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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 3655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3655 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 36551/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 21/10/2024 promossa da
1) Parte_1
Nata il 07/07/2000 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Rozzano con l'avv. MAPELLI SERGIO, presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Parte_2
Nato il 05/12/1991 a BARI (BA) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Rozzano
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_1 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 19.11.2024
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 1.4.2025
1 1) disporre l'affido esclusivo/ super esclusivo del minore alla madre;
Persona_1
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, ove ne faccia richiesta, con modalità e tempi che dovranno essere concordati con gli assistenti sociali del Comune di Rozzano, se del caso in via protetta e previa eventuale indagine psico-attitudinale del sig. ; Parte_2
3) disporre che il minore continui ad essere collocato e continui ad avere residenza, Persona_1 anche ai fini burocratici-amministrativi, presso la madre, Signora;
Parte_1
4) porre a carico del SI , a titolo di concorso al mantenimento del figlio Parte_2 ER
, la somma mensile di € 400,00 ovvero il diverso, maggior o minor, importo che sarà ritenuto
[...] di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano;
5) L'assegno di mantenimento, che andrà versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie operai-impiegati a partire dal mese di ottobre 2024;
Con il favore delle spese e competenze di giudizio, aumentate di 1/3 per l'inserimento del sommario interattivo e di collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti, oltre il 15% rimborso forfetario spese generali, cpa ed iva come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2020 al 2022 e dalla loro unione è nato il 15.5.2022, riconosciuto da entrambi. ER
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 20.10.2024 ha chiesto Parte_1 la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento.
All'udienza del 1.4.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato atto che nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del Parte_2 decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art. 140 c.p.c.), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha dichiarato quanto segue:
Noi non abbiamo mai convissuto.
Da quando ci siamo lasciati che il bambino aveva cinque mesi lo vedeva con mia mamma per evitare di litigare tra noi.
Lo vedeva quando scriveva a mia madre.
Lo ha visto da settembre/dicembre 2022. Da Capodanno è sparito ed è andato a vivere a Bari.
Da allora non lo ha più visto.
È salito per il compleanno del bambino;
io vivevo sempre da mia mamma in via Glicini 16. Abbiamo provato a rimetterci insieme a maggio 2023 e lui è tornato dalla madre.
Le cose non sono andate. Lui ha iniziato a comportarsi male nel senso che con il bambino niente. È sparito nel nulla.
Non è riuscito a rimettersi con me e quindi è sparito anche per il figlio.
Ha scritto a mia madre gli auguri di Natale per il bambino. Al compleanno dei due anni, maggio
2024 niente: silenzio.
Io non lo ho cercato e lui fa la sua vita e amen.
Lo ha visto per caso al parco a settembre 2024; a Natale di nuovo gli auguri a mia mamma.
2 Mi ha scritto qualche giorno fa chiedendomi se si poteva permettere di chiedere come sta il bambino, mi ha detto che è ai domiciliari.
Poi è sparito di nuovo.
ADR: non ha mai versato nulla per il bambino.
Lui non lavora. È ai domiciliari per spaccio da 4 mesi.
ADR: ho una nuova relazione da un anno ad aprile ed è nata il [...]. Il mio Per_2 compagno si chiama . Persona_3
Lui è bravissimo con il bambino.
Io con lui ho una relazione da tanto.
Non abbiamo mai convissuto. Stiamo per andare.
La casa di via dei Larici è una casa Aler di Rozzano che mi è stata assegnata.
ADR: non è mai andato al nido. Lo ho iscritto da settembre a Rozzano alla scuola di via dei ER
Rododendri.
Prendo l'AUU: per sono 200,00 euro. Prendo l'Adi per 1.000,00 euro al mese da quando è ER nato . ER
Per la casa pago 60,00 euro al mese.
ADR con mio figlio mi aiuta mia mamma che si chiama e mia nonna che si chiama Persona_4
Abitiamo tutte in via dei Glicini 16. Persona_5
Lì abitiamo: noi tre con i bambini. Loro sono contente della mia nuova convivenza così mi sistemo.
Io sono stata seguita dai SS per l'SDI non per i figli.
ADR: la verità è che fa uso di cocaina e erba e non voglio che stia da solo con lui. Parte_2 ER
Sono più tranquilla se le visite le gestiscono i SS.
Ho capito anche parlando con il mio avvocato che non è questa la sede per gli arretrati. Rinuncio alla domanda in questa sede.
ADR io a lui di oggi non ho detto nulla anche perché non gliene frega niente.
Ho provato a iscrivere al nido ma dato che non riuscivo a ritracciarlo non sono riuscita a fare ER niente.
È tutta la sua famiglia che se ne frega di . L'unica volta che ho sentito sua mamma per chiedere ER un aiuto per il nido lei mi ha dato un consiglio da mamma: prenditi l'affido esclusivo che mio figlio
è una causa persa.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata anche avuto riguardo alla situazione del nucleo nell'attualità così come descritta da parte attrice e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa.
Il procuratore di parte attrice ha, quindi, precisato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
***
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale.
3 Come richiesto nelle conclusioni di parte attrice, deve essere disposto l'affido super esclusivo di alla mamma presso cui rimarrà collocato. ER
Nel caso di specie, infatti, l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale è resa palese dal fatto che lo stesso non si è mai occupato della gestione quotidiana e di cura di . ER
Secondo quanto riferito dalla mamma, da dicembre 2022 (da quando i genitori si sono lasciati) il padre è sparito dalla vita del figlio ed è andato a vivere a Bari per poi farsi di nuovo vivo solo a maggio 2023 (quando i genitori avevano provato a rimettersi insieme) e scomparire nuovamente e definitivamente poco dopo e in questi anni non ha mai contribuito al suo mantenimento.
Inoltre, con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017,
Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;).
Pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
Le condizioni sopra indicate e, in particolare, il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Con riferimento alle frequentazioni padre/figlio, alla luce di quanto sopra, tenuto, altresì, conto che padre e figlio non hanno mai convissuto e che da quando il bambino ha 5 mesi ad oggi il padre lo ha visto solo sporadicamente in pochissime occasioni, considerate le allegazioni della SIa Pt_1 circa l' uso da parte del convenuto di “cocaina ed erba” e tenuto conto che lo stesso, secondo quanto riferito da parte attrice, è attualmente agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti, si dispone che gli incontri padre/figlio potranno essere eventualmente riavviati in spazio neutro, con modalità osservata e protetta, solo ove, sussistendone le condizioni, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per il minore, il padre manifestasse la seria volontà di riprendere la relazione con il figlio, incaricando sin d'ora i Servizi sociali del Comune di Rozzano, territorialmente competenti in relazione alla residenza del minore.
Con riferimento al mantenimento della prole.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo,
4 sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
Inoltre, ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori, occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre attualmente disoccupata, vive insieme alla madre e alla nonna a Rozzano, in via dei Glicini, n. 16, pur essendo assegnataria di una casa Aler per cui paga un canone di locazione mensile pari a euro 60,00; percepisce per intero l'AUU per il figlio minore pari a euro 200,00 mensili e anche l'Adi (assegno di inclusione) per un importo pari a ER euro 1.000,00 mensili;
a febbraio 2025 ha avuto una figlia da una nuova relazione. Il padre, secondo quanto riferito da parte attrice, da 4 mesi è agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti e attualmente non lavora.
Parte resistente, di giovane età e in assenza di documentazione che comprovi limitazioni, è comunque da considerarsi di integra e piena capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
2. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 3 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in euro 250,00 al mese, importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione ottobre
2025). Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del
50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano che non richiedono il preventivo consenso.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e, quindi, dalla mensilità di ottobre 2024 - il ricorso è stato depositato il 20.10.2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
5 Con riferimento alle spese di lite.
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli artt. 316, comma Parte_2
IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Affida il figlio minore , nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà ER collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Dispone che la ripresa delle visite padre/figlio avvenga solo ove il padre manifesti la seria volontà di riprendere la relazione con il figlio, delegando sin d'ora i Servizi sociali del Comune di Rozzano, in assenza di qualsivoglia pregiudizio per il minore e sussistendone le condizioni, di riavviare tale frequentazione in Spazio neutro, con modalità osservate e protette;
3. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di Parte_2 ottobre 2024, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 20 di ogni mese l'importo di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2025);
4. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
6 • spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
6. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi anche ai Servizi sociali del Comune di Rozzano.
Così deciso in Milano, il 9 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 21/10/2024 promossa da
1) Parte_1
Nata il 07/07/2000 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Rozzano con l'avv. MAPELLI SERGIO, presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Parte_2
Nato il 05/12/1991 a BARI (BA) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Rozzano
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_1 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 19.11.2024
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 1.4.2025
1 1) disporre l'affido esclusivo/ super esclusivo del minore alla madre;
Persona_1
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, ove ne faccia richiesta, con modalità e tempi che dovranno essere concordati con gli assistenti sociali del Comune di Rozzano, se del caso in via protetta e previa eventuale indagine psico-attitudinale del sig. ; Parte_2
3) disporre che il minore continui ad essere collocato e continui ad avere residenza, Persona_1 anche ai fini burocratici-amministrativi, presso la madre, Signora;
Parte_1
4) porre a carico del SI , a titolo di concorso al mantenimento del figlio Parte_2 ER
, la somma mensile di € 400,00 ovvero il diverso, maggior o minor, importo che sarà ritenuto
[...] di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano;
5) L'assegno di mantenimento, che andrà versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie operai-impiegati a partire dal mese di ottobre 2024;
Con il favore delle spese e competenze di giudizio, aumentate di 1/3 per l'inserimento del sommario interattivo e di collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti, oltre il 15% rimborso forfetario spese generali, cpa ed iva come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2020 al 2022 e dalla loro unione è nato il 15.5.2022, riconosciuto da entrambi. ER
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 20.10.2024 ha chiesto Parte_1 la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento.
All'udienza del 1.4.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato atto che nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del Parte_2 decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art. 140 c.p.c.), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha dichiarato quanto segue:
Noi non abbiamo mai convissuto.
Da quando ci siamo lasciati che il bambino aveva cinque mesi lo vedeva con mia mamma per evitare di litigare tra noi.
Lo vedeva quando scriveva a mia madre.
Lo ha visto da settembre/dicembre 2022. Da Capodanno è sparito ed è andato a vivere a Bari.
Da allora non lo ha più visto.
È salito per il compleanno del bambino;
io vivevo sempre da mia mamma in via Glicini 16. Abbiamo provato a rimetterci insieme a maggio 2023 e lui è tornato dalla madre.
Le cose non sono andate. Lui ha iniziato a comportarsi male nel senso che con il bambino niente. È sparito nel nulla.
Non è riuscito a rimettersi con me e quindi è sparito anche per il figlio.
Ha scritto a mia madre gli auguri di Natale per il bambino. Al compleanno dei due anni, maggio
2024 niente: silenzio.
Io non lo ho cercato e lui fa la sua vita e amen.
Lo ha visto per caso al parco a settembre 2024; a Natale di nuovo gli auguri a mia mamma.
2 Mi ha scritto qualche giorno fa chiedendomi se si poteva permettere di chiedere come sta il bambino, mi ha detto che è ai domiciliari.
Poi è sparito di nuovo.
ADR: non ha mai versato nulla per il bambino.
Lui non lavora. È ai domiciliari per spaccio da 4 mesi.
ADR: ho una nuova relazione da un anno ad aprile ed è nata il [...]. Il mio Per_2 compagno si chiama . Persona_3
Lui è bravissimo con il bambino.
Io con lui ho una relazione da tanto.
Non abbiamo mai convissuto. Stiamo per andare.
La casa di via dei Larici è una casa Aler di Rozzano che mi è stata assegnata.
ADR: non è mai andato al nido. Lo ho iscritto da settembre a Rozzano alla scuola di via dei ER
Rododendri.
Prendo l'AUU: per sono 200,00 euro. Prendo l'Adi per 1.000,00 euro al mese da quando è ER nato . ER
Per la casa pago 60,00 euro al mese.
ADR con mio figlio mi aiuta mia mamma che si chiama e mia nonna che si chiama Persona_4
Abitiamo tutte in via dei Glicini 16. Persona_5
Lì abitiamo: noi tre con i bambini. Loro sono contente della mia nuova convivenza così mi sistemo.
Io sono stata seguita dai SS per l'SDI non per i figli.
ADR: la verità è che fa uso di cocaina e erba e non voglio che stia da solo con lui. Parte_2 ER
Sono più tranquilla se le visite le gestiscono i SS.
Ho capito anche parlando con il mio avvocato che non è questa la sede per gli arretrati. Rinuncio alla domanda in questa sede.
ADR io a lui di oggi non ho detto nulla anche perché non gliene frega niente.
Ho provato a iscrivere al nido ma dato che non riuscivo a ritracciarlo non sono riuscita a fare ER niente.
È tutta la sua famiglia che se ne frega di . L'unica volta che ho sentito sua mamma per chiedere ER un aiuto per il nido lei mi ha dato un consiglio da mamma: prenditi l'affido esclusivo che mio figlio
è una causa persa.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata anche avuto riguardo alla situazione del nucleo nell'attualità così come descritta da parte attrice e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa.
Il procuratore di parte attrice ha, quindi, precisato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
***
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale.
3 Come richiesto nelle conclusioni di parte attrice, deve essere disposto l'affido super esclusivo di alla mamma presso cui rimarrà collocato. ER
Nel caso di specie, infatti, l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale è resa palese dal fatto che lo stesso non si è mai occupato della gestione quotidiana e di cura di . ER
Secondo quanto riferito dalla mamma, da dicembre 2022 (da quando i genitori si sono lasciati) il padre è sparito dalla vita del figlio ed è andato a vivere a Bari per poi farsi di nuovo vivo solo a maggio 2023 (quando i genitori avevano provato a rimettersi insieme) e scomparire nuovamente e definitivamente poco dopo e in questi anni non ha mai contribuito al suo mantenimento.
Inoltre, con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017,
Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;).
Pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
Le condizioni sopra indicate e, in particolare, il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Con riferimento alle frequentazioni padre/figlio, alla luce di quanto sopra, tenuto, altresì, conto che padre e figlio non hanno mai convissuto e che da quando il bambino ha 5 mesi ad oggi il padre lo ha visto solo sporadicamente in pochissime occasioni, considerate le allegazioni della SIa Pt_1 circa l' uso da parte del convenuto di “cocaina ed erba” e tenuto conto che lo stesso, secondo quanto riferito da parte attrice, è attualmente agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti, si dispone che gli incontri padre/figlio potranno essere eventualmente riavviati in spazio neutro, con modalità osservata e protetta, solo ove, sussistendone le condizioni, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per il minore, il padre manifestasse la seria volontà di riprendere la relazione con il figlio, incaricando sin d'ora i Servizi sociali del Comune di Rozzano, territorialmente competenti in relazione alla residenza del minore.
Con riferimento al mantenimento della prole.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo,
4 sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
Inoltre, ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori, occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre attualmente disoccupata, vive insieme alla madre e alla nonna a Rozzano, in via dei Glicini, n. 16, pur essendo assegnataria di una casa Aler per cui paga un canone di locazione mensile pari a euro 60,00; percepisce per intero l'AUU per il figlio minore pari a euro 200,00 mensili e anche l'Adi (assegno di inclusione) per un importo pari a ER euro 1.000,00 mensili;
a febbraio 2025 ha avuto una figlia da una nuova relazione. Il padre, secondo quanto riferito da parte attrice, da 4 mesi è agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti e attualmente non lavora.
Parte resistente, di giovane età e in assenza di documentazione che comprovi limitazioni, è comunque da considerarsi di integra e piena capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
2. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 3 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in euro 250,00 al mese, importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione ottobre
2025). Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del
50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano che non richiedono il preventivo consenso.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e, quindi, dalla mensilità di ottobre 2024 - il ricorso è stato depositato il 20.10.2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
5 Con riferimento alle spese di lite.
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli artt. 316, comma Parte_2
IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Affida il figlio minore , nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà ER collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Dispone che la ripresa delle visite padre/figlio avvenga solo ove il padre manifesti la seria volontà di riprendere la relazione con il figlio, delegando sin d'ora i Servizi sociali del Comune di Rozzano, in assenza di qualsivoglia pregiudizio per il minore e sussistendone le condizioni, di riavviare tale frequentazione in Spazio neutro, con modalità osservate e protette;
3. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di Parte_2 ottobre 2024, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 20 di ogni mese l'importo di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2025);
4. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
6 • spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
6. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi anche ai Servizi sociali del Comune di Rozzano.
Così deciso in Milano, il 9 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
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