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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1070/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
SO NO NC EUG, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5762/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palmi - Piazza Municipio 89015 Palmi RC
Difeso da
Difensore_2 C/o Avvocatura Civica Comune Di Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120250004745716000 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 00120250004745716000, notificata in data 28.08.2025 da Agenzie della Entrate Riscossione su ruolo iscritto dal Comune di Palmi, in relazione alla TARI relativa all'annualità 2024.
A sostegno delle sue ragioni, ha eccepito l'insussistenza del presupposto contributivo, atteso come l'immobile che ha generato il tributo fosse disabitato, privo di utenze ed improduttivo di rifiuti.
Si costituivano il Comune di Palmi e Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentavano in ordine alla ritualità delle procedure e alla legittimità della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'esenzione di pagamento della TARI per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento comunale, deve essere presentata dalla contribuente entro il 31 marzo dell'anno d'imposta. La ricorrente ha mancato di adempiere tempestivamente a tale onere che è necessario all'ente locale per svolgere puntualmente le sue verifiche;
sicché, nessuna eccezione può essere svolte sul punto in questa sede.
Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quelle convenute le spese di lite che liquida in
€ 150,00, per ciascuna.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
SO NO NC EUG, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5762/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palmi - Piazza Municipio 89015 Palmi RC
Difeso da
Difensore_2 C/o Avvocatura Civica Comune Di Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120250004745716000 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 00120250004745716000, notificata in data 28.08.2025 da Agenzie della Entrate Riscossione su ruolo iscritto dal Comune di Palmi, in relazione alla TARI relativa all'annualità 2024.
A sostegno delle sue ragioni, ha eccepito l'insussistenza del presupposto contributivo, atteso come l'immobile che ha generato il tributo fosse disabitato, privo di utenze ed improduttivo di rifiuti.
Si costituivano il Comune di Palmi e Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentavano in ordine alla ritualità delle procedure e alla legittimità della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'esenzione di pagamento della TARI per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento comunale, deve essere presentata dalla contribuente entro il 31 marzo dell'anno d'imposta. La ricorrente ha mancato di adempiere tempestivamente a tale onere che è necessario all'ente locale per svolgere puntualmente le sue verifiche;
sicché, nessuna eccezione può essere svolte sul punto in questa sede.
Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quelle convenute le spese di lite che liquida in
€ 150,00, per ciascuna.