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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7638 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5879 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 16 dicembre 2025 e vertente tra
TRA
( ), e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Lucio Russo
APPELLANTI
E
1) ( ), contumace CP_1 P.IVA_1
2) (C.F. ) e per essa (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), quale mandataria di " P.IVA_3 Controparte_4 (codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e P.IVA_3 P.IVA di gruppo n. ), a sua volta mandataria di , rappresentata P.IVA_4 CP_2 e difesa, per procura in atti, dall'DR RE con l'l'Avv. Riccardo Rosaria Ciampa;
APPELLATE
Nonché
( contumace Controparte_5 P.IVA_5
Appellante - chiamata in riassunzione
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA § 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della e Parte_1 CP_5 [...] hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2108/2016 emesso dal Pt_2
Tribunale di TR su ricorso della Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l per la somma complessiva di
€ 133.153,98. A fondamento dell'azione monitoria la banca opposta ha sostenuto che la società aveva CP_5 Cont intrattenuto presso la filiale di Ciampino il rapporto di conto corrente n. 56501, acceso il 29/07/2010 (doc. 3 fascicolo monitorio); su tale rapporto era stato accordato un affidamento per elasticità di cassa fino ad € 40.000,00, come da delibera del 19/10/2010 (doc. 4 fascicolo monitorio), assistito da una fideiussione personale, rilasciata l'8/03/2011 da e Parte_1 [...]
fino a concorrenza dell'importo di € 48.000,00 (doc. 5 fascicolo monitorio). Pt_2
In data 03/01/2011, la aveva costituito in pegno proprie obbligazioni per un Parte_1 totale di € 30.000,00 (doc. 6 fascicolo monitorio); mentre aveva costituito in pegno Parte_2 una polizza vita di valore pari ad € 10.000,00 (doc. 7 fascicolo monitorio). Successivamente, il 28/12/2012, la Banca aveva accordato l'innalzamento del fido fino ad €
140.000,00 (doc. 8 fascicolo monitorio), a fronte dell'elevazione della fideiussione prestata dai garanti fino ad € 168.000,00 (doc. 9 fascicolo monitorio).
La persistente situazione debitoria della società correntista aveva determinato la revoca da parte della dell'affidamento concesso (doc. 10 fascicolo monitorio); a ciò era conseguita la cessazione del CP_4 rapporto di c/c con un saldo a debito di € 172.568,36, e l'escussione dei titoli costituiti in pegno da parte dei fideiussori. Vendute le obbligazioni della e riscattata la polizza attivata dallo Pt_1
, erano stati ricavati dalla circa 40.017,58 euro. Pt_2 CP_4
In data 20/02/2014, la aveva dunque intimato ai debitori il pagamento del debito residuo, per CP_4 un totale di € 133.153,98 oltre interessi legali dal 29/01/2014 al saldo (doc. 14 fascicolo monitorio).
Rimasta senza esito la missiva, aveva dunque agito in via monitoria nei confronti della debitrice principale e dei garanti.
La ed i fideiussori, a fondamento dell'opposizione, hanno eccepito che nel contratto CP_5 costitutivo del rapporto bancario di c/c azionato, risultavano indicati dei tassi di interessi debitori superiori rispetto al tasso soglia di cui alla l. 108/96. Ad avviso degli attori, il limite previsto dalla l.
108/96, nel periodo in cui era stato acceso il rapporto, per “i contratti di conto corrente garantiti e non garantiti” per importi superiori ad € 5.000,00, era pari al 13,71% (IV trimestre del 2010), mentre la aveva applicato al c/c n. 56501 un tasso superiore, pari al 15,308%. CP_4
Si costituiva la banca resistendo alla proposta opposizione.
Nel corso del giudizio interveniva ex art. 111 CPC la e per essa la CP_2 Controparte_3 quale successore a titolo particolare della convenuta opposta richiamando e CP_1 confermando tutte le istanze, richieste, difese, deduzioni e conclusioni già formulate dalla cedente, chiedendone l'estromissione dal processo. Le parti , quindi, formulavano le seguenti conclusioni:
“Per parte attrice: (come da foglio di PC) “ribadisce che 1) il contratto del 29.7.2010 del conto corrente n. 56501 reca l'indicazione di tassi d'interesse debitori superiori al tasso soglia di cui alla
L. 108/96 antiusura. Infatti, a fronte di un tasso soglia insuperabile del 13,71% la ha imposto CP_4 la sottoscrizione di un tasso debitore effettivo del 15,308%. 2) La cdf indicata nei contratti ex adverso prodotti è illegittima sia perché priva di causa, sia per l'indeterminatezza e indeterminabilità del relativo onere, non essendo stata indicata la periodicità, la soglia di costo e il meccanismo di calcolo;
3) Le praticate variazioni in peius dei tassi debitori, dovranno essere dichiarate inefficaci perché praticate in violazione dell'art. 118 del tub ovvero in difetto di giustificato motivo e di valida comunicazione;
4) sono state praticate spese non concordate e valute fittizie in difetto di valide pattuizioni che andranno perciò, necessariamente, eliminate;
5) le fideiussioni escusse sono nulle per violazione della normativa antitrust (SC 29810/17).
Tanto premesso conclude Affinché piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere e statuire: A) = in via preliminare e di rito, attesa l'usurarietà ab origine dei tassi pattuiti e/o applicati revocare l'ordinanza del 1.3.2018 e rimettere la causa in istruttoria disponendo CTU contabile per l'accertamento dell'esatto rapporto di dare/avere ai sensi dell'art. 1815 co. 2 cc., mediante eliminazione degli interessi debitori, anatocistici, cms, valute fittizie e spese illegittimamente addebitate e non dovute, con condanna della Banca alla restituzione di tutto quanto addebitato ai predetti titoli ma non dovuto;
B) = Subordinatamente, accertare e dichiarare, l'invalidità, per le esposte causali, degli addebiti e delle clausole contrattuali relative agli interessi debitori ultra legali, all'anatocismo, alla cms e alle valute dei contratti di conto corrente per cui è causa e, conseguentemente, ricostruiti gli stessi secondo legge, tramite apposita Ctu contabile, accertare il reale saldo di dare/avere tra le parti, revocando l'opposto decreto con tutte le conseguenze di legge;
C) = Ritenere e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, nulle, inefficaci e improduttive di effetti giuridici vincolanti, le fideiussioni azionate dalla banca, revocando, in ogni caso, l'opposto decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei garanti opponenti;
D) = Condannare l'opposta Banca alla refusione delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario.
Per parte convenuta: in via immediata: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., essendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione
e sussistendo il grave pregiudizio nel ritardo;
in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori e per l'effetto dichiarare inammissibili ovvero rigettare le eccezioni da essi formulate;
nel merito: rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e comunque non provata, per tutto quanto meglio specificato in narrativa, considerato il tenore palesemente temerario delle eccezioni formulate, manifestamente smentite dalla documentazione in atti, non disconosciuta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni diversa ipotesi, condannare in solido con il sig.re e Controparte_5 Parte_2 Parte_1 al pagamento in favore della concludente della somma di € 133.153,98 oltre interessi legali dal 29/01/2014 al saldo ovvero nella diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio;
in via istruttoria: rigettare l'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, perché generica, esplorativa e surrogatoria dell'omesso onere probatorio gravante sugli opponenti. Con condanna degli opponenti in solido al rimborso delle spese e dei compensi di difesa sostenuti dalla concludente, oltre oneri fiscali e previdenziali”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto l'opposizione, condannando gli opponenti alle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni: «[…La ed i fideiussori, a fondamento dell'opposizione, hanno eccepito che nel contratto CP_5 costitutivo del rapporto bancario di c/c azionato, risultavano indicati dei tassi di interessi debitori superiori rispetto al tasso soglia di cui alla l. 108/96. Ad avviso degli attori, il limite previsto dalla l.
108/96, nel periodo in cui era stato acceso il rapporto, per “i contratti di conto corrente garantiti e non garantiti” per importi superiori ad € 5.000,00, era pari al 13,71% (IV trimestre del 2010), mentre la aveva applicato al c/c n. 56501 un tasso superiore, pari al 15,308%. CP_4
Invero l'eccepita usurarietà è stata affermata confrontando il tasso pattuito nel contratto di conto corrente per gli scoperti ultra fido (doc. n. 3, pag. 1 documento di sintesi) con quello soglia previsto per altro genere di operazioni ovvero per i “conti correnti garantiti o non garantiti oltre ad € 5.000,00”. Confrontando invece il tasso così pattuito con quelli medi previsti per operazioni assimilabili, ovvero per gli scoperti senza affidamento, per il periodo di riferimento, pari al 16,28% entro 1.500 euro, ed al 13,21% oltre i 1.500 euro, risulta evidente che non vi è stato superamento delle soglie d'usura; del pari si dica in relazione al tasso effettivo pattuito nei limiti del fido nel contratto di affidamento pari all'8,243% (doc. 4). Gli attori, oltre all'usura originaria del contratto di c/c, hanno contestato anche l'usura sopravvenuta.
Si osserva, tuttavia, che nel caso in cui il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi sottoscritta dalle parti per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula (Cass. S.U. n. 24675/2017).
Le parti attrici hanno altresì contestato che il saldo debitore del c/c n.56501 ricomprendeva voci quali interessi debitori ultralegali, cms, anatocismo, spese, valute antergate e postergate, illegittimamente calcolate ed addebitate in eccesso rispetto alle convenzioni sottoscritte dalle parti. In particolare, hanno eccepito la nullità della CDF, poiché indeterminata ed indeterminabile e, quindi, contrastante con il disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c.. L'eccezione, genericamente sollevata, risulta comunque superata dalle schede negoziali depositate, dalle quali emerge che tutte le condizioni economiche applicate dalla Banca, sono state sottoscritte dal cliente (doc. 3 fascicolo monitorio).
Con specifico riferimento alla commissione di messa a disposizione fondi (CDF), si osserva che la stessa è stata espressamente indicata nel documento di sintesi sottoscritto dalla il CP_5
19/10/2010 (doc. 4 fascicolo monitorio), ove è specificato che la commissione viene applicata quando la banca mette a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo e che è fissata alla percentuale dello 0,5% trimestrale dell'importo dell'affidamento.
Giova precisare, con riferimento all'evidenziata eccezione concernente le valute, come nei contratti di conto corrente sottoscritti tra la e il le parti abbiano espressamente pattuito CP_5 CP_1 la valuta applicata per le varie azioni effettuate sul c/c.
Infine, gli opponenti hanno sostenuto che nel corso del rapporto, la aveva variato, senza alcuna CP_4 clausola sottoscritta di ius variandi, in modo peggiorativo per la cliente i tassi debitori pattuiti e che le variazioni applicate erano inefficaci, perché non comunicate nei modi e nei tempi previsti dalla Delibera CICR 4/3/03.
L'eccezione, oltre ad essere generica, viene del tutto smentita dal contratto di c/c, in quanto lo ius variandi da parte della Banca è espressamente previsto dall'art. 13, comma 2. In particolare, in difetto di specifica indicazione delle contestate modifiche peggiorative, non è possibile procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori che non siano connotati dal paventato carattere esplorativo. Con specifico riferimento alla posizione dei fideiussori, la parte opposta, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva degli stessi, in quanto l'atto sottoscritto l'8.03.2011 da parte di doveva qualificarsi come contratto autonomo di Parte_3 garanzia, avuto riguardo alle pattuizioni contenute agli artt. 2, 7, 8 e 9: l'obbligo di rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi,
o per qualsiasi altro motivo (art. 2); l'obbligo di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (art. 7); l'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide (art. 8); l'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore (art. 9). Si ritiene, tuttavia, che le suddette clausole non siano sufficienti a poter escludere il carattere di accessorietà proprio della fideiussione sottoscritta dai Sig.ri e poiché esse non Pt_2 Parte_1 hanno rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendosi riferire sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (Cass. n.16825/2016), tanto più che la è tenuta a rispettare gli obblighi di trasparenza e correttezza nei rapporti con CP_4 la clientela, con la conseguenza che, laddove i Sig.ri e avessero sottoscritto un Pt_2 Parte_1 contratto autonomo di garanzia, piuttosto che un contratto di fideiussione, quest'ultimi avrebbero dovuto averne piena contezza. Nella specie, invece, l'espressa qualificazione della volontà degli opponenti di costituirsi fideiussori per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto sottostante conforta la natura accessoria della garanzia prestata (Cass. n. 4717/19) così come l'espressa deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c.. Ciò appurato, i fideiussori hanno eccepito la decadenza della Banca dall'azione nei loro confronti per la violazione dell'art. 1957 c.c., non avendo azionato il credito nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi imposto a pena di decadenza della norma, nonché l'estinzione delle garanzie per la violazione dell'art. 1956 c.c. e per la inosservanza dei principi di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto bancario, in quanto la Banca non aveva informato i fideiussori circa lo stato finanziario della CP_5
Relativamente alla decadenza della Banca per violazione dell'art. 1957 c.c., così come indicato espressamente dall'art. 6 della fideiussione sottoscritta (doc. 5 fascicolo monitorio), la norma presa in esame risulta essere derogata per volontà delle parti (Cass. n. 2263/2006; 28943/17).
Invece, circa il venir meno della fideiussione ai sensi dell'art. 1956 c.c., nell'atto di fideiussione è espressamente previsto che è onere del garante tenersi informato sulle condizioni patrimoniali del debitore e di richiedere alla Banca il preciso ammontare dell'esposizione debitoria (art. 5 fideiussione); nel caso di specie, i Sig.ri e avrebbero potuto facilmente Pt_2 Parte_1 osservare tale onere in virtù della loro posizione di soci, oltre che di amministratore, con specifico riferimento alla signora della debitrice principale, qualità che fa presumere la conoscenza Pt_1 delle paventate difficoltà economiche in cui versava la debitrice principale o comunque la sua conoscibilità (Trib. Napoli n. 5783/13 Trib. Milano Sez. VI, 15/07/2010; Cass. civ., Sez. I,
21/02/2006, n.3761; n. 7444/17). Da ultimo, parte opponente ha eccepito, in sede di precisazione delle conclusioni, la nullità delle fideiussioni azionate per violazione della normativa antitrust di cui alla legge 287/90, in ossequio al recente pronunciamento della Suprema Corte n. 29810/17. Al riguardo si evidenzia, preliminarmente, la propria incompetenza funzionale a pronunciarsi sulla domanda di nullità, essendo a tal fine competente ex art. 33, secondo comma, Legge 270/99 il Tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese, salva l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi (cfr. Cass.n.19738/17; Tribunale Brescia, ord. 19.10.18).
Ad ogni modo, deve ritenersi che sia stata introdotta una eccezione riconvenzionale, in quanto diretta solo a paralizzare la pretesa creditoria dell'istituto di credito e come tale esaminabile dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito basato sulle pronunce emesse dalla Suprema Corte in materia di competenza funzionale del tribunale fallimentare (vedi Cass. n. 287/2009; Trib. Padova 29.1.19; trib. Verona, 1.10.18, cit. da parte opposta nelle memorie conclusionali). Trattandosi poi di un'eccezione di nullità, la stessa non soggiace a termini di rilevabilità.
Peraltro, l'opponente non ha fornito la prova tempestiva del fatto che la fideiussione dal medesimo sottoscritta costituisca un c.d. contratto a valle di una asserita intesa restrittiva della concorrenza, mentre sarebbe stato suo onere provare la ricorrenza dei presupposti della dedotta nullità, e dunque il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate (Cass. n. 30818/2018). Anche aderendo alla pronuncia del Tribunale di Padova del 29.1.19, rimane onere del cliente di allegare, a supporto della sua eccezione, “la copia del contratto di fideiussione impugnato e la copia del provvedimento della Banca d'Italia reso nel 2005 che, al pari di tutti gli atti amministrativi, non
è autonomamente conoscibile dal Giudice per scienza privata né può essere invocato il principio iura novit curia non essendo quel provvedimento equiparabile ad un atto normativo né potendolo equiparare ad una sentenza giurisdizionale potenzialmente nota al singolo magistrato tenuto deontologicamente all'aggiornamento professionale.”.
Va infine rilevato che la prospettata nullità non potrebbe che essere quella c.d. relativa ex art. 1419, primo comma, c.c. (così anche Trib. Padova 29.1.19, citata da parte opponente;
trib. Mantova 16.1.19), colpendo le singole clausole contrattuali e non già l'intero contratto fideiussorio, con particolare riferimento a quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8, relativi rispettivamente (i) all'impegno del fideiussore a pagare anche in caso di revoca dei pagamenti, (ii) alla deroga dei termini di cui all'art. 1957 c.c. e (iii) all'obbligo di pagamento da parte del fideiussore, in caso di declaratoria di invalidità delle obbligazioni garantite, mentre sono del tutto esenti da qualsiasi censura tutte le altre clausole contrattuali (Trib. Padova 29.1.19, cit.; in tal senso sembra anche Cass. n. 13846/19, pag 11, ult. cpv).
L'opposizione va pertanto integralmente respinta. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., con liquidazione operata come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto che le prestazioni professionali sono terminate dopo la sua entrata in vigore (v. Cass. civ., SS.UU., 12.10.2012, n.
17406, a proposito del previgente D.M. 140/2012). In particolare, si ritengono applicabili i valori medi, tranne che per i compensi relativi all'attività istruttoria, da liquidarsi ai minimi, in quanto esauritasi nello scambio delle memorie ex art. 183 sesto comma cpc, salvo l'aumento per la pluralità delle parti.]»
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari opponenti, come in epigrafe indicati, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ = 1) accertare e dichiarare, per gli esposti motivi la nullità, totale o parziale, delle fideiussioni escusse, dichiarando, in ogni caso, la banca decaduta ex art. 1957 cc, dal diritto di agire contro i garanti, respingendo ogni avversa domanda nei loro confronti, revocando l'opposto DI., con tutte le conseguenze di legge;
= 2) subordinatamente, accertare e dichiarare, per le esposte motivazioni, la presenza di usura originaria sul rapporto bancario n. 56501 (per effetto dell'esercizio dello ius variandi illegittimamente praticato dalla e per l'effetto disporre la ricostruzione del rapporto per cui CP_4
è causa alla luce dell'art 1815 cc, respingendo ogni avversa pretesa e revocando il DI. opposto, con tutte le conseguenze di legge;
= 2) subordinatamente, accertare e dichiarare, per le esposte motivazioni, la nullità della clausola n. 13 del contratto del 29.7.2010 del c/c n. 56501, riguardante lo ius variandi e la nullità della clausola del contratto del 19.10.2010 relativa alla cms e conseguentemente, disporre Ctu contabile per la ricostruzione ex lege del reale saldo di dare/avere tra le parti, con eliminazione di ogni addebito a titolo di cms e senza alcuna variazione peggiorativa, respingendo ogni avversa pretesa e revocando il DI. opposto, con tutte le conseguenze di legge;
= 3) condannare la banca appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto anticipatario”. Ha resistito e per essa , quale mandataria di " Controparte_2 Controparte_3 [...]
, a sua volta mandataria di chiedendo Controparte_4 CP_2 il rigetto dell'appello di cui ha eccepito anche l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis CPC.
E' rimasta contumace . CP_1
La causa, differita nella prima comparizione con ordinanza del 2.12.20 all'udienza del 21.9.21, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni – con ordinanza del 21.7.21 – al 13 maggio 2025. La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
All'udienza del 13 maggio 2025, fissata per la decisione, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuta liquidazione giudiziale di . CP_5
Il giudizio veniva ritualmente riassunto dagli appellanti e . Parte_1 Parte_2
Non si costituiva la liquidazione giudiziale di . CP_5
Restava contumace . CP_1
Si costituiva nel giudizio riassunto e per essa quale Controparte_2 Controparte_3 mandataria di " , a sua volta mandataria di Controparte_4
, riportandosi alle precedenti difese. CP_2
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni e
La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in tre motivi. § 3.1 — Col primo motivo (pag. 3) – titolato “ Violazione della normativa antitrust e degli artt. 1175, 1375, 1956 e 1957 cc e omessa dichiarazione d'estinzione delle fideiussioni e di liberazione dei garanti” – le parti appellanti devolvono la questione di nullità totale o anche solo parziale (con riguardo alle clausole segnatamente indicate) per violazione della normativa antitrust, deducendo che il modello ABI doveva essere acquisito dal giudicante che d'ufficio doveva valutare detta invalidità
e, per l'ipotesi di nullità parziale della clausola ex art. 1957 C.C., rilevavano la decadenza della banca rispetto al termine di 6 mesi.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 7) – titolato “ Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze processuali. Errato rigetto dell'eccezione di usura sopravvenuta” – gli appellanti devolvono la questione della usura c.d. sopravvenuta, evidenziando che si trattava dell'effetto dello ius variandi, con conseguente necessità di detrarre le somme indebitamente applicate, di restituirle e di procedere alla revoca del decreto ingiuntivo.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 8) – titolato “ Violazione degli artt. 1284 cc e 117 del Tub, rigetto delle richieste d'eliminazione dal conto per cui è causa degli addebiti di commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite e delle illegittime variazioni peggiorative delle condizioni economiche non pattuite in forma scritta” – le parti appellanti deducono che le commissioni di massimo scoperto non era no state validamente pattuite, che vi erano state variazioni peggiorative e che occorre una CTU per la ricostruzione dei rapporti dare/avere. Aggiungono che la CMS è indeterminata e indeterminabile perché indicato in contratto la sola percentuale, senza i criteri di calcolo e di periodo e che la stessa è cosa diversa dalla CDF, sostitutiva della CMS dal 2009. Ancora, in punto di ius variandi, gli appellanti indicano la clausola 13 come generica e indeterminata, mancando il giustificato motivo e la comunicazione della variazione;
richiamano, quindi, “per brevità” la memoria ex art. 183 n. 2 CPC, ove dicono essere contenuti parametri per i conteggi.
§ 4 — Deve rilevarsi che sia le parti appellanti e attrici in riassunzione sia la parte appellata hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni;
le parti appellanti anche termini ex art. 190 CPC.
Dette istanze, però, non possono essere accolte atteso che la causa era stata già fissata per la decisione con riguardo all'udienza del 13 maggio 2025, con la concessione di termini anticipati , utilizzati invero da tutte le parti costituite che, pertanto, non hanno spiegato le ragioni per le quali hanno necessità di ulteriori difese.
Ne consegue che ai fini della ragionevole durata del processo, la causa è stata assunta in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
Deve, ancora, evidenziarsi che la società oggi in liquidazione giudiziale, CP_5 nonostante la rituale notifica dell'atto in riassunzione non si è costituita nella fase di prosecuzione e, di conseguenza, non ha coltivato l'originario appello, con la conseguenza che quest'ultimo risulta
(per questa parte) improcedibile e che la sentenza di primo grado è ormai definitiva nei suoi confronti. Nel merito, l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato. Cont Va premesso che la specificità richiesta dall'art. 342 non risulta rispettata nel gravame in esame, atteso che a sostegno delle allegazioni odierne gli appellanti richiamano “per brevità” esclusivamente Cont l'esistenza di una memoria ex art. 183 n. 2 contenente , a loro dire, dei parametri di conteggi (con riguardo, evidentemente, al credito azionato dalla banca in sede monitoria), senza però riportare detti conteggi né tanto meno spiegare, anche solo succintamente, detti parametri. E' evidente che la Corte non può essere chiamata a cercare nella documentazione di parte l'esistenza o meno di tale memoria né poter operare un esame delle allegazioni “per relationem”, trattandosi appunto di una richiesta degli appellanti in aperta violazione di quanto previsto dalla sopra richiamata norma processuale.
Ciò detto, nel merito si rileva quanto segue.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, come emerge dalla sopra riportata sentenza di primo grado, il Tribunale ha escluso la possibilità di ritenere comprovato in collegamento causale tra le fideiussioni oggetto di giudizio e la vicenda di cui al provvedimento sanzionatorio dell'organo di vigilanza, assunto nel lontano 2005.
Se è pur vero che la questione può essere sollevata anche d'ufficio, va però evidenziato che- contrariamente a quanto affermato dagli appellanti – la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che occorre una adeguata allegazione e la corretta produzione documentale ad opera della parte, affinchè cioè si possa procedere “ex actis”. Nel caso in esame, è incontroverso che né il provvedimento sanzionatorio né tanto meno il modello
ABI erano/sono stati allegati dagli originari opponenti: è sufficiente richiamare le pronunce nn. 416/25 e 863/25 per escludere che vi sia un fatto notorio utilizzabile dal giudicante secondo il principio iura novit curia (invocato proprio dagli appellanti) o che si possano introdurre in questa sede nuove prove (neppure prospettate). A ciò si aggiunga che l'altro profilo di motivazione contenuto nella sentenza impugnata riguarda proprio il nesso causale che, invero, per delle fideiussioni (peraltro ordinarie, con tutti i dubbi anche sotto il profilo della ammissibilità di una tale questione, rilevante solo nelle fideiussioni omnibus v.
Cass. N. 21841/24) rilasciate sei anni dopo la vicenda sanzionatoria appare del tutto inverosimile, in assenza, appunto, di elementi precisi e concordanti.
Peraltro, qui gli appellanti – oltre alla nullità parziale – continuano ad invocare quella totale, profilo che la Corte di Cassazione ha individuato come non rilevabile d'ufficio bensì da comprovare da parte di chi formula detta richiesta (v. Cass. N. 18794/23; Cass. N. 6685/24).
Da ultimo, va preso atto che la parte appellata costituita – cessionaria della banca originaria creditrice procedente – ha sollevato la questione della competenza esclusiva della sezione specializzata in materia di imprese quanto alla materia antitrust: oltre ai dubbi in ordine ad una eccezione sollevata senza un motivo di gravame incidentale (il Tribunale ha delibato sul punto, decidendo con specifica statuizione la eccezione già svolta in primo grado), in ogni caso va ricordato che nel caso in esame si tratta non di un'azione ordinaria mirata alla detta nullità, con quanto ne consegue in ordine alla insussistenza dei presupposti per un'attrazione alla detta sezione specializzata (v. Cass. N. 33041/23;
Cass. N. 3248/23). Pertanto, il motivo di gravame – relativo, si ripete, alla sola validità delle due fideiussioni – va respinto.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, le parti appellanti si dolgono dell'errore che il Tribunale avrebbe commesso nel ritenere che l'usura sopravvenuta sia per sé irrilevante, deducendo che – invece – altro non era che il frutto dello “ius variandi” e, come tale, ben detraibile come voce indebitamente applicata, con conseguente necessità di riformulare i conteggi e, quindi, con necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Ebbene, esaminando l'atto originario di opposizione si evince che la denunciata usura riguardava quella originaria-contrattuale, esclusa poi dal Tribunale con riguardo alla errata individuazione (da parte degli opponenti) del tasso soglia da applicare nel caso in esame. Tale profilo di statuizione, peraltro, non è stato impugnato, così come non sono state impugnate le delibazioni del primo giudice con riguardo agli interessi ultra-legali ed all'anatocismo, così come alle valute. Ora, il Tribunale, in sentenza, ha argomentato escludendo che si potesse esaminare la c.d. usura sopravvenuta, in quanto – come si evince dalla memoria n. 2 ex art. 183 CPC (della cui lettura la Corte si è fatta carico nonostante quanto già sopra indicato in ordine alla non specificità ex art. 342
CPC del gravame) – viene indicato un estratto scalare con uno specifico trimestre. Dunque, essendo l'unica indicazione concreta di una somma e di un periodo temporale, è evidente che il primo giudice si è trovato nella necessità, per completezza, di ragionare anche sulla usura sopravvenuta;
ma ciò ha fatto arricchendo le argomentazioni, senza che in realtà gli opponenti avessero mai collegato detto superamento del tasso alla utilizzazione dello ius variandi, con la conseguenza che detto profilo appare in questa sede del tutto nuovo. Ma anche a voler ricollegare – con notevole salto logico-giuridico – tale profilo a quello relativo all'utilizzo in senso peggiorativo dello ius variandi da parte della banca, in realtà l'assenza di qualsivoglia indicazione (come pure era invece onere a carico degli appellanti) circa i periodi in cui ciò sarebbe avvenuto e per quali importi e/o per quali tassi impedisce un ulteriore controllo da parte della Corte che rileva, ancora una volta, la mera apoditticità delle questioni allegate, riproposte come se fosse di per sé sufficiente quanto indicato negli atti difensivi di primo grado, in aperta violazione
(si ripete ancora) di quanto previsto dall'art. 342 CPC. Che l'usura sopravvenuta non sia rilevante, dunque, non viene messo in discussione dagli appellanti che, invece, invocano altro profilo senza fornire alcun riscontro al riguardo. Di qui la reiezione anche di questo motivo di impugnazione.
§4.3 – Anche l'ultimo motivo di gravame va respinto.
La prima voce che viene riproposta all'esame della Corte è quella relativa alla commissione di massimo scoperto di cui si denuncia l'indeterminatezza. Ma la
contro
-argomentazione formulata dagli appellanti non è conferente ed anzi è di difficile intellegibilità. Affermano, infatti, le parti appellanti che il Tribunale avrebbe errato nel valutare la “CDF” , che dal
2009 avrebbe sostituito la “CMS”: ma se così è , basta evidenziare che il conto corrente è stato aperto nel 2010, sicchè non si comprende dove sia l'errore del Tribunale che, peraltro, ha proprio tenuto conto delle allegazioni formulate nell'atto di opposizione ove, appunto, si fa esclusivo riferimento alla “CDF”. Non essendovi alcuna spiegazione seria e concreta al riguardo, il motivo così formulato è inammissibile. Quanto, invece, allo “ius variandi”, sostengono gli appellanti – così replicando semplicemente quanto già detto in primo grado – che la clausola n. 13 che riguarda questo profilo del contratto sarebbe generica ed indeterminata, essendo invece necessario il giusto motivo per esercitare detto potere unilaterale da parte della banca che, inoltre, deve procedere con la comunicazione al cliente. Indubbiamente, rispetto al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, è diverso il caso in cui la banca, nell'esercizio dello ius variandi, modifichi le condizioni ai sensi dell'art. 118 T.U.B. Qualora venga contestato il superamento della soglia usura nel corso del rapporto di conto corrente, non è detto, infatti, che ci si trovi in presenza di usura c.d. sopravvenuta, potendo venire in rilievo l'usurarietà dei nuovi tassi convenuti con le modifiche unilaterali (“nuova” usura originaria), alle quali non sia seguito il recesso del correntista (cfr., sulla differenza, Trib. Lecce, Sez. II, 12.5.2020, n.1124; Trib. Arezzo,
16.4.2020, n. 277). Nel caso in esame, tuttavia, parte appellante pur deducendo che, a seguito dell'esercizio dello ius variandi da parte della il tasso o i tassi di interesse applicati fossero CP_4 ususari, non ha poi allegato quale sia il tasso applicato e in quale periodo proprio per assolvere all'onere di allegazione di cui è onerato.
Il motivo di gravame, sul punto, rimanda “per brevità” – come si è già detto più volte – alla memoria Cont ex art. 183 n. 2 della cui lettura la Corte si è pure fatta carico, senza poterne trarre però argomenti precisi e puntuali, in ragione della genericità di quelle allegazioni ivi contenute anche con riguardo alla invocata CTU contabile, richiesta anche in questo grado di giudizio. In realtà, gli originari opponenti, oggi appellanti, né in primo grado né tanto meno in questa sede hanno precisato quali fossero le variazioni riconducibili alla sola volontà unilaterale della banca, né tanto meno a quali variazioni di tassi si faccia riferimento sotto il profilo temporale e di entità del tasso stesso. Quanto alla clausola, poi, il Tribunale ha già risposto circa la sua piena validità ed efficacia per come formulata, sicchè occorreva da parte degli appellanti una specifica
contro
-argomentazione che, invece, non è articolata nel gravame. Infine, viene devoluta la questione delle comunicazioni di tali variazioni, in realtà non rinvenibile nella originaria opposizione tenuto anche conto che non risulta alcuna specifica contestazione in ordine alla ricezione o meno degli estratti così come di altre comunicazioni che potrebbero, appunto, essere intervenute anche mediante l'invio degli estratti. Insomma, la doglianza è meramente generica sì da non consentire un serio esame della stessa.
Di qui la reiezione anche di questo profilo di gravame.
§4.4 – Rileva, infine, la Corte che parte appellata cessionaria del credito ha sollevato alcune questioni senza però proporre appello incidentale. Si è già detto della incompetenza funzionale a proposito della materia antitrust.
Si aggiunge anche la questione della natura della garanzia, già qualificata dal Tribunale come fideiussione e oggi invocata come autonoma dalla cessionaria, senza – si ripete – una specifica impugnazione, sicchè non può essere esaminata. In ogni caso, sarebbe irrilevante visto che quanto previsto nell'art. 1957 C.C. ben può essere oggetto di specifica negoziazione anche nel contratto autonomo di garanzia, così che la questione resta del tutto assorbita.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la prevalente soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00 Dette spese restano a carico delle odierne parti appellanti, in solido tra loro.
Vanno, invece, compensate le spese del grado nel rapporto processuale tra la in CP_5 liquidazione giudiziale e le altre parti costituite.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 con riguardo sia agli odierni appellanti, sia alla società oggi in liquidazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 275/20 del tribunale di TR , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello originariamente proposto da , oggi in liquidazione, CP_5 con compensazione delle spese del grado tra le parti;
2. Rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
3. Condanna le parti appellanti e ,in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 rifusione – in favore della parte appellata costituita – delle spese del grado che si liquidano in Euro
14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
4. Dichiara gli appellanti , e nonché in Parte_1 Parte_2 CP_5 liquidazione giudiziale tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5879 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 16 dicembre 2025 e vertente tra
TRA
( ), e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Lucio Russo
APPELLANTI
E
1) ( ), contumace CP_1 P.IVA_1
2) (C.F. ) e per essa (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
), quale mandataria di " P.IVA_3 Controparte_4 (codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e P.IVA_3 P.IVA di gruppo n. ), a sua volta mandataria di , rappresentata P.IVA_4 CP_2 e difesa, per procura in atti, dall'DR RE con l'l'Avv. Riccardo Rosaria Ciampa;
APPELLATE
Nonché
( contumace Controparte_5 P.IVA_5
Appellante - chiamata in riassunzione
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA § 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della e Parte_1 CP_5 [...] hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2108/2016 emesso dal Pt_2
Tribunale di TR su ricorso della Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l per la somma complessiva di
€ 133.153,98. A fondamento dell'azione monitoria la banca opposta ha sostenuto che la società aveva CP_5 Cont intrattenuto presso la filiale di Ciampino il rapporto di conto corrente n. 56501, acceso il 29/07/2010 (doc. 3 fascicolo monitorio); su tale rapporto era stato accordato un affidamento per elasticità di cassa fino ad € 40.000,00, come da delibera del 19/10/2010 (doc. 4 fascicolo monitorio), assistito da una fideiussione personale, rilasciata l'8/03/2011 da e Parte_1 [...]
fino a concorrenza dell'importo di € 48.000,00 (doc. 5 fascicolo monitorio). Pt_2
In data 03/01/2011, la aveva costituito in pegno proprie obbligazioni per un Parte_1 totale di € 30.000,00 (doc. 6 fascicolo monitorio); mentre aveva costituito in pegno Parte_2 una polizza vita di valore pari ad € 10.000,00 (doc. 7 fascicolo monitorio). Successivamente, il 28/12/2012, la Banca aveva accordato l'innalzamento del fido fino ad €
140.000,00 (doc. 8 fascicolo monitorio), a fronte dell'elevazione della fideiussione prestata dai garanti fino ad € 168.000,00 (doc. 9 fascicolo monitorio).
La persistente situazione debitoria della società correntista aveva determinato la revoca da parte della dell'affidamento concesso (doc. 10 fascicolo monitorio); a ciò era conseguita la cessazione del CP_4 rapporto di c/c con un saldo a debito di € 172.568,36, e l'escussione dei titoli costituiti in pegno da parte dei fideiussori. Vendute le obbligazioni della e riscattata la polizza attivata dallo Pt_1
, erano stati ricavati dalla circa 40.017,58 euro. Pt_2 CP_4
In data 20/02/2014, la aveva dunque intimato ai debitori il pagamento del debito residuo, per CP_4 un totale di € 133.153,98 oltre interessi legali dal 29/01/2014 al saldo (doc. 14 fascicolo monitorio).
Rimasta senza esito la missiva, aveva dunque agito in via monitoria nei confronti della debitrice principale e dei garanti.
La ed i fideiussori, a fondamento dell'opposizione, hanno eccepito che nel contratto CP_5 costitutivo del rapporto bancario di c/c azionato, risultavano indicati dei tassi di interessi debitori superiori rispetto al tasso soglia di cui alla l. 108/96. Ad avviso degli attori, il limite previsto dalla l.
108/96, nel periodo in cui era stato acceso il rapporto, per “i contratti di conto corrente garantiti e non garantiti” per importi superiori ad € 5.000,00, era pari al 13,71% (IV trimestre del 2010), mentre la aveva applicato al c/c n. 56501 un tasso superiore, pari al 15,308%. CP_4
Si costituiva la banca resistendo alla proposta opposizione.
Nel corso del giudizio interveniva ex art. 111 CPC la e per essa la CP_2 Controparte_3 quale successore a titolo particolare della convenuta opposta richiamando e CP_1 confermando tutte le istanze, richieste, difese, deduzioni e conclusioni già formulate dalla cedente, chiedendone l'estromissione dal processo. Le parti , quindi, formulavano le seguenti conclusioni:
“Per parte attrice: (come da foglio di PC) “ribadisce che 1) il contratto del 29.7.2010 del conto corrente n. 56501 reca l'indicazione di tassi d'interesse debitori superiori al tasso soglia di cui alla
L. 108/96 antiusura. Infatti, a fronte di un tasso soglia insuperabile del 13,71% la ha imposto CP_4 la sottoscrizione di un tasso debitore effettivo del 15,308%. 2) La cdf indicata nei contratti ex adverso prodotti è illegittima sia perché priva di causa, sia per l'indeterminatezza e indeterminabilità del relativo onere, non essendo stata indicata la periodicità, la soglia di costo e il meccanismo di calcolo;
3) Le praticate variazioni in peius dei tassi debitori, dovranno essere dichiarate inefficaci perché praticate in violazione dell'art. 118 del tub ovvero in difetto di giustificato motivo e di valida comunicazione;
4) sono state praticate spese non concordate e valute fittizie in difetto di valide pattuizioni che andranno perciò, necessariamente, eliminate;
5) le fideiussioni escusse sono nulle per violazione della normativa antitrust (SC 29810/17).
Tanto premesso conclude Affinché piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere e statuire: A) = in via preliminare e di rito, attesa l'usurarietà ab origine dei tassi pattuiti e/o applicati revocare l'ordinanza del 1.3.2018 e rimettere la causa in istruttoria disponendo CTU contabile per l'accertamento dell'esatto rapporto di dare/avere ai sensi dell'art. 1815 co. 2 cc., mediante eliminazione degli interessi debitori, anatocistici, cms, valute fittizie e spese illegittimamente addebitate e non dovute, con condanna della Banca alla restituzione di tutto quanto addebitato ai predetti titoli ma non dovuto;
B) = Subordinatamente, accertare e dichiarare, l'invalidità, per le esposte causali, degli addebiti e delle clausole contrattuali relative agli interessi debitori ultra legali, all'anatocismo, alla cms e alle valute dei contratti di conto corrente per cui è causa e, conseguentemente, ricostruiti gli stessi secondo legge, tramite apposita Ctu contabile, accertare il reale saldo di dare/avere tra le parti, revocando l'opposto decreto con tutte le conseguenze di legge;
C) = Ritenere e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, nulle, inefficaci e improduttive di effetti giuridici vincolanti, le fideiussioni azionate dalla banca, revocando, in ogni caso, l'opposto decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei garanti opponenti;
D) = Condannare l'opposta Banca alla refusione delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario.
Per parte convenuta: in via immediata: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., essendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione
e sussistendo il grave pregiudizio nel ritardo;
in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori e per l'effetto dichiarare inammissibili ovvero rigettare le eccezioni da essi formulate;
nel merito: rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e comunque non provata, per tutto quanto meglio specificato in narrativa, considerato il tenore palesemente temerario delle eccezioni formulate, manifestamente smentite dalla documentazione in atti, non disconosciuta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni diversa ipotesi, condannare in solido con il sig.re e Controparte_5 Parte_2 Parte_1 al pagamento in favore della concludente della somma di € 133.153,98 oltre interessi legali dal 29/01/2014 al saldo ovvero nella diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio;
in via istruttoria: rigettare l'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, perché generica, esplorativa e surrogatoria dell'omesso onere probatorio gravante sugli opponenti. Con condanna degli opponenti in solido al rimborso delle spese e dei compensi di difesa sostenuti dalla concludente, oltre oneri fiscali e previdenziali”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto l'opposizione, condannando gli opponenti alle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni: «[…La ed i fideiussori, a fondamento dell'opposizione, hanno eccepito che nel contratto CP_5 costitutivo del rapporto bancario di c/c azionato, risultavano indicati dei tassi di interessi debitori superiori rispetto al tasso soglia di cui alla l. 108/96. Ad avviso degli attori, il limite previsto dalla l.
108/96, nel periodo in cui era stato acceso il rapporto, per “i contratti di conto corrente garantiti e non garantiti” per importi superiori ad € 5.000,00, era pari al 13,71% (IV trimestre del 2010), mentre la aveva applicato al c/c n. 56501 un tasso superiore, pari al 15,308%. CP_4
Invero l'eccepita usurarietà è stata affermata confrontando il tasso pattuito nel contratto di conto corrente per gli scoperti ultra fido (doc. n. 3, pag. 1 documento di sintesi) con quello soglia previsto per altro genere di operazioni ovvero per i “conti correnti garantiti o non garantiti oltre ad € 5.000,00”. Confrontando invece il tasso così pattuito con quelli medi previsti per operazioni assimilabili, ovvero per gli scoperti senza affidamento, per il periodo di riferimento, pari al 16,28% entro 1.500 euro, ed al 13,21% oltre i 1.500 euro, risulta evidente che non vi è stato superamento delle soglie d'usura; del pari si dica in relazione al tasso effettivo pattuito nei limiti del fido nel contratto di affidamento pari all'8,243% (doc. 4). Gli attori, oltre all'usura originaria del contratto di c/c, hanno contestato anche l'usura sopravvenuta.
Si osserva, tuttavia, che nel caso in cui il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi sottoscritta dalle parti per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula (Cass. S.U. n. 24675/2017).
Le parti attrici hanno altresì contestato che il saldo debitore del c/c n.56501 ricomprendeva voci quali interessi debitori ultralegali, cms, anatocismo, spese, valute antergate e postergate, illegittimamente calcolate ed addebitate in eccesso rispetto alle convenzioni sottoscritte dalle parti. In particolare, hanno eccepito la nullità della CDF, poiché indeterminata ed indeterminabile e, quindi, contrastante con il disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c.. L'eccezione, genericamente sollevata, risulta comunque superata dalle schede negoziali depositate, dalle quali emerge che tutte le condizioni economiche applicate dalla Banca, sono state sottoscritte dal cliente (doc. 3 fascicolo monitorio).
Con specifico riferimento alla commissione di messa a disposizione fondi (CDF), si osserva che la stessa è stata espressamente indicata nel documento di sintesi sottoscritto dalla il CP_5
19/10/2010 (doc. 4 fascicolo monitorio), ove è specificato che la commissione viene applicata quando la banca mette a disposizione del correntista una somma per un determinato periodo di tempo e che è fissata alla percentuale dello 0,5% trimestrale dell'importo dell'affidamento.
Giova precisare, con riferimento all'evidenziata eccezione concernente le valute, come nei contratti di conto corrente sottoscritti tra la e il le parti abbiano espressamente pattuito CP_5 CP_1 la valuta applicata per le varie azioni effettuate sul c/c.
Infine, gli opponenti hanno sostenuto che nel corso del rapporto, la aveva variato, senza alcuna CP_4 clausola sottoscritta di ius variandi, in modo peggiorativo per la cliente i tassi debitori pattuiti e che le variazioni applicate erano inefficaci, perché non comunicate nei modi e nei tempi previsti dalla Delibera CICR 4/3/03.
L'eccezione, oltre ad essere generica, viene del tutto smentita dal contratto di c/c, in quanto lo ius variandi da parte della Banca è espressamente previsto dall'art. 13, comma 2. In particolare, in difetto di specifica indicazione delle contestate modifiche peggiorative, non è possibile procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori che non siano connotati dal paventato carattere esplorativo. Con specifico riferimento alla posizione dei fideiussori, la parte opposta, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva degli stessi, in quanto l'atto sottoscritto l'8.03.2011 da parte di doveva qualificarsi come contratto autonomo di Parte_3 garanzia, avuto riguardo alle pattuizioni contenute agli artt. 2, 7, 8 e 9: l'obbligo di rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi,
o per qualsiasi altro motivo (art. 2); l'obbligo di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (art. 7); l'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide (art. 8); l'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore (art. 9). Si ritiene, tuttavia, che le suddette clausole non siano sufficienti a poter escludere il carattere di accessorietà proprio della fideiussione sottoscritta dai Sig.ri e poiché esse non Pt_2 Parte_1 hanno rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendosi riferire sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (Cass. n.16825/2016), tanto più che la è tenuta a rispettare gli obblighi di trasparenza e correttezza nei rapporti con CP_4 la clientela, con la conseguenza che, laddove i Sig.ri e avessero sottoscritto un Pt_2 Parte_1 contratto autonomo di garanzia, piuttosto che un contratto di fideiussione, quest'ultimi avrebbero dovuto averne piena contezza. Nella specie, invece, l'espressa qualificazione della volontà degli opponenti di costituirsi fideiussori per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto sottostante conforta la natura accessoria della garanzia prestata (Cass. n. 4717/19) così come l'espressa deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c.. Ciò appurato, i fideiussori hanno eccepito la decadenza della Banca dall'azione nei loro confronti per la violazione dell'art. 1957 c.c., non avendo azionato il credito nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi imposto a pena di decadenza della norma, nonché l'estinzione delle garanzie per la violazione dell'art. 1956 c.c. e per la inosservanza dei principi di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto bancario, in quanto la Banca non aveva informato i fideiussori circa lo stato finanziario della CP_5
Relativamente alla decadenza della Banca per violazione dell'art. 1957 c.c., così come indicato espressamente dall'art. 6 della fideiussione sottoscritta (doc. 5 fascicolo monitorio), la norma presa in esame risulta essere derogata per volontà delle parti (Cass. n. 2263/2006; 28943/17).
Invece, circa il venir meno della fideiussione ai sensi dell'art. 1956 c.c., nell'atto di fideiussione è espressamente previsto che è onere del garante tenersi informato sulle condizioni patrimoniali del debitore e di richiedere alla Banca il preciso ammontare dell'esposizione debitoria (art. 5 fideiussione); nel caso di specie, i Sig.ri e avrebbero potuto facilmente Pt_2 Parte_1 osservare tale onere in virtù della loro posizione di soci, oltre che di amministratore, con specifico riferimento alla signora della debitrice principale, qualità che fa presumere la conoscenza Pt_1 delle paventate difficoltà economiche in cui versava la debitrice principale o comunque la sua conoscibilità (Trib. Napoli n. 5783/13 Trib. Milano Sez. VI, 15/07/2010; Cass. civ., Sez. I,
21/02/2006, n.3761; n. 7444/17). Da ultimo, parte opponente ha eccepito, in sede di precisazione delle conclusioni, la nullità delle fideiussioni azionate per violazione della normativa antitrust di cui alla legge 287/90, in ossequio al recente pronunciamento della Suprema Corte n. 29810/17. Al riguardo si evidenzia, preliminarmente, la propria incompetenza funzionale a pronunciarsi sulla domanda di nullità, essendo a tal fine competente ex art. 33, secondo comma, Legge 270/99 il Tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese, salva l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi (cfr. Cass.n.19738/17; Tribunale Brescia, ord. 19.10.18).
Ad ogni modo, deve ritenersi che sia stata introdotta una eccezione riconvenzionale, in quanto diretta solo a paralizzare la pretesa creditoria dell'istituto di credito e come tale esaminabile dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito basato sulle pronunce emesse dalla Suprema Corte in materia di competenza funzionale del tribunale fallimentare (vedi Cass. n. 287/2009; Trib. Padova 29.1.19; trib. Verona, 1.10.18, cit. da parte opposta nelle memorie conclusionali). Trattandosi poi di un'eccezione di nullità, la stessa non soggiace a termini di rilevabilità.
Peraltro, l'opponente non ha fornito la prova tempestiva del fatto che la fideiussione dal medesimo sottoscritta costituisca un c.d. contratto a valle di una asserita intesa restrittiva della concorrenza, mentre sarebbe stato suo onere provare la ricorrenza dei presupposti della dedotta nullità, e dunque il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate (Cass. n. 30818/2018). Anche aderendo alla pronuncia del Tribunale di Padova del 29.1.19, rimane onere del cliente di allegare, a supporto della sua eccezione, “la copia del contratto di fideiussione impugnato e la copia del provvedimento della Banca d'Italia reso nel 2005 che, al pari di tutti gli atti amministrativi, non
è autonomamente conoscibile dal Giudice per scienza privata né può essere invocato il principio iura novit curia non essendo quel provvedimento equiparabile ad un atto normativo né potendolo equiparare ad una sentenza giurisdizionale potenzialmente nota al singolo magistrato tenuto deontologicamente all'aggiornamento professionale.”.
Va infine rilevato che la prospettata nullità non potrebbe che essere quella c.d. relativa ex art. 1419, primo comma, c.c. (così anche Trib. Padova 29.1.19, citata da parte opponente;
trib. Mantova 16.1.19), colpendo le singole clausole contrattuali e non già l'intero contratto fideiussorio, con particolare riferimento a quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8, relativi rispettivamente (i) all'impegno del fideiussore a pagare anche in caso di revoca dei pagamenti, (ii) alla deroga dei termini di cui all'art. 1957 c.c. e (iii) all'obbligo di pagamento da parte del fideiussore, in caso di declaratoria di invalidità delle obbligazioni garantite, mentre sono del tutto esenti da qualsiasi censura tutte le altre clausole contrattuali (Trib. Padova 29.1.19, cit.; in tal senso sembra anche Cass. n. 13846/19, pag 11, ult. cpv).
L'opposizione va pertanto integralmente respinta. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., con liquidazione operata come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto che le prestazioni professionali sono terminate dopo la sua entrata in vigore (v. Cass. civ., SS.UU., 12.10.2012, n.
17406, a proposito del previgente D.M. 140/2012). In particolare, si ritengono applicabili i valori medi, tranne che per i compensi relativi all'attività istruttoria, da liquidarsi ai minimi, in quanto esauritasi nello scambio delle memorie ex art. 183 sesto comma cpc, salvo l'aumento per la pluralità delle parti.]»
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari opponenti, come in epigrafe indicati, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ = 1) accertare e dichiarare, per gli esposti motivi la nullità, totale o parziale, delle fideiussioni escusse, dichiarando, in ogni caso, la banca decaduta ex art. 1957 cc, dal diritto di agire contro i garanti, respingendo ogni avversa domanda nei loro confronti, revocando l'opposto DI., con tutte le conseguenze di legge;
= 2) subordinatamente, accertare e dichiarare, per le esposte motivazioni, la presenza di usura originaria sul rapporto bancario n. 56501 (per effetto dell'esercizio dello ius variandi illegittimamente praticato dalla e per l'effetto disporre la ricostruzione del rapporto per cui CP_4
è causa alla luce dell'art 1815 cc, respingendo ogni avversa pretesa e revocando il DI. opposto, con tutte le conseguenze di legge;
= 2) subordinatamente, accertare e dichiarare, per le esposte motivazioni, la nullità della clausola n. 13 del contratto del 29.7.2010 del c/c n. 56501, riguardante lo ius variandi e la nullità della clausola del contratto del 19.10.2010 relativa alla cms e conseguentemente, disporre Ctu contabile per la ricostruzione ex lege del reale saldo di dare/avere tra le parti, con eliminazione di ogni addebito a titolo di cms e senza alcuna variazione peggiorativa, respingendo ogni avversa pretesa e revocando il DI. opposto, con tutte le conseguenze di legge;
= 3) condannare la banca appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto anticipatario”. Ha resistito e per essa , quale mandataria di " Controparte_2 Controparte_3 [...]
, a sua volta mandataria di chiedendo Controparte_4 CP_2 il rigetto dell'appello di cui ha eccepito anche l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis CPC.
E' rimasta contumace . CP_1
La causa, differita nella prima comparizione con ordinanza del 2.12.20 all'udienza del 21.9.21, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni – con ordinanza del 21.7.21 – al 13 maggio 2025. La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
All'udienza del 13 maggio 2025, fissata per la decisione, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuta liquidazione giudiziale di . CP_5
Il giudizio veniva ritualmente riassunto dagli appellanti e . Parte_1 Parte_2
Non si costituiva la liquidazione giudiziale di . CP_5
Restava contumace . CP_1
Si costituiva nel giudizio riassunto e per essa quale Controparte_2 Controparte_3 mandataria di " , a sua volta mandataria di Controparte_4
, riportandosi alle precedenti difese. CP_2
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni e
La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in tre motivi. § 3.1 — Col primo motivo (pag. 3) – titolato “ Violazione della normativa antitrust e degli artt. 1175, 1375, 1956 e 1957 cc e omessa dichiarazione d'estinzione delle fideiussioni e di liberazione dei garanti” – le parti appellanti devolvono la questione di nullità totale o anche solo parziale (con riguardo alle clausole segnatamente indicate) per violazione della normativa antitrust, deducendo che il modello ABI doveva essere acquisito dal giudicante che d'ufficio doveva valutare detta invalidità
e, per l'ipotesi di nullità parziale della clausola ex art. 1957 C.C., rilevavano la decadenza della banca rispetto al termine di 6 mesi.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 7) – titolato “ Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze processuali. Errato rigetto dell'eccezione di usura sopravvenuta” – gli appellanti devolvono la questione della usura c.d. sopravvenuta, evidenziando che si trattava dell'effetto dello ius variandi, con conseguente necessità di detrarre le somme indebitamente applicate, di restituirle e di procedere alla revoca del decreto ingiuntivo.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 8) – titolato “ Violazione degli artt. 1284 cc e 117 del Tub, rigetto delle richieste d'eliminazione dal conto per cui è causa degli addebiti di commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite e delle illegittime variazioni peggiorative delle condizioni economiche non pattuite in forma scritta” – le parti appellanti deducono che le commissioni di massimo scoperto non era no state validamente pattuite, che vi erano state variazioni peggiorative e che occorre una CTU per la ricostruzione dei rapporti dare/avere. Aggiungono che la CMS è indeterminata e indeterminabile perché indicato in contratto la sola percentuale, senza i criteri di calcolo e di periodo e che la stessa è cosa diversa dalla CDF, sostitutiva della CMS dal 2009. Ancora, in punto di ius variandi, gli appellanti indicano la clausola 13 come generica e indeterminata, mancando il giustificato motivo e la comunicazione della variazione;
richiamano, quindi, “per brevità” la memoria ex art. 183 n. 2 CPC, ove dicono essere contenuti parametri per i conteggi.
§ 4 — Deve rilevarsi che sia le parti appellanti e attrici in riassunzione sia la parte appellata hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni;
le parti appellanti anche termini ex art. 190 CPC.
Dette istanze, però, non possono essere accolte atteso che la causa era stata già fissata per la decisione con riguardo all'udienza del 13 maggio 2025, con la concessione di termini anticipati , utilizzati invero da tutte le parti costituite che, pertanto, non hanno spiegato le ragioni per le quali hanno necessità di ulteriori difese.
Ne consegue che ai fini della ragionevole durata del processo, la causa è stata assunta in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
Deve, ancora, evidenziarsi che la società oggi in liquidazione giudiziale, CP_5 nonostante la rituale notifica dell'atto in riassunzione non si è costituita nella fase di prosecuzione e, di conseguenza, non ha coltivato l'originario appello, con la conseguenza che quest'ultimo risulta
(per questa parte) improcedibile e che la sentenza di primo grado è ormai definitiva nei suoi confronti. Nel merito, l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato. Cont Va premesso che la specificità richiesta dall'art. 342 non risulta rispettata nel gravame in esame, atteso che a sostegno delle allegazioni odierne gli appellanti richiamano “per brevità” esclusivamente Cont l'esistenza di una memoria ex art. 183 n. 2 contenente , a loro dire, dei parametri di conteggi (con riguardo, evidentemente, al credito azionato dalla banca in sede monitoria), senza però riportare detti conteggi né tanto meno spiegare, anche solo succintamente, detti parametri. E' evidente che la Corte non può essere chiamata a cercare nella documentazione di parte l'esistenza o meno di tale memoria né poter operare un esame delle allegazioni “per relationem”, trattandosi appunto di una richiesta degli appellanti in aperta violazione di quanto previsto dalla sopra richiamata norma processuale.
Ciò detto, nel merito si rileva quanto segue.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, come emerge dalla sopra riportata sentenza di primo grado, il Tribunale ha escluso la possibilità di ritenere comprovato in collegamento causale tra le fideiussioni oggetto di giudizio e la vicenda di cui al provvedimento sanzionatorio dell'organo di vigilanza, assunto nel lontano 2005.
Se è pur vero che la questione può essere sollevata anche d'ufficio, va però evidenziato che- contrariamente a quanto affermato dagli appellanti – la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che occorre una adeguata allegazione e la corretta produzione documentale ad opera della parte, affinchè cioè si possa procedere “ex actis”. Nel caso in esame, è incontroverso che né il provvedimento sanzionatorio né tanto meno il modello
ABI erano/sono stati allegati dagli originari opponenti: è sufficiente richiamare le pronunce nn. 416/25 e 863/25 per escludere che vi sia un fatto notorio utilizzabile dal giudicante secondo il principio iura novit curia (invocato proprio dagli appellanti) o che si possano introdurre in questa sede nuove prove (neppure prospettate). A ciò si aggiunga che l'altro profilo di motivazione contenuto nella sentenza impugnata riguarda proprio il nesso causale che, invero, per delle fideiussioni (peraltro ordinarie, con tutti i dubbi anche sotto il profilo della ammissibilità di una tale questione, rilevante solo nelle fideiussioni omnibus v.
Cass. N. 21841/24) rilasciate sei anni dopo la vicenda sanzionatoria appare del tutto inverosimile, in assenza, appunto, di elementi precisi e concordanti.
Peraltro, qui gli appellanti – oltre alla nullità parziale – continuano ad invocare quella totale, profilo che la Corte di Cassazione ha individuato come non rilevabile d'ufficio bensì da comprovare da parte di chi formula detta richiesta (v. Cass. N. 18794/23; Cass. N. 6685/24).
Da ultimo, va preso atto che la parte appellata costituita – cessionaria della banca originaria creditrice procedente – ha sollevato la questione della competenza esclusiva della sezione specializzata in materia di imprese quanto alla materia antitrust: oltre ai dubbi in ordine ad una eccezione sollevata senza un motivo di gravame incidentale (il Tribunale ha delibato sul punto, decidendo con specifica statuizione la eccezione già svolta in primo grado), in ogni caso va ricordato che nel caso in esame si tratta non di un'azione ordinaria mirata alla detta nullità, con quanto ne consegue in ordine alla insussistenza dei presupposti per un'attrazione alla detta sezione specializzata (v. Cass. N. 33041/23;
Cass. N. 3248/23). Pertanto, il motivo di gravame – relativo, si ripete, alla sola validità delle due fideiussioni – va respinto.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, le parti appellanti si dolgono dell'errore che il Tribunale avrebbe commesso nel ritenere che l'usura sopravvenuta sia per sé irrilevante, deducendo che – invece – altro non era che il frutto dello “ius variandi” e, come tale, ben detraibile come voce indebitamente applicata, con conseguente necessità di riformulare i conteggi e, quindi, con necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Ebbene, esaminando l'atto originario di opposizione si evince che la denunciata usura riguardava quella originaria-contrattuale, esclusa poi dal Tribunale con riguardo alla errata individuazione (da parte degli opponenti) del tasso soglia da applicare nel caso in esame. Tale profilo di statuizione, peraltro, non è stato impugnato, così come non sono state impugnate le delibazioni del primo giudice con riguardo agli interessi ultra-legali ed all'anatocismo, così come alle valute. Ora, il Tribunale, in sentenza, ha argomentato escludendo che si potesse esaminare la c.d. usura sopravvenuta, in quanto – come si evince dalla memoria n. 2 ex art. 183 CPC (della cui lettura la Corte si è fatta carico nonostante quanto già sopra indicato in ordine alla non specificità ex art. 342
CPC del gravame) – viene indicato un estratto scalare con uno specifico trimestre. Dunque, essendo l'unica indicazione concreta di una somma e di un periodo temporale, è evidente che il primo giudice si è trovato nella necessità, per completezza, di ragionare anche sulla usura sopravvenuta;
ma ciò ha fatto arricchendo le argomentazioni, senza che in realtà gli opponenti avessero mai collegato detto superamento del tasso alla utilizzazione dello ius variandi, con la conseguenza che detto profilo appare in questa sede del tutto nuovo. Ma anche a voler ricollegare – con notevole salto logico-giuridico – tale profilo a quello relativo all'utilizzo in senso peggiorativo dello ius variandi da parte della banca, in realtà l'assenza di qualsivoglia indicazione (come pure era invece onere a carico degli appellanti) circa i periodi in cui ciò sarebbe avvenuto e per quali importi e/o per quali tassi impedisce un ulteriore controllo da parte della Corte che rileva, ancora una volta, la mera apoditticità delle questioni allegate, riproposte come se fosse di per sé sufficiente quanto indicato negli atti difensivi di primo grado, in aperta violazione
(si ripete ancora) di quanto previsto dall'art. 342 CPC. Che l'usura sopravvenuta non sia rilevante, dunque, non viene messo in discussione dagli appellanti che, invece, invocano altro profilo senza fornire alcun riscontro al riguardo. Di qui la reiezione anche di questo motivo di impugnazione.
§4.3 – Anche l'ultimo motivo di gravame va respinto.
La prima voce che viene riproposta all'esame della Corte è quella relativa alla commissione di massimo scoperto di cui si denuncia l'indeterminatezza. Ma la
contro
-argomentazione formulata dagli appellanti non è conferente ed anzi è di difficile intellegibilità. Affermano, infatti, le parti appellanti che il Tribunale avrebbe errato nel valutare la “CDF” , che dal
2009 avrebbe sostituito la “CMS”: ma se così è , basta evidenziare che il conto corrente è stato aperto nel 2010, sicchè non si comprende dove sia l'errore del Tribunale che, peraltro, ha proprio tenuto conto delle allegazioni formulate nell'atto di opposizione ove, appunto, si fa esclusivo riferimento alla “CDF”. Non essendovi alcuna spiegazione seria e concreta al riguardo, il motivo così formulato è inammissibile. Quanto, invece, allo “ius variandi”, sostengono gli appellanti – così replicando semplicemente quanto già detto in primo grado – che la clausola n. 13 che riguarda questo profilo del contratto sarebbe generica ed indeterminata, essendo invece necessario il giusto motivo per esercitare detto potere unilaterale da parte della banca che, inoltre, deve procedere con la comunicazione al cliente. Indubbiamente, rispetto al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, è diverso il caso in cui la banca, nell'esercizio dello ius variandi, modifichi le condizioni ai sensi dell'art. 118 T.U.B. Qualora venga contestato il superamento della soglia usura nel corso del rapporto di conto corrente, non è detto, infatti, che ci si trovi in presenza di usura c.d. sopravvenuta, potendo venire in rilievo l'usurarietà dei nuovi tassi convenuti con le modifiche unilaterali (“nuova” usura originaria), alle quali non sia seguito il recesso del correntista (cfr., sulla differenza, Trib. Lecce, Sez. II, 12.5.2020, n.1124; Trib. Arezzo,
16.4.2020, n. 277). Nel caso in esame, tuttavia, parte appellante pur deducendo che, a seguito dell'esercizio dello ius variandi da parte della il tasso o i tassi di interesse applicati fossero CP_4 ususari, non ha poi allegato quale sia il tasso applicato e in quale periodo proprio per assolvere all'onere di allegazione di cui è onerato.
Il motivo di gravame, sul punto, rimanda “per brevità” – come si è già detto più volte – alla memoria Cont ex art. 183 n. 2 della cui lettura la Corte si è pure fatta carico, senza poterne trarre però argomenti precisi e puntuali, in ragione della genericità di quelle allegazioni ivi contenute anche con riguardo alla invocata CTU contabile, richiesta anche in questo grado di giudizio. In realtà, gli originari opponenti, oggi appellanti, né in primo grado né tanto meno in questa sede hanno precisato quali fossero le variazioni riconducibili alla sola volontà unilaterale della banca, né tanto meno a quali variazioni di tassi si faccia riferimento sotto il profilo temporale e di entità del tasso stesso. Quanto alla clausola, poi, il Tribunale ha già risposto circa la sua piena validità ed efficacia per come formulata, sicchè occorreva da parte degli appellanti una specifica
contro
-argomentazione che, invece, non è articolata nel gravame. Infine, viene devoluta la questione delle comunicazioni di tali variazioni, in realtà non rinvenibile nella originaria opposizione tenuto anche conto che non risulta alcuna specifica contestazione in ordine alla ricezione o meno degli estratti così come di altre comunicazioni che potrebbero, appunto, essere intervenute anche mediante l'invio degli estratti. Insomma, la doglianza è meramente generica sì da non consentire un serio esame della stessa.
Di qui la reiezione anche di questo profilo di gravame.
§4.4 – Rileva, infine, la Corte che parte appellata cessionaria del credito ha sollevato alcune questioni senza però proporre appello incidentale. Si è già detto della incompetenza funzionale a proposito della materia antitrust.
Si aggiunge anche la questione della natura della garanzia, già qualificata dal Tribunale come fideiussione e oggi invocata come autonoma dalla cessionaria, senza – si ripete – una specifica impugnazione, sicchè non può essere esaminata. In ogni caso, sarebbe irrilevante visto che quanto previsto nell'art. 1957 C.C. ben può essere oggetto di specifica negoziazione anche nel contratto autonomo di garanzia, così che la questione resta del tutto assorbita.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la prevalente soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00 Dette spese restano a carico delle odierne parti appellanti, in solido tra loro.
Vanno, invece, compensate le spese del grado nel rapporto processuale tra la in CP_5 liquidazione giudiziale e le altre parti costituite.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 con riguardo sia agli odierni appellanti, sia alla società oggi in liquidazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 275/20 del tribunale di TR , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello originariamente proposto da , oggi in liquidazione, CP_5 con compensazione delle spese del grado tra le parti;
2. Rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
3. Condanna le parti appellanti e ,in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 rifusione – in favore della parte appellata costituita – delle spese del grado che si liquidano in Euro
14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
4. Dichiara gli appellanti , e nonché in Parte_1 Parte_2 CP_5 liquidazione giudiziale tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore