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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1592 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1592/2024 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
) nata il [...] a [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SAURO GILI, come da procura in atti RICORRENTE
E
( ) nato il [...] a [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. PAOLA GOGLIA, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell' 08.01.2025 le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le rispettive conclusioni da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1
, con addebito a carico del coniuge, in relazione al matrimonio CP_1 celebrato in Narni (TR) il 18.03.2006 (atto nr. 4 parte 1 dell'anno 2006). Ciò a causa del venire meno della loro relazione affettiva e per l'esistenza di fatti che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. A fondamento della domanda deduceva che: a) dal matrimonio erano nate due figlie, nata Per_1 il 23.12.2006 e nata il [...]; b) che il 14.05.2024, il marito aveva abbandonato Per_2 la casa coniugale dichiarando di voler porre fine al rapporto matrimoniale, ammettendo, in tale circostanza, di avere una relazione con un'altra donna e comunicando, poi, soltanto in data 23.08.2024 la sua nuova residenza; c) che il lavorava nell'impresa della moglie ove, CP_1 in più circostanze, si era impossessato di denaro contante sottraendolo dalle casse della ditta, condotte, queste, che erano state riprese dalle telecamere di sicurezza;
d) che percepiva un reddito mensile di circa € 1.200,00, che ricavava dalla gestione della sua impresa individuale,
“Il Regno delle Cialde di Lizzi Eleonora” sita in Civita Castellana, essendo proprietaria pro quota, dell'immobile che costituiva la casa coniugale. Alla luce di tali circostanze concludeva chiedendo: la separazione personale dal coniuge con addebito nei confronti di quest'ultimo; l' affidamento alla stessa delle due figlie minori da collocare presso di lei, regolamentando il diritto di visita del padre con le figlie;
l' assegnazione della casa familiare ed un contributo mensile di euro 500,00 per ciascuna figlia per il loro mantenimento oltre una somma, di pari importo, per il suo mantenimento.
Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava;
in particolare ha rappresentato che: il rapporto matrimoniale con la Sig.ra non Pt_1 era stato interrotto improvvisamente dal resistente per avere abbandonato la casa coniugale, ma per volontà di entrambi i coniugi, dopo che gli stessi avevano preso atto della impossibilità a proseguire in una serena convivenza a causa delle continue incomprensioni che avevano logorato il loro legame affettivo;
che la dinamica dei fatti del 14.5.2024 indicati dalla moglie, avevano avuto una differente dinamica rispetto al narrato della ricorrente essendo stato costretto ad allontanarsi dalla casa familiare a causa di una forte lite che era scoppiata tra i coniugi, trovando ospitalità presso l'abitazione di un amico ed avendo, inoltre, sempre mantenuto un buon rapporto con le figlie;
che non aveva mai avuto alcuna relazione con altra donna. A tal riguardo, invece, dava conto della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie, la quale in data 22.05.2024, ossia dopo solo una settimana dal suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva trascorso con un altro uomo la notte presso un albergo di Terni;
di avere lavorato presso l'azienda intestata alla moglie, contestando il compimento di fatti illeciti di impossessamento. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, rappresentava che il 20.08.2024, senza alcun preavviso, la aveva sostituito Pt_1 le chiavi di accesso ai sistemi di allarme installati nei due esercizi commerciali di Nepi e Civita Castellana e chiuso la posizione previdenziale del marito, estromettendolo, di fatto, dall'azienda familiare e privandolo di qualsiasi sostegno economico;
contestava le richieste economiche avanzate nei suoi riguardi avendo serie difficoltà economiche, oltre che la richiesta di affidamento esclusivo delle figlie non sussistendone i presupposti.
Alla luce di tali circostanze, chiedeva di addebitare alla ricorrente la separazione, di affidare le figlie minori ad entrambi i genitori, collocandole presso la madre, specificando le modalità di incontro con il padre e di porre a carico della ricorrente un contributo di euro 200,00 per il mantenimento del marito. Nel corso della prima udienza, espletato, senza un positivo esito, il tentativo di conciliazione, non avendo le parti avanzato alcuna richiesta istruttoria, all'esito della discussione la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata in tale senso dal ricorrente, cui ha aderito la resistente , debba essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio deve investire le ulteriori questioni.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione reciprocamente avanzata dalle parti si osserva che, come noto, ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (cfr. Cass. n. 25966/2016) ricadendo sulla parte che deduce la violazione degli obblighi familiari il corrispondete onere probatorio (Cass. n.35296/2023) Ora, proprio considerando tali principi, deve rilevarsi la carenza assoluta di prova in merito alle rispettive deduzioni svolte dalle parti, con riguardo sia alla violazione (contestato ad entrambe le parti) dell'obbligo di fedeltà, che dell'abbandono della casa familiare, contestato al solo resistente. In merito a tali aspetti, si rileva, non soltanto la mancata allegazione di elementi a supporto di tali circostanze, ma anche la mancanza di ogni richiesta istruttoria al riguardo.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo alla richiesta di parte ricorrente di affidamento esclusivo. A tal riguardo si segnala che nel nostro ordinamento il modello di affidamento monogenitoriale rappresenta una extrema ratio, risultando l'affidamento condiviso il primo modello che il giudice deve prendere in considerazione e potendosene allontanare solo laddove lo stesso risulti pregiudizievole per i minori, circostanza, anche questa risultata sprovvista di alcun supporto probatorio.
Passando all'esame della questione relativa al mantenimento delle figlie minori, giova sottolineare che lo schema legale da seguire (art. 337 ter c.c.) prevede, come regola generale, la necessità che ogni genitore provveda al mantenimento dei figli secondo un principio di proporzionalità. A tal riguardo il dato normativo indica una serie di parametri di riferimento da tenere in considerazione per la quantificazione di detto contributo: 1) le attuali esigenze delle due minori, due ragazze rispettivamente di 17 e 12 anni rispetto alle quali non sono state indicate speciali esigenze, se non quelel tipiche della loro età; b) le condizioni economiche di entrambi i genitori. In merito a tale aspetto si rileva il mancato deposito da parte resistente della documentazione richiesta dal Tribunale con il provvedimento di fissazione dell'udienza di prima comparizione (dichiarazione redditi ed estratti conto correnti) essendosi, di contro, parte ricorrente limitata al solo deposito delle dichiarazioni reddituali. Tali circostanze, come
è noto, autorizzano il giudice a valutare tali condotte ex art. 116 cpc, art. 473bis 18, cpc). Orbene sulla base di quanto in atti, è emerso che la ricorrente, che gode della casa familiare, percepisce un reddito annuo di euro 15.000,00 mentre il ricorrente ha dichiarato di essere disoccupato, senza nulla allegare su tale aspetto;
c) il fatto che entrambe le minori sono prevalentemente collocati presso la madre la quale si è finora preso e continua a prendersi cura delle stesse, circostanza, quest'ultima, che rende certamente più onerosa la posizione del genitore presso il quale i minori sono collocati. Ora, alla luce di tali dati e della inverosimiglianze delle deduzioni di parte resistente, il contributo in questione può essere determinato in euro 200,00 per ogni figlia (complessivamente euro 400,00 al mese), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, spese da concordarsi previamente, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al protocollo del Tribunale di Viterbo.
Infondate sono, infine, le richieste di un contributo di mantenimento avanzate da entrambe le parti. Con riguardo alle valutazioni da compiere su tale questione è bene rilevare come la più recente giurisprudenza di legittimità, abbia oggi stabilito che in tema di separazione personale, essa, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 27-07-2021, n. 21504). Passando al caso in esame, si ritiene che, gli scarni dati acquisiti nel corso del processo, non legittimano, in alcun modo l'accoglimento di un siffatto contributo, avendo mancato entrambe le parti di dar prova dei presupposi indicati e dovendo, pertanto, la domanda essere rigettata. Considerando l'esito complessivo del giudizio appare legittimo compensare le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così dispone: 1. dichiara la separazione personale tra nata il [...] a [...] e Parte_1
nato il [...] a Narni in [...] al matrimonio celebrato in Controparte_1
Narni (TR) il 18.03.2006 (atto nr. 4 parte 1 dell'anno 2006) ordinando la trasmissione della presente decisione all'indicato comune per gli adempimenti di legge;
2. assegna a la casa familiare ove la stessa potrà vivere con le due figlie;
Parte_1
3. affida le figlie minori congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederle e averle con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé le figlie a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdi alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto le minori trascorreranno venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
4. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro CP_1
200,00 per ogni figlia (complessivamente Euro 400,00) per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo
5. Rigetta ogni altra istanza
6. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 07/02/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1592/2024 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
) nata il [...] a [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SAURO GILI, come da procura in atti RICORRENTE
E
( ) nato il [...] a [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. PAOLA GOGLIA, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell' 08.01.2025 le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le rispettive conclusioni da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1
, con addebito a carico del coniuge, in relazione al matrimonio CP_1 celebrato in Narni (TR) il 18.03.2006 (atto nr. 4 parte 1 dell'anno 2006). Ciò a causa del venire meno della loro relazione affettiva e per l'esistenza di fatti che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. A fondamento della domanda deduceva che: a) dal matrimonio erano nate due figlie, nata Per_1 il 23.12.2006 e nata il [...]; b) che il 14.05.2024, il marito aveva abbandonato Per_2 la casa coniugale dichiarando di voler porre fine al rapporto matrimoniale, ammettendo, in tale circostanza, di avere una relazione con un'altra donna e comunicando, poi, soltanto in data 23.08.2024 la sua nuova residenza; c) che il lavorava nell'impresa della moglie ove, CP_1 in più circostanze, si era impossessato di denaro contante sottraendolo dalle casse della ditta, condotte, queste, che erano state riprese dalle telecamere di sicurezza;
d) che percepiva un reddito mensile di circa € 1.200,00, che ricavava dalla gestione della sua impresa individuale,
“Il Regno delle Cialde di Lizzi Eleonora” sita in Civita Castellana, essendo proprietaria pro quota, dell'immobile che costituiva la casa coniugale. Alla luce di tali circostanze concludeva chiedendo: la separazione personale dal coniuge con addebito nei confronti di quest'ultimo; l' affidamento alla stessa delle due figlie minori da collocare presso di lei, regolamentando il diritto di visita del padre con le figlie;
l' assegnazione della casa familiare ed un contributo mensile di euro 500,00 per ciascuna figlia per il loro mantenimento oltre una somma, di pari importo, per il suo mantenimento.
Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava;
in particolare ha rappresentato che: il rapporto matrimoniale con la Sig.ra non Pt_1 era stato interrotto improvvisamente dal resistente per avere abbandonato la casa coniugale, ma per volontà di entrambi i coniugi, dopo che gli stessi avevano preso atto della impossibilità a proseguire in una serena convivenza a causa delle continue incomprensioni che avevano logorato il loro legame affettivo;
che la dinamica dei fatti del 14.5.2024 indicati dalla moglie, avevano avuto una differente dinamica rispetto al narrato della ricorrente essendo stato costretto ad allontanarsi dalla casa familiare a causa di una forte lite che era scoppiata tra i coniugi, trovando ospitalità presso l'abitazione di un amico ed avendo, inoltre, sempre mantenuto un buon rapporto con le figlie;
che non aveva mai avuto alcuna relazione con altra donna. A tal riguardo, invece, dava conto della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie, la quale in data 22.05.2024, ossia dopo solo una settimana dal suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva trascorso con un altro uomo la notte presso un albergo di Terni;
di avere lavorato presso l'azienda intestata alla moglie, contestando il compimento di fatti illeciti di impossessamento. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, rappresentava che il 20.08.2024, senza alcun preavviso, la aveva sostituito Pt_1 le chiavi di accesso ai sistemi di allarme installati nei due esercizi commerciali di Nepi e Civita Castellana e chiuso la posizione previdenziale del marito, estromettendolo, di fatto, dall'azienda familiare e privandolo di qualsiasi sostegno economico;
contestava le richieste economiche avanzate nei suoi riguardi avendo serie difficoltà economiche, oltre che la richiesta di affidamento esclusivo delle figlie non sussistendone i presupposti.
Alla luce di tali circostanze, chiedeva di addebitare alla ricorrente la separazione, di affidare le figlie minori ad entrambi i genitori, collocandole presso la madre, specificando le modalità di incontro con il padre e di porre a carico della ricorrente un contributo di euro 200,00 per il mantenimento del marito. Nel corso della prima udienza, espletato, senza un positivo esito, il tentativo di conciliazione, non avendo le parti avanzato alcuna richiesta istruttoria, all'esito della discussione la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata in tale senso dal ricorrente, cui ha aderito la resistente , debba essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio deve investire le ulteriori questioni.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione reciprocamente avanzata dalle parti si osserva che, come noto, ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (cfr. Cass. n. 25966/2016) ricadendo sulla parte che deduce la violazione degli obblighi familiari il corrispondete onere probatorio (Cass. n.35296/2023) Ora, proprio considerando tali principi, deve rilevarsi la carenza assoluta di prova in merito alle rispettive deduzioni svolte dalle parti, con riguardo sia alla violazione (contestato ad entrambe le parti) dell'obbligo di fedeltà, che dell'abbandono della casa familiare, contestato al solo resistente. In merito a tali aspetti, si rileva, non soltanto la mancata allegazione di elementi a supporto di tali circostanze, ma anche la mancanza di ogni richiesta istruttoria al riguardo.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo alla richiesta di parte ricorrente di affidamento esclusivo. A tal riguardo si segnala che nel nostro ordinamento il modello di affidamento monogenitoriale rappresenta una extrema ratio, risultando l'affidamento condiviso il primo modello che il giudice deve prendere in considerazione e potendosene allontanare solo laddove lo stesso risulti pregiudizievole per i minori, circostanza, anche questa risultata sprovvista di alcun supporto probatorio.
Passando all'esame della questione relativa al mantenimento delle figlie minori, giova sottolineare che lo schema legale da seguire (art. 337 ter c.c.) prevede, come regola generale, la necessità che ogni genitore provveda al mantenimento dei figli secondo un principio di proporzionalità. A tal riguardo il dato normativo indica una serie di parametri di riferimento da tenere in considerazione per la quantificazione di detto contributo: 1) le attuali esigenze delle due minori, due ragazze rispettivamente di 17 e 12 anni rispetto alle quali non sono state indicate speciali esigenze, se non quelel tipiche della loro età; b) le condizioni economiche di entrambi i genitori. In merito a tale aspetto si rileva il mancato deposito da parte resistente della documentazione richiesta dal Tribunale con il provvedimento di fissazione dell'udienza di prima comparizione (dichiarazione redditi ed estratti conto correnti) essendosi, di contro, parte ricorrente limitata al solo deposito delle dichiarazioni reddituali. Tali circostanze, come
è noto, autorizzano il giudice a valutare tali condotte ex art. 116 cpc, art. 473bis 18, cpc). Orbene sulla base di quanto in atti, è emerso che la ricorrente, che gode della casa familiare, percepisce un reddito annuo di euro 15.000,00 mentre il ricorrente ha dichiarato di essere disoccupato, senza nulla allegare su tale aspetto;
c) il fatto che entrambe le minori sono prevalentemente collocati presso la madre la quale si è finora preso e continua a prendersi cura delle stesse, circostanza, quest'ultima, che rende certamente più onerosa la posizione del genitore presso il quale i minori sono collocati. Ora, alla luce di tali dati e della inverosimiglianze delle deduzioni di parte resistente, il contributo in questione può essere determinato in euro 200,00 per ogni figlia (complessivamente euro 400,00 al mese), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, spese da concordarsi previamente, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al protocollo del Tribunale di Viterbo.
Infondate sono, infine, le richieste di un contributo di mantenimento avanzate da entrambe le parti. Con riguardo alle valutazioni da compiere su tale questione è bene rilevare come la più recente giurisprudenza di legittimità, abbia oggi stabilito che in tema di separazione personale, essa, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 27-07-2021, n. 21504). Passando al caso in esame, si ritiene che, gli scarni dati acquisiti nel corso del processo, non legittimano, in alcun modo l'accoglimento di un siffatto contributo, avendo mancato entrambe le parti di dar prova dei presupposi indicati e dovendo, pertanto, la domanda essere rigettata. Considerando l'esito complessivo del giudizio appare legittimo compensare le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così dispone: 1. dichiara la separazione personale tra nata il [...] a [...] e Parte_1
nato il [...] a Narni in [...] al matrimonio celebrato in Controparte_1
Narni (TR) il 18.03.2006 (atto nr. 4 parte 1 dell'anno 2006) ordinando la trasmissione della presente decisione all'indicato comune per gli adempimenti di legge;
2. assegna a la casa familiare ove la stessa potrà vivere con le due figlie;
Parte_1
3. affida le figlie minori congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederle e averle con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé le figlie a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdi alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto le minori trascorreranno venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
4. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro CP_1
200,00 per ogni figlia (complessivamente Euro 400,00) per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo
5. Rigetta ogni altra istanza
6. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 07/02/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco