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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice rel.-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15328 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. OLIMPO MARCO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] (c.f. rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. OLIMPO MARCO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/07/2025, e , chiedevano Parte_1 Parte_2 pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto a Napoli in data
07/10/1999. Aggiungevano che dalla loro unione era nata la figlia , nata a [...] Per_1
Somma (NA) il 18/11/2005, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la sig.ra continuerà ad abitare la casa familiare, sita in Pozzuoli (NA) alla Pt_2
Via Napoli n. 255, unitamente alla figlia . Persona_2
3. Il sig. ha traferito la propria residenza in Pozzuoli (NA) alla Via Moroder n. 8; Pt_1
4. i coniugi si danno atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale e non vi sono altri beni mobili e immobili da dividere;
5. i coniugi dichiarano di aver adeguate risorse economiche e stabiliscono, pertanto, che nessuno dei due verserà all'altro alcunché a titolo di mantenimento;
6. L'unica figlia continuerà ad abitare la casa familiare, è maggiorenne e Persona_2 autosufficiente e, pertanto, non viene stabilito alcun mantenimento in suo favore.
7. i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
(atto n.178, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1999);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2 d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati Dott. Raffaele Sdino
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