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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4335/2021 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'AVV. PUGLIESE EZIO Parte_1 P.IVA_1
contro in persona del Sindaco pro tempore ---- contumace ------ CP_1 P.IVA_2
Avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione del 6/05/2024 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al Parte_1 CP_1
pagamento di Euro 15.847,16, a titolo di interessi moratori commerciali ex d.lgs. n. 231/2002,
oltre Euro 40,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2002.
pagina 1 di 18 La a sostegno della propria domanda ha esposto di essere cessionaria di Pt_1 Parte_1
crediti certificati in conformità all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 185/2008 e successive modificazioni e integrazioni, crediti originariamente vantati dalla società cooperativa LA
RT BI nei confronti del menzionato ente locale e rappresentato dalla fattura n. 816-
P del 14.12.2020; che il contratto di cessione era stato stipulato con la società cedente e notificato all'amministrazione ceduta in conformità all'art. 37, comma 7-bis, del d.l. n. 66/2014 e successive modificazioni e integrazioni;
che l'ente convenuto aveva provveduto al pagamento tardivo, eseguito in data 19.08.2021, del solo importo facciale delle fatture, mancando quindi di liquidare gli interessi moratori commerciali maturati a causa del detto ritardo nel pagamento.
Il non si è costituito in giudizio. CP_1
Su richiesta di parte attrice, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.05.2024, nella quale il procedimento è stato posto in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 codice di rito civile.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , non costituitosi in giudizio, CP_1
ancorché regolarmente citato con atto notificato a mezzo pec in data 14.9.2021.
Com'è noto, l'art. 1 della legge n. 53/1994 prevede che l'avvocato, munito di procura alle liti,
possa eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale mediante posta elettronica certificata.
L'art. 3 del medesimo testo normativo, tuttavia, subordina siffatta possibilità alla condizione che tanto l'indirizzo di posta elettronica del destinatario della notificazione quanto quello del notificante risultino da pubblici elenchi.
L'art. 16-ter, comma 1, del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni in legge n. 221/2012,
stabilisce che per pubblichi elenchi si intendono “quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” – ossia, rispettivamente, l'Indice nazionale dei pagina 2 di 18 domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese e l'Anagrafe
nazionale della popolazione residente (ANPR), “dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto” – ossia il Registro contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata delle amministrazioni pubbliche formato dal Ministero della Giustizia e consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati (Registro
PP.AA.), “dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2” ossia il Registro delle Imprese, “nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia” ossia il
REGINDE.
Per quanto concerne poi, nello specifico, le pubbliche amministrazioni, lo stesso art. 16-ter, al comma 1-ter, dispone che “in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16,
comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale,
amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82” – ossia l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA) – e che “ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria”.
Orbene, le suddette prescrizioni sono state osservate nel caso di specie.
Il difensore di parte attrice, infatti, ha provveduto a notificare la citazione introduttiva del presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata pagina 3 di 18 (vedasi file .eml di accettazione e consegna), dando atto, Email_1
nella relazione di notificazione, che l'indirizzo pec della PA era stato estratto dal registro I.P.A.,
in quanto non presente nel registro PP.AA. e ciò ex art. 28 dl. 76/2020 (vedasi pag. 1 della relata di notifica).
Per quanto sopra, la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio nei confronti del deve ritenersi senz'altro valida. CP_1
Venendo al merito dell'odierna vicenda, occorre ricordare che, secondo il consolidato indirizzo del Supremo Collegio, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (vedasi, per tutte, Cass. Civ.
Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533).
In ossequio ai suesposti principi, ha provato di esser creditrice nei confronti Parte_1
del dell'importo di Euro 15.887,16 di cui oggi chiede la condanna al CP_1
pagamento.
In primo luogo, l'attrice ha dimostrato l'originaria titolarità in capo alla società LA
RT BI di crediti nei confronti del menzionato ente locale per il superiore ammontare, maturati a titolo di corrispettivo per la prestazione del “servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilabili, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di ”, CP_1
per i quali la società aveva emesso la fattura n. 816-P del 14.12.2020 dell'importo di Euro
361.513,24 (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione).
pagina 4 di 18 Al tal riguardo ha in particolare prodotto la certificazione rilasciata dal Parte_1
soggetto debitore ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 2/2009.
Occorre osservare in diritto che, al fine di favorire lo smobilizzo dei crediti commerciali vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la superiore disposizione ha previsto che “su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore”.
Con particolare riferimento agli enti locali, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del
19 ottobre 2012, ha poi disciplinato “le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle regioni,
degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale” nonché “le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato” (art. 1, comma 1).
Il decreto ministeriale distingue un procedimento di certificazione nella forma ordinaria (art. 3) e un procedimento di certificazione mediante piattaforma elettronica (art. 4).
Quest'ultima è stata resa obbligatoria dall'art. 7 del d.l. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, in legge 64/2013.
pagina 5 di 18 Il comma 1 di tale disposizione prevede: “le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero
dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo
3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il comma 3 del citato art. 7 aggiunge che “la certificazione dei crediti di cui al comma 1 è
effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo comma 1”.
Tanto chiarito, l'art. 4, commi 5 e 7, del decreto ministeriale richiamato assicura “l'univoca identificazione di tutti i soggetti coinvolti nella certificazione telematica e nella eventuale cessione dei crediti certificati” e “l'attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni certificazione rilasciata dalle singole amministrazioni debitrici”.
Quanto, invece, all'attività di certificazione, il decreto ministeriale 25 giugno 2012 prevede che,
ricevuta un'istanza, l'amministrazione debitrice rilascia la certificazione ove il credito sia “certo,
liquido ed esigibile” e non risultino “procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito”, diversamente “ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale”;
inoltre, “per i crediti di importo superiore a diecimila euro”, prima di rilasciare la certificazione,
pagina 6 di 18 “procede, ricorrendone i presupposti, alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”; ancora, “nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione”, questa rilascia la certificazione “al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice” (cfr. art. 3, commi da 2 a 8, giusta richiamo contenuto nell'art. 4, comma 4).
Operate le superiori necessarie premesse, nel caso di specie ha prodotto la Parte_1
certificazione n. 9498989000000068 del 17.12.2020 (vedasi doc. 1 allegato all'atto di citazione).
Va anzitutto rilevato che siffatta certificazione risulta emessa a mezzo piattaforma elettronica
(vedasi pag. 1 dell'allegato, ove si legge: “certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni”).
L'ente che ne ha curato il rilascio va identificato indiscutibilmente nel di (vedasi CP_1 CP_1
ancora pag. 1 dell'allegato: “spazio riservato all'intestazione dell'Amministrazione/Ente -
”). CP_1
La certificazione reca infine la sottoscrizione a stampa del soggetto responsabile che l'ha redatta
(vedasi pag. 3 dell'allegato: “cognome nome e “F … Firmato da Parte_2 Pt_2
”).
[...]
Ancorché si tratti di copie fotostatiche, deve loro attribuirsi la stessa efficacia degli originali.
Orbene, ai sensi dell'art. 2719 c.c. “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”, mentre, in virtù dell'art. 215, comma 1, punto 1)
c.p.c., “la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 1) se la parte, alla quale la pagina 7 di 18 scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo
293, terzo comma”.
Nel caso di specie, deve ritenersi intervenuto il riconoscimento tacito delle copie, tenuto conto della contumacia del convenuto , contro cui sono state prodotte (cfr., tra le altre, CP_1
Cass. Civ. Sez. II 22.6.2006, n. 14438, per cui, “in tema di produzione di copie fotostatiche, il principio di cui agli art. 2712 e 2719 c.c., secondo cui esse hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se non sono espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte,
opera anche nel caso di contumacia di quest'ultima”; cfr. anche Cass. Civ. Sez. I 27.10.2006, n.
23174, per cui “la norma di cui all'art. 2719 c.c. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli art. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta (tanto nella sua conformità
all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione”).
Passando poi al contenuto della certificazione in esame, in seno alla medesima il predetto ente locale riconosce dovuti i crediti vantati dalla società cooperativa LA RT BI
(vedasi pag. 1 dell'allegato, sezione “1. Dati del creditore”: “Società o Ente diverso da impresa
Sede legale Controparte_2
via Romagnoli, 13 – 48123 RA (RA) Codice Fiscale/Partita Iva ). P.IVA_3
pagina 8 di 18 Tra le posizioni creditorie riconosciute rileva, segnatamente, quella rappresenta dalla fattura n.
816-P del 14.12.2020, dell'importo di Euro 361.513,24 (vedasi pagg. 1 e 2 dell'allegato, sezione
“2. Dati relativi al credito”: “Documenti relativi al credito […]”).
Il riconoscimento dei crediti è avvenuto per l'intero (cfr. pag. 1, sezione “2. Dati relativi al credito”, ove si legge “ammontare complessivo del credito incluso nell'istanza (in Euro) Euro
361.513,24”, con pag. 3, sezione “3. Certificazione”, ove si legge “si certifica che A. Per le spese di natura corrente: l'importo del credito è pari a Euro 361.513,24”), con l'attestazione che gli stessi sono certi, liquidi ed esigibili (vedasi pag. 2, sezione “3. Certificazione”: “Riscontrato che il credito […] è certo, liquido, ed esigibile alla data della presente certificazione”) e risultano iscritti in bilancio (vedasi pagg. 2 - 3, sezione “3. Certificazione”: “Considerato che […] per il credito di Euro 361.513,24 si riferisce alla competenza dell'anno in corso, Capitolo di spesa n./intervento n./conto n. 1235”).
Alla luce della certificazione prodotta, dunque, non può che ritenersi provata l'originaria sussistenza in capo alla e nei confronti del Controparte_2
del credito oggetto del presente giudizio. CP_1
Preme peraltro rammentare che ai sensi dell'art. 1988 c.c. la ricognizione di debito – qual è da intendersi la certificazione dei crediti – dispensa colui a favore del quale è stata fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria – nella specie, la prestazione da parte della società in favore dell'ente del “servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilabili, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' ” CP_3
(cfr. la fattura prodotta quale all. 5 dell'atto di citazione).
Provato quanto sopra, l'odierna attrice ha poi ha dimostrato di esser divenuta titolare dei suddetti crediti certificati in forza di un contratto di cessione stipulato con la società cooperativa LA
pagina 9 di 18 RT BI e notificato al a mezzo della piattaforma elettronica di CP_1
certificazione dei crediti.
Si rende necessario premettere che, discostandosi dalla disciplina dettata dal codice civile, l'art. 117 del d. lgs. n. 163/2006, poi abrogato e confluito nell'art. 106, comma 13, del d. lgs. n.
50/2016, applicabile ratione temporis, dispone che le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate alle amministrazioni debitrici;
le stesse, inoltre, diventano efficaci e opponibili alle amministrazioni cedute qualora queste ultime non le rifiutino nel termine di quarantacinque giorni dalla notifica della cessione (cfr. art. 117, comma 2, del d. lgs. n. 163/2006: “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici”; art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 163/2006: “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”; cfr. art. 106, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016: “si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente pagina 10 di 18 accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi,
forniture, progettazione, con questo stipulato”).
Per quel che concerne, nello specifico, i crediti certificati in conformità all'art. 9, comma 3-bis,
del d.l. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 2/2009, tuttavia, l'art. 4, comma 6,
del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 statuisce che i suesposti requisiti devono intendersi soddisfatti laddove le cessioni siano state comunicate alle amministrazioni debitrici attraverso la piattaforma elettronica di certificazione dei crediti (cfr.
art. 4, comma 6, per cui “le cessioni dei crediti certificati in modalità telematica sono comunicate all'amministrazione ceduta attraverso la piattaforma: tale comunicazione assolve al requisito di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di notificazione”).
Da ultimo, l'art. 37, comma 7-bis, del d.l. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, in legge n.
89/2014, ha previsto che le cessioni di crediti certificati mediante piattaforma elettronica possono essere stipulate con scrittura privata, che le stesse vanno comunicate alle amministrazioni debitrici attraverso la medesima piattaforma e, una volta comunicate, diventano efficaci e opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute, a far data dalla comunicazione, laddove queste ultime non le rifiutino nel termine di sette giorni dalla ricezione della comunicazione (cfr.
art. 37, comma 7-bis, per cui “le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e prestiti pagina 11 di 18 S.p.A. o a istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130”).
Orbene, tornando al caso di specie, deve anzitutto ritenersi provata l'avvenuta stipula, in data
21.12.2020, tra e la società cooperativa LA RT BI di Pt_1 Parte_1
contratto di cessione avente ad oggetto i crediti certificati con atto n. 9498989000000068 del
17.12.2020.
Tanto si evince dalla nota del 21.12.2020, predisposta dalla odierna attrice ed indirizzata al
(all. 3 dell'atto di citazione). CP_1
Siffatta nota risulta sottoscritta per conferma dalla società LA RT BI (vedasi pag. 2 dell'allegato, ove si legge che “la presente viene sottoscritta anche dal Cedente per conferma di quanto comunicato dalla Banca”, cui seguono il timbro dell'associazione
[...]
Via Romagnoli, 13 RA” e la firma del legale Controparte_2
rappresentante, apposti anche in calce a ciascuna delle pagine di cui si compone la nota).
Nel predetto documento, poi, viene dato atto della stipula, in pari data, di contratto di cessione tra la banca e la società (vedasi pag. 1 dell'allegato, “Oggetto […] comunicazione di cessione a pagina 12 di 18 favore di (la ) di crediti nascenti dal contratto di appalto tra Parte_1 Pt_1
(il “Cedente”) e il Vs. Ente”; vedasi ancora: Controparte_2
“Spett.le Ente, con la presente Vi comunichiamo […] che in data odierna i crediti e relativi accessori vantati nei Vostri confronti dal Cedente ed indicati in Allegato 1 alla presente (i
“Crediti”), sono stati ceduti alla scrivente Per effetto della certificazione Parte_1
dei crediti e della loro cessione […] ogni pagamento dei Crediti dovrà essere effettuato a favore della […] alle seguenti coordinate sino a diversa comunicazione scritta da parte della Pt_1
scrivente: IBAN IT48 W031 5801 600C C099 0000 177 […]”).
È inoltre precisato che l'atto traslativo ha avuto ad oggetto i crediti di cui alla certificazione n.
9498989000000068 del 17.12.2020 (vedasi “allegato 1 - crediti” a pag. 3 della nota, ove il primo dei due crediti ceduti risulta così identificato: “Cedente Controparte_2
Numero Certificazione 9498989000000068 Data Certificazione 17.12.2020 Data
[...]
scadenza Certificazione 15.04.2021 … Debitore C. Fiscale Debitore CP_1
”). P.IVA_2
La sopra esaminata nota del 21.12.2020 è stata espressamente predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 7-bis, del d.l. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 89/2014
(vedasi pag. 1 dell'allegato: “a mezzo piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC) del
MEF – Ragioneria Generale dello Stato e a mezzo PEC”; vedi sempre pag. 1 dell'allegato:
“oggetto, art. 37 del Decreto Legge n. 66 del 24.4.2014, convertito con legge n. 89/2014 (“DL
66/2014”): comunicazione di cessione a favore di (la ) di crediti Parte_1 Pt_1
nascenti dal contratto di appalto tra la (il Controparte_2
“Cedente”) e il Vs. Ente”, ed ancora, “Spett.le Ente, con la presente Vi comunichiamo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del DL 66/2014, che in data odierna i crediti e relativi accessori vantati nei Vostri confronti dal Cedente ed indicati in Allegato 1 alla presente (i “Crediti”), sono stati pagina 13 di 18 ceduti alla scrivente Per effetto della certificazione dei crediti e della loro Parte_1
cessione perfezionate ai sensi del DL 66/2014 ogni pagamento dei Crediti dovrà essere effettuato a favore della […]”; vedasi anche pag. 2 dell'allegato: “Conformemente alle disposizioni Pt_1
di cui all'art. 37 del D.L. 66/2014, la cessione in oggetto è stata stipulata mediante scrittura privata e sarà valida ed opponibile al Vs. Ente trascorsi 7 giorni dalla comunicazione di cessione effettuata attraverso la PCC”).
Deve poi ritenersi provata anche l'avvenuta notifica delle succitate cessioni al , CP_1
l'accettazione da parte dell'amministrazione ceduta.
A tal fine, infatti, in uno alla nota del 21.12.2020 ha prodotto il dettaglio Parte_1
delle comunicazioni effettuate all'amministrazione debitrice mediante la piattaforma elettronica di certificazione dei crediti (vedasi doc. 2 allegato all'atto di citazione).
Ebbene, la cessione del credito oggetto di certificazione n. 9498989000000068 del 17.12.2020
risulta notificata al in data 24.12.2020 e da questi non rifiutata alla data del CP_1
31.12.2020.
Ciò si desume dal documento “richiesta di cessione del credito” di cui all'allegato n. 2 dell'atto di citazione, ove sono riportati i dati identificativi dei soggetti coinvolti nell'operazione di cessione, gli estremi dell'operazione, la data di comunicazione della cessione e il soggetto richiedente nonché, in ultimo, l'esito della comunicazione (vedasi pag. 3 dell'allegato, “soggetti coinvolti”, ove si legge “azienda creditrice Nominativo: Controparte_2
Codice fiscale: Sede legale: via Romagnoli, 13 - 48123 RA (Ra)
[...] P.IVA_3
Rappresentante legale: Sergio Viviani […] Amministrazione debitrice Denominazione: CP_1
Codice fiscale: ”; vedasi pag. 1 dell'allegato, sezione “Dati identificativi CP_1 P.IVA_2
del messaggio”, ove si legge “ID certificazione: 9498989000000068 Numero controllo:
pagina 14 di 18 Ammontare del credito residuo non vincolato disponibile: Euro 361.513,24 Annotazioni: Si
trasmette copia del documento di sintesi per il quale vi comunichiamo il conto dedicato per il pagamento intestato a IT48 W031 5801 600C C099 0000 177”; vedasi Parte_1
sempre pag. 1 dell'allegato, sezione “Dati identificativi del messaggio”, ove si legge “Data e ora creazione messaggio: 2020-12-23 07:22:00.807 Codice ABI della banca mittente: 03158”; vedasi pag. 2 dell'allegato, “esito richiesta di cessione del credito”, ove nella sezione “Dati identificativi del messaggio” si legge “Data e ora creazione messaggio: 2020-12-24 19:16:10.549”, mentre nella sezione “Informazioni e esito della richiesta originaria” si legge “ABI richiedente: 03158
ID certificazione: 9498989000000068 Numero controllo: 80181400653733766762 Esito
operazione: ACCCESS – La richiesta è stata accettata dalla PA”).
Pertanto, deve concludersi che, a far data dal 21.12.2020 abbia acquisito la Parte_1
titolarità dei crediti di cui alla certificazione n. 9498989000000068 del 17.12.2020.
Deve rilevarsi che, come documentato dall'attrice (vedasi allegato n. 4 Parte_1
allatto di citazione), il ha provveduto, in data 19.08.2021, al pagamento della CP_1
sola sorte capitale portata dalla fattura n. 816-P del 14.12.2020, mancando quindi di liquidare gli interessi moratori commerciali maturati a causa del detto ritardo nel pagamento.
Se l'attrice ha provato la fonte del diritto di credito azionato e ha allegato Parte_1
l'inadempimento avversario riguardo gli interessi moratori commerciali maturati a causa del detto ritardo nel pagamento, nessuna prova è stata raggiunta in ordine all'adempimento di tale pretesa creditoria.
Essendo onerato a ciò il quest'ultimo, non in virtù del principio di non CP_1
contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. – certamente inapplicabile in ragione della contumacia dell'ente convenuto – bensì in virtù della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., deve reputarsi sul punto soccombente.
pagina 15 di 18 Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda di va accolta. Parte_1
Dispone l'art. 1, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 giugno
2012 che “resta fermo che la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti di cui al comma 1, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti”.
In accoglimento della domanda attorea, dunque, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 231/2002 e successive modificazioni e integrazioni, sull'importo delle singole fatture sono altresì dovuti alla creditrice, a decorrere dal giorno successivo alla relativa data di scadenza e fino alla data dell'effettivo pagamento, gli interessi di mora, maturati e maturandi;
interessi ammontanti per come indicato in citazione ad Euro 15.847,16.
Come noto, il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 prevede il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi moratori nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo di una transazione commerciale.
La ratio della normativa è quella di costituire un valido strumento, anche deterrente, per indurre all'adempimento tutti quei soggetti che, pur stipulando contratti nei quali è chiaramente indicato il termine di pagamento, non ne rispettano la scadenza, provocando, in un rilevante numero di casi, situazioni di squilibrio finanziario.
Dall'esame delle definizioni contenute nell'art. 2 del decreto si desume che per l'applicazione della relativa disciplina è necessario, da un punto di vista oggettivo, che tra le parti sia intercorso un contratto comportante la consegna di merci o la prestazione di servizi in cambio del pagamento di un corrispettivo in denaro;
da un punto di vista soggettivo, che le parti della transazione siano imprenditori, liberi professionisti o una pubblica amministrazione (cfr. art. 2,
comma 1, lett. a, per cui “ai fini del presente decreto si intende per: a) “transazioni commerciali”:
i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni,
pagina 16 di 18 che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”).
Per pubbliche amministrazioni si intendono “le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività
per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163” (art. 2, comma 1, lett. b), elenco che, per quanto rileva in questa sede, comprende anche gli enti pubblici territoriali.
Per altro verso, è definito imprenditore “ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione” (art. 2, comma 1, lett. c).
Ciò posto, analizzando la fattispecie concreta oggetto di causa, va rilevato che la stessa rientra senz'altro nel campo di applicazione oggettivo e soggettivo del d.lgs. n. 231/2002 e successive modificazioni e integrazioni, costituendo i crediti per cui è causa il corrispettivo dovuto a fronte di un contratto di appalto avente ad oggetto la prestazione di “servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilabili, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' ” – stipulato tra un CP_3
imprenditore – la società cooperativa LA RT BI – e una pubblica amministrazione – il – (cfr. all. 8 dell'atto di citazione). CP_1
Va infine accolta la domanda attorea avente ad oggetto la richiesta di condanna del CP_1
al pagamento di una somma forfettaria pari a complessivi Euro 40,00 a titolo di
[...]
risarcimento del danno, ex art. 6 D.Lgs. 231/2002, per la fattura 816-P del 14.12.2020 non pagata tempestivamente, in quanto recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, ha chiarito che “l'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario minimo di euro 40,00, a pagina 17 di 18 titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza,
attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (sent. del 20/10/2022 resa dalla Terza Sezione nella causa C-585/2020).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. Dichiara la contumacia del;
CP_1
2. Condanna il a pagare a la somma di Euro CP_1 Parte_1
15.847,16 per interessi di mora ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, da calcolarsi dalla scadenza delle singole fatture al saldo, nonché al pagamento della somma di Euro
40,00;
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_1 [...]
spese che liquida in Euro 4.000,00 per compensi avvocato, oltre spese generali Parte_1
al 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Siracusa, 19 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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80181400653733766762 Importo operazione : Euro 361.513,24 Tipo cessione: Prosoluto