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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/11/2025, n. 4760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4760 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9562/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GI dott. EF MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Parte_1 C.F._1
EL (C.F. ) e dall'Avv. Benedetto EL (C.F. , ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Torino, via Martini Mauri n. 13, presso il loro studio;
OPPONENTE contro (P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante con sede in Val della Torre (TO), via Mulino n. 108, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. Luigi Piccolo (C.F. ), ed elettivamente domiciliata in Torino, C.F._4 via Fabro n. 2, presso il suo studio;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis adversis, previe le più opportune declaratorie e provvidenze del caso e previa ammissione degli incombenti istruttori formulati e formulandi nei concedendi termini per cui sin d'ora si insta;
Nel merito: in accoglimento della spiegata opposizione, ritenere e dichiarare nullo e/o annullare e/o comunque dichiarare inefficace e/o di nessun giuridico effetto e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n° 2030/2023 reso in data 13/3/2023 ad istanza della Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. e titolare sig. , per i motivi e le
[...] CP_1 eccezioni tutte in narrativa e dichiararsi non dovute le somme portate dallo stesso provvedimento monitorio. Sempre in via principale e riconvenzionale: accertati i vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori commissionati, dichiarare tenuta e condannare la , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t. e titolare sig. al versamento in favore dell'odierno CP_1 pagina 1 di 10 opponente della complessiva somma pari ad euro 10.800,00 e/o veriore meglio accertanda in corso di causa oltre interessi dal dovuto al pagamento;
In via subordinata: in ogni e denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento anche parziale della pretesa economica di controparte, disporre la compensazione legale con l'importo di euro 10.800,00 e/o veriore meglio accertando in corso di causa a titolo di risarcimento del danno In ogni caso: vinte le spese, competenze ed onorari di causa oltre 15% rimborso forfetario, C.P.A. ed Iva come per legge, ed oltre ancora i diritti e gli esposti successivi alla sentenza, con distrazione.”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis Nel merito in via preliminare:
- per tutto quanto esposto in comparsa di costituzione e risposta nonché nei successivi atti del presente giudizio, accertare e dichiarare nei confronti del sig. l'intervenuta decadenza dal diritto di Pt_1 garanzia di cui all'art. 1668 cod. civ. e, per l'effetto:
- rigettare le domande tutte del sig. ivi compresa la richiesta in via riconvenzionale del sig. Pt_1 assolvendo da qualsivoglia pretesa l'odierna convenuta;
Pt_1
Nel merito ed in via principale:
- rigettare per i motivi esposti in atti, le domande tutte del sig. ivi compresa la Parte_1 domanda riconvenzionale, poiché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto:
- confermare il decreto ingiuntivo n. 2030/2023 emesso dal Tribunale di Torino, in persona del GI Dott.ssa Semini in data 13.03.2023 e conseguentemente:
- condannare il sig. al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di € 12.396,00, oltre interessi legali maturati sul capitale dalla data di scadenza
[...] delle fatture alla data di deposito della domanda giudiziale nonché oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. maturati e maturandi sul capitale dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo effettivo, oltre alle spese legali liquidate nel procedimento monitorio nonché oltre ogni successiva occorrenda. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o annullamento e/o dichiarazione di inefficacia e/o nullità del D.I. n. 2030/2023 del 13.3.2023,
- accertare e dichiarare la legittimità del credito vantato dall'esponente pari ad € 12.396,00, oltre interessi legali maturati sul capitale dalla data di scadenza delle fatture alla data di deposito della domanda giudiziale nonché oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. maturati e maturandi sul capitale dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
- rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dall'attore opponente e, per l'effetto:
- condannare il sig. al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma pari ad € 12.396,00, oltre interessi legali maturati sul capitale dalla data di
[...] scadenza delle fatture alla data di deposito della domanda giudiziale nonché oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. maturati e maturandi sul capitale dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo effettivo. In via di ulteriore subordine
pagina 2 di 10 nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o annullamento e/o dichiarazione di inefficacia e/o nullità del D.I. n. 2030/2023 del 13.03.2023 e di accertamento di un credito dell'odierna esponente inferiore rispetto alla quantificazione svolta in sede monitoria:
- accertare e dichiarare la sussistenza del credito in favore dell'esponente, in misura non inferiore a quello riconosciuto nel corso della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 08.07.2024;
- rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dall'attore opponente e, per l'effetto:
- condannare il sig. al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
dell'importo pari a quello riconosciuto nel corso della consulenza tecnica d'ufficio depositata in
[...] data 08.07.2024, oltre interessi legali maturati sul capitale riconosciuto nel presente giudizio dalla data di scadenza delle fatture alla data di deposito della domanda giudiziale nonché oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. maturati e maturandi sul capitale riconosciuto in sentenza dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo effettivo. In via maggiormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito rigettasse l'eccezione di decadenza del sig. dal diritto di garanzia di cui all'art. 1668 cod. civ., formulata dall'esponente in via Pt_1 preliminare e contestualmente accogliesse, integralmente e/o parzialmente, le domande avanzate dal sig. in via riconvenzionale: Parte_1
- accertare e dichiarare la sussistenza in favore di del maggior Controparte_1 credito portato dal D.I. n. 2030/2023 del 13.3.2023 o, in caso di revoca / annullamento / dichiarazione di nullità e/o inefficacia del D.I. n. 2030/2023 del 13.3.2023, del credito così come quantificato in misura non inferiore a quello riconosciuto nel corso della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 08.07.2024 e, per l'effetto:
- pronunciare ed applicare la compensazione legale tra il predetto maggior credito vantato dalla
con la somma richiesta in via riconvenzionale dal sig. Controparte_1 ovvero con la minor somma al medesimo riconosciuta nel presente giudizio e, per Parte_1
l'effetto:
- assumere ogni iniziativa consequenziale e dichiarare tenuto e condannare il sig. Parte_1 al pagamento della somma risultante della predetta compensazione in favore dell'esponente, oltre interessi legali maturati sul capitale residuo dalla data di scadenza delle fatture alla data di deposito della domanda giudiziale nonché oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. maturati e maturandi sul capitale residuo dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo effettivo. In via di residuale subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito rigettasse l'eccezione di decadenza del sig. dal diritto di garanzia di cui all'art. 1668 cod. civ., formulata dall'esponente in via Pt_1 preliminare e contestualmente accogliesse, integralmente e/o parzialmente, le domande avanzate dal sig. in via riconvenzionale in misura maggiore rispetto al credito vantato Parte_1 dall'esponente:
- accertare e dichiarare la sussistenza in favore di del credito Controparte_1 portato dal D.I. n. 2030/2023 del 13.3.2023 o, in caso di revoca / annullamento / dichiarazione di nullità e/o inefficacia del D.I. n. 2030/2023 del 13.3.2023, del credito così come quantificato in misura non inferiore a quello riconosciuto nel corso della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 08.07.2024, oltre interessi legali maturati sul capitale riconosciuto nel presente giudizio dalla data di scadenza delle fatture alla data di deposito della domanda giudiziale nonché oltre agli interessi ex art. pagina 3 di 10 1284, comma 4, cod. civ. maturati e maturandi sul capitale riconosciuto dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo effettivo e, per l'effetto:
- compensare tale credito vantato dall'odierno esponente con la somma accertata e riconosciuta nel presente giudizio a titolo di domanda riconvenzionale della controparte e, per l'effetto:
- assumere ogni iniziativa consequenziale e ridurre il credito dell'opponente alla somma risultante della predetta compensazione;
In via istruttoria:
- ammettere prova per interrogatorio formale del sig. e testi sui capitoli di prova Parte_1 dedotti in memoria ex art. 171 ter, I comma, n. 2) c.p.c. del 4.10.2023 che, per sinteticità, si richiamano integralmente;
- rigettare le istanze istruttorie formulate da parte attcie nella memoria ex art. 171ter, 1° comma, n. 2) cod. proc. civ., compreso il rigetto dei capitoli di prova nella stessa formulati, per tutto quanto indicato nella memoria di cui all'art. 171 ter, I comma, n. 3) c.p.c. del 30.10.2023 redatta dall'odierno esponente;
- nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo Tribunale dovesse ammettere le istanze istruttorie di prova orale formulate dal sig. ammettere l'escussione in prova contraria dei propri testi su tutti i capitoli Pt_1 di prova formulati dall'opponente, così come indicato in memoria ex art. 171 ter, I comma, n. 3) c.p.c. del 30.10.2023; In ogni caso:
- con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite, oltre TF, IVA e CPA come per legge sia della fase di merito che della fase monitoria, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. stante l'avvenuta accettazione da parte dell'odierno esponente, con apposita memoria del 22.03.2024, della proposta conciliativa formulata dall'Ill.mo Giudicante, con Ordinanza del 19.02.2024, ai sensi dell'art. 185 bis cod. proc. civ.,
- ove la domanda riconvenzionale del sig. sia accolta in misura non superiore alla predetta Pt_1 formulazione conciliativa del GI, condannare, in ogni caso, l'attore opponente al pagamento di tutte le spese processuali (ivi comprese quelle per l'assistenza difensiva, del CTP e del CTU) maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa del'lIll.mo Giudicante ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 cod. proc. civ.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'attore propone opposizione al decreto ingiuntivo 2030/2023, emesso in favore della parte convenuta per il pagamento della somma di € 12.396 a saldo dei lavori di ristrutturazione eseguiti nella casa del primo. A sostegno dell'opposizione egli rappresenta le seguenti circostanze:
- di aver conferito incarico all'impresa convenuta per la ristrutturazione della propria abitazione con la sottoscrizione di un contratto contenente il dettaglio delle opere commissionate e la pattuizione del corrispettivo a corpo di € 57.000, con sconto in fattura del 50% potendo fruire del c.d. bonus casa;
- di aver versato quindi un acconto di € 14.850 il 16.9.2021 e il saldo di € 13.640 il 28.10.2021, ricevendo, però, il 17.3.2022 una ulteriore fattura di € 7.150 (6.500 oltre i.v.a.) per opere aggiuntive mai autorizzate;
pagina 4 di 10 - di aver contestato, quindi, la pretesa economica avanzata dall'appaltatore eccependo, contestualmente, l'esistenza di vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori e l'addebito di opere già comprese nell'importo contrattualmente previsto;
- di essere stato destinatario del provvedimento monitorio oggi opposto per il pagamento di € 5.246 per la fornitura e l'installazione di un climatizzatore e di € 7.150 per l'esecuzione di opere aggiuntive. Parte attrice chiede quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento di complessivi € 10.800, corrispondenti alla somma del valore delle opere non eseguite e delle spese da affrontare per la rimozione dei vizi.
2) La convenuta contesta la domanda e deduce che:
- nel corso dell'esecuzione dei lavori le parti si sono accordate per la corresponsione di importo ulteriore rispetto a quello pattuito, pari a € 6.500 oltre i.v.a. al 10%, per lavori non previsti originariamente nel contratto di appalto;
- quindi, l'impresa ha eseguito ulteriori opere extracapitolato, corrispondenti alle fatture nn. 36 e 37 del 2022 oggetto del decreto ingiuntivo;
- per tutta la durata dei lavori l'attore niente ha eccepito con riguardo ad eventuali vizi e difetti, essendo al contrario sempre presente in cantiere e tenendo un confronto costante con l'appaltatore;
- i vizi lamentati in sede di opposizione riguarderebbero mere scelte stilistiche e di gusto estetico, che comunque non si giustificano in ragione del fatto che il committente era a conoscenza dei fatti nel corso dei lavori e ha partecipato alle decisioni oggi contestate. Pertanto, eccepisce in via preliminare la decadenza dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per non avere l'attore immediatamente denunciato i vizi e i difetti dell'opera, e chiede il rigetto integrale delle domande di parte attrice con conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, l'accertamento del maggior credito dell'impresa appaltatrice con compensazione di quanto eventualmente dovuto al committente.
3) Con ordinanza del 20.2.2024 seguita alla celebrazione della prima udienza, il giudice ha respinto l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e formulato alle parti proposta transattiva ex art. 185bis c.p.c. A seguito della mancata adesione di parte attrice alla suddetta proposta, è stata disposta CTU con il seguente quesito: «Il C.T.U., letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti e i luoghi interessati, acquisito se del caso e nei limiti dell'art. 198 c.p.c. ogni altro documento contabile utile ai fini dell'espletamento dell'incarico, accerti:
- il valore delle forniture e delle opere aggiuntive realizzate dalla convenuta rispetto al contratto prodotto come doc. 1 di parte attrice, e oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
- la presenza, nelle opere realizzate, dei vizi lamentati dalla parte opponente;
- il costo che questa dovrà sostenere per eliminarli" Tenti la conciliazione della lite». Esperita la consulenza tecnica e ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 10.9.2024 sono stati assegnati i termini per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e termini ex art. 189 c.p.c. con fissazione dell'udienza cartolare del 30.10.2025 per il trattenimento in decisione. pagina 5 di 10 4) La causa verte sulla verifica del corretto adempimento del contratto di appalto stipulato dalle parti per la ristrutturazione di un immobile di proprietà dell'attore, del quale quest'ultimo lamenta la non corretta esecuzione perché presenterebbe vizi e difformità rispetto alle lavorazioni pattuite, mentre il convenuto lamenta il mancato pagamento di opere extracapitolato pur eseguite dietro accordo con la controparte. Data l'esistenza di pretese reciproche, si è proceduto in questa sede all'esperimento della consulenza tecnica volta ad accertare l'eventuale sussistenza delle difformità allegate dall'attore e l'effettiva esecuzione dei lavori il cui corrispettivo è oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
5) L'opposta ha richiesto il provvedimento monitorio per aver effettuato, oltre a quanto previsto dal contratto, la posa della macchina condizionatore e del controsoffitto nella camera da letto, il rifacimento del balcone e dei marmi dei davanzali e l'elettrificazione delle tapparelle dell'appartamento. Chiede poi la corresponsione della differenza di costo delle porte e dell'arredo del bagno rispetto a quanto inizialmente pattuito, per l'ammontare complessivo di € 12.396. L'attore domanda invece il pagamento di quanto necessario per la rimozione dei vizi dovuti all'errata esecuzione delle lavorazioni, e in particolare per l'errata posa delle piastrelle del pavimento e del rivestimento del bagno, del portoncino d'ingresso e del pavimento, sito a una quota troppo bassa che impedisce il raccordo con le porte e gli infissi, e la larghezza inferiore al dovuto delle porte delle due camere. Il consulente tecnico ha perciò proceduto all'esame dei luoghi e ha potuto accertare la parziale fondatezza di entrambe le pretese nei limiti che seguono.
6) Il pagamento degli importi richiesti per l'esecuzione di opere extracapitolato oggetto delle fatture n. 36/2022 e n. 37/2022 è dovuto unicamente nella misura in cui queste non fossero già comprese nell'iniziale accordo sottoscritto dalle parti. In particolare, la fornitura e la posa della macchina condizionatore, in sé non contestata, non erano incluse nel contratto di appalto, che espressamente prevede, al punto “Impianto CDZ canalizzato LG 18000” la «Realizzazione di tutte le sole predisposizioni […]. Il tutto a consentire la sola posa del macchinario con futura chiusura in cartongesso». Il consulente tecnico ha stimato il costo dell'apparecchio in € 1.200 facendo riferimento al prezzo medio di vendita reperibile online, e il costo della posa in € 500, il tutto compreso di i.v.a. al 22%, e si ritiene abbia correttamente argomentato alle repliche del consulente tecnico di parte in merito alla sottostima del costo della macchina dovuta alla sua obsolescenza e all'innalzamento dei prezzi dettato dalla possibilità di fruire di agevolazioni fiscali nel corso del periodo in questione. La stima effettuata è da considerarsi infatti corretta e comunque adeguata sia per l'inflazione che ha, anch'essa, determinato un aumento dei prezzi dal 2021 sia perché è ragionevole ritenere in ogni caso che le imprese edili godano di sconti dai fornitori sui listini prezzi riservati agli acquirenti al dettaglio. D'altra parte, l'impresa non ha prodotto alcun documento da cui risulti la spesa da essa affrontate per l'acquisto dei materiali in esame. Per il rifacimento del balcone, dei marmi dei davanzali e per la controsoffittatura della camera da letto il CTU ha utilizzato quale riferimento il prezziario della Regione Piemonte per la stima del valore delle lavorazioni e dei materiali utilizzati. pagina 6 di 10 È stata parzialmente accolta la contestazione sollevata dal CTP di parte convenuta sulle lavorazioni non conteggiate di rifacimento e impermeabilizzazione del sottofondo del balcone e di rimozione e sostituzione delle soglie in pietra, con aumento dell'importo calcolato di € 300. Il totale dovuto per il rifacimento del balcone ammonta quindi a € 680. Con riguardo al rifacimento di marmi e davanzali, nel cui calcolo sono comprese la rimozione e sostituzione delle soglie in pietra di cui sopra, il CTU ha stimato un costo complessivo di € 500 per fornitura e posa, aumentato di € 350 oltre i.v.a. in accoglimento delle osservazioni del CTP per la posa di un maggior quantitativo di pietre rispetto a quello calcolato e per la lucidatura di quelle nuove. Il totale complessivo dovuto per queste lavorazioni è € 850 oltre i.v.a. Si ritiene corretto conteggiare nell'importo dovuto all'appaltatrice anche la somma di € 792 relativa alla controsoffittatura della camera, poiché, se è vero che non è possibile ritenerne l'espressa esclusione dal contratto come invece affermato dal CTP nel corso delle osservazioni alla bozza peritale, è vero che non vi è alcuna previsione contrattuale il cui tenore consenta di ritenerla in essa compresa né parte attrice ha addotto prove in tal senso. Per l'installazione delle tapparelle elettriche, invece, il CTU ha quantificato le lavorazioni in € 860 oltre i.v.a. per le quattro finestre su cui l'installazione è stata effettuata. Della differenza di costo tra le porte interne e l'arredo del bagno rispetto a quanto inizialmente previsto e dell'accettazione dell'aumento da parte dell'attore non esiste documentazione, e pertanto il relativo pagamento non può essere riconosciuto. L'importo dovuto, compresa i.v.a., per le opere extracapitolato eseguite dall'opposta ammonta quindi a:
€ 1.700 (i.v.a. al 22% compresa) per la fornitura e posa della macchina condizionatore, € 748 per il rifacimento del balcone (€ 680 oltre i.v.a. al 10%), € 935 per la fornitura e posa dei marmi e dei davanzali (€ 850 oltre i.v.a. al 10%), € 871,20 per la controsoffittatura della camera da letto (€ 792 oltre i.v.a. al 10%), € 946 per l'installazione delle tapparelle elettriche (€ 860 oltre i.v.a. al 10%), per l'ammontare complessivo di € 5.200,20.
7) Per quanto concerne i vizi lamentati dall'attore, la consulenza tecnica ne ha accertato la parziale sussistenza quantificando gli importi necessari alla loro rimozione e la cui restituzione è, quindi, dovuta dall'impresa convenuta per l'inesatta esecuzione delle lavorazioni. Il CTU ha negato l'esistenza di un vizio di per sé legato all'abbassamento del pavimento, dovuto alla corretta scelta di rimuovere quello precedente, sul quale ne era già stato posato un altro, per evitare un sovraccarico dei solai, ma ha riscontrato il mancato raccordo del pavimento con i serramenti, che ne rende impossibile la perfetta chiusura. Con riguardo, invece, alla lamentata inesatta posa delle liste del pavimento del bagno si è escluso che il contratto prevedesse espressamente che le stesse dovessero essere disposte in obliquo come nel resto dell'appartamento o che tale esigenza potesse derivare da necessità strutturali, e lo stesso è accaduto con riferimento alle piastrelle di rivestimento. La contestazione in merito all'errata posa si riduce, perciò, all'allegazione di un vizio estetico, non di per sé irrilevante in quanto sicuramente l'aspetto dell'immobile e delle rifiniture assume un ruolo determinante nella scelta dei materiali e delle modalità di ristrutturazione. Tuttavia, non risulta che il committente abbia dato specifiche disposizioni in merito né appare ragionevole ritenere che le opere siano state eseguite senza che egli ne avesse contezza, e, pertanto, il pagina 7 di 10 vizio estetico dovuto alla disarmonica posa complessiva delle piastrelle e del pavimento dovrebbe, per assumere la consistenza di un vizio risarcibile, essere immediatamente percepibile ed evidente. Si può, perciò, concordare con la valutazione espressa dal consulente tecnico sul fatto che la posa lineare della pavimentazione del bagno sia conforme al gusto generale e che il passaggio tra l'area con pavimentazione a liste oblique e quella con liste verticali sia tollerabile, coincidendo con la soglia della porta, risultando peraltro verosimile che perseguisse un effetto ottico di allungamento di uno spazio ridotto. Lo stesso deve dirsi relativamente alle piastrelle di rivestimento del bagno, il cui motivo irregolare fa presumere che le stesse siano disegnate per essere così disposte. Nessun vizio estetico grave può quindi essere riconosciuto in questo senso. L'attore contesta poi la ridotta larghezza delle porte rispetto al dovuto. Il CTU ha però rilevato la mancanza di un'espressa previsione in contratto che stabilisse una diversa misura delle stesse rispetto al telaio già presente, che peraltro, avrebbe dovuto eventualmente essere ampliato con modifiche strutturali del tutto differenti rispetto alla semplice sostituzione della parte mobile e non contemplate nelle pattuizioni. Sul punto, tuttavia, si è precisato che il fissaggio non è avvenuto con materiali adeguati e richiede, quindi, un intervento. Il costo per gli interventi necessari all'eliminazione dei vizi è stato quantificato dal consulente in € 1.650, comprensivo di i.v.a. Parte attrice ha provveduto poi a documentare l'esistenza di danni a due stanze di appartamenti adiacenti, la cui riparazione si stima possa aver richiesto € 800. Si ritiene, infine, che l'aumento del gradino di 17mm tra la quota di pavimentazione interna e le soglie delle porte esterne di ingresso e dei balconi possa effettivamente provocare disagio e costituire una complicazione aumentando il rischio di inciampo come rilevato dal CTP di parte attrice, cosicché dev'essere riconosciuto l'ulteriore importo di € 1.000 che il CTU ha ritenuto eventualmente necessario alla rimozione del vizio. La somma complessiva che dev'essere riconosciuta in favore dell'attore ammonta pertanto ad € 3.450.
8) L'eccezione di decadenza mossa dall'appaltatrice, infine, non è fondata. Controparte_1 contesta la possibilità di di avvalersi della garanzia per vizi prevista nella disciplina Pt_1 dell'appalto all'art. 1667 c.c. per non aver presentato tempestiva denuncia nel termine di sessanta giorni dalla scoperta delle difformità o dei vizi. Tuttavia, emerge da documentazione, anche fotografica (v. doc. 5 att.), e dalla consulenza tecnica esperita, che i vizi contestati, e poi riconosciuti, erano di immediata evidenza e riscontrabili ad un primo esame visivo, oltre ad essere taluni, come l'abbassamento dei pavimenti e il conseguente innalzamento del gradino di congiunzione con le porte esterne, considerati e ritenuti non rilevanti. Trattandosi di vizi evidenti, gli stessi dovevano essere conosciuti dall'appaltatore, dal che la non necessità del rispetto del termine di sessanta giorni per la denuncia da parte del committente ai sensi del comma 2, art. 1667, c.c. Non può valere a dimostrare l'accettazione formale dell'opera il pagamento delle fatture n. 21/2021 e n. 23/2021 (doc. C1 ter conv.), acconto e saldo del corrispettivo pattuito a corpo, e quindi non per le singole voci di spesa, anche perché, per stessa ammissione della convenuta, parte attrice ha da un certo momento in avanti impedito l'ingresso al cantiere alla convenuta, con il che non sono stati effettuati né la consegna né il collaudo. pagina 8 di 10 Peraltro, e in ogni caso «[…] "consegna" e "accettazione" dell'opera sono atti distinti: la consegna costituisce un atto puramente materiale, che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con la conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità palesi ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19019 del 31/07/2017; Sez. 2, Sentenza n. 5131 del 06/03/2007; nello stesso senso Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 27915 del 23/09/2022). Cosicché dalla mera consegna non può desumersi ipso facto l'accettazione, salvo che non sia integrata la fattispecie della "accettazione tacita", che richiede un surplus rispetto alla mera consegna, ossia che alla consegna possa attribuirsi, in concreto, un preciso significato giuridico: la ricezione dell'opera "senza riserve", nonostante "non si sia proceduto alla verifica", a fronte di "difformità o vizi palesi" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1576 del 22/01/2025; Sez. 3, Sentenza n. 2010 del 21/06/1972; Sez. 3, Sentenza n. 4061 del 23/12/1968). Soltanto tale forma di consegna importa rinuncia del committente al diritto di verifica e collaudo, con la conseguente liberazione dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1667, primo comma, c.c., dalla garanzia per difformità o vizi riconoscibili o conosciuti dal committente. Siffatta "accettazione tacita", cioè, spiega gli stessi effetti del collaudo, precludendo la possibilità di far valere, così in via di azione, come in via di eccezione, i cosiddetti difetti palesi. Ebbene, con riguardo ai vizi dell'opera conosciuti o riconoscibili, il committente, che non abbia accettato l'opera medesima, non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art. 1667, primo comma, c.c., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia (ossia l'impossibilità di farli valere successivamente, a prescindere da qualsiasi termine di decadenza, che decorre dalla "scoperta" per i soli vizi occulti). Pertanto, prima dell'accettazione e della consegna dell'opera, non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comunque rilevabili, i quali, se non fatti valere in corso d'opera, possono essere dedotti alla consegna: ma prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia e prima della consegna "definitiva" non decorrono i termini di prescrizione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11 del 03/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 14584 del 30/07/2004; Sez. 1, Sentenza n. 9174 del 11/12/1987; Sez. 2, Sentenza n. 962 del 05/02/1983; Sez. 2, Sentenza n. 3752 del 06/11/1975; Sez. 3, Sentenza n. 346 del 13/02/1970; Sez. 1, Sentenza n. 2430 del 25/09/1964; Sez. 1, Sentenza n. 444 del 06/03/1962)» (Cass. civ., n. 18409/2025 in motivazione).
9) In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 2030/2023 dev'essere revocato, il credito dell'attore è accertato in misura di € 3.450 e quello del convenuto in € 5.200,40. Per effetto della richiesta di compensazione avanzata da entrambi, l'attore dovrà corrispondere all'impresa convenuta la differenza, pari ad € 1.750,20.
10) Visto l'esito complessivo della lite e la reciproca soccombenza parziale, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di causa nella misura della metà, con condanna dell'attore alla corresponsione della restante metà. La misura è liquidata in dispositivo in prossimità ai parametri medi previsti per il valore di riferimento, individuato dalla somma dei crediti accertati (€ 8.650,20). Non assume rilievo la mancata accettazione – da parte dell'attore - della proposta conciliativa formulata da questo giudice, posto che all'esito dell'istruttoria si è accertato che i rispettivi crediti pagina 9 di 10 devono essere sensibilmente ridotti rispetto alle domande originarie. Non vi sono quindi i presupposti per una diversa regolazione delle spese o per pronunce ex art. 96 c.p.c. Infine, tenuto conto del fatto che le indagini tecniche hanno dimostrato la parziale fondatezza delle istanze di entrambe le parti, le spese di CTU possono restare per metà a carico di ciascuna di esse, ed ognuna sopporterà le proprie spese di CTP.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2030/2023 emesso dal Tribunale di Torino il 13.3.2023;
- accerta che è debitore verso della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 5.200,40;
- accerta che è debitore verso della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 3.450;
- dichiara la compensazione dei rispettivi crediti fino a concorrenza, e per l'effetto condanna Parte_1 al pagamento in favore di della differenza, pari a €
[...] Controparte_1
1.750,20, oltre interessi di mora ex art. 1284 co. 4 c.p.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo;
- pone definitivamente a carico di ciascuna delle parti la metà delle spese di CTU, liquidate con decreto del 9.4.2025;
- liquida le spese di lite in misura di € 5.000, e, compensate le stesse per la metà, condanna Parte_1 al pagamento in favore di della restante parte, in misura
[...] Controparte_1 di € 2.500, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Torino, 5.11.2025
Il GI EF MO
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GI dott. EF MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Parte_1 C.F._1
EL (C.F. ) e dall'Avv. Benedetto EL (C.F. , ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Torino, via Martini Mauri n. 13, presso il loro studio;
OPPONENTE contro (P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante con sede in Val della Torre (TO), via Mulino n. 108, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. Luigi Piccolo (C.F. ), ed elettivamente domiciliata in Torino, C.F._4 via Fabro n. 2, presso il suo studio;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis adversis, previe le più opportune declaratorie e provvidenze del caso e previa ammissione degli incombenti istruttori formulati e formulandi nei concedendi termini per cui sin d'ora si insta;
Nel merito: in accoglimento della spiegata opposizione, ritenere e dichiarare nullo e/o annullare e/o comunque dichiarare inefficace e/o di nessun giuridico effetto e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n° 2030/2023 reso in data 13/3/2023 ad istanza della Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. e titolare sig. , per i motivi e le
[...] CP_1 eccezioni tutte in narrativa e dichiararsi non dovute le somme portate dallo stesso provvedimento monitorio. Sempre in via principale e riconvenzionale: accertati i vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori commissionati, dichiarare tenuta e condannare la , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t. e titolare sig. al versamento in favore dell'odierno CP_1 pagina 1 di 10 opponente della complessiva somma pari ad euro 10.800,00 e/o veriore meglio accertanda in corso di causa oltre interessi dal dovuto al pagamento;
In via subordinata: in ogni e denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento anche parziale della pretesa economica di controparte, disporre la compensazione legale con l'importo di euro 10.800,00 e/o veriore meglio accertando in corso di causa a titolo di risarcimento del danno In ogni caso: vinte le spese, competenze ed onorari di causa oltre 15% rimborso forfetario, C.P.A. ed Iva come per legge, ed oltre ancora i diritti e gli esposti successivi alla sentenza, con distrazione.”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis Nel merito in via preliminare:
- per tutto quanto esposto in comparsa di costituzione e risposta nonché nei successivi atti del presente giudizio, accertare e dichiarare nei confronti del sig. l'intervenuta decadenza dal diritto di Pt_1 garanzia di cui all'art. 1668 cod. civ. e, per l'effetto:
- rigettare le domande tutte del sig. ivi compresa la richiesta in via riconvenzionale del sig. Pt_1 assolvendo da qualsivoglia pretesa l'odierna convenuta;
Pt_1
Nel merito ed in via principale:
- rigettare per i motivi esposti in atti, le domande tutte del sig. ivi compresa la Parte_1 domanda riconvenzionale, poiché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto:
- confermare il decreto ingiuntivo n. 2030/2023 emesso dal Tribunale di Torino, in persona del GI Dott.ssa Semini in data 13.03.2023 e conseguentemente:
- condannare il sig. al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di € 12.396,00, oltre interessi legali maturati sul capitale dalla data di scadenza
[...] delle fatture alla data di deposito della domanda giudiziale nonché oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. maturati e maturandi sul capitale dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo effettivo, oltre alle spese legali liquidate nel procedimento monitorio nonché oltre ogni successiva occorrenda. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o annullamento e/o dichiarazione di inefficacia e/o nullità del D.I. n. 2030/2023 del 13.3.2023,
- accertare e dichiarare la legittimità del credito vantato dall'esponente pari ad € 12.396,00, oltre interessi legali maturati sul capitale dalla data di scadenza delle fatture alla data di deposito della domanda giudiziale nonché oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. maturati e maturandi sul capitale dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
- rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dall'attore opponente e, per l'effetto:
- condannare il sig. al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma pari ad € 12.396,00, oltre interessi legali maturati sul capitale dalla data di
[...] scadenza delle fatture alla data di deposito della domanda giudiziale nonché oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. maturati e maturandi sul capitale dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo effettivo. In via di ulteriore subordine
pagina 2 di 10 nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o annullamento e/o dichiarazione di inefficacia e/o nullità del D.I. n. 2030/2023 del 13.03.2023 e di accertamento di un credito dell'odierna esponente inferiore rispetto alla quantificazione svolta in sede monitoria:
- accertare e dichiarare la sussistenza del credito in favore dell'esponente, in misura non inferiore a quello riconosciuto nel corso della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 08.07.2024;
- rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dall'attore opponente e, per l'effetto:
- condannare il sig. al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
dell'importo pari a quello riconosciuto nel corso della consulenza tecnica d'ufficio depositata in
[...] data 08.07.2024, oltre interessi legali maturati sul capitale riconosciuto nel presente giudizio dalla data di scadenza delle fatture alla data di deposito della domanda giudiziale nonché oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. maturati e maturandi sul capitale riconosciuto in sentenza dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo effettivo. In via maggiormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito rigettasse l'eccezione di decadenza del sig. dal diritto di garanzia di cui all'art. 1668 cod. civ., formulata dall'esponente in via Pt_1 preliminare e contestualmente accogliesse, integralmente e/o parzialmente, le domande avanzate dal sig. in via riconvenzionale: Parte_1
- accertare e dichiarare la sussistenza in favore di del maggior Controparte_1 credito portato dal D.I. n. 2030/2023 del 13.3.2023 o, in caso di revoca / annullamento / dichiarazione di nullità e/o inefficacia del D.I. n. 2030/2023 del 13.3.2023, del credito così come quantificato in misura non inferiore a quello riconosciuto nel corso della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 08.07.2024 e, per l'effetto:
- pronunciare ed applicare la compensazione legale tra il predetto maggior credito vantato dalla
con la somma richiesta in via riconvenzionale dal sig. Controparte_1 ovvero con la minor somma al medesimo riconosciuta nel presente giudizio e, per Parte_1
l'effetto:
- assumere ogni iniziativa consequenziale e dichiarare tenuto e condannare il sig. Parte_1 al pagamento della somma risultante della predetta compensazione in favore dell'esponente, oltre interessi legali maturati sul capitale residuo dalla data di scadenza delle fatture alla data di deposito della domanda giudiziale nonché oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. maturati e maturandi sul capitale residuo dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo effettivo. In via di residuale subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito rigettasse l'eccezione di decadenza del sig. dal diritto di garanzia di cui all'art. 1668 cod. civ., formulata dall'esponente in via Pt_1 preliminare e contestualmente accogliesse, integralmente e/o parzialmente, le domande avanzate dal sig. in via riconvenzionale in misura maggiore rispetto al credito vantato Parte_1 dall'esponente:
- accertare e dichiarare la sussistenza in favore di del credito Controparte_1 portato dal D.I. n. 2030/2023 del 13.3.2023 o, in caso di revoca / annullamento / dichiarazione di nullità e/o inefficacia del D.I. n. 2030/2023 del 13.3.2023, del credito così come quantificato in misura non inferiore a quello riconosciuto nel corso della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 08.07.2024, oltre interessi legali maturati sul capitale riconosciuto nel presente giudizio dalla data di scadenza delle fatture alla data di deposito della domanda giudiziale nonché oltre agli interessi ex art. pagina 3 di 10 1284, comma 4, cod. civ. maturati e maturandi sul capitale riconosciuto dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo effettivo e, per l'effetto:
- compensare tale credito vantato dall'odierno esponente con la somma accertata e riconosciuta nel presente giudizio a titolo di domanda riconvenzionale della controparte e, per l'effetto:
- assumere ogni iniziativa consequenziale e ridurre il credito dell'opponente alla somma risultante della predetta compensazione;
In via istruttoria:
- ammettere prova per interrogatorio formale del sig. e testi sui capitoli di prova Parte_1 dedotti in memoria ex art. 171 ter, I comma, n. 2) c.p.c. del 4.10.2023 che, per sinteticità, si richiamano integralmente;
- rigettare le istanze istruttorie formulate da parte attcie nella memoria ex art. 171ter, 1° comma, n. 2) cod. proc. civ., compreso il rigetto dei capitoli di prova nella stessa formulati, per tutto quanto indicato nella memoria di cui all'art. 171 ter, I comma, n. 3) c.p.c. del 30.10.2023 redatta dall'odierno esponente;
- nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo Tribunale dovesse ammettere le istanze istruttorie di prova orale formulate dal sig. ammettere l'escussione in prova contraria dei propri testi su tutti i capitoli Pt_1 di prova formulati dall'opponente, così come indicato in memoria ex art. 171 ter, I comma, n. 3) c.p.c. del 30.10.2023; In ogni caso:
- con vittoria di diritti, spese ed onorari di lite, oltre TF, IVA e CPA come per legge sia della fase di merito che della fase monitoria, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. stante l'avvenuta accettazione da parte dell'odierno esponente, con apposita memoria del 22.03.2024, della proposta conciliativa formulata dall'Ill.mo Giudicante, con Ordinanza del 19.02.2024, ai sensi dell'art. 185 bis cod. proc. civ.,
- ove la domanda riconvenzionale del sig. sia accolta in misura non superiore alla predetta Pt_1 formulazione conciliativa del GI, condannare, in ogni caso, l'attore opponente al pagamento di tutte le spese processuali (ivi comprese quelle per l'assistenza difensiva, del CTP e del CTU) maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa del'lIll.mo Giudicante ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 cod. proc. civ.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'attore propone opposizione al decreto ingiuntivo 2030/2023, emesso in favore della parte convenuta per il pagamento della somma di € 12.396 a saldo dei lavori di ristrutturazione eseguiti nella casa del primo. A sostegno dell'opposizione egli rappresenta le seguenti circostanze:
- di aver conferito incarico all'impresa convenuta per la ristrutturazione della propria abitazione con la sottoscrizione di un contratto contenente il dettaglio delle opere commissionate e la pattuizione del corrispettivo a corpo di € 57.000, con sconto in fattura del 50% potendo fruire del c.d. bonus casa;
- di aver versato quindi un acconto di € 14.850 il 16.9.2021 e il saldo di € 13.640 il 28.10.2021, ricevendo, però, il 17.3.2022 una ulteriore fattura di € 7.150 (6.500 oltre i.v.a.) per opere aggiuntive mai autorizzate;
pagina 4 di 10 - di aver contestato, quindi, la pretesa economica avanzata dall'appaltatore eccependo, contestualmente, l'esistenza di vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori e l'addebito di opere già comprese nell'importo contrattualmente previsto;
- di essere stato destinatario del provvedimento monitorio oggi opposto per il pagamento di € 5.246 per la fornitura e l'installazione di un climatizzatore e di € 7.150 per l'esecuzione di opere aggiuntive. Parte attrice chiede quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento di complessivi € 10.800, corrispondenti alla somma del valore delle opere non eseguite e delle spese da affrontare per la rimozione dei vizi.
2) La convenuta contesta la domanda e deduce che:
- nel corso dell'esecuzione dei lavori le parti si sono accordate per la corresponsione di importo ulteriore rispetto a quello pattuito, pari a € 6.500 oltre i.v.a. al 10%, per lavori non previsti originariamente nel contratto di appalto;
- quindi, l'impresa ha eseguito ulteriori opere extracapitolato, corrispondenti alle fatture nn. 36 e 37 del 2022 oggetto del decreto ingiuntivo;
- per tutta la durata dei lavori l'attore niente ha eccepito con riguardo ad eventuali vizi e difetti, essendo al contrario sempre presente in cantiere e tenendo un confronto costante con l'appaltatore;
- i vizi lamentati in sede di opposizione riguarderebbero mere scelte stilistiche e di gusto estetico, che comunque non si giustificano in ragione del fatto che il committente era a conoscenza dei fatti nel corso dei lavori e ha partecipato alle decisioni oggi contestate. Pertanto, eccepisce in via preliminare la decadenza dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per non avere l'attore immediatamente denunciato i vizi e i difetti dell'opera, e chiede il rigetto integrale delle domande di parte attrice con conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, l'accertamento del maggior credito dell'impresa appaltatrice con compensazione di quanto eventualmente dovuto al committente.
3) Con ordinanza del 20.2.2024 seguita alla celebrazione della prima udienza, il giudice ha respinto l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e formulato alle parti proposta transattiva ex art. 185bis c.p.c. A seguito della mancata adesione di parte attrice alla suddetta proposta, è stata disposta CTU con il seguente quesito: «Il C.T.U., letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti e i luoghi interessati, acquisito se del caso e nei limiti dell'art. 198 c.p.c. ogni altro documento contabile utile ai fini dell'espletamento dell'incarico, accerti:
- il valore delle forniture e delle opere aggiuntive realizzate dalla convenuta rispetto al contratto prodotto come doc. 1 di parte attrice, e oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
- la presenza, nelle opere realizzate, dei vizi lamentati dalla parte opponente;
- il costo che questa dovrà sostenere per eliminarli" Tenti la conciliazione della lite». Esperita la consulenza tecnica e ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 10.9.2024 sono stati assegnati i termini per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e termini ex art. 189 c.p.c. con fissazione dell'udienza cartolare del 30.10.2025 per il trattenimento in decisione. pagina 5 di 10 4) La causa verte sulla verifica del corretto adempimento del contratto di appalto stipulato dalle parti per la ristrutturazione di un immobile di proprietà dell'attore, del quale quest'ultimo lamenta la non corretta esecuzione perché presenterebbe vizi e difformità rispetto alle lavorazioni pattuite, mentre il convenuto lamenta il mancato pagamento di opere extracapitolato pur eseguite dietro accordo con la controparte. Data l'esistenza di pretese reciproche, si è proceduto in questa sede all'esperimento della consulenza tecnica volta ad accertare l'eventuale sussistenza delle difformità allegate dall'attore e l'effettiva esecuzione dei lavori il cui corrispettivo è oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
5) L'opposta ha richiesto il provvedimento monitorio per aver effettuato, oltre a quanto previsto dal contratto, la posa della macchina condizionatore e del controsoffitto nella camera da letto, il rifacimento del balcone e dei marmi dei davanzali e l'elettrificazione delle tapparelle dell'appartamento. Chiede poi la corresponsione della differenza di costo delle porte e dell'arredo del bagno rispetto a quanto inizialmente pattuito, per l'ammontare complessivo di € 12.396. L'attore domanda invece il pagamento di quanto necessario per la rimozione dei vizi dovuti all'errata esecuzione delle lavorazioni, e in particolare per l'errata posa delle piastrelle del pavimento e del rivestimento del bagno, del portoncino d'ingresso e del pavimento, sito a una quota troppo bassa che impedisce il raccordo con le porte e gli infissi, e la larghezza inferiore al dovuto delle porte delle due camere. Il consulente tecnico ha perciò proceduto all'esame dei luoghi e ha potuto accertare la parziale fondatezza di entrambe le pretese nei limiti che seguono.
6) Il pagamento degli importi richiesti per l'esecuzione di opere extracapitolato oggetto delle fatture n. 36/2022 e n. 37/2022 è dovuto unicamente nella misura in cui queste non fossero già comprese nell'iniziale accordo sottoscritto dalle parti. In particolare, la fornitura e la posa della macchina condizionatore, in sé non contestata, non erano incluse nel contratto di appalto, che espressamente prevede, al punto “Impianto CDZ canalizzato LG 18000” la «Realizzazione di tutte le sole predisposizioni […]. Il tutto a consentire la sola posa del macchinario con futura chiusura in cartongesso». Il consulente tecnico ha stimato il costo dell'apparecchio in € 1.200 facendo riferimento al prezzo medio di vendita reperibile online, e il costo della posa in € 500, il tutto compreso di i.v.a. al 22%, e si ritiene abbia correttamente argomentato alle repliche del consulente tecnico di parte in merito alla sottostima del costo della macchina dovuta alla sua obsolescenza e all'innalzamento dei prezzi dettato dalla possibilità di fruire di agevolazioni fiscali nel corso del periodo in questione. La stima effettuata è da considerarsi infatti corretta e comunque adeguata sia per l'inflazione che ha, anch'essa, determinato un aumento dei prezzi dal 2021 sia perché è ragionevole ritenere in ogni caso che le imprese edili godano di sconti dai fornitori sui listini prezzi riservati agli acquirenti al dettaglio. D'altra parte, l'impresa non ha prodotto alcun documento da cui risulti la spesa da essa affrontate per l'acquisto dei materiali in esame. Per il rifacimento del balcone, dei marmi dei davanzali e per la controsoffittatura della camera da letto il CTU ha utilizzato quale riferimento il prezziario della Regione Piemonte per la stima del valore delle lavorazioni e dei materiali utilizzati. pagina 6 di 10 È stata parzialmente accolta la contestazione sollevata dal CTP di parte convenuta sulle lavorazioni non conteggiate di rifacimento e impermeabilizzazione del sottofondo del balcone e di rimozione e sostituzione delle soglie in pietra, con aumento dell'importo calcolato di € 300. Il totale dovuto per il rifacimento del balcone ammonta quindi a € 680. Con riguardo al rifacimento di marmi e davanzali, nel cui calcolo sono comprese la rimozione e sostituzione delle soglie in pietra di cui sopra, il CTU ha stimato un costo complessivo di € 500 per fornitura e posa, aumentato di € 350 oltre i.v.a. in accoglimento delle osservazioni del CTP per la posa di un maggior quantitativo di pietre rispetto a quello calcolato e per la lucidatura di quelle nuove. Il totale complessivo dovuto per queste lavorazioni è € 850 oltre i.v.a. Si ritiene corretto conteggiare nell'importo dovuto all'appaltatrice anche la somma di € 792 relativa alla controsoffittatura della camera, poiché, se è vero che non è possibile ritenerne l'espressa esclusione dal contratto come invece affermato dal CTP nel corso delle osservazioni alla bozza peritale, è vero che non vi è alcuna previsione contrattuale il cui tenore consenta di ritenerla in essa compresa né parte attrice ha addotto prove in tal senso. Per l'installazione delle tapparelle elettriche, invece, il CTU ha quantificato le lavorazioni in € 860 oltre i.v.a. per le quattro finestre su cui l'installazione è stata effettuata. Della differenza di costo tra le porte interne e l'arredo del bagno rispetto a quanto inizialmente previsto e dell'accettazione dell'aumento da parte dell'attore non esiste documentazione, e pertanto il relativo pagamento non può essere riconosciuto. L'importo dovuto, compresa i.v.a., per le opere extracapitolato eseguite dall'opposta ammonta quindi a:
€ 1.700 (i.v.a. al 22% compresa) per la fornitura e posa della macchina condizionatore, € 748 per il rifacimento del balcone (€ 680 oltre i.v.a. al 10%), € 935 per la fornitura e posa dei marmi e dei davanzali (€ 850 oltre i.v.a. al 10%), € 871,20 per la controsoffittatura della camera da letto (€ 792 oltre i.v.a. al 10%), € 946 per l'installazione delle tapparelle elettriche (€ 860 oltre i.v.a. al 10%), per l'ammontare complessivo di € 5.200,20.
7) Per quanto concerne i vizi lamentati dall'attore, la consulenza tecnica ne ha accertato la parziale sussistenza quantificando gli importi necessari alla loro rimozione e la cui restituzione è, quindi, dovuta dall'impresa convenuta per l'inesatta esecuzione delle lavorazioni. Il CTU ha negato l'esistenza di un vizio di per sé legato all'abbassamento del pavimento, dovuto alla corretta scelta di rimuovere quello precedente, sul quale ne era già stato posato un altro, per evitare un sovraccarico dei solai, ma ha riscontrato il mancato raccordo del pavimento con i serramenti, che ne rende impossibile la perfetta chiusura. Con riguardo, invece, alla lamentata inesatta posa delle liste del pavimento del bagno si è escluso che il contratto prevedesse espressamente che le stesse dovessero essere disposte in obliquo come nel resto dell'appartamento o che tale esigenza potesse derivare da necessità strutturali, e lo stesso è accaduto con riferimento alle piastrelle di rivestimento. La contestazione in merito all'errata posa si riduce, perciò, all'allegazione di un vizio estetico, non di per sé irrilevante in quanto sicuramente l'aspetto dell'immobile e delle rifiniture assume un ruolo determinante nella scelta dei materiali e delle modalità di ristrutturazione. Tuttavia, non risulta che il committente abbia dato specifiche disposizioni in merito né appare ragionevole ritenere che le opere siano state eseguite senza che egli ne avesse contezza, e, pertanto, il pagina 7 di 10 vizio estetico dovuto alla disarmonica posa complessiva delle piastrelle e del pavimento dovrebbe, per assumere la consistenza di un vizio risarcibile, essere immediatamente percepibile ed evidente. Si può, perciò, concordare con la valutazione espressa dal consulente tecnico sul fatto che la posa lineare della pavimentazione del bagno sia conforme al gusto generale e che il passaggio tra l'area con pavimentazione a liste oblique e quella con liste verticali sia tollerabile, coincidendo con la soglia della porta, risultando peraltro verosimile che perseguisse un effetto ottico di allungamento di uno spazio ridotto. Lo stesso deve dirsi relativamente alle piastrelle di rivestimento del bagno, il cui motivo irregolare fa presumere che le stesse siano disegnate per essere così disposte. Nessun vizio estetico grave può quindi essere riconosciuto in questo senso. L'attore contesta poi la ridotta larghezza delle porte rispetto al dovuto. Il CTU ha però rilevato la mancanza di un'espressa previsione in contratto che stabilisse una diversa misura delle stesse rispetto al telaio già presente, che peraltro, avrebbe dovuto eventualmente essere ampliato con modifiche strutturali del tutto differenti rispetto alla semplice sostituzione della parte mobile e non contemplate nelle pattuizioni. Sul punto, tuttavia, si è precisato che il fissaggio non è avvenuto con materiali adeguati e richiede, quindi, un intervento. Il costo per gli interventi necessari all'eliminazione dei vizi è stato quantificato dal consulente in € 1.650, comprensivo di i.v.a. Parte attrice ha provveduto poi a documentare l'esistenza di danni a due stanze di appartamenti adiacenti, la cui riparazione si stima possa aver richiesto € 800. Si ritiene, infine, che l'aumento del gradino di 17mm tra la quota di pavimentazione interna e le soglie delle porte esterne di ingresso e dei balconi possa effettivamente provocare disagio e costituire una complicazione aumentando il rischio di inciampo come rilevato dal CTP di parte attrice, cosicché dev'essere riconosciuto l'ulteriore importo di € 1.000 che il CTU ha ritenuto eventualmente necessario alla rimozione del vizio. La somma complessiva che dev'essere riconosciuta in favore dell'attore ammonta pertanto ad € 3.450.
8) L'eccezione di decadenza mossa dall'appaltatrice, infine, non è fondata. Controparte_1 contesta la possibilità di di avvalersi della garanzia per vizi prevista nella disciplina Pt_1 dell'appalto all'art. 1667 c.c. per non aver presentato tempestiva denuncia nel termine di sessanta giorni dalla scoperta delle difformità o dei vizi. Tuttavia, emerge da documentazione, anche fotografica (v. doc. 5 att.), e dalla consulenza tecnica esperita, che i vizi contestati, e poi riconosciuti, erano di immediata evidenza e riscontrabili ad un primo esame visivo, oltre ad essere taluni, come l'abbassamento dei pavimenti e il conseguente innalzamento del gradino di congiunzione con le porte esterne, considerati e ritenuti non rilevanti. Trattandosi di vizi evidenti, gli stessi dovevano essere conosciuti dall'appaltatore, dal che la non necessità del rispetto del termine di sessanta giorni per la denuncia da parte del committente ai sensi del comma 2, art. 1667, c.c. Non può valere a dimostrare l'accettazione formale dell'opera il pagamento delle fatture n. 21/2021 e n. 23/2021 (doc. C1 ter conv.), acconto e saldo del corrispettivo pattuito a corpo, e quindi non per le singole voci di spesa, anche perché, per stessa ammissione della convenuta, parte attrice ha da un certo momento in avanti impedito l'ingresso al cantiere alla convenuta, con il che non sono stati effettuati né la consegna né il collaudo. pagina 8 di 10 Peraltro, e in ogni caso «[…] "consegna" e "accettazione" dell'opera sono atti distinti: la consegna costituisce un atto puramente materiale, che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con la conseguente manifestazione negoziale, la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità palesi ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19019 del 31/07/2017; Sez. 2, Sentenza n. 5131 del 06/03/2007; nello stesso senso Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 27915 del 23/09/2022). Cosicché dalla mera consegna non può desumersi ipso facto l'accettazione, salvo che non sia integrata la fattispecie della "accettazione tacita", che richiede un surplus rispetto alla mera consegna, ossia che alla consegna possa attribuirsi, in concreto, un preciso significato giuridico: la ricezione dell'opera "senza riserve", nonostante "non si sia proceduto alla verifica", a fronte di "difformità o vizi palesi" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1576 del 22/01/2025; Sez. 3, Sentenza n. 2010 del 21/06/1972; Sez. 3, Sentenza n. 4061 del 23/12/1968). Soltanto tale forma di consegna importa rinuncia del committente al diritto di verifica e collaudo, con la conseguente liberazione dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1667, primo comma, c.c., dalla garanzia per difformità o vizi riconoscibili o conosciuti dal committente. Siffatta "accettazione tacita", cioè, spiega gli stessi effetti del collaudo, precludendo la possibilità di far valere, così in via di azione, come in via di eccezione, i cosiddetti difetti palesi. Ebbene, con riguardo ai vizi dell'opera conosciuti o riconoscibili, il committente, che non abbia accettato l'opera medesima, non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art. 1667, primo comma, c.c., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia (ossia l'impossibilità di farli valere successivamente, a prescindere da qualsiasi termine di decadenza, che decorre dalla "scoperta" per i soli vizi occulti). Pertanto, prima dell'accettazione e della consegna dell'opera, non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comunque rilevabili, i quali, se non fatti valere in corso d'opera, possono essere dedotti alla consegna: ma prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia e prima della consegna "definitiva" non decorrono i termini di prescrizione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11 del 03/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 14584 del 30/07/2004; Sez. 1, Sentenza n. 9174 del 11/12/1987; Sez. 2, Sentenza n. 962 del 05/02/1983; Sez. 2, Sentenza n. 3752 del 06/11/1975; Sez. 3, Sentenza n. 346 del 13/02/1970; Sez. 1, Sentenza n. 2430 del 25/09/1964; Sez. 1, Sentenza n. 444 del 06/03/1962)» (Cass. civ., n. 18409/2025 in motivazione).
9) In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 2030/2023 dev'essere revocato, il credito dell'attore è accertato in misura di € 3.450 e quello del convenuto in € 5.200,40. Per effetto della richiesta di compensazione avanzata da entrambi, l'attore dovrà corrispondere all'impresa convenuta la differenza, pari ad € 1.750,20.
10) Visto l'esito complessivo della lite e la reciproca soccombenza parziale, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di causa nella misura della metà, con condanna dell'attore alla corresponsione della restante metà. La misura è liquidata in dispositivo in prossimità ai parametri medi previsti per il valore di riferimento, individuato dalla somma dei crediti accertati (€ 8.650,20). Non assume rilievo la mancata accettazione – da parte dell'attore - della proposta conciliativa formulata da questo giudice, posto che all'esito dell'istruttoria si è accertato che i rispettivi crediti pagina 9 di 10 devono essere sensibilmente ridotti rispetto alle domande originarie. Non vi sono quindi i presupposti per una diversa regolazione delle spese o per pronunce ex art. 96 c.p.c. Infine, tenuto conto del fatto che le indagini tecniche hanno dimostrato la parziale fondatezza delle istanze di entrambe le parti, le spese di CTU possono restare per metà a carico di ciascuna di esse, ed ognuna sopporterà le proprie spese di CTP.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2030/2023 emesso dal Tribunale di Torino il 13.3.2023;
- accerta che è debitore verso della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 5.200,40;
- accerta che è debitore verso della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 3.450;
- dichiara la compensazione dei rispettivi crediti fino a concorrenza, e per l'effetto condanna Parte_1 al pagamento in favore di della differenza, pari a €
[...] Controparte_1
1.750,20, oltre interessi di mora ex art. 1284 co. 4 c.p.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo;
- pone definitivamente a carico di ciascuna delle parti la metà delle spese di CTU, liquidate con decreto del 9.4.2025;
- liquida le spese di lite in misura di € 5.000, e, compensate le stesse per la metà, condanna Parte_1 al pagamento in favore di della restante parte, in misura
[...] Controparte_1 di € 2.500, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Torino, 5.11.2025
Il GI EF MO
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