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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9967 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4539/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25604/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. PAOLO RIVETTA (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Milano, Via Caminadella n. 2, presso lo studio C.F._1 del difensore PAOLO RIVETTA
APPELLANTE
e
P. IVA: ), con il patrocinio degli avv.ti AL ET AP CP_1 P.IVA_1
(C.F. e DR AN NC (C.F. ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Vigevano (PV) Via XXVI Aprile n. 2, presso lo studio dei difensori
AL ET AP e DR AN NC
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Richiamati espressamente gli atti e le difese del giudizio di primo grado e tutte le domande, deduzioni e le eccezioni ivi svolte, da intendersi qui integralmente riproposte ex art. 346 c.p.c., piaccia all'Ill.mo
Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma integrale della sentenza n.
pagina 1 di 9 4463/2023 n. rep. 5193/2023 resa dal Giudice di Pace di Milano in data 13.4.2023, depositata in
Cancelleria in data 28.6.2023, e non notificata, così
GIUDICARE in via preliminare nel merito: per tutti i motivi di cui in narrativa, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e, per l'effetto, Parte_1 rigettare la domanda attorea e/o estrometterla dal giudizio;
- per i motivi di cui in narrativa, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di in persona del legale rappresentante pro tempore e, per CP_1
l'effetto, rigettare la domanda attorea;
- per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalla garanzia di in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di per CP_1 Parte_1 vizi e difetti del carburante acquistato e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
in via principale e nel merito: per tutti i motivi di cui in narrativa, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che la responsabilità eventualmente contestabile dall'attrice a
[...]
è di natura extracontrattuale e, per l'effetto, rigettare la domanda di in persona Parte_1 CP_1 del legale rappresentante pro tempore, formulata nei confronti di , in quanto infondata Parte_1 in fatto ed in diritto e comunque non provata;
in via subordinata nel merito: per i motivi di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di conferma della responsabilità di , rideterminare in punto quantum l'importo dei danni, così come Pt_1 Parte_1 liquidati dal Giudice di Prime Cure in favore di CP_1 in via subordinata nel merito: per i motivi di cui in narrativa, in riforma integrale della sentenza, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di accertare CP_1
e dichiarare l'esclusiva responsabilità della terza chiamata, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di gestore della stazione di servizio autostradale Pt_1
'Calaggio Nord', Autostrada A16 – Km 105-500 – Dir. Ovest - Vallata (AV), oltre che rivenditore diretto del carburante, nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento e/o al rimborso a favore di dell'importo di Euro 4.891,99 Parte_1 corrisposto da all'attrice e/o della diversa misura risultante in giudizio;
Parte_1
- per i motivi di cui in narrativa, in riforma integrale della sentenza, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di condannare in CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, quale gestore dell'impianto di distribuzione di cui è causa, a manlevare e/o tenere indenne e/o rimborsare da ogni e qualsivoglia somma Parte_1 che quest'ultima fosse condannata a corrispondere, ed alla restituzione a di quanto Parte_1
pagina 2 di 9 già corrisposto, e, per l'effetto, stante l'accoglimento della domanda di condannare CP_1 [...] al pagamento e/o al rimborso, a favore di , dell'importo di Euro 4.891,99 CP_2 Parte_1 corrisposto all'attrice e/o della diversa misura risultante in giudizio;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente di CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i danni lamentati da e, per
[...] CP_1
l'effetto, condannarla al pagamento in favore di e/o al ristoro dell'importo Parte_1 proporzionato alla percentuale di responsabilità concorrente.
Con riserva di produzioni e deduzioni, anche istruttorie.
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta
In via principale: dichiarare infondato in fatto e in diritto l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avverse con integrale conferma della sentenza di primo grado n. 4463/2023, rep. n.
5193/2023, pubblicata il successivo 13.04.2023 a firma del Giudice di Pace di Milano, Dott.ssa Laura
RI AZ, pubblicata in data 28.06.2023, in esito al procedimento n. R.G. 26807/2022, non notificata.
In ogni caso: con vittoria dei compensi, degli accessori di legge e delle spese del presente giudizio.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato conveniva in giudizio la società Parte_1 domandando che, in riforma della sentenza n. 4463/2023 del Giudice di Pace di Milano, CP_1 venisse rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata da nei confronti di CP_1
erroneamente accolta dal giudice di prime cure, ovvero fosse accertata l'esclusiva Pt_1 responsabilità della terza chiamata con conseguente condanna di quest'ultima al Controparte_2 rimborso dell'importo corrisposto dall'appellante alla a titolo di risarcimento del danno. CP_1
L'appellante esponeva che aveva convenuto in giudizio la al fine di CP_1 Parte_1 sentirla dichiarare responsabile per averle venduto carburante ammalorato in data 30/8/2021 presso la
Stazione di Servizio di Calaggio Nord e conseguentemente per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali diretti e indiretti subiti dall'autovettura di sua proprietà, pari alla somma di €
3.932,93. pagina 3 di 9 Nello specifico, aveva dedotto in fatto di essere proprietaria dell'autovettura BMW X3 tg CP_1
FX 195 VM, e che in data 30.8.2021 il Sig. , legale rappresentante e Persona_1 amministratore della società, alla guida della predetta vettura, mentre percorreva l'autostrada A16, aveva effettuato rifornimento di carburante presso la stazione di servizio autostradale Tamoil 'Calaggio
Nord' A16, Vallata (AV), gestita da A seguito del rifornimento l'autovettura BMW Controparte_2 aveva manifestato problemi al motore (“sobbalzi”), che avevano costretto il conducente ad arrestarsi. In seguito, la vettura non si era più rimessa in moto e per tale ragione era stata ricoverata presso l'Officina
Autosport di Cassino (FR). I meccanici dell'officina avevano rinvenuto all'interno del serbatoio del veicolo la presenza di carburante contaminato che, a loro parere, aveva causato il malfunzionamento del sistema di alimentazione, con conseguente danneggiamento degli iniettori e del filtro gasolio. Alla luce di tali accertamenti aveva agito nei confronti di per il risarcimento dei danni CP_1 Pt_1 subiti per le riparazioni e a causa del fermo dell'autovettura. Il contraddittorio era stato esteso nei confronti del gestore della Stazione di servizio di Calaggio Nord, , che tuttavia era rimasta CP_2 contumace, e all'esito del giudizio il giudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea ritenendola fondata, condannando in solido con al risarcimento Parte_1 Controparte_2 in favore della della complessiva somma di € 3.096,64. CP_1
impugnava la sentenza formulando sei motivi di gravame, e segnatamente lamentando Parte_1
l'erronea applicazione nei confronti dell'appellante del regime di responsabilità contrattuale, come regolato dalla disciplina consumeristica ex art 128 e ss dlgs n. 206/2005, in luogo del regime di responsabilità extracontrattuale, senza distinguere tra il venditore (terzo chiamato) e il produttore/fornitore del carburante, lamentando di conseguenza la carenza di legittimazione passiva in capo all'appellante nonché la carenza di legittimazione attiva di per aver tardivamente CP_1 prodotto documentazione attestante il diritto di proprietà sulla vettura, ed infine contestando la mancata prova del difetto originario del carburante e del nesso di causalità rispetto al danno preteso oltre che l'errata liquidazione del danno conseguenza patito da CP_1
Ritualmente costituitasi in giudizio, l'appellata richiamate le proprie deduzioni ed CP_1 eccezioni svolte in primo grado, contestava i motivi d'appello avversari, affermando che il Giudice di
Pace aveva correttamente qualificato la domanda attorea di risarcimento del danno ritendendo, altrettanto correttamente, pienamente provati i presupposti richiesti dalla normativa consumeristica, quali il difetto, il danno e il nesso di causalità tra gli stessi.
All'esito della prima udienza, il giudice designato, verificata la regolarità della notificazione, dichiarava la contumacia di e, esaminati gli atti e sentiti i procuratori delle parti, Controparte_2 rinviava ex art. 352 c.p.c. la causa per la decisione assegnando alle difese termini per il deposito di note pagina 4 di 9 contenenti la precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di memorie di replica.
All'esito dell'udienza, acquisito il fascicolo di primo grado, tratteneva la causa in decisione.
***
L'impugnazione proposta da risulta parzialmente fondata, nei limiti di seguito esposti. Parte_1
Va esaminato prioritariamente in ordine logico attenendo alla disciplina da applicare al caso di specie il terzo motivo di gravame nella parte in cui l'appellante si duole dell'erronea applicazione della disciplina consumeristica in luogo della disciplina generale dettata dal codice civile sul presupposto dell'impropria qualificazione di quale consumatore ai sensi del codice del consumo, in CP_1 spregio alla rivestita natura di persona giuridica.
La doglianza è fondata in quanto nel caso di specie non risulta applicabile la disciplina del codice del consumo di cui al dlgs 206/2005 atteso che l'appellata originaria attrice ed in assunto danneggiata è una società – persona giuridica, dunque per sua stessa natura non può rivestire la qualifica di consumatore che all'art. 3 è definito come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Sul punto deve richiamarsi l'interpretazione ermeneutica proposta dalla Corte di legittimità che ha ampliato la platea di danneggiati legittimati ad agire per il risarcimento del danno da prodotto difettoso stabilendo che è legittimato attivo qualsivoglia utilizzatore purché sia una persona fisica, pronunciandosi come di seguito: “…osserva il Collegio che la disciplina emanata con il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, ora confluita nel Codice del consumo, ha per oggetto, come emerge con evidenza già dall'intestazione della normativa, il "danno da prodotti difettosi", profilando una tipologia di responsabilità, che prescinde dalla colpa del produttore e consegue all' "utilizzazione" del prodotto difettoso. Legittimati ad agire sulla base delle specifiche disposizioni dettate dalla suddetta disciplina sono, dunque, tutti i soggetti che in qualche modo si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all'"utilizzatore" in senso lato e, quindi, indubbiamente ad una persona fisica -come è reso evidente dall'identificazione del danno risarcibile in quello "cagionato dalla morte o da lesioni personali" e dalla limitazione dei danni materiali risarcibili- ma non esclusivamente al "consumatore" o utilizzatore non professionale. Nè l'attuale collocazione della disciplina all'interno del Codice del consumo può indurre ad adottare una nozione di "danneggiato" in senso stretto, limitata alla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.” (Cass. civ.
n. 13458 del 29.05.2013, in parte motiva, paragrafo 4.2.).
pagina 5 di 9 Detta estensione tuttavia non è tale da far rientrare in detta categoria una società, persona giuridica, che svolge professionalmente la propria attività attraverso l'utilizzo del prodotto in assunto difettoso e ciò neppure se tale uso si prospetti in capo al dipendente cui il mezzo è stato consegnato in virtù di specifici benefit aziendali.
Nel caso di specie, la proprietà del veicolo in capo all'odierna appellata, società a responsabilità limitata, esclude l'applicabilità delle norme consumeristiche.
La responsabilità risarcitoria invocata da nei confronti di deve pertanto CP_1 Parte_1 accertarsi alla luce delle disposizioni dettate in via generale dal codice civile, in particolare in materia di responsabilità aquiliana, ben potendo alla luce dei fatti storici prospettati dalla parte originariamente attrice il Giudice applicare la normativa idonea a disciplinare il caso di specie senza incorrere in nullità.
Tanto premesso sono infondati il primo ed il secondo motivo di appello in ordine alla legittimazione passiva ed attiva.
Il secondo risulta superato dalla documentazione inerente alla proprietà del veicolo depositata dalla appellata;
il primo attiene al merito e, pur fondandosi sulla diversa natura extracontrattuale della responsabilità, va esaminato unitamente al merito della controversia.
Quanto al merito ed alla contestata regolarità della applicazione del criterio dell'onere della prova si osserva quanto segue.
Essendo il contratto di fornitura del carburante intercorso tra e e non Controparte_2 CP_1 essendo quindi ravvisabile alcun rapporto contrattuale tra l'appellata danneggiata e la compagnia petrolifera, la responsabilità fatta valere nei confronti di è da qualificarsi nei termini di Parte_1 responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..
Costituisce per il vero fatto pacifico che il carburante venduto dal le era stato fornito, Controparte_2 sulla base del contratto di somministrazione agli atti (sub. doc. 1 fascicolo primo grado della parte e delle fatture di consegna pure allegate dalla appellante, proprio da Pt_1 Pt_1
La regolamentazione dei rapporti interni tra e rileva tuttavia solo nei Controparte_2 Parte_1 rapporti interni tra le parti e non impedisce l'analisi della domanda di accertamento di responsabilità e condanna formulata dal terzo danneggiato.
In assenza di vincolo contrattuale tra la compagnia petrolifera e la domanda di CP_1 accertamento di responsabilità va risolta a mente dell'art. 2043 cc e, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, in applicazione dei principi affermati dall'art. 2697 c.c., di modo che chi propone domanda di risarcimento ex art 2043 c.c. dei danni conseguenti ad un fatto illecito deve dare prova del fatto, dell'evento dannoso, del nesso di causalità fra il fatto e l'evento nonché dell'elemento soggettivo di dolo o colpa in capo al danneggiante. pagina 6 di 9 Declinando il predetto principio alla fattispecie in esame, il Tribunale osserva che ha CP_1 allegato e provato che la vettura BMW X3 di proprietà si è arrestata in un tempo cronologicamente ravvicinato rispetto al rifornimento di carburante avvenuto in data 30.08.2021 presso la stazione di servizio autostradale Tamoil 'Calaggio Nord' ( senza che sia intervenuto altro rifornimento) e che dall'intervento dell'autofficina, che aveva preso in consegna la vettura, è emerso l'ammaloramento del carburante rifornito reso evidente dalla presenza di una patina verdastra nello stesso, che aveva impedito agli iniettori di procedere ritualmente.
Attenendo l'ammaloramento del carburante de quo alla composizione dello stesso e d'altra parte non essendo rinvenibili nel caso di specie situazioni particolari tali da far ritenere che l'ammaloramento del carburante sia stato causato dal mero deposito dello stesso nelle cisterne della stazione di servizio, né tantomeno potendosi gravare il danneggiato di fornire la prova sullo stato della cisterna, in ossequio al principio di vicinanza della prova deve ritenersi provato, quantomeno per presunzione, che l'ammaloramento del carburante rifornito in data 30.08.2021 sia stato dovuto a un vizio originario del carburante.
A nulla rilevano i documenti prodotti dall'appellante che proverebbero l'assenza di acqua nel carburante una volta effettuato il carico nella cisterna (ciò dimostrando che aveva la possibilità Pt_1 concreta di svolgere controlli sullo stato della cisterna e si era limitata ad effettuare quello relativo alla possibile presenza di acqua), atteso che l'ammaloramento rinvenuto nel carburante rifornito a CP_1
[... non atteneva alla presenza di acqua.
Parimenti provato è il nesso di causalità tra difetto e danno atteso che il danno è stato causato agli iniettori e al filtro carburante e come tale non può che essere stato causato dall'immissione di carburante viziato.
Di contro la circostanza per cui l'arresto del veicolo avvenuto dopo aver percorso 180 km sarebbe inconciliabile con il rifornimento di carburante difettoso è irrilevante e inidonea a escludere la sussistenza del nesso di causalità, in quanto deve ritenersi che l'immediatezza dell'arresto a seguito del rifornimento di carburante ammalorato si verifichi solamente nelle ipotesi di gravissime/abnormi contaminazioni di carburante ovvero nei casi in cui il serbatoio dell'autovettura al momento del rifornimento sia pressoché privo di carburante, circostanze che non risultano verificatesi nel caso di specie.
Ne consegue che è infondato il quarto motivo di appello con cui l'appellante censurava nel merito la responsabilità risarcitoria di per omesso assolvimento dell'onere della prova gravante sulla Pt_1 danneggiata in materia extra contrattuale.
pagina 7 di 9 Quanto all'ultimo motivo di appello, attinente al quantum del risarcimento si osserva che esso non merita accoglimento per il fatto che le argomentazioni svolte dalla appellante a sostegno non colgono nel segno;
quanto all'IVA se da un lato essendo una società può solo affermarsi che la CP_1 disciplina fiscale che l'Iva possa essere “scaricata”, costituendo una partita di giro, ma ciò non comporta di per sé che l'intero esborso venga così eliso, dovendo esso invece essere calcolato con riferimento all'intera attività della parte;
quanto alla liquidazione dell'importo per fermo tecnico, deve evidenziarsi che la domanda originaria lo ricomprendeva e che il suo riconoscimento ( seppure in forma ridotta) da parte del Giudice di pace ha dato conto della attività di carattere commerciale/imprenditoriale svolta da CP_1
Va invece accolto il motivo in relazione al quale il GdP non ha provveduto in ordine alla domanda di manleva svolta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
La lettura del contratto di somministrazione tra le parti (punto 8) dà conto della circostanza che, nei rapporti interni, dei danni cagionati dalla cattiva qualità del carburante sia tenuta indenne una Pt_1 volta che la consegna del prodotto (carburante) sia avvenuta senza contestazioni da parte del gestore dell'impianto.
In assenza di prova in ordine a tale contestazione (del resto neppure successiva alla contestazione svolta dal danneggiato) deve ritenersi fondata la domanda di manleva svolta fin dal primo grado di giudizio, in via subordinata, da . Parte_1
In riforma pertanto dell'impugnata sentenza va accolta la domanda di condanna di a Controparte_2 tenere indenne di quanto essa è stata tenuta a versare in favore di in Parte_1 CP_1 relazione ai fatti di causa.
La regolamentazione delle spese
Il rapporto processuale tra appellante ed appellata ha visto la soccombenza di parte appellante essendo stato confermato, seppure su diversa qualificazione giuridica, l'obbligo di risarcire il danno in capo alla prima.
Le spese tra le due parti seguono pertanto la soccombenza e l'appellante va tenuta alla rifusione delle spese sostenute dalla appellata costituita per la rappresentanza ed assistenza nel presente CP_1 giudizio. Le spese vanno liquidate sulla base del valore di causa, per le quattro fasi nel valore medio.
Tra l'appellante e la appellata rimasta contumace l'accoglimento della domanda di Controparte_2 manleva giustifica l'obbligo di alla rifusione delle spese del presente grado di appello, CP_2 spese che tuttavia, in ragione della contumacia della appellata in esame e del rapporto di somministrazione in essere possono essere compensate per la metà. pagina 8 di 9
PQM
Il Tribunale, in funzione di giudice dell'appello, ogni altra eccezione e domanda disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 4463/2023 n. rep. 5193/2023 resa dal
Giudice di Pace di Milano in data 13.4.2023, depositata in Cancelleria in data 28.6.2023, dichiara tenuta a manlevare di quanto essa abbia versato in favore di Controparte_2 Parte_1 in relazione ai fatti di causa. CP_1
Conferma nel resto la impugnata sentenza.
Condanna alla rifusione delle spese del presente grado come sostenute da Parte_1 CP_1 che si liquidano in euro 2.552,00 oltre rimborso forfettario, iva se dovuta e cpa;
Condanna alla rifusione delle spese del grado di appello in favore di Controparte_2 Parte_1 che si liquidano in euro 1.250,00 (già effettuata la compensazione per la metà) oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Milano, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott. Valentina Boroni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25604/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. PAOLO RIVETTA (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Milano, Via Caminadella n. 2, presso lo studio C.F._1 del difensore PAOLO RIVETTA
APPELLANTE
e
P. IVA: ), con il patrocinio degli avv.ti AL ET AP CP_1 P.IVA_1
(C.F. e DR AN NC (C.F. ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Vigevano (PV) Via XXVI Aprile n. 2, presso lo studio dei difensori
AL ET AP e DR AN NC
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Richiamati espressamente gli atti e le difese del giudizio di primo grado e tutte le domande, deduzioni e le eccezioni ivi svolte, da intendersi qui integralmente riproposte ex art. 346 c.p.c., piaccia all'Ill.mo
Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma integrale della sentenza n.
pagina 1 di 9 4463/2023 n. rep. 5193/2023 resa dal Giudice di Pace di Milano in data 13.4.2023, depositata in
Cancelleria in data 28.6.2023, e non notificata, così
GIUDICARE in via preliminare nel merito: per tutti i motivi di cui in narrativa, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e, per l'effetto, Parte_1 rigettare la domanda attorea e/o estrometterla dal giudizio;
- per i motivi di cui in narrativa, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di in persona del legale rappresentante pro tempore e, per CP_1
l'effetto, rigettare la domanda attorea;
- per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalla garanzia di in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di per CP_1 Parte_1 vizi e difetti del carburante acquistato e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
in via principale e nel merito: per tutti i motivi di cui in narrativa, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che la responsabilità eventualmente contestabile dall'attrice a
[...]
è di natura extracontrattuale e, per l'effetto, rigettare la domanda di in persona Parte_1 CP_1 del legale rappresentante pro tempore, formulata nei confronti di , in quanto infondata Parte_1 in fatto ed in diritto e comunque non provata;
in via subordinata nel merito: per i motivi di cui in narrativa, nella denegata ipotesi di conferma della responsabilità di , rideterminare in punto quantum l'importo dei danni, così come Pt_1 Parte_1 liquidati dal Giudice di Prime Cure in favore di CP_1 in via subordinata nel merito: per i motivi di cui in narrativa, in riforma integrale della sentenza, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di accertare CP_1
e dichiarare l'esclusiva responsabilità della terza chiamata, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di gestore della stazione di servizio autostradale Pt_1
'Calaggio Nord', Autostrada A16 – Km 105-500 – Dir. Ovest - Vallata (AV), oltre che rivenditore diretto del carburante, nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento e/o al rimborso a favore di dell'importo di Euro 4.891,99 Parte_1 corrisposto da all'attrice e/o della diversa misura risultante in giudizio;
Parte_1
- per i motivi di cui in narrativa, in riforma integrale della sentenza, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di condannare in CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, quale gestore dell'impianto di distribuzione di cui è causa, a manlevare e/o tenere indenne e/o rimborsare da ogni e qualsivoglia somma Parte_1 che quest'ultima fosse condannata a corrispondere, ed alla restituzione a di quanto Parte_1
pagina 2 di 9 già corrisposto, e, per l'effetto, stante l'accoglimento della domanda di condannare CP_1 [...] al pagamento e/o al rimborso, a favore di , dell'importo di Euro 4.891,99 CP_2 Parte_1 corrisposto all'attrice e/o della diversa misura risultante in giudizio;
in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente di CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i danni lamentati da e, per
[...] CP_1
l'effetto, condannarla al pagamento in favore di e/o al ristoro dell'importo Parte_1 proporzionato alla percentuale di responsabilità concorrente.
Con riserva di produzioni e deduzioni, anche istruttorie.
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta
In via principale: dichiarare infondato in fatto e in diritto l'appello ex adverso proposto e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avverse con integrale conferma della sentenza di primo grado n. 4463/2023, rep. n.
5193/2023, pubblicata il successivo 13.04.2023 a firma del Giudice di Pace di Milano, Dott.ssa Laura
RI AZ, pubblicata in data 28.06.2023, in esito al procedimento n. R.G. 26807/2022, non notificata.
In ogni caso: con vittoria dei compensi, degli accessori di legge e delle spese del presente giudizio.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato conveniva in giudizio la società Parte_1 domandando che, in riforma della sentenza n. 4463/2023 del Giudice di Pace di Milano, CP_1 venisse rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata da nei confronti di CP_1
erroneamente accolta dal giudice di prime cure, ovvero fosse accertata l'esclusiva Pt_1 responsabilità della terza chiamata con conseguente condanna di quest'ultima al Controparte_2 rimborso dell'importo corrisposto dall'appellante alla a titolo di risarcimento del danno. CP_1
L'appellante esponeva che aveva convenuto in giudizio la al fine di CP_1 Parte_1 sentirla dichiarare responsabile per averle venduto carburante ammalorato in data 30/8/2021 presso la
Stazione di Servizio di Calaggio Nord e conseguentemente per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali diretti e indiretti subiti dall'autovettura di sua proprietà, pari alla somma di €
3.932,93. pagina 3 di 9 Nello specifico, aveva dedotto in fatto di essere proprietaria dell'autovettura BMW X3 tg CP_1
FX 195 VM, e che in data 30.8.2021 il Sig. , legale rappresentante e Persona_1 amministratore della società, alla guida della predetta vettura, mentre percorreva l'autostrada A16, aveva effettuato rifornimento di carburante presso la stazione di servizio autostradale Tamoil 'Calaggio
Nord' A16, Vallata (AV), gestita da A seguito del rifornimento l'autovettura BMW Controparte_2 aveva manifestato problemi al motore (“sobbalzi”), che avevano costretto il conducente ad arrestarsi. In seguito, la vettura non si era più rimessa in moto e per tale ragione era stata ricoverata presso l'Officina
Autosport di Cassino (FR). I meccanici dell'officina avevano rinvenuto all'interno del serbatoio del veicolo la presenza di carburante contaminato che, a loro parere, aveva causato il malfunzionamento del sistema di alimentazione, con conseguente danneggiamento degli iniettori e del filtro gasolio. Alla luce di tali accertamenti aveva agito nei confronti di per il risarcimento dei danni CP_1 Pt_1 subiti per le riparazioni e a causa del fermo dell'autovettura. Il contraddittorio era stato esteso nei confronti del gestore della Stazione di servizio di Calaggio Nord, , che tuttavia era rimasta CP_2 contumace, e all'esito del giudizio il giudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea ritenendola fondata, condannando in solido con al risarcimento Parte_1 Controparte_2 in favore della della complessiva somma di € 3.096,64. CP_1
impugnava la sentenza formulando sei motivi di gravame, e segnatamente lamentando Parte_1
l'erronea applicazione nei confronti dell'appellante del regime di responsabilità contrattuale, come regolato dalla disciplina consumeristica ex art 128 e ss dlgs n. 206/2005, in luogo del regime di responsabilità extracontrattuale, senza distinguere tra il venditore (terzo chiamato) e il produttore/fornitore del carburante, lamentando di conseguenza la carenza di legittimazione passiva in capo all'appellante nonché la carenza di legittimazione attiva di per aver tardivamente CP_1 prodotto documentazione attestante il diritto di proprietà sulla vettura, ed infine contestando la mancata prova del difetto originario del carburante e del nesso di causalità rispetto al danno preteso oltre che l'errata liquidazione del danno conseguenza patito da CP_1
Ritualmente costituitasi in giudizio, l'appellata richiamate le proprie deduzioni ed CP_1 eccezioni svolte in primo grado, contestava i motivi d'appello avversari, affermando che il Giudice di
Pace aveva correttamente qualificato la domanda attorea di risarcimento del danno ritendendo, altrettanto correttamente, pienamente provati i presupposti richiesti dalla normativa consumeristica, quali il difetto, il danno e il nesso di causalità tra gli stessi.
All'esito della prima udienza, il giudice designato, verificata la regolarità della notificazione, dichiarava la contumacia di e, esaminati gli atti e sentiti i procuratori delle parti, Controparte_2 rinviava ex art. 352 c.p.c. la causa per la decisione assegnando alle difese termini per il deposito di note pagina 4 di 9 contenenti la precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di memorie di replica.
All'esito dell'udienza, acquisito il fascicolo di primo grado, tratteneva la causa in decisione.
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L'impugnazione proposta da risulta parzialmente fondata, nei limiti di seguito esposti. Parte_1
Va esaminato prioritariamente in ordine logico attenendo alla disciplina da applicare al caso di specie il terzo motivo di gravame nella parte in cui l'appellante si duole dell'erronea applicazione della disciplina consumeristica in luogo della disciplina generale dettata dal codice civile sul presupposto dell'impropria qualificazione di quale consumatore ai sensi del codice del consumo, in CP_1 spregio alla rivestita natura di persona giuridica.
La doglianza è fondata in quanto nel caso di specie non risulta applicabile la disciplina del codice del consumo di cui al dlgs 206/2005 atteso che l'appellata originaria attrice ed in assunto danneggiata è una società – persona giuridica, dunque per sua stessa natura non può rivestire la qualifica di consumatore che all'art. 3 è definito come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Sul punto deve richiamarsi l'interpretazione ermeneutica proposta dalla Corte di legittimità che ha ampliato la platea di danneggiati legittimati ad agire per il risarcimento del danno da prodotto difettoso stabilendo che è legittimato attivo qualsivoglia utilizzatore purché sia una persona fisica, pronunciandosi come di seguito: “…osserva il Collegio che la disciplina emanata con il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, ora confluita nel Codice del consumo, ha per oggetto, come emerge con evidenza già dall'intestazione della normativa, il "danno da prodotti difettosi", profilando una tipologia di responsabilità, che prescinde dalla colpa del produttore e consegue all' "utilizzazione" del prodotto difettoso. Legittimati ad agire sulla base delle specifiche disposizioni dettate dalla suddetta disciplina sono, dunque, tutti i soggetti che in qualche modo si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all'"utilizzatore" in senso lato e, quindi, indubbiamente ad una persona fisica -come è reso evidente dall'identificazione del danno risarcibile in quello "cagionato dalla morte o da lesioni personali" e dalla limitazione dei danni materiali risarcibili- ma non esclusivamente al "consumatore" o utilizzatore non professionale. Nè l'attuale collocazione della disciplina all'interno del Codice del consumo può indurre ad adottare una nozione di "danneggiato" in senso stretto, limitata alla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.” (Cass. civ.
n. 13458 del 29.05.2013, in parte motiva, paragrafo 4.2.).
pagina 5 di 9 Detta estensione tuttavia non è tale da far rientrare in detta categoria una società, persona giuridica, che svolge professionalmente la propria attività attraverso l'utilizzo del prodotto in assunto difettoso e ciò neppure se tale uso si prospetti in capo al dipendente cui il mezzo è stato consegnato in virtù di specifici benefit aziendali.
Nel caso di specie, la proprietà del veicolo in capo all'odierna appellata, società a responsabilità limitata, esclude l'applicabilità delle norme consumeristiche.
La responsabilità risarcitoria invocata da nei confronti di deve pertanto CP_1 Parte_1 accertarsi alla luce delle disposizioni dettate in via generale dal codice civile, in particolare in materia di responsabilità aquiliana, ben potendo alla luce dei fatti storici prospettati dalla parte originariamente attrice il Giudice applicare la normativa idonea a disciplinare il caso di specie senza incorrere in nullità.
Tanto premesso sono infondati il primo ed il secondo motivo di appello in ordine alla legittimazione passiva ed attiva.
Il secondo risulta superato dalla documentazione inerente alla proprietà del veicolo depositata dalla appellata;
il primo attiene al merito e, pur fondandosi sulla diversa natura extracontrattuale della responsabilità, va esaminato unitamente al merito della controversia.
Quanto al merito ed alla contestata regolarità della applicazione del criterio dell'onere della prova si osserva quanto segue.
Essendo il contratto di fornitura del carburante intercorso tra e e non Controparte_2 CP_1 essendo quindi ravvisabile alcun rapporto contrattuale tra l'appellata danneggiata e la compagnia petrolifera, la responsabilità fatta valere nei confronti di è da qualificarsi nei termini di Parte_1 responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..
Costituisce per il vero fatto pacifico che il carburante venduto dal le era stato fornito, Controparte_2 sulla base del contratto di somministrazione agli atti (sub. doc. 1 fascicolo primo grado della parte e delle fatture di consegna pure allegate dalla appellante, proprio da Pt_1 Pt_1
La regolamentazione dei rapporti interni tra e rileva tuttavia solo nei Controparte_2 Parte_1 rapporti interni tra le parti e non impedisce l'analisi della domanda di accertamento di responsabilità e condanna formulata dal terzo danneggiato.
In assenza di vincolo contrattuale tra la compagnia petrolifera e la domanda di CP_1 accertamento di responsabilità va risolta a mente dell'art. 2043 cc e, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, in applicazione dei principi affermati dall'art. 2697 c.c., di modo che chi propone domanda di risarcimento ex art 2043 c.c. dei danni conseguenti ad un fatto illecito deve dare prova del fatto, dell'evento dannoso, del nesso di causalità fra il fatto e l'evento nonché dell'elemento soggettivo di dolo o colpa in capo al danneggiante. pagina 6 di 9 Declinando il predetto principio alla fattispecie in esame, il Tribunale osserva che ha CP_1 allegato e provato che la vettura BMW X3 di proprietà si è arrestata in un tempo cronologicamente ravvicinato rispetto al rifornimento di carburante avvenuto in data 30.08.2021 presso la stazione di servizio autostradale Tamoil 'Calaggio Nord' ( senza che sia intervenuto altro rifornimento) e che dall'intervento dell'autofficina, che aveva preso in consegna la vettura, è emerso l'ammaloramento del carburante rifornito reso evidente dalla presenza di una patina verdastra nello stesso, che aveva impedito agli iniettori di procedere ritualmente.
Attenendo l'ammaloramento del carburante de quo alla composizione dello stesso e d'altra parte non essendo rinvenibili nel caso di specie situazioni particolari tali da far ritenere che l'ammaloramento del carburante sia stato causato dal mero deposito dello stesso nelle cisterne della stazione di servizio, né tantomeno potendosi gravare il danneggiato di fornire la prova sullo stato della cisterna, in ossequio al principio di vicinanza della prova deve ritenersi provato, quantomeno per presunzione, che l'ammaloramento del carburante rifornito in data 30.08.2021 sia stato dovuto a un vizio originario del carburante.
A nulla rilevano i documenti prodotti dall'appellante che proverebbero l'assenza di acqua nel carburante una volta effettuato il carico nella cisterna (ciò dimostrando che aveva la possibilità Pt_1 concreta di svolgere controlli sullo stato della cisterna e si era limitata ad effettuare quello relativo alla possibile presenza di acqua), atteso che l'ammaloramento rinvenuto nel carburante rifornito a CP_1
[... non atteneva alla presenza di acqua.
Parimenti provato è il nesso di causalità tra difetto e danno atteso che il danno è stato causato agli iniettori e al filtro carburante e come tale non può che essere stato causato dall'immissione di carburante viziato.
Di contro la circostanza per cui l'arresto del veicolo avvenuto dopo aver percorso 180 km sarebbe inconciliabile con il rifornimento di carburante difettoso è irrilevante e inidonea a escludere la sussistenza del nesso di causalità, in quanto deve ritenersi che l'immediatezza dell'arresto a seguito del rifornimento di carburante ammalorato si verifichi solamente nelle ipotesi di gravissime/abnormi contaminazioni di carburante ovvero nei casi in cui il serbatoio dell'autovettura al momento del rifornimento sia pressoché privo di carburante, circostanze che non risultano verificatesi nel caso di specie.
Ne consegue che è infondato il quarto motivo di appello con cui l'appellante censurava nel merito la responsabilità risarcitoria di per omesso assolvimento dell'onere della prova gravante sulla Pt_1 danneggiata in materia extra contrattuale.
pagina 7 di 9 Quanto all'ultimo motivo di appello, attinente al quantum del risarcimento si osserva che esso non merita accoglimento per il fatto che le argomentazioni svolte dalla appellante a sostegno non colgono nel segno;
quanto all'IVA se da un lato essendo una società può solo affermarsi che la CP_1 disciplina fiscale che l'Iva possa essere “scaricata”, costituendo una partita di giro, ma ciò non comporta di per sé che l'intero esborso venga così eliso, dovendo esso invece essere calcolato con riferimento all'intera attività della parte;
quanto alla liquidazione dell'importo per fermo tecnico, deve evidenziarsi che la domanda originaria lo ricomprendeva e che il suo riconoscimento ( seppure in forma ridotta) da parte del Giudice di pace ha dato conto della attività di carattere commerciale/imprenditoriale svolta da CP_1
Va invece accolto il motivo in relazione al quale il GdP non ha provveduto in ordine alla domanda di manleva svolta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
La lettura del contratto di somministrazione tra le parti (punto 8) dà conto della circostanza che, nei rapporti interni, dei danni cagionati dalla cattiva qualità del carburante sia tenuta indenne una Pt_1 volta che la consegna del prodotto (carburante) sia avvenuta senza contestazioni da parte del gestore dell'impianto.
In assenza di prova in ordine a tale contestazione (del resto neppure successiva alla contestazione svolta dal danneggiato) deve ritenersi fondata la domanda di manleva svolta fin dal primo grado di giudizio, in via subordinata, da . Parte_1
In riforma pertanto dell'impugnata sentenza va accolta la domanda di condanna di a Controparte_2 tenere indenne di quanto essa è stata tenuta a versare in favore di in Parte_1 CP_1 relazione ai fatti di causa.
La regolamentazione delle spese
Il rapporto processuale tra appellante ed appellata ha visto la soccombenza di parte appellante essendo stato confermato, seppure su diversa qualificazione giuridica, l'obbligo di risarcire il danno in capo alla prima.
Le spese tra le due parti seguono pertanto la soccombenza e l'appellante va tenuta alla rifusione delle spese sostenute dalla appellata costituita per la rappresentanza ed assistenza nel presente CP_1 giudizio. Le spese vanno liquidate sulla base del valore di causa, per le quattro fasi nel valore medio.
Tra l'appellante e la appellata rimasta contumace l'accoglimento della domanda di Controparte_2 manleva giustifica l'obbligo di alla rifusione delle spese del presente grado di appello, CP_2 spese che tuttavia, in ragione della contumacia della appellata in esame e del rapporto di somministrazione in essere possono essere compensate per la metà. pagina 8 di 9
PQM
Il Tribunale, in funzione di giudice dell'appello, ogni altra eccezione e domanda disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 4463/2023 n. rep. 5193/2023 resa dal
Giudice di Pace di Milano in data 13.4.2023, depositata in Cancelleria in data 28.6.2023, dichiara tenuta a manlevare di quanto essa abbia versato in favore di Controparte_2 Parte_1 in relazione ai fatti di causa. CP_1
Conferma nel resto la impugnata sentenza.
Condanna alla rifusione delle spese del presente grado come sostenute da Parte_1 CP_1 che si liquidano in euro 2.552,00 oltre rimborso forfettario, iva se dovuta e cpa;
Condanna alla rifusione delle spese del grado di appello in favore di Controparte_2 Parte_1 che si liquidano in euro 1.250,00 (già effettuata la compensazione per la metà) oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Milano, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott. Valentina Boroni
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