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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/07/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 840/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 1 luglio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
SANVITALE e dall'avv. Massimo SANVITALE entrambi del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliati presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Enio ROSSI Controparte_1 C.F._2
e dall'avv. Raffaele COTICCHIA entrambi el foro di Teramo ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n.923/24 del 16 settembre
2024 in tema di restituzione somme.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Teramo ha parzialmente accolto (regolando il regime delle spese di lite secondo il principio della soccombenza) l'azione proposta da nei confronti della sorella ed avente Controparte_1 Parte_1 ad oggetto la restituzione dell'importo di € 151.624,00 consegnato attraverso la dazione di assegni bancari per consentire l'acquisto, in effetti avvenuto da parte della convenuta, nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare pendente presso lo stesso Ufficio Giudiziario, di un bene appartenente ai genitori.
1 1.2. Nel corpo della motivazione, il primo giudice ha operato una sintetica ricostruzione delle prospettazioni delle parti che può essere di seguito così descritta.
L'attore ha rappresentato di aver consegnato alla germana l'importo sopra indicato mediante 12 assegni bancari alla medesima intestati (di cui 7 dell'importo di € 8.572,00 ciascuno ed i restanti 5 pari ad € 10.000,00.
Ha altresì aggiunto di aver firmato in favore dei creditori procedimenti (trattasi di tre avvocati che avevano maturato un credito nei confronti del padre delle odierne parti in causa) altri assegni bancari.
Muovendo quindi da tale prospettiva, è stata chiesta quindi la restituzione del predetto importo sull'assunto che si fosse trattato di una somma consegnata a mutuo.
Soltanto in sede di prima memoria ex art. 183 comma VI cpc, ha spiegato, in via Controparte_1 chiaramente subordinata (ovvero nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'azione contrattuale), domanda di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 cod civ.
La conventa, da par suo, ha contestato l'avvenuto incasso degli assegni ed ha anche dedotto il difetto della prova dell'esistenza di un contratto dio mutuo.
1.3. Queste, in estrema sintesi, le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione:
- il perimetro della domanda proposta può evidentemente riguardare unicamente la restituzione dei 12 assegni bancari emessi dall'attore nei confronti della sorella;
quelli infatti che vedono come beneficiari i creditori procedenti, non parti del presente giudizio, non possono rilevare ai fini dello scrutinio della domanda;
- la non ha contestato la consegna degli assegni;
a tale conclusione è possibile pervenire Parte_1 anche prescindendo, attesa la sua inutilizzabilità (perché depositata tardivamente e soltanto in sede di comparsa conclusionale), dalla documentazione comprovante la negoziazione dei titoli fatta eccezione per uno di questi peraltro prodotto dalla stessa parte;
-il dato assolutamente decisivo in tal senso è costituito dall'applicazione del principio di non contestazione in quanto la convenuta non ha tempestivamente contestato la circostanza che di conseguenza deve ritenersi come pacificamente provata;
- a difettare è la prova dell'esistenza (in virtù di un contratto di mutuo) dell'obbligo restitutorio in capo alla convenuta;
- di contro, ben può trovare accoglimento l'azione di arricchimento senza causa avanzata in via residuale con la prima memoria ex ar. 183 cpc ricorrendone i presupposti in linea peraltro con la più recente posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità;
- l'obbligo restitutorio (da qui il parziale accoglimento della domanda) deve ritenersi contenuto nella minor somma di € 101.432,00 così ottenuta detraendo dall'importo complessivo dei 12 assegni bancari, € 8.572 pari all'importo dell'assegno certamente non posto all'incasso;
2 1.4. La pronunzia del tribunale aprutino è stata tempestivamente impugnata da mediante Parte_1
l'articolazione di due motivi.
La prima doglianza ha riguardato l'errata valutazione operata in sentenza in ordine alla circostanza dell'avvenuta consegna degli assegni bancari peraltro tempestivamente contestata negli scritti difensivi del giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo, invece, l'appellante ha lamentato l'errata applicazione dell'istituto dell'arricchimento senza causa in difetto del requisito richiesto della sussidiarietà.
In particolare, su tale aspetto, oltre ad operare un ampio richiamo ai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità (anche successiva alla nota pronunzia della Sezioni Unite n. 33954 del 2023), l'appellante ha insistito sul fatto che deve ritenersi oramai acclarata l'insussistenza della prova dell'esistenza tra i germani di un accordo inquadrabile all'interno dello schema tipico del mutuo e di conseguenza essendovi già un'azione esperibile non è possibile invocare il rimedio residuale dell'arricchimento senza causa peraltro infondato, per assenza di prova, anche nel merito.
L'appellato ha resistito all'impugnazione proposta ed ha insistito per la conferma della sentenza gravata.
Accolta l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 1 luglio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
Il perimetro del thema decidendum va individuato unicamente nell'accertamento della fondatezza dell'azione di arricchimento senza causa in quanto, in difetto di impugnazione incidentale (che certamente avrebbe dovuto essere spiegato ritualmente da , deve ritenersi oramai passato in giudicato il capo della Controparte_1 decisione che ha rigettato, in quanto sprovvista dell'adeguato riscontro probatorio (onere evidentemente da ritenersi in capo allo stesso appellato), la domanda di restituzione fondata sull'inquadramento del rapporto tra le parti nello schema del contratto di mutuo.
Non rileva a tal fine la circostanza che in sede di comparsa conclusionale, proprio il abbia insistito CP_1 per la condanna della controparte al pagamento, in proprio favore, della somma di € 131.052,00, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.
Tanto considerato, allora, è possibile procedere allo scrutinio dei motivi di appello che, in quanto diversi fra loro, devono essere vagliati partitamente ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
3.1. Come anticipato, il primo profilo di doglianza ha riguardato l'errata valutazione operata dal primo giudice sulla circostanza (che chiaramente rappresenta un presupposto essenziale anche per quanto concerne l'azione
3 di arricchimento senza causa attesa la sua indubbia connotazione restitutoria) dell'avvenuta consegna dei dodici assegni bancari da alla sorella . Controparte_1 Parte_1
Secondo infatti la prospettazione dell'appellante la riferita circostanza (che certamente non è stata adeguatamente dimostrata) non può neppure ritenersi pacificamente ammessa facendo applicazione del principio di non contestazione.
In altri termini, da una lettura più approfondita degli scritti difensivi (segnatamente della comparsa di costituzione) è agevole percepire come tale contestazione sia stata effettivamente tempestivamente sollevata.
Sempre attenendosi alla ricostruzione dell'appellante, opinando in senso contrario il primo giudice è voluto pervenire ad una soluzione a cui sarebbe giunto laddove fosse stato possibile utilizzare il materiale documentale prodotto però tardivamente nel corso del giudizio di primo grado ed egualmente depositato anche nel corso del presente giudizio.
Tali argomentazioni, tuttavia, non colgono nel segno e di conseguenza non possono essere condivise.
3.2. Certamente, deve essere confermata la soluzione dell'inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente in primo grado e depositata parimenti anche in appello.
Ai fini che qui ci occupano, è sufficiente considerare che non ricorrono le condizioni richieste dall'art. 345 cpc per l'ammissione di tale materiale che certamente non può ritenersi di formazione successiva né la parte
(su cui, al contrario, gravava l'onere della prova) ha fornito, finanche a livello meramente allegatorio, elementi da cui poter desumere la sussistenza di fattori imprevedibili che non le hanno permesso il deposito di tali documenti nel corso del giudizio e nel rispetto delle preclusioni del rito.
Ciò nondimeno, il percorso argomentativo del primo giudice sull'applicazione del principio di non contestazione può essere condiviso in quanto:
- Nel corpo della comparsa di costituzione e risposta (la in primo grado è stata Parte_1 patrocinata da un diverso procuratore), è stata contestata essenzialmente la negoziazione e quindi la presentazione all'incasso degli assegni (cfr pag 3);
- Soltanto nel prosieguo, segnatamente alla pag 6 del predetto scritto difensivo, è stato specificato per la prima volta quanto segue: “..è evidente che nessun importo è stato mai mutuato o prestato e ciò in ragione del fatto che non esiste alcun accordo scritto tra le parti che prevedesse un'eventuale restituzione, ribadendosi comunque che gli assegni di cui si è detto non risultano comprovanti la negoziazione e la dazione”;
- Anche laddove si volesse, per mera ipotesi, ritenere contestata la dazione rectius la consegna degli assegni resta comunque da considerare che trattasi di una censura tanto generica che non consente di superare l'operatività del principio di non contestazione;
- Un ulteriore (anche se indiziario) elemento della consegna dei titoli è poi rappresentata dal fatto che ha in effetti prodotto un assegno bancario dell'importo di € 8.572,00; la Parte_1
4 circostanza che ne fosse in possesso, deve ragionevolmente indurre a ritenere che anche gli altri analoghi titoli le fossero stati consegnati;
- Sulla scorta, quindi, di tali essenziali considerazioni il primo motivo di appello deve essere rigettato;
3.3.1. Accertata pertanto la dazione degli assegni, l'essenza della lite risiede pertanto nella disamina dell'azione di arricchimento senza causa che l'odierno appellato ha in ogni caso tempestivamente spiegato con la prima memoria ex art 183 comma VI cpc.
Le censure poste a presidio dell'impugnazione si sono orientate su due profili;
un primo, in rito, riguarda l'ammissibilità di una siffatta domanda con specifico riguardo al requisito della sussidiarietà; un secondo, invece, investe il merito e segnatamente la prova dei requisiti costitutivi dell'istituto.
Il vaglio della prima questione impone un'indispensabile ricostruzione dell'evoluzione del pensiero giurisprudenziale sul requisito della sussidiarietà alla luce dell'approdo delle Sezioni Unite del 2023.
A tal fine, cercando di fare opera di sintesi del percorso argomentativo seguito nella sentenza n. 33954/23 è possibile affermare quanto segue:
- Sotto la spinta propulsiva della dottrina, all'interno della giurisprudenza anche di legittimità, è iniziata a farsi largo la tesi secondo cui il requisito della sussidiarietà non deve essere esaminato in astratto quanto piuttosto in concreto;
- Le ragioni di un simile approccio possono trovare riscontro già nella Relazione al codice civile in cui
(le Sezioni Unite hanno espressamente rimarcato tale circostanza) si legge “là dove si possa eliminare una situazione anormale con l'applicazione di una norma particolare, il ricorso all'azione generale mancherebbe del suo presupposto, ossia del pregiudizio altrimenti evitabile”;
- “La regola della sussidiarietà impone di affermare che, se l'impoverito dispone di altre difese, l'azione di arricchimento non può essere esercitata, e ciò vale anche se le altre difese, già pertinenti al soggetto, siano andate perdute, come appunto nel caso della prescrizione”;
- In motivazione inoltre vi è anche un richiamo (nell'ottica di adesione al criterio della sussidiarietà in astratto temperata) ad un precedente arresto della S.C. secondo cui “In tema di azione di indebito arricchimento, la sentenza che dichiara l'inesistenza del contratto esclude (in negativo) che l'avente diritto possa nuovamente esercitare l'azione contrattuale e accerta (in positivo) la sussistenza dell'indefettibile presupposto della sussidiarietà (e, cioè, l'indisponibilità di un rimedio alternativo a quello contrattuale), atteso che - a differenza di quanto accade in caso di rigetto della domanda per nullità del titolo contrattuale, preclusivo dell'azione ex art. 2041 c.c. - la domanda di indebito arricchimento non si configura come uno strumento volto ad aggirare l'operatività di norme imperative, bensì come l'unico mezzo idoneo a far valere il diritto all'indennizzo per il pregiudizio subito.” (cfr Cass Civ, sez III, 15.5.2023 n. 13203);
- In definitiva, ed ai fini che ci occupano “Occorre quindi distinguere tra le ipotesi in cui il rigetto derivi dal riconoscimento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda cd. principale, da
5 quelli in cui derivi dall'inerzia dell'impoverito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse. Nella prima ipotesi il rigetto per accertamento della carenza ab origine del titolo fondante la domanda cd. principale comporta che quello che appariva un concorso da risolvere ex art. 2042 c.c. in favore della domanda principale si rivela essere in realtà un concorso solo apparente, in quanto deve escludersi la stessa ricorrenza di un diritto suscettibile di essere dedotto in giudizio con la conseguente improponibilità della domanda ex art.
2041 c.c. Viceversa, il rigetto della domanda, correlato al mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione alla sussistenza del pregiudizio, non esclude che il diverso titolo sussista e che quindi sia preclusa la domanda fondata sulla clausola residuale. Se la domanda principale è correlata ad una pretesa scaturente da un contratto, di cui si lamenta l'esecuzione in maniera difforme da quanto pattuito, chiedendosi il ristoro del pregiudizio subito e si accerta che il contratto era affetto da nullità, lo spostamento contrattuale si palesa privo di una giusta causa e legittima quindi la proposizione, anche in via subordinata nel medesimo giudizio, dell'azione di arricchimento. Se viceversa, incontestata o dimostrata l'esistenza del contratto, il rigetto sia derivato dalla mancata prova da parte del contraente del danno derivante dall'altrui condotta inadempiente, la domanda di arricchimento resta preclusa in ragione della clausola di cui all'art. 2042 c.c.” (cfr pagg 27-28);
3.3.2. Dall'applicazione dei principi sin qui esposti al caso di specie, la soluzione del caso consegue de plano.
La giurisprudenza ha inteso circoscrivere, così inaugurando un nuovo percorso interpretativo, le ipotesi di esclusione del requisito della sussidiarietà ai casi in cui il mancato accoglimento di una domanda derivi dell'inerzia della parte e quindi derivi da una situazione a lui imputabile come nel caso della prescrizione oppure della decadenza dell'azione.
Ulteriore ipotesi va individuata nella nullità del contratto perché in contrasto con norme imperative.
In simili casi, ammettere e quindi ritenere l'ammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa equivarrebbe a giustificare una situazione di sostanziale elusione di norme cogenti o comunque di aggiramento delle conseguenze connesse all'inerzia nell'esercizio di un diritto.
Nel caso in cui, invece, l'esistenza del titolo originariamente posto a fondamento dell'azione sia stata esclusa per difetto anche di prova, nulla preclude l'esperimento dell'azione di arricchimento senza causa.
La sentenza di primo grado in buona sostanza altro non ha fatto che allinearsi all'interno di tale crinale interpretativo e le considerazioni svolte dall'appellante nei propri scritti difensivi non persuadono e non consentono (a seguito di una più approfondita disamina della posizione prevalente della giurisprudenza) un diverso inquadramento dei fatti.
Ed infatti, la si è limitata a richiamare pronunzie di legittimità chiaramente espressione Parte_1 di quello che può a buon diritto ritenersi oramai un superato approccio ermeneutico che, con un'impostazione più formale che sostanziale (rectius concreta) del principio di sussidiarietà, era orientata ad escludere tale requisito laddove vi fossero in astratto le condizioni per l'esperimento di un'azione contrattuale.
6 Non risulta allo stesso tempo neppure particolarmente decisiva la tesi che equipara il rigetto della domanda contrattuale all'inerzia probatoria della parte e quindi fa derivare tale risultato da una condotta comunque imputabile alla parte.
Tale inerzia, per essere chiari, non rientra in quella che, al contrario, le Sezioni Unite ed anche la giurisprudenza successiva, individua nella prescrizione oppure nella decadenza dall'azione.
3.4. Risolta di conseguenza la questione dell'ammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa, occorre, così entrando nel merito della sua fondatezza, valutare l'esistenza dei presupposti per il suo accoglimento.
Nella sentenza impugnata, è stato così argomentato: “Nel caso di specie, appaiono sussistere tutti gli elementi costitutivi della fattispecie: non è revocabile in dubbio, infatti, che la convenuta si sia arricchita ai danni del fratello, ciò in assenza di una apprezzabile causa giustificativa” (cfr pag. 6 della sentenza).
Nell'atto di appello, a tale riguardo, l'appellante ha così dedotto: “In via del tutto subordinata, la domanda di arricchimento senza causa doveva essere rigettata anche perché l'attore non ha dato prova del pregiudizio sofferto e dell'arricchimento della convenuta, nonché della mancanza di causa giustificativa, per tutti i motivi già esposti” (cfr pag 21 atto di appello).
Tale passaggio deve ritenersi insufficiente per operare, non avendo sostanzialmente operato una censura puntuale alle ragioni della decisione, una rivisitazione della sentenza anche nel merito della domanda.
Volendo scendere ancor più nel dettaglio, è d'uopo soltanto rimarcare che vi è stato un evidente arricchimento per l'odierna appellante derivato dalla consegna e negoziazione degli assegni bancari a cui ha fatto seguito
(non foss'altro alla luce dell'importo corrisposto) l'impoverimento del germano in assenza di una giusta causa.
Tale requisito ricorre in presenza di un impoverimento non remunerato, né conseguente a un atto di liberalità
o all'adempimento di un'obbligazione naturale.
L'assenza di adeguate censure afferenti al profilo del quantum, non consentono in questa sede neppure di operare un sindacato relativo alla congruità dell'importo riconosciuto dal giudice di prime cure.
Sulla scorta, pertanto, delle considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato.
4. In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellato la somma di € 7.160,00 per compensi professionali attenendosi ai valori di liquidazione di cui
7 al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 52.001,00 ad € 260.000,00 con applicazione valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9938/14), dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato
P.Q.M
.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 923/24 del Tribunale di Teramo così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte, delle spese del presente grado che liquida in € 7.160,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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