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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/06/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8939/2024 R.G.V.G. promossa da:
, con gli avv.ti Luca Fanfoni e Maria Donata Iuliano CP_1
e
, con gli avv.ti Luca Fanfoni e Maria Donata Iuliano Controparte_2
- Ricorrenti – con l'intervento del P.M. in sede in punto a: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
*****
Udita la relazione della causa fatta dal Presidente relatore Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena;
Udita la lettura delle conclusioni delle parti;
Esaminati gli atti e i documenti di causa, il Tribunale ha ritenuto quanto segue:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5/12/2024, e - premesso che avevano CP_1 Controparte_2
contratto matrimonio in Salsomaggiore Terme (PR) il 29/07/2001 e che dall'unione coniugale era nato il figlio (nato il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
indipendente – hanno esposto che con decreto del 26/05/2022, depositato il 27/05/2022, il Tribunale di Parma ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Essendo ormai trascorsi i termini di cui all'art. 3, comma 4, L. 898/1970, senza aver mai ripreso la convivenza, i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, alle concordate condizioni di cui al ricorso. Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 22/05/2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Le parti hanno concordemente attestato che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza celebrata dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione e che da allora non vi è stata alcuna riconciliazione.
Sussistono dunque i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma primo, n. 2), lett. b), L.
1.12.1970 n. 898.
Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio , ormai Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e in Salsomaggiore Terme (PR) il 29/07/2001, trascritto nel CP_1 Controparte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Salsomaggiore Terme al n. 36, Parte 2, Serie A,
Anno 2001, alle condizioni tutte dalle parti concordate, come riportate in ricorso;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salsomaggiore Terme (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2025
Il Giudice relatore-estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena) (Dott. Simone Medioli Devoto)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8939/2024 R.G.V.G. promossa da:
, con gli avv.ti Luca Fanfoni e Maria Donata Iuliano CP_1
e
, con gli avv.ti Luca Fanfoni e Maria Donata Iuliano Controparte_2
- Ricorrenti – con l'intervento del P.M. in sede in punto a: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
*****
Udita la relazione della causa fatta dal Presidente relatore Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena;
Udita la lettura delle conclusioni delle parti;
Esaminati gli atti e i documenti di causa, il Tribunale ha ritenuto quanto segue:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5/12/2024, e - premesso che avevano CP_1 Controparte_2
contratto matrimonio in Salsomaggiore Terme (PR) il 29/07/2001 e che dall'unione coniugale era nato il figlio (nato il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
indipendente – hanno esposto che con decreto del 26/05/2022, depositato il 27/05/2022, il Tribunale di Parma ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Essendo ormai trascorsi i termini di cui all'art. 3, comma 4, L. 898/1970, senza aver mai ripreso la convivenza, i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, alle concordate condizioni di cui al ricorso. Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 22/05/2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Le parti hanno concordemente attestato che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza celebrata dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione e che da allora non vi è stata alcuna riconciliazione.
Sussistono dunque i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma primo, n. 2), lett. b), L.
1.12.1970 n. 898.
Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio , ormai Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e in Salsomaggiore Terme (PR) il 29/07/2001, trascritto nel CP_1 Controparte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Salsomaggiore Terme al n. 36, Parte 2, Serie A,
Anno 2001, alle condizioni tutte dalle parti concordate, come riportate in ricorso;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salsomaggiore Terme (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2025
Il Giudice relatore-estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena) (Dott. Simone Medioli Devoto)