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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2874/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Caterina Chiulli Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel. dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2874/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETRO Parte_1 C.F._1
RUGGERI, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA ROMANA, 51 20149 MILANO presso il difensore appellante contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. FLAVIO BELELLI, elettivamente domiciliata in VIA P.IVA_1
CINGOLI, 4/A 60128 ANCONA presso il difensore appellata con l'intervento del pagina 1 di 13 PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Querela di falso
Conclusioni per Parte_1
Voglia l' Ecc.Ma Corte D'Appello adita, previe le declaratorie ritenute più opportune in rito e in merito e in riforma della sentenza impugnata In via preliminare: Disporre preliminarmente il sequestro, mediante ordine diretto all' , ai sensi dell'art. 224 c.p.c., di tutti gli Controparte_1 originali degli avvisi di ricevimento delle cartelle sopra indicate dal n.1 al n. 15 del premesso e prodotte con atto di appello nel procedimento n.3516/2019 presso la Commissione Tributaria Regionale nonché delle ricevute di deposito e affissione presso il In via principale: - Accertare e dichiarare la CP_2 falsità ideologica e materiale degli avvisi di ricevimento relativi alle cartelle sopra nel premesso indicate dal n.1 al n. 15 per i motivi in quella sede specificati;
- accertare la falsità delle ricevute pec relative alle cartelle n. 06820160134558506000; n.06820160008675322000 ;
n.06820160107518449000; n. 06820170060820910000 ; n.06820170068632809000; prodotte dall' nel procedimento n. 3516/2019 R.G. presso la Commissione Controparte_1
Tributaria Provinciale di Milano;
-accertare e dichiarare la falsità dei ruoli relativi a tutte le cartelle oggetto della presenta citazione per querela di falso e nel premesso tutte specificate;
In via istruttoria: -
Disporre perizia tecnica d'ufficio sulle ricevute pec delle cartelle n. 06820160134558506000;
n.06820160008675322000 ; n.06820160107518449000; n. 06820170060820910000;
n.06820170068632809000 ; - Disporre l' acquisizione delle ricevute di deposito e d affissione relative alle notifiche indicate nelle cartelle nel premesso menzionate;
- Concedere i termini di cui all'art. 183
c.p.c. sesto comma;
In ogni caso: Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese generali di giudizio da distrarre a sottoscritto avvocato antistatario.
Conclusioni per : Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, - rigettare l'appello proposto dalla società Sig.ra e confermare la inammissibilità, l'infondatezza e il rigetto della proposta querela di Parte_1
Cod falso. Firmato Da: FLAVIO BELELLI Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA
Serial#: In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del presente C.F._3
pagina 2 di 13 grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore Avv. Flavio Belelli che si dichiara antistatario.
Conclusioni Procuratore Generale:
Conferma del provvedimento impugnato
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2390/24, ha respinto le querele di falso proposte da avverso: Parte_1
1.1. le ricevute pec relative a 5 cartelle esattoriali: n. 06820160134558506000;
n.06820160008675322000 n.06820160107518449000; n. 06820170060820910000;
n.06820170068632809000 notificate nelle date in esse riportate, in quanto “prive di firma digitale e marca temporale certa che ne rendano impossibile la modifica da un semplice personal computer” (cfr. pag. 3 atto citazione);
1.2. gli avvisi di ricevimento relativi alle cartelle: 1) n. 06820060223828071000 che risulta notificata il 26/10/2006 2) n. 06820060276282705000 che risulta notificata il 9/05/2007 3) n.
06820070383387346000 che risulta notificata il 18/12/2007 4) n. 06820100026429604000 che risulta notificata il 5/10/2011 5) n. 06820110205443805000 che risulta notificata il 19/06/2014
6) n. 06820120013128272000 che risulta notificata il 15/11/2012 7) n.
06820120183353452000 che risulta notificata il 25/06/2014 8) n. 06820120197650582000 che risulta notificata il 27/06/2014 9) n. 06820120205084825000 che risulta notificata il
27/06/2014 10) n. 06820130008771310000 che risulta notificata il 27/06/2014 11) n.
06820130021235128000 che risulta notificata il 27/06/2014 12) n. 06820140022750405000 che risulta notificata il 19/07/2014 13) n. 06820150026701163000 che risulta notificata il
4/11/2015 14) n. 06820150026701264000 che risulta notificata il 4/11/2015 15) n.
06820160008675322000 che risulta notificata il 22/06/2016, in quanto riportanti “attestazioni non conformi al vero” e “evidenti divergenze fra la data di notifica indicata nell'avviso di ricevimento prodotto e in quella indicata nel ruolo”, tali da porre il problema della veridicità delle attestazioni riportate negli avvisi di ricevimento.
pagina 3 di 13 2. Parte attorea deduceva che l aveva proposto appello contro la sentenza Controparte_1 con cui la Commissione Provinciale Tributaria di Milano aveva annullato le cartelle di pagamento per carenza di prova della notifica, producendo i relativi referti di notifica oggetto della successiva querela di falso. In via istruttoria, l'attrice chiedeva perizia tecnica sulle ricevute di avvenuta consegna delle PEC e l'acquisizione degli originali di tutti i restanti avvisi di ricevimento, relativi ruoli e cartelle.
3. Il giudice di prime cure ha richiamato, quanto alle notifiche di n. 5 cartelle effettuate via PEC, il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella certezza pubblica, tipica degli atti facenti fede fino a querela di falso;
una tale conclusione, ad avviso della Corte di Cassazione ivi citata, riposa sia sul dato formale del numero chiuso degli atti dotati di tale speciale efficacia di pubblica fede, numero chiuso non suscettibile di estensione analogica;
sia sulle conseguenze che il legislatore ha ricollegato a detti documenti, qualificandoli in termini di semplice prova dell'avvenuta consegna del messaggio e trattando del concetto di opponibilità ai terzi;
con ciò emergendo indici particolarmente significativi circa il fato che il legislatore abbia voluto escludere una qualsivoglia certezza pubblica alle attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata.
4. Con riguardo agli avvisi di ricevimento relativi alla restanti n. 15 cartelle, il Tribunale di Milano ha preso in considerazione le censure attoree e in particolare ha osservato:
4.1. quanto alle cartelle: 1) n. 06820060223828071000 che risulta notificata il 26/10/2006 all'indirizzo di Corso Sempione 98 2) n. 06820060276282705000 che risulta notificata il
9/06/2007 all'indirizzo di Corso Sempione 98 - che in base alla documentazione prodotta da parte attrice (doc. 3, 4 e 5) risultano entrambe notificate a mezzo posta all'indirizzo di Corso
Sempione 98 – Milano, mediante consegna della busta al portiere - l'attrice aveva dedotto la falsità di quanto attestato dall'incaricato alla distribuzione dato che nelle date indicate essa non era più residente all'indirizzo di corso Sempione 98, essendosi trasferita dal 3 marzo 2006 in
Via Col di Lana 12, Milano. Rilevava il giudice di prime cure che, in sostanza, l'attrice si doleva del fatto che il portiere dello stabile di corso Sempione 98, consegnatario del plico, non poteva ricevere l'atto, poiché la destinataria non era più residente a quell'indirizzo. Ora –
pagina 4 di 13 evidenziava il giudice - tale censura non attiene alla veridicità di quanto attestato dall'agente postale, ossia alla consegna del plico al portiere dello stabile di corso Sempione 98 - circostanza che non è contestata dalla - avendo ad oggetto un vizio di validità Parte_1 della notifica, che deve essere esaminato dal giudice naturale innanzi al quale l'atto è stato impugnato. Di qui il giudizio di inammissibilità e di infondatezza delle querele sopra indicate.
4.2. Quanto alla cartella 3) n. 06820070383387346000 - che risulta notificata a mezzo posta il
18/12/2007 all'indirizzo di via Col di Lana 12 mediante consegna della busta al portiere,
l'attrice ne deduceva la falsità, perché l'agente postale avrebbe falsamente attestato l'assenza della destinataria o di altri soggetti abilitati alla consegna, mentre la in quel giorno Parte_1 era presente, insieme alla madre, in via Col di Lana 12, dove si trovava anche l'ufficio della propria ditta individuale con orari d'ufficio. Anche in questo caso l'attrice non contestava quanto attestato dall'agente postale, ossia che il plico era stato effettivamente consegnato al portiere dello stabile di via Col di Lana 12, ma si limitava a muovere rilievi quanto alla sussistenza dei presupposti per la validità della notifica, presupposti riservati alla giurisdizione del giudice tributario. Da tali rilievi discendeva l'inammissibilità e l'infondatezza della querela di falso.
4.3. Quanto a tutti gli altri avvisi di notifica relativi alle cartelle: 4) n. 06820100026429604000 che risulta notificata il 5/10/2011; 5) n. 06820110205443805000 che risulta notificata il
19/06/2014 6) n. 06820120013128272000 che risulta notificata il 15/11/2012 7) n.
06820120183353452000 che risulta notificata il 25/06/2014 8) n. 06820120197650582000 che risulta notificata il 27/06/2014 9) n. 06820120205084825000 che risulta notificata il
27/06/2014 10) n. 06820130008771310000 che risulta notificata il 27/06/2014 11) n.
06820130021235128000 che risulta notificata il 27/06/2014 12) n. 06820140022750405000 che risulta notificata il 19/07/2014; 13) n. 06820150026701163000 che risulta notificata il
4/11/2015; 14) n. 06820150026701264000 che risulta notificata il 4/11/2015; 15) n.
06820160008675322000 che risulta notificata il 22/06/2016, il Tribunale di Milano rilevava che le notifiche si erano perfezionate con il rito degli irreperibili mediante deposito del plico presso il Comune, dopo che l'agente postale aveva effettuato l'accesso presso l'indirizzo di via
Col di Lana 12 e aveva constatato che la destinataria era “sconosciuta all'indirizzo” ovvero risultava “trasferita” come da informazioni ricevute sul luogo (su alcuni avvisi si legge “info custode”). L'attrice deduce la falsità di tale attestazione, affermando che nelle date sopra pagina 5 di 13 indicate essa risultava ancora residente in [...], come da certificato di residenza che produce, senza tuttavia in alcun modo dubitare del fatto che il notificatore abbia effettivamente ricevuto dal custode le informazioni di cui all'attestazione, ovvero che abbia constatato – come di prassi - l'assenza del nominativo della destinataria nella pulsantiera o l'assenza di una casella delle lettere nominativa. Si trattava, ad avviso del giudice di prima istanza, di una prospettazione che avrebbe richiesto “un ben diverso sforzo di redazione dell'atto introduttivo, per la ricostruzione in fatto di quanto accaduto avanti all'agente postale, rispetto a quanto dallo stesso attestato, e che avrebbe comportato il rispetto dei conseguenti tassativi oneri probatori (come richiesti a pena di nullità dall'art. 221 secondo comma, c.p.c.). Onere di allegazione e di prova che è rimasto del tutto inadempiuto. Come già visto sopra queste doglianze potrebbero - eventualmente - sorreggere un'eccezione di invalidità delle singole notifiche, ma certo non sono adeguate, né sufficienti, per ritenere ammissibile una domanda di querela di falso svolta in via autonoma avanti al Tribunale”
Proseguiva ulteriormente il Tribunale di Milano, evidenziando che “è appena il caso di sottolineare che neppure i rilievi relativi alle denunciate 'divergenze fra la data di notifica indicata nell'avviso di ricevimento prodotto e quelle indicate nei singoli ruoli' possono avere rilevanza in sede di querela di falso, integrando al più meri errori di annotazione, che certo non esonerano l'ente impositore dall'onere di fornire piena e esatta prova delle notifiche effettuate per ciascuna cartella, come peraltro confermato dalla prima decisione della
Commissione Tributaria Provinciale che ha annullato i ruoli proprio per carenza di prova delle notifiche”.
5. La soccombenza dell'attrice, dunque, giustificava la condanna della stessa alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte. Inoltre, il mancato superamento del vaglio di ammissibilità delle plurime querele di falso proposte comportava la condanna della al pagamento Parte_1 della somma di € 8.000,00 ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c..
6. Avverso la sentenza di primo grado interponeva gravame chiedendo disporsi, Parte_1 in via preliminare, il sequestro presso l' di tutti gli originali degli avvisi di Controparte_1 ricevimento delle cartelle dal n. 1 al n. 15 al fine di accertare la falsità ideologica e materiale degli avvisi di ricevimento relativi alle cartelle di cui sopra. Con le note sostitutive dell'udienza fissata ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c. la difesa di parte appellante dichiarava di rinunciare alla pagina 6 di 13 domanda ed agli atti relativamente agli avvisi di ricevimento delle cartelle sub nn. 1, 5, 6, 8, 9, 10,
14 e per ricevute e ruoli relativi alle cartelle nn. 3 e 4.
7. L instava per il rigetto del gravame. Controparte_1
8. Dopo l'udienza di prima comparizione del 29.4.2025, il consigliere istruttore disponeva la trasmissione del fascicolo alla Procura generale per le conclusioni di competenza ai sensi dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., fissando udienza ex artt. 127 ter e 352 c.p.c. per la data dell'1.7.2025, con concessione di 50 giorni per il deposito delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per le note di replica. La Procura Generale trasmetteva le proprie conclusioni in data 30.5.2025, chiedendo il rigetto del gravame.
Motivi della decisione
9. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
9.1. erroneità della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata inammissibile la querela di falso relativamente alle notifiche di n. 5 cartelle avvenute via PEC (punto 4.1. della presente motivazione);
9.2. erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha dichiarato inammissibile la querela di falso per errata valutazione del thema decidendum, quanto ai restanti avvisi di ricevimento ( punto 4.2 della presente motivazione);
9.3. erroneità della decisione in ragione della mancata concessione dei termini di cui all'art. 183
c.p.c..
10. Quanto al motivo sub 9.1., la difesa della evidenzia che in primo grado aveva prodotto Parte_1 perizia giurata del tecnico informatico dott. il quale attestava che le ricevute Persona_1
PEC prodotte dall' non erano presenti nella casella di posta della destinataria Controparte_1
e non avevano carattere di autenticità. Ebbene, pur a fronte di tale produzione a conforto della censura, il giudice di primo grado non aveva disposto adeguata valutazione tramite CTU.
11. Quanto al motivo sub 9.2, la evidenzia che relativamente all'avviso di ricevimento n. Parte_1
60494780625 – 6 e all'avviso di ricevimento n. 60559642343 – 0, alle date dell'avvenuta notifica, rispettivamente il 26.102006 ed il 9.6.2007 la stessa non era presente a detto indirizzo Parte_1 in Corso Sempione, 98, Milano, essendo residente in [...], Milano sin dal marzo
2006. Ebbene, era evidente che la falsità di quanto attestato dall'agente postale non poteva che pagina 7 di 13 essere accertata tramite querela di falso ed erroneamente il giudice aveva dichiarato inammissibile la querela, sostenendo che la non aveva contestato la consegna al portiere dello stabile. Parte_1
12. Quanto alla cartella n. 3, risultava dall'avviso di ricevimento n. 60597422056 – 2 che la stessa era stata consegnata il 18.12.2007 al portiere dello stabile di via Col di Lana, 12 in assenza del destinatario, familiare o addetto alla casa. Ebbene, in questo caso la signora in tale data Parte_1 era presente a detto indirizzo, che costituiva non solo la sua residenza, ma anche la sede della sua ditta individuale, cui collaborava anche la madre, , pure presente in tale data. Controparte_4
13. Quanto agli altri avvisi di ricevimento – che risulterebbero indirizzati in via Col di lana, 12 Milano
- relativi alle cartelle nn. 4 – 15, l'appellante denuncia la falsità dell'attestazione riportata nei suddetti avvisi di ricevimento, che alternativamente attestavano che la era “sconosciuta Parte_1
o trasferita”, nonostante ciò non risultasse affatto dal certificato di residenza. Ora, il giudice di prime cure, non concedendo i termini ex art. 183 c.p.c., aveva posto l'attrice nella materiale impossibilità di dimostrare la falsità sopra descritta degli avvisi.
14. Quanto al motivo sub 9.3, la difesa dell'impugnante rileva che la mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. aveva irrimediabilmente pregiudicato il diritto di difesa.
15. Prima di esaminare i motivi di gravame sopra illustrati, è necessario premettere che la difesa di diversamente da quanto indicato nella precisazione delle conclusioni in data Parte_1
11.5.2025, nelle note sostitutive dell'udienza dell'1.7.2025 ha specificato che rinunciava alla domanda ed agli atti relativamente agli avvisi di ricevimento delle cartelle sub nn. 1, 5, 6, 8, 9, 10 che corrispondono agli avvisi indicati con la stessa numerazione progressiva a pag. 4 dell'atto di citazione di primo grado;
ha altresì precisato che rinunciava alla domanda ed agli atti quanto alle ricevute delle cartelle n. 06820160107518449000 e n. 06820170060820910000, cartelle menzionate a pag. 9 della citazione di primo grado, rigo n.
2. Ebbene, occorre verificare quali avvisi e, di conseguenza, quali motivi di gravame siano coinvolti dalle predette rinunce. Ora, le predette rinunce non afferiscono alle notifiche effettuate via PEC, con la conseguenza che il motivo di impugnazione sub n.
9.1 non ne resta travolto.
16. Opinione della Corte quanto al motivo sub n. 9.1. La Corte osserva che l'appellante non si è minimamente confrontato con il percorso motivazionale della decisione gravata, incentrato sull'insussistenza della certezza pubblica delle ricevute di avvenuta consegna. In proposito, la
Corte di Cassazione anche con decisioni successive a quelle citate nella sentenza impugnata, con orientamento condiviso anche dalla dottrina, ha esposto che “in tema di notifiche telematiche nei
pagina 8 di 13 procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (R.A.C), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo
a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella certezza pubblica propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, che l' art. 16 del d.m. n. 44 del
2011 si esprime in termini di opponibilità ai terzi ovvero di semplice prova dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò anche perché le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario. attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata” (v. Cass. civ. n. 29732/2018; v. anche Cass. civ. n. 4789/2018). In particolare, Cass. civ. n. 15035/2016, in motivazione, ha chiarito che erroneamente la corte d'appello aveva ritenuto che per superare l'attestazione contenuta nella RAC fosse sempre necessario proporre querela di falso, “dovendo invece applicarsi il principio a tenore del quale nelle notifiche telematiche a mezzo della posta elettronica certificata, richieste dal cancelliere dell'ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 15, comma terzo, 1.fall., la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisce prova dell'avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, pure suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto, senza necessità di proporre querela di falso.” Ebbene, la difesa della non ha contrapposto Parte_1 differenti decisioni od opinioni dottrinarie, perseverando nel richiedere l'ammissione di CTU tecnico - informatica, ossia nel richiedere l'ammissione di un mezzo di prova che ben avrebbe potuto richiedere nell'ambito del giudizio tributario, ossia innanzi al giudice legittimato a pronunciarsi in merito alla validità della notifica, essendo il Tribunale di Milano adito competente solo limitatamente alla querela di falso. Così risolta la questione dell'efficacia della RAC, ne consegue che è da respingere la prospettazione dell'appellante secondo cui le risultanze di tali ricevute di consegna, essendo trasfuse nei ruoli, li renderebbero impugnabili con querela di falso.
Ciò anche perché, ove mai venisse contestata la fede pubblica dei ruoli, la difesa avrebbe dovuto pagina 9 di 13 impugnare di falso detti ruoli e non l'atto presupposto. Per tali considerazioni, la censura in questione va respinta.
17. Opinione della Corte quanto al motivo sub n. 9.2. La Corte premette che ex art. 2700 c.c. “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. In sostanza, l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso solo relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese, agli atti dallo stesso compiuti o avvenuti in sua presenza, ma tale efficacia non si estende all'intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale. In particolare, l'atto costituente la cd. relata di notifica, in quanto redatta da pubblico ufficiale, fa fede fino a querela di falso oltre che della provenienza dell'atto dall'ufficiale giudiziario che lo ha formato, anche delle attestazioni di questo in ordine all'attività dallo stesso svolta ed alle dichiarazioni ricevute, mentre può essere provata con ogni mezzo la non conformità al vero di tali dichiarazioni ( Cass. civ. n. 7107/1998; v. Cass. civ., n.
11452/2003 per l'equiparazione dell'attività dell'ufficiale giudiziario a quella svolta dall'agente postale in forza dell'art. 1 L. n. 890/1982, profilo non contestato).
18. Posta tale fondamentale premessa, la difesa della - come già esposto sub n. 15 - con Parte_1 le note sostitutive dell'udienza dell'1.7.12025 ha rinunciato “alla domanda ed agli atti” e, dunque, alla proposta querela di falso relativamente agli avvisi di ricevimento di alcune cartelle, tra cui la n.
1 trattata a pag. 7 dell'atto di citazione di secondo grado, di tal ché la Corte non esamina il relativo profilo.
19. Restano, invece, da esaminare, gli avvisi relativi alle altre cartelle, ossia, in primo luogo, la cartella n. 0682007038338734600 con avviso di ricevimento n. 60597422056 – 2. Sul punto la non contesta che l'atto sia stato consegnato al portiere dello stabile di via Col di Lana, Parte_1
12, come risulta chiaramente ed incontrovertibilmente dal doc. n. 5 allegato all'atto di citazione di primo grado. La contesta, invece, la validità della notifica, assumendo di essere stata Parte_1 presente in tale data ed in tale orario;
ebbene, anche in questo caso, la doglianza attiene alla validità della notifica,, doglianza da esporre innanzi al giudice tributario, ma non si inscrive in alcun modo nella proposta querela di falso.
20. Quanto agli avvisi di ricevimento indicati a pag. 9 dell'atto di citazione in appello, esclusi quelli sui quali è intervenuta rinuncia come già indicato sub n. 15, la Corte rileva che effettivamente pagina 10 di 13 negli stessi la è indicata come “sconosciuta” o “trasferita”. Ebbene, anche in relazione a Parte_1 tali avvisi, la doglianza concerne l'invalidità della notifica, ma la difesa della non ha Parte_1 indicato un solo documento a supporto della proposta querela di falso. L'art. 221, II comma,
c.p.c., infatti, onera la parte di indicare gli elementi e le prove della dedotta falsità, proprio al fine del superamento del necessario vaglio di ammissibilità. Ora, nel caso in esame, anche ammettendo la non regolarità delle notifiche di cui agli avvisi di accertamento – attività non demandata al giudice di prime cure e men che meno alla Corte – è a dirsi che la non ha indicato le Parte_1 ragioni per le quali la relata sarebbe affetta da falsità. Al fine di dare concretezza alla sopra esposta considerazione, a titolo esemplificativo, la difesa dell'appellante avrebbe potuto assumere che la dicitura “sconosciuto” o “trasferito” era palesemente in contrasto con quanto l'agente notificatore poteva agevolmente constatare secondo i canoni di ordinaria diligenza e, quindi, in via meramente esemplificativa, in contrasto con l'esistenza di una pulsantiera con indicazione del relativo nome, in contrasto con la presenza di una buca delle lettere abbinata alla o, ancora, che l'agente postale aveva riportato dichiarazioni diverse da quelle rese dal Parte_1 portiere in ordine alla presenza della in via Col di Lana, 12. Solo, dunque, all'esito di Parte_1 puntuali allegazioni difensive, la querela di falso sarebbe stata ammissibile;
come solo a seguito di adeguata verifica istruttoria, avrebbe potuto essere accertata la falsità dell'avviso di ricevimento
(falsità in ordine a quanto rilevato dall'agente postale o a quanto allo stesso dichiarato dal portiere), con, a questo punto, pacifica ripercussione sulla validità della notifica. In tal senso, quindi, il
Collegio concorda con quanto affermato dal giudice di prime cure, che ha espressamente evidenziato la necessità di “ben diverso sforzo di redazione dell'atto introduttivo”. Da tanto deriva il rigetto della censura.
21. Opinione della Corte quanto al motivo sub n. 9.3. Il motivo non merita accoglimento, alla luce del fatto che il giudice ben poteva rimettere la causa in decisione al collegio, in ragione della questione di inammissibilità sollevata dalla difesa di parte convenuta. L'ordinanza interlocutoria con rigetto della concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. è vieppiù corretta alla luce degli specifici oneri di allegazione e di prova richiesti dall'art. 221 c.p.c..
22. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, segue il rigetto del gravame con conferma della sentenza di prime cure.
23. L'esito dell'appello giustifica la condanna di alla rifusione delle spese di lite del grado Parte_1 in favore di parte appellata, con l'applicazione dei valori medi per le cause di valore pagina 11 di 13 indeterminabile di media complessità e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi in secondo grado.
24. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna di ex art. 96, III comma, Parte_1
c.p.c., attesa l'inammissibilità e, in ogni caso, la manifesta infondatezza del gravame, neppure adeguatamente supportato a livello di allegazioni e caratterizzato da un'estrema genericità dei motivi di appello, che si sostanziano in confuse critiche alla sentenza di primo grado, prive di argomentazioni in diritto. In particolare, si ha riguardo alla reiterazione della richiesta di consulenza informatica, senza alcun confronto con la giurisprudenza citata dal Tribunale di Milano in punto carenza dei presupposti ex art. 2700 c.c.; ancora, si ha riguardo al mancato esame della distinzione tra profilo di validità della notifica e querela di falso. Del resto, come già accertato in prime cure, la querela di falso, ex art. 221, II comma c.p.c., deve contenere a pena di nullità
l'indicazione degli elementi e delle prove a supporto della dedotta falsità, proprio in ragione dell'estremo rigore che contraddistingue tale tipo di giudizio, con anche l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Trattasi, dunque, di un ingiustificato abuso del sistema giustizia che, come noto, non ha risorse illimitate. A tale riguardo, è utile richiamare Cass civ. n. 29462/2018 secondo cui: “in tema di responsabilità aggravata, ex art. 96, c. 3 c.p.c., costituisce abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine a ragioni già formulate nell'atto di appello, espresse attraverso motivi inammissibili, poiché pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame”; ed, ancora, Cass. civ. n. 29812/2019:
“la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”. Di conseguenza, la Corte reputa equo individuare, quanto alla condanna, una somma pari all'importo delle spese processuali liquidate in favore della parte appellata.
pagina 12 di 13 25. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2874/2024 R.G., ogni eccezione, istanza e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
n. 2390/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 Controparte_1
, le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 8.470,00 - oltre
[...] rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori come per legge, pronunciandone la distrazione in favore dell'avv. Flavio Belelli, dichiaratosi antistatario;
III. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
, della somma di € 8.470,00, ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c.;
[...]
IV. visto l'art. 96, IV comma, c.p.c., condanna al pagamento, in favore Parte_1 della della somma di € 500,00; Controparte_5
V. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 9.7.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Caterina Chiulli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Caterina Chiulli Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel. dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2874/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETRO Parte_1 C.F._1
RUGGERI, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA ROMANA, 51 20149 MILANO presso il difensore appellante contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. FLAVIO BELELLI, elettivamente domiciliata in VIA P.IVA_1
CINGOLI, 4/A 60128 ANCONA presso il difensore appellata con l'intervento del pagina 1 di 13 PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Querela di falso
Conclusioni per Parte_1
Voglia l' Ecc.Ma Corte D'Appello adita, previe le declaratorie ritenute più opportune in rito e in merito e in riforma della sentenza impugnata In via preliminare: Disporre preliminarmente il sequestro, mediante ordine diretto all' , ai sensi dell'art. 224 c.p.c., di tutti gli Controparte_1 originali degli avvisi di ricevimento delle cartelle sopra indicate dal n.1 al n. 15 del premesso e prodotte con atto di appello nel procedimento n.3516/2019 presso la Commissione Tributaria Regionale nonché delle ricevute di deposito e affissione presso il In via principale: - Accertare e dichiarare la CP_2 falsità ideologica e materiale degli avvisi di ricevimento relativi alle cartelle sopra nel premesso indicate dal n.1 al n. 15 per i motivi in quella sede specificati;
- accertare la falsità delle ricevute pec relative alle cartelle n. 06820160134558506000; n.06820160008675322000 ;
n.06820160107518449000; n. 06820170060820910000 ; n.06820170068632809000; prodotte dall' nel procedimento n. 3516/2019 R.G. presso la Commissione Controparte_1
Tributaria Provinciale di Milano;
-accertare e dichiarare la falsità dei ruoli relativi a tutte le cartelle oggetto della presenta citazione per querela di falso e nel premesso tutte specificate;
In via istruttoria: -
Disporre perizia tecnica d'ufficio sulle ricevute pec delle cartelle n. 06820160134558506000;
n.06820160008675322000 ; n.06820160107518449000; n. 06820170060820910000;
n.06820170068632809000 ; - Disporre l' acquisizione delle ricevute di deposito e d affissione relative alle notifiche indicate nelle cartelle nel premesso menzionate;
- Concedere i termini di cui all'art. 183
c.p.c. sesto comma;
In ogni caso: Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese generali di giudizio da distrarre a sottoscritto avvocato antistatario.
Conclusioni per : Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, - rigettare l'appello proposto dalla società Sig.ra e confermare la inammissibilità, l'infondatezza e il rigetto della proposta querela di Parte_1
Cod falso. Firmato Da: FLAVIO BELELLI Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA
Serial#: In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del presente C.F._3
pagina 2 di 13 grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore Avv. Flavio Belelli che si dichiara antistatario.
Conclusioni Procuratore Generale:
Conferma del provvedimento impugnato
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2390/24, ha respinto le querele di falso proposte da avverso: Parte_1
1.1. le ricevute pec relative a 5 cartelle esattoriali: n. 06820160134558506000;
n.06820160008675322000 n.06820160107518449000; n. 06820170060820910000;
n.06820170068632809000 notificate nelle date in esse riportate, in quanto “prive di firma digitale e marca temporale certa che ne rendano impossibile la modifica da un semplice personal computer” (cfr. pag. 3 atto citazione);
1.2. gli avvisi di ricevimento relativi alle cartelle: 1) n. 06820060223828071000 che risulta notificata il 26/10/2006 2) n. 06820060276282705000 che risulta notificata il 9/05/2007 3) n.
06820070383387346000 che risulta notificata il 18/12/2007 4) n. 06820100026429604000 che risulta notificata il 5/10/2011 5) n. 06820110205443805000 che risulta notificata il 19/06/2014
6) n. 06820120013128272000 che risulta notificata il 15/11/2012 7) n.
06820120183353452000 che risulta notificata il 25/06/2014 8) n. 06820120197650582000 che risulta notificata il 27/06/2014 9) n. 06820120205084825000 che risulta notificata il
27/06/2014 10) n. 06820130008771310000 che risulta notificata il 27/06/2014 11) n.
06820130021235128000 che risulta notificata il 27/06/2014 12) n. 06820140022750405000 che risulta notificata il 19/07/2014 13) n. 06820150026701163000 che risulta notificata il
4/11/2015 14) n. 06820150026701264000 che risulta notificata il 4/11/2015 15) n.
06820160008675322000 che risulta notificata il 22/06/2016, in quanto riportanti “attestazioni non conformi al vero” e “evidenti divergenze fra la data di notifica indicata nell'avviso di ricevimento prodotto e in quella indicata nel ruolo”, tali da porre il problema della veridicità delle attestazioni riportate negli avvisi di ricevimento.
pagina 3 di 13 2. Parte attorea deduceva che l aveva proposto appello contro la sentenza Controparte_1 con cui la Commissione Provinciale Tributaria di Milano aveva annullato le cartelle di pagamento per carenza di prova della notifica, producendo i relativi referti di notifica oggetto della successiva querela di falso. In via istruttoria, l'attrice chiedeva perizia tecnica sulle ricevute di avvenuta consegna delle PEC e l'acquisizione degli originali di tutti i restanti avvisi di ricevimento, relativi ruoli e cartelle.
3. Il giudice di prime cure ha richiamato, quanto alle notifiche di n. 5 cartelle effettuate via PEC, il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella certezza pubblica, tipica degli atti facenti fede fino a querela di falso;
una tale conclusione, ad avviso della Corte di Cassazione ivi citata, riposa sia sul dato formale del numero chiuso degli atti dotati di tale speciale efficacia di pubblica fede, numero chiuso non suscettibile di estensione analogica;
sia sulle conseguenze che il legislatore ha ricollegato a detti documenti, qualificandoli in termini di semplice prova dell'avvenuta consegna del messaggio e trattando del concetto di opponibilità ai terzi;
con ciò emergendo indici particolarmente significativi circa il fato che il legislatore abbia voluto escludere una qualsivoglia certezza pubblica alle attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata.
4. Con riguardo agli avvisi di ricevimento relativi alla restanti n. 15 cartelle, il Tribunale di Milano ha preso in considerazione le censure attoree e in particolare ha osservato:
4.1. quanto alle cartelle: 1) n. 06820060223828071000 che risulta notificata il 26/10/2006 all'indirizzo di Corso Sempione 98 2) n. 06820060276282705000 che risulta notificata il
9/06/2007 all'indirizzo di Corso Sempione 98 - che in base alla documentazione prodotta da parte attrice (doc. 3, 4 e 5) risultano entrambe notificate a mezzo posta all'indirizzo di Corso
Sempione 98 – Milano, mediante consegna della busta al portiere - l'attrice aveva dedotto la falsità di quanto attestato dall'incaricato alla distribuzione dato che nelle date indicate essa non era più residente all'indirizzo di corso Sempione 98, essendosi trasferita dal 3 marzo 2006 in
Via Col di Lana 12, Milano. Rilevava il giudice di prime cure che, in sostanza, l'attrice si doleva del fatto che il portiere dello stabile di corso Sempione 98, consegnatario del plico, non poteva ricevere l'atto, poiché la destinataria non era più residente a quell'indirizzo. Ora –
pagina 4 di 13 evidenziava il giudice - tale censura non attiene alla veridicità di quanto attestato dall'agente postale, ossia alla consegna del plico al portiere dello stabile di corso Sempione 98 - circostanza che non è contestata dalla - avendo ad oggetto un vizio di validità Parte_1 della notifica, che deve essere esaminato dal giudice naturale innanzi al quale l'atto è stato impugnato. Di qui il giudizio di inammissibilità e di infondatezza delle querele sopra indicate.
4.2. Quanto alla cartella 3) n. 06820070383387346000 - che risulta notificata a mezzo posta il
18/12/2007 all'indirizzo di via Col di Lana 12 mediante consegna della busta al portiere,
l'attrice ne deduceva la falsità, perché l'agente postale avrebbe falsamente attestato l'assenza della destinataria o di altri soggetti abilitati alla consegna, mentre la in quel giorno Parte_1 era presente, insieme alla madre, in via Col di Lana 12, dove si trovava anche l'ufficio della propria ditta individuale con orari d'ufficio. Anche in questo caso l'attrice non contestava quanto attestato dall'agente postale, ossia che il plico era stato effettivamente consegnato al portiere dello stabile di via Col di Lana 12, ma si limitava a muovere rilievi quanto alla sussistenza dei presupposti per la validità della notifica, presupposti riservati alla giurisdizione del giudice tributario. Da tali rilievi discendeva l'inammissibilità e l'infondatezza della querela di falso.
4.3. Quanto a tutti gli altri avvisi di notifica relativi alle cartelle: 4) n. 06820100026429604000 che risulta notificata il 5/10/2011; 5) n. 06820110205443805000 che risulta notificata il
19/06/2014 6) n. 06820120013128272000 che risulta notificata il 15/11/2012 7) n.
06820120183353452000 che risulta notificata il 25/06/2014 8) n. 06820120197650582000 che risulta notificata il 27/06/2014 9) n. 06820120205084825000 che risulta notificata il
27/06/2014 10) n. 06820130008771310000 che risulta notificata il 27/06/2014 11) n.
06820130021235128000 che risulta notificata il 27/06/2014 12) n. 06820140022750405000 che risulta notificata il 19/07/2014; 13) n. 06820150026701163000 che risulta notificata il
4/11/2015; 14) n. 06820150026701264000 che risulta notificata il 4/11/2015; 15) n.
06820160008675322000 che risulta notificata il 22/06/2016, il Tribunale di Milano rilevava che le notifiche si erano perfezionate con il rito degli irreperibili mediante deposito del plico presso il Comune, dopo che l'agente postale aveva effettuato l'accesso presso l'indirizzo di via
Col di Lana 12 e aveva constatato che la destinataria era “sconosciuta all'indirizzo” ovvero risultava “trasferita” come da informazioni ricevute sul luogo (su alcuni avvisi si legge “info custode”). L'attrice deduce la falsità di tale attestazione, affermando che nelle date sopra pagina 5 di 13 indicate essa risultava ancora residente in [...], come da certificato di residenza che produce, senza tuttavia in alcun modo dubitare del fatto che il notificatore abbia effettivamente ricevuto dal custode le informazioni di cui all'attestazione, ovvero che abbia constatato – come di prassi - l'assenza del nominativo della destinataria nella pulsantiera o l'assenza di una casella delle lettere nominativa. Si trattava, ad avviso del giudice di prima istanza, di una prospettazione che avrebbe richiesto “un ben diverso sforzo di redazione dell'atto introduttivo, per la ricostruzione in fatto di quanto accaduto avanti all'agente postale, rispetto a quanto dallo stesso attestato, e che avrebbe comportato il rispetto dei conseguenti tassativi oneri probatori (come richiesti a pena di nullità dall'art. 221 secondo comma, c.p.c.). Onere di allegazione e di prova che è rimasto del tutto inadempiuto. Come già visto sopra queste doglianze potrebbero - eventualmente - sorreggere un'eccezione di invalidità delle singole notifiche, ma certo non sono adeguate, né sufficienti, per ritenere ammissibile una domanda di querela di falso svolta in via autonoma avanti al Tribunale”
Proseguiva ulteriormente il Tribunale di Milano, evidenziando che “è appena il caso di sottolineare che neppure i rilievi relativi alle denunciate 'divergenze fra la data di notifica indicata nell'avviso di ricevimento prodotto e quelle indicate nei singoli ruoli' possono avere rilevanza in sede di querela di falso, integrando al più meri errori di annotazione, che certo non esonerano l'ente impositore dall'onere di fornire piena e esatta prova delle notifiche effettuate per ciascuna cartella, come peraltro confermato dalla prima decisione della
Commissione Tributaria Provinciale che ha annullato i ruoli proprio per carenza di prova delle notifiche”.
5. La soccombenza dell'attrice, dunque, giustificava la condanna della stessa alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte. Inoltre, il mancato superamento del vaglio di ammissibilità delle plurime querele di falso proposte comportava la condanna della al pagamento Parte_1 della somma di € 8.000,00 ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c..
6. Avverso la sentenza di primo grado interponeva gravame chiedendo disporsi, Parte_1 in via preliminare, il sequestro presso l' di tutti gli originali degli avvisi di Controparte_1 ricevimento delle cartelle dal n. 1 al n. 15 al fine di accertare la falsità ideologica e materiale degli avvisi di ricevimento relativi alle cartelle di cui sopra. Con le note sostitutive dell'udienza fissata ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c. la difesa di parte appellante dichiarava di rinunciare alla pagina 6 di 13 domanda ed agli atti relativamente agli avvisi di ricevimento delle cartelle sub nn. 1, 5, 6, 8, 9, 10,
14 e per ricevute e ruoli relativi alle cartelle nn. 3 e 4.
7. L instava per il rigetto del gravame. Controparte_1
8. Dopo l'udienza di prima comparizione del 29.4.2025, il consigliere istruttore disponeva la trasmissione del fascicolo alla Procura generale per le conclusioni di competenza ai sensi dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., fissando udienza ex artt. 127 ter e 352 c.p.c. per la data dell'1.7.2025, con concessione di 50 giorni per il deposito delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per le note di replica. La Procura Generale trasmetteva le proprie conclusioni in data 30.5.2025, chiedendo il rigetto del gravame.
Motivi della decisione
9. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
9.1. erroneità della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata inammissibile la querela di falso relativamente alle notifiche di n. 5 cartelle avvenute via PEC (punto 4.1. della presente motivazione);
9.2. erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha dichiarato inammissibile la querela di falso per errata valutazione del thema decidendum, quanto ai restanti avvisi di ricevimento ( punto 4.2 della presente motivazione);
9.3. erroneità della decisione in ragione della mancata concessione dei termini di cui all'art. 183
c.p.c..
10. Quanto al motivo sub 9.1., la difesa della evidenzia che in primo grado aveva prodotto Parte_1 perizia giurata del tecnico informatico dott. il quale attestava che le ricevute Persona_1
PEC prodotte dall' non erano presenti nella casella di posta della destinataria Controparte_1
e non avevano carattere di autenticità. Ebbene, pur a fronte di tale produzione a conforto della censura, il giudice di primo grado non aveva disposto adeguata valutazione tramite CTU.
11. Quanto al motivo sub 9.2, la evidenzia che relativamente all'avviso di ricevimento n. Parte_1
60494780625 – 6 e all'avviso di ricevimento n. 60559642343 – 0, alle date dell'avvenuta notifica, rispettivamente il 26.102006 ed il 9.6.2007 la stessa non era presente a detto indirizzo Parte_1 in Corso Sempione, 98, Milano, essendo residente in [...], Milano sin dal marzo
2006. Ebbene, era evidente che la falsità di quanto attestato dall'agente postale non poteva che pagina 7 di 13 essere accertata tramite querela di falso ed erroneamente il giudice aveva dichiarato inammissibile la querela, sostenendo che la non aveva contestato la consegna al portiere dello stabile. Parte_1
12. Quanto alla cartella n. 3, risultava dall'avviso di ricevimento n. 60597422056 – 2 che la stessa era stata consegnata il 18.12.2007 al portiere dello stabile di via Col di Lana, 12 in assenza del destinatario, familiare o addetto alla casa. Ebbene, in questo caso la signora in tale data Parte_1 era presente a detto indirizzo, che costituiva non solo la sua residenza, ma anche la sede della sua ditta individuale, cui collaborava anche la madre, , pure presente in tale data. Controparte_4
13. Quanto agli altri avvisi di ricevimento – che risulterebbero indirizzati in via Col di lana, 12 Milano
- relativi alle cartelle nn. 4 – 15, l'appellante denuncia la falsità dell'attestazione riportata nei suddetti avvisi di ricevimento, che alternativamente attestavano che la era “sconosciuta Parte_1
o trasferita”, nonostante ciò non risultasse affatto dal certificato di residenza. Ora, il giudice di prime cure, non concedendo i termini ex art. 183 c.p.c., aveva posto l'attrice nella materiale impossibilità di dimostrare la falsità sopra descritta degli avvisi.
14. Quanto al motivo sub 9.3, la difesa dell'impugnante rileva che la mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. aveva irrimediabilmente pregiudicato il diritto di difesa.
15. Prima di esaminare i motivi di gravame sopra illustrati, è necessario premettere che la difesa di diversamente da quanto indicato nella precisazione delle conclusioni in data Parte_1
11.5.2025, nelle note sostitutive dell'udienza dell'1.7.2025 ha specificato che rinunciava alla domanda ed agli atti relativamente agli avvisi di ricevimento delle cartelle sub nn. 1, 5, 6, 8, 9, 10 che corrispondono agli avvisi indicati con la stessa numerazione progressiva a pag. 4 dell'atto di citazione di primo grado;
ha altresì precisato che rinunciava alla domanda ed agli atti quanto alle ricevute delle cartelle n. 06820160107518449000 e n. 06820170060820910000, cartelle menzionate a pag. 9 della citazione di primo grado, rigo n.
2. Ebbene, occorre verificare quali avvisi e, di conseguenza, quali motivi di gravame siano coinvolti dalle predette rinunce. Ora, le predette rinunce non afferiscono alle notifiche effettuate via PEC, con la conseguenza che il motivo di impugnazione sub n.
9.1 non ne resta travolto.
16. Opinione della Corte quanto al motivo sub n. 9.1. La Corte osserva che l'appellante non si è minimamente confrontato con il percorso motivazionale della decisione gravata, incentrato sull'insussistenza della certezza pubblica delle ricevute di avvenuta consegna. In proposito, la
Corte di Cassazione anche con decisioni successive a quelle citate nella sentenza impugnata, con orientamento condiviso anche dalla dottrina, ha esposto che “in tema di notifiche telematiche nei
pagina 8 di 13 procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (R.A.C), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo
a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella certezza pubblica propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, che l' art. 16 del d.m. n. 44 del
2011 si esprime in termini di opponibilità ai terzi ovvero di semplice prova dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò anche perché le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario. attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata” (v. Cass. civ. n. 29732/2018; v. anche Cass. civ. n. 4789/2018). In particolare, Cass. civ. n. 15035/2016, in motivazione, ha chiarito che erroneamente la corte d'appello aveva ritenuto che per superare l'attestazione contenuta nella RAC fosse sempre necessario proporre querela di falso, “dovendo invece applicarsi il principio a tenore del quale nelle notifiche telematiche a mezzo della posta elettronica certificata, richieste dal cancelliere dell'ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 15, comma terzo, 1.fall., la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisce prova dell'avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, pure suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto, senza necessità di proporre querela di falso.” Ebbene, la difesa della non ha contrapposto Parte_1 differenti decisioni od opinioni dottrinarie, perseverando nel richiedere l'ammissione di CTU tecnico - informatica, ossia nel richiedere l'ammissione di un mezzo di prova che ben avrebbe potuto richiedere nell'ambito del giudizio tributario, ossia innanzi al giudice legittimato a pronunciarsi in merito alla validità della notifica, essendo il Tribunale di Milano adito competente solo limitatamente alla querela di falso. Così risolta la questione dell'efficacia della RAC, ne consegue che è da respingere la prospettazione dell'appellante secondo cui le risultanze di tali ricevute di consegna, essendo trasfuse nei ruoli, li renderebbero impugnabili con querela di falso.
Ciò anche perché, ove mai venisse contestata la fede pubblica dei ruoli, la difesa avrebbe dovuto pagina 9 di 13 impugnare di falso detti ruoli e non l'atto presupposto. Per tali considerazioni, la censura in questione va respinta.
17. Opinione della Corte quanto al motivo sub n. 9.2. La Corte premette che ex art. 2700 c.c. “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. In sostanza, l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso solo relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese, agli atti dallo stesso compiuti o avvenuti in sua presenza, ma tale efficacia non si estende all'intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale. In particolare, l'atto costituente la cd. relata di notifica, in quanto redatta da pubblico ufficiale, fa fede fino a querela di falso oltre che della provenienza dell'atto dall'ufficiale giudiziario che lo ha formato, anche delle attestazioni di questo in ordine all'attività dallo stesso svolta ed alle dichiarazioni ricevute, mentre può essere provata con ogni mezzo la non conformità al vero di tali dichiarazioni ( Cass. civ. n. 7107/1998; v. Cass. civ., n.
11452/2003 per l'equiparazione dell'attività dell'ufficiale giudiziario a quella svolta dall'agente postale in forza dell'art. 1 L. n. 890/1982, profilo non contestato).
18. Posta tale fondamentale premessa, la difesa della - come già esposto sub n. 15 - con Parte_1 le note sostitutive dell'udienza dell'1.7.12025 ha rinunciato “alla domanda ed agli atti” e, dunque, alla proposta querela di falso relativamente agli avvisi di ricevimento di alcune cartelle, tra cui la n.
1 trattata a pag. 7 dell'atto di citazione di secondo grado, di tal ché la Corte non esamina il relativo profilo.
19. Restano, invece, da esaminare, gli avvisi relativi alle altre cartelle, ossia, in primo luogo, la cartella n. 0682007038338734600 con avviso di ricevimento n. 60597422056 – 2. Sul punto la non contesta che l'atto sia stato consegnato al portiere dello stabile di via Col di Lana, Parte_1
12, come risulta chiaramente ed incontrovertibilmente dal doc. n. 5 allegato all'atto di citazione di primo grado. La contesta, invece, la validità della notifica, assumendo di essere stata Parte_1 presente in tale data ed in tale orario;
ebbene, anche in questo caso, la doglianza attiene alla validità della notifica,, doglianza da esporre innanzi al giudice tributario, ma non si inscrive in alcun modo nella proposta querela di falso.
20. Quanto agli avvisi di ricevimento indicati a pag. 9 dell'atto di citazione in appello, esclusi quelli sui quali è intervenuta rinuncia come già indicato sub n. 15, la Corte rileva che effettivamente pagina 10 di 13 negli stessi la è indicata come “sconosciuta” o “trasferita”. Ebbene, anche in relazione a Parte_1 tali avvisi, la doglianza concerne l'invalidità della notifica, ma la difesa della non ha Parte_1 indicato un solo documento a supporto della proposta querela di falso. L'art. 221, II comma,
c.p.c., infatti, onera la parte di indicare gli elementi e le prove della dedotta falsità, proprio al fine del superamento del necessario vaglio di ammissibilità. Ora, nel caso in esame, anche ammettendo la non regolarità delle notifiche di cui agli avvisi di accertamento – attività non demandata al giudice di prime cure e men che meno alla Corte – è a dirsi che la non ha indicato le Parte_1 ragioni per le quali la relata sarebbe affetta da falsità. Al fine di dare concretezza alla sopra esposta considerazione, a titolo esemplificativo, la difesa dell'appellante avrebbe potuto assumere che la dicitura “sconosciuto” o “trasferito” era palesemente in contrasto con quanto l'agente notificatore poteva agevolmente constatare secondo i canoni di ordinaria diligenza e, quindi, in via meramente esemplificativa, in contrasto con l'esistenza di una pulsantiera con indicazione del relativo nome, in contrasto con la presenza di una buca delle lettere abbinata alla o, ancora, che l'agente postale aveva riportato dichiarazioni diverse da quelle rese dal Parte_1 portiere in ordine alla presenza della in via Col di Lana, 12. Solo, dunque, all'esito di Parte_1 puntuali allegazioni difensive, la querela di falso sarebbe stata ammissibile;
come solo a seguito di adeguata verifica istruttoria, avrebbe potuto essere accertata la falsità dell'avviso di ricevimento
(falsità in ordine a quanto rilevato dall'agente postale o a quanto allo stesso dichiarato dal portiere), con, a questo punto, pacifica ripercussione sulla validità della notifica. In tal senso, quindi, il
Collegio concorda con quanto affermato dal giudice di prime cure, che ha espressamente evidenziato la necessità di “ben diverso sforzo di redazione dell'atto introduttivo”. Da tanto deriva il rigetto della censura.
21. Opinione della Corte quanto al motivo sub n. 9.3. Il motivo non merita accoglimento, alla luce del fatto che il giudice ben poteva rimettere la causa in decisione al collegio, in ragione della questione di inammissibilità sollevata dalla difesa di parte convenuta. L'ordinanza interlocutoria con rigetto della concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. è vieppiù corretta alla luce degli specifici oneri di allegazione e di prova richiesti dall'art. 221 c.p.c..
22. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, segue il rigetto del gravame con conferma della sentenza di prime cure.
23. L'esito dell'appello giustifica la condanna di alla rifusione delle spese di lite del grado Parte_1 in favore di parte appellata, con l'applicazione dei valori medi per le cause di valore pagina 11 di 13 indeterminabile di media complessità e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi in secondo grado.
24. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna di ex art. 96, III comma, Parte_1
c.p.c., attesa l'inammissibilità e, in ogni caso, la manifesta infondatezza del gravame, neppure adeguatamente supportato a livello di allegazioni e caratterizzato da un'estrema genericità dei motivi di appello, che si sostanziano in confuse critiche alla sentenza di primo grado, prive di argomentazioni in diritto. In particolare, si ha riguardo alla reiterazione della richiesta di consulenza informatica, senza alcun confronto con la giurisprudenza citata dal Tribunale di Milano in punto carenza dei presupposti ex art. 2700 c.c.; ancora, si ha riguardo al mancato esame della distinzione tra profilo di validità della notifica e querela di falso. Del resto, come già accertato in prime cure, la querela di falso, ex art. 221, II comma c.p.c., deve contenere a pena di nullità
l'indicazione degli elementi e delle prove a supporto della dedotta falsità, proprio in ragione dell'estremo rigore che contraddistingue tale tipo di giudizio, con anche l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Trattasi, dunque, di un ingiustificato abuso del sistema giustizia che, come noto, non ha risorse illimitate. A tale riguardo, è utile richiamare Cass civ. n. 29462/2018 secondo cui: “in tema di responsabilità aggravata, ex art. 96, c. 3 c.p.c., costituisce abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine a ragioni già formulate nell'atto di appello, espresse attraverso motivi inammissibili, poiché pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame”; ed, ancora, Cass. civ. n. 29812/2019:
“la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”. Di conseguenza, la Corte reputa equo individuare, quanto alla condanna, una somma pari all'importo delle spese processuali liquidate in favore della parte appellata.
pagina 12 di 13 25. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2874/2024 R.G., ogni eccezione, istanza e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
n. 2390/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 Controparte_1
, le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 8.470,00 - oltre
[...] rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori come per legge, pronunciandone la distrazione in favore dell'avv. Flavio Belelli, dichiaratosi antistatario;
III. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
, della somma di € 8.470,00, ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c.;
[...]
IV. visto l'art. 96, IV comma, c.p.c., condanna al pagamento, in favore Parte_1 della della somma di € 500,00; Controparte_5
V. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 9.7.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Caterina Chiulli
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