Art. 9. Partecipazione del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e del procuratore generale militare presso la corte militare d'appello alle consultazioni con la Corte penale internazionale 1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e il procuratore generale militare presso la corte militare d'appello assistono, se richiesti, alle consultazioni con la Corte penale internazionale previste dallo statuto.
Articolo 8Articolo 10
Articolo 9 della Legge 20 dicembre 2012, n. 237
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23 gennaio 2013
23 gennaio 2013
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