Art. 9. (Personale addetto alla formazione professionale)
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 17, stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attivita' di formazione professionale.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3, secondo comma, il personale di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge addetto alle attivita' di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera a), e' collocato in appositi ruoli regionali.
Il trattamento economico e normativo e' adottato nell'osservanza della presente legge sulla base di un accordo sindacale nazionale stipulato tra le regioni, il Governo e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Le leggi di delega di cui al secondo comma detteranno norme per
garantire la mobilita' del personale stesso nel territorio regionale.
Le regioni disciplinano con legge i casi e le modalita' di incarico
od assunzione a termine di docenti richiesti per corsi particolari.
Ai docenti e' garantita la liberta' di insegnamento, lo sviluppo della professionalita' attraverso corsi di aggiornamento tecnico-didattico e culturale, la partecipazione all'attivita' delle istituzioni in cui essi operano.
Nei casi in cui le regioni utilizzano, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, lettera b), enti terzi per l'attuazione di progetti di formazione, non puo' essere superato globalmente, per cio' che riguarda il personale, il costo corrispondente agli equivalenti trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle regioni addetti ad analoghe attivita'.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 17, stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attivita' di formazione professionale.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3, secondo comma, il personale di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge addetto alle attivita' di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera a), e' collocato in appositi ruoli regionali.
Il trattamento economico e normativo e' adottato nell'osservanza della presente legge sulla base di un accordo sindacale nazionale stipulato tra le regioni, il Governo e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Le leggi di delega di cui al secondo comma detteranno norme per
garantire la mobilita' del personale stesso nel territorio regionale.
Le regioni disciplinano con legge i casi e le modalita' di incarico
od assunzione a termine di docenti richiesti per corsi particolari.
Ai docenti e' garantita la liberta' di insegnamento, lo sviluppo della professionalita' attraverso corsi di aggiornamento tecnico-didattico e culturale, la partecipazione all'attivita' delle istituzioni in cui essi operano.
Nei casi in cui le regioni utilizzano, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, lettera b), enti terzi per l'attuazione di progetti di formazione, non puo' essere superato globalmente, per cio' che riguarda il personale, il costo corrispondente agli equivalenti trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle regioni addetti ad analoghe attivita'.