiarazioni rese dai testimoni di parte resistente.
Così confutata la sentenza impugnata, riproponeva le argomentazioni di cui all'originario ricorso al fine di sostenere la fondatezza della pretesa e chiedeva accogliersi le conclusioni ivi rassegnate.
3 Si costituivano in giudizio, con unico atto, il e la società appellata confutando gli CP_1
avversi motivi di appello e dichiarando di “accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e comunque l'infondatezza del ricorso in appello proposto dalla Sig.ra e, Parte_1
perciò, di rigettarlo integralmente, confermandosi la impugnata sentenza”, con vittoria di spese.
All'udienza odierna del 25.2.2025 il Collegio ha sollevato, nel contraddittorio delle parti, la questione concernente l'eventuale necessità di estendere il contraddittorio all' avuto riguardo CP_6
alla domanda di condanna delle parti appellate al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
il procuratore di ha confermato l'interesse a tale pronuncia, Parte_1 chiedendo di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente nel presente grado ovvero di rimettere il giudizio innanzi al Tribunale;
le parti appellate hanno preso posizione sul punto e, comunque, hanno chiesto termine per note;
quindi, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Preliminarmente, mette conto evidenziare che non è stato concesso il termine per note richiesto dalle parti appellate in ordine alla questione relativa alla necessità di estendere il contraddittorio all' e alle conseguenze della omessa partecipazione dell'ente al giudizio di primo CP_6 grado, non risultando lo stesso “necessario” ai sensi del combinato disposto dell'art. 437, ultimo comma e 429, comma 2, c.p.c.. E invero, la necessità di tale termine è stata esclusa dal Collegio avuto riguardo alla natura della questione controversa, di puro diritto, ed alla giurisprudenza, ormai consolidata, della Corte di Cassazione in materia: la concessione di tale termine si sarebbe risolta in un'attività meramente dilatoria, non rispettosa del principio di ragionevole durata del processo.
Ciò posto, è appena il caso di aggiungere che, trattandosi di questione processuale rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, non opera l'art. 101 c.p.c., cui sono estranee le questioni di esclusiva rilevanza processuale, inidonee a modificare il quadro fattuale (cfr. ex multis
Sez. 6 -2, ordinanza n. 17456/2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7356 del 07/03/2022; Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 6218 del 04/03/2019; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19372 del 29/09/2015).
3. Come detto, nel presente giudizio è stata richiesta da tra l'altro, la Parte_1
condanna delle parti appellate al versamento della contribuzione previdenziale (cfr. punto 5 delle conclusioni di cui all'originario ricorso ex art. 4141 c.p.c., di cui l'appellante ha chiesto l'accoglimento anche nel corso dell'odierna udienza). CP_ L' non è stato parte del giudizio innanzi al Tribunale.
Orbene, rileva il Collegio che l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione
4 assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all' previdenziale di riscuotere il CP_7
proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti degli enti previdenziali, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula un'espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14853 del 2019).
La giurisprudenza di legittimità ha in proposito precisato che: è per “l'azione a tutela della posizione previdenziale” nei confronti del datore di lavoro – che può anche avere ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento della contribuzione non prescritta – che si richiede la necessaria chiamata in giudizio anche dell'Ente previdenziale, in quanto unico legittimato attivo nell'obbligazione contributiva (Sez. L, Sentenza n. 19398 del 15/09/2014; Sez. L, Sentenza n. 8956 del 14/05/2020); il litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e degli enti è giustificato dal fatto che l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di “facere” del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti (Sez. L, Sentenza n. 17320 del 19/08/2020).
Ciò posto, è bene evidenziare che alla mancata evocazione in giudizio dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, “rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato” – insussistente nel caso in esame, non essendo stata la questione oggetto di discussione e decisione nel giudizio di primo grado - con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio (Sez. L -, Sentenza n. 8956 del
14/05/2020).
Tale orientamento è stato confermato, di recente, dai giudici di legittimità (Sez. L, Sentenza
n. 24791 del 2024), che hanno sottolineato come vi sia “una ipotesi di litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., allorché si sia in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi e alla conseguente regolarizzazione” (litisconsorzio che non è, invece, necessario quando il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei
5 contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c.).
Ne segue, nella specie, il difetto di integrità del contraddittorio e la necessità, ex art. 354 c.p.c., di rimettere le parti avanti al primo giudice affinché provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , dovendosi evidenziare che la stretta CP_6
connessione delle domande proposte da impone la rimessione al Tribunale Parte_1
dell'intero giudizio.
3. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. atte a giustificare la compensazione delle spese di lite del grado, ravvisabili nella circostanza che la presente decisione si fonda su una questione di diritto, rilevata di ufficio dal Collegio.
P.Q.M.
- letto l'art. 354 c.p.c., rimette le parti dinanzi al giudice di primo grado;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente dott. Alessandro Nunziata
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