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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 3844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3844 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.6856/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6856/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Salerno alla via R. De Mart dell'avv. Rosanna Fiore dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo avvocato RICORRENTE E
, nato Kena (Egitto) il 02.11.1971, C.F: Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Salerno in via Camillo Sorgente 18 C.F._2 io dell'avv. Maria Grazia Di Gaeta dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla prima memoria difensiva RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 04.08.2022, , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con ta 3 febbraio 2000 Controparte_1 nel Comune di Salerno e nato un figlio,
[...]
(23.08.1999), chiedeva pronunciarsi lo scioglim Persona_1
che, con sentenza nr. 2927/2018, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare, con la conferma delle condizioni previste in sede di separazione e, cioè, con la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare la somma mensile di € 200,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 che, aderendo alla richiesta di divorzio, contestava ricorrente e chiedeva la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere la somma per il mantenimento del figlio, avendo quest'ultimo raggiunto l'autosufficienza economica. 2. In data 14 marzo 2023, le parti erano comparse dinanzi al Giudice Delegato che disponevo l'obbligo di di corrispondere Controparte_1 direttamente al figlio 50,00 a titolo di Per_1 mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Concessi i termini ex art o 6 c.p.c., il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 3. In primo luogo, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione dei coniugi in cui questi ultimi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Orbene, sul punto deve rilevarsi che nella propria comparsa conclusionale, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento a favore del figlio, richiedendo a codesto Tribunale esclusivamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre che la dichiarazione di “infondatezza” circa le accuse di alienazione familiare mosse ai suoi danni, dal resistente con la condanna al pagamento delle spese processuali. Sul punto, giova precisare come non competa a codesta autorità alcuna statuizione in ordine alle accuse, formulate negli scritti di parte resistente, di alienazione familiare con conseguente inammissibilità della domanda in quanto esula dall'oggetto tipico del presente procedimento. In merito alla rinuncia alla domanda di mantenimento per il figlio, si evidenzia che la ricorrente potrebbe al più rinunciare al mantenimento per il figlio con specifico riferimento al proprio diritto di ricevere la suddetta somma ma non può provvedervi in senso assoluto, considerato che il relativo obbligo vede quale soggetto creditore proprio con conseguente carenza di legittimazione della Per_1 madre. Per ciò che concerne la dedotta indipendenza economica, si rileva che, all'udienza del 14.03.2023, la ricorrente ha dichiarato che il figlio vive con i nonni a Milano ed è iscritto all'università “Cattolica” dove sta proseguendo i propri studi (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Tanto premesso, deve rilevarsi che la giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni ha più volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
pertanto, si ribadisce che spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). Va, però, precisato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, è stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). Orbene, per ciò che concerne il caso di specie, deve presumersi che stia Per_1 ancora completando gli studi o che, comunque, lo abbia da poco term che non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza economica, tenuto conto della sua età e del percorso universitario intrapreso. Pertanto, il Tribunale ritiene equo confermare quanto già statuito e disporre l'obbligo di di corrispondere direttamente al figlio Controparte_1 la s il suo mantenimento, nonché l'obbligo Per_1 ambi i genitori di contribuire al 50% ciascuno alle spese straordinarie (universitarie, mediche, sportive etc…) per il figlio. Tenuto conto della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 3 febbraio 2000 nel Comune di Salerno tra , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, nato Kena (Egitto) il CodiceFiscale_1 Controparte_1 registro degli atti di CodiceFiscale_2 matrimonio del ero 10, P. 1 Uff. 1, anno 2000; B) dispone l'obbligo di di corrispondere Controparte_1 direttamente al figlio 150,00 per il suo Per_1 mantenimento;
C) pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie per il figlio (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive etc…) da concordarsi preventivamente (salvo quelle necessarie ed urgenti) che dovranno essere documentate;
D) dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda avanzata;
E) dichiara integralmente compensate le spese di lite;
F) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 29 settembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6856/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Salerno alla via R. De Mart dell'avv. Rosanna Fiore dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo avvocato RICORRENTE E
, nato Kena (Egitto) il 02.11.1971, C.F: Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Salerno in via Camillo Sorgente 18 C.F._2 io dell'avv. Maria Grazia Di Gaeta dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla prima memoria difensiva RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 04.08.2022, , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con ta 3 febbraio 2000 Controparte_1 nel Comune di Salerno e nato un figlio,
[...]
(23.08.1999), chiedeva pronunciarsi lo scioglim Persona_1
che, con sentenza nr. 2927/2018, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare, con la conferma delle condizioni previste in sede di separazione e, cioè, con la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare la somma mensile di € 200,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 che, aderendo alla richiesta di divorzio, contestava ricorrente e chiedeva la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere la somma per il mantenimento del figlio, avendo quest'ultimo raggiunto l'autosufficienza economica. 2. In data 14 marzo 2023, le parti erano comparse dinanzi al Giudice Delegato che disponevo l'obbligo di di corrispondere Controparte_1 direttamente al figlio 50,00 a titolo di Per_1 mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Concessi i termini ex art o 6 c.p.c., il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 3. In primo luogo, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione dei coniugi in cui questi ultimi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Orbene, sul punto deve rilevarsi che nella propria comparsa conclusionale, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento a favore del figlio, richiedendo a codesto Tribunale esclusivamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre che la dichiarazione di “infondatezza” circa le accuse di alienazione familiare mosse ai suoi danni, dal resistente con la condanna al pagamento delle spese processuali. Sul punto, giova precisare come non competa a codesta autorità alcuna statuizione in ordine alle accuse, formulate negli scritti di parte resistente, di alienazione familiare con conseguente inammissibilità della domanda in quanto esula dall'oggetto tipico del presente procedimento. In merito alla rinuncia alla domanda di mantenimento per il figlio, si evidenzia che la ricorrente potrebbe al più rinunciare al mantenimento per il figlio con specifico riferimento al proprio diritto di ricevere la suddetta somma ma non può provvedervi in senso assoluto, considerato che il relativo obbligo vede quale soggetto creditore proprio con conseguente carenza di legittimazione della Per_1 madre. Per ciò che concerne la dedotta indipendenza economica, si rileva che, all'udienza del 14.03.2023, la ricorrente ha dichiarato che il figlio vive con i nonni a Milano ed è iscritto all'università “Cattolica” dove sta proseguendo i propri studi (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Tanto premesso, deve rilevarsi che la giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni ha più volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
pertanto, si ribadisce che spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). Va, però, precisato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, è stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). Orbene, per ciò che concerne il caso di specie, deve presumersi che stia Per_1 ancora completando gli studi o che, comunque, lo abbia da poco term che non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza economica, tenuto conto della sua età e del percorso universitario intrapreso. Pertanto, il Tribunale ritiene equo confermare quanto già statuito e disporre l'obbligo di di corrispondere direttamente al figlio Controparte_1 la s il suo mantenimento, nonché l'obbligo Per_1 ambi i genitori di contribuire al 50% ciascuno alle spese straordinarie (universitarie, mediche, sportive etc…) per il figlio. Tenuto conto della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 3 febbraio 2000 nel Comune di Salerno tra , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, nato Kena (Egitto) il CodiceFiscale_1 Controparte_1 registro degli atti di CodiceFiscale_2 matrimonio del ero 10, P. 1 Uff. 1, anno 2000; B) dispone l'obbligo di di corrispondere Controparte_1 direttamente al figlio 150,00 per il suo Per_1 mantenimento;
C) pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie per il figlio (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive etc…) da concordarsi preventivamente (salvo quelle necessarie ed urgenti) che dovranno essere documentate;
D) dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda avanzata;
E) dichiara integralmente compensate le spese di lite;
F) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 29 settembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario