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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 9.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3490 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Roma, via di Parte_1 ardo Vesci che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE E
elett.me dom.to in Roma, via Luigi Calamatta n. 16, presso lo CP_1 ca Silvestri che, unitamente agli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 12188/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 28.11.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso che con sentenza n. 9282/2019 del Tribunale di CP_1
Roma, era stato accolto il ricorso da lui proposto, insieme ad altri lavoratori, nei confronti di e , società che Controparte_2 Parte_1 venivano rispettivamente condannate, la prima per il periodo dal giugno 2010 al giugno 2011 e l'altra per il periodo successivo sino alla data del deposito del ricorso (20/12/2017), al pagamento della somma corrispondente a un terzo della retribuzione mensile, per le mensilità maturate, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo, a titolo di risarcimento del danno professionale da demansionamento;
precisato, inoltre, che la richiamata pronuncia era stata confermata, per quanto lo riguardava, dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 1593/2022, ha convenuto in giudizio
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
(P. IVA n.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede sita in Roma, via Anagnina, 203, al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€ 116.346,08 come in atti specificata, per le causali di cui in premessa o la diversa maggiore o minore somma ritenuta dall'On.le Tribunale, comunque oltre rivalutazione ed interessi dalle singole poste al saldo;
II) Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatarii;
III) Emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ed opportuni”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma Parte_1 ha così statuito: condanna al pagamento, in Parte_1 favore del ricorrente, della somma complessiva di € 116.346,08, oltre accessori come per legge;
condanna al pagamento in Parte_1 favore dei procuratori antistatari del ricorrente di € 4936,00 oltre accessori di legge>.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ha disatteso la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. rilevando, in via assorbente, che la Suprema Corte ha respinto il ricorso confermando la sentenza della Corte d'Appello a fondamento della pretesa oggetto del presente giudizio>; ii) nel merito, premesso che lo stesso Tribunale aveva già affrontato identici giudizi proposti da colleghi del ricorrente, accogliendone le domande, ha richiamato integralmente le argomentazioni delle sentenze del Tribunale Roma n. 6940/2024, 6941/2024, 10097/2024, ritenendo innanzitutto generiche le contestazioni mosse dalla società in ordine al computo, nella retribuzione globale di fatto, anche degli emolumenti a titolo di indennità di reperibilità e/o rimborso spese, indennità di reperibilità corrisposta tutti i mesi sebbene in importi diversi, computo che doveva comprendere anche l'EDR perché elemento fisso;
iii) ha confermato che la quantificazione del dovuto andava effettuata al lordo e non al netto, come preteso dalla società, atteso che si trattava di danno emergente e che comunque la sentenza della Corte di appello n 23/2016 non aveva derogato al principio per cui il lavoratore aveva diritto alla liquidazione al lordo;
iv) quanto alla 13^ mensilità, non condividendo le argomentazioni delle sentenze e delle ordinanze del medesimo Tribunale versate in atti da parte resistente, ha rilevato che la sentenza di primo grado ha liquidato il risarcimento in “somma corrispondente ad un terzo della retribuzione mensile, per le mensilità maturate
”> e che come correttamente evidenziato nelle note autorizzate di parte ricorrente la tredicesima mensilità , rientrante ex art 42 CCNL di categoria tra le mensilità spettanti al lavoratore ed erogata nel mese di riferimento (normalmente quello di novembre), deve farsi rientrare nel calcolo del risarcimento proprio perché costituisce parte integrante della retribuzione maturata nel periodo di riferimento ( 1.7.2011 – 20.12.2017)>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello
[...] lamentando: I) l'erroneità della sentenza nella parte Parte_1 in cui il primo giudice si è limitato a richiamare le sentenze del Tribunale di Roma nn. 6940/2024, 6941/2024 e 10097/2024, condividendone le argomentazioni, anche per la parte in cui ha ritenuto generiche le contestazioni circa il quantum preteso pur avendo la società compiutamente ottemperato all'onere di precisa contestazione individuando le voci da non ricomprendere nella base di calcolo utile a stabilire la misura del risarcimento invocato da controparte e le relative ragioni;
II) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice interpretato ed applicato il criterio liquidatorio espresso dalla sentenza n. 9282/2019 del Tribunale di Roma, confermata per quanto riguarda l' dalla sentenza n. CP_1
1593/2022 dalla Corte d'Appello di Roma, in manier etterale, dovendo escludere dalla base di computo l'indennità di reperibilità e la tredicesima mensilità; III) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, nell'applicazione del criterio liquidatorio, ha determinato gli importi dovuti a titolo di risarcimento dei danni da dequalificazione e demansionamento al lordo anziché al netto delle ritenute fiscali.
2.1. Si è costituito in giudizio contestando il gravame e chiedendone CP_1 il rigetto;
in via incidentale la sentenza lamentandone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice, nel dispositivo, non ha disposto espressamente che gli interessi e la rivalutazione monetaria fossero dovuti dalla scadenza dei singoli crediti sino al saldo per come già riconosciuto nelle precedenti decisioni.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello principale è infondato, mentre deve trovare accoglimento l'appello incidentale.
4. Prima di passare all'esame dei gravami, è utile riassumere i fatti incontestati per come emergono dalla documentazione in atti e delle allegazioni delle parti.
4.1. Con sentenza del Tribunale di Roma n. 9282/2019 la
[...]
, per quanto qui rileva, è stata condannata a corrispondere Parte_1
a (e ad altri lavoratori che in quella sede avevano agito unitamente CP_1 al somma corrispondente ad un terzo della retribuzione mensile, per le mensilità maturate, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo>, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità> conseguente alla dichiarata illegittimità del demansionamento patito >.
4.2. La richiamata sentenza è stata confermata, per quanto riguarda l'appellante, in secondo grado (C.d.A. Roma n. 1593/2022) e parimenti è stato respinto il ricorso per cassazione proposto dalla società (Cass. n. 12048/2024).
4.3. Il presente giudizio ha a oggetto la quantificazione del danno riconosciuto nelle richiamate decisioni, contestando la società appellante il conteggio proposto dal lavoratore e condiviso dal Tribunale;
in questo grado l'appellato lamenta, poi, il mancato riconoscimento degli accessori nei termini già liquidati dal Tribunale nella sentenza n. 9282/2019. 5. Fatte tali necessarie premesse, con i motivi del gravame principale, da trattare congiuntamente per evidente connessione, la società torna a riproporre le contestazioni mosse in primo grado e già puntualmente disattese dal Tribunale, senza confrontarsi adeguatamente con le ragioni della decisione e insistendo in argomentazioni non condivisibili e già ampiamente disattesi da questa Corte nelle decisioni prodotte in atti, ai quali questo Collegio intende dare continuità per le seguenti ragioni.
5.1. Va premesso che la somma qui in contestazione consegue alla quantificazione di un risarcimento danno riconosciuto in via equitativa, come ristoro all'indubbio impoverimento della capacità professionale, che risulta aggravarsi anche in relazione al tempo trascorso, nonché al pregiudizio in relazione alla mancata acquisizione di maggiori capacità professionali, operata una valutazione equitativa che tenga conto della retribuzione mensile e del protrarsi nel tempo della dequalificazione, poiché il danno cresce secondo una linea di sviluppo progressiva, correlata sostanzialmente al decorso del tempo>. Le contestazioni della società, invece, non tengono conto dello specifico titolo in discussione e neppure della natura equitativa della liquidazione già operata nella sentenza sull'an, equità volta a compensare il pregiudizio patito dal lavoratore per l'illegittimo demansionamento protrattosi nel tempo. La società, inoltre, neppure tiene conto del vincolo che la pronuncia sull'an, tra l'altro coperta da giudicato, esplica nel giudizio sul quantum.
5.2. Ed ancora. La società, nell'insistere che nella “retribuzione mensile” indicata quale parametro risarcitorio dalla più volte citata sentenza n. 9282/2019 non andrebbero computati i rimborsi spese e le indennità di reperibilità, non tiene conto, e quindi non critica né smentisce o contraddice, quanto in fatto accertato dal Tribunale e in specie: i) che Parte ricorrente ha precisato che non sono stati inclusi nel computo rimborsi spese di alcun genere>; ii) che Quanto alle voci di “reperibilità”, … si tratta di voce richiamata costantemente, in ogni busta paga, variandone solo l'importo. Lo stesso ccnl prevede Articolo 27 Parte Terza - Disciplina del rapporto individuale di lavoro - Sezione 2 - Svolgimento del rapporto di lavoro Reperibilità 1. La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento.
2. Il lavoratore, ove richiesto dall'azienda, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità salvo giustificati motivi di impedimento e sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore.
3. Per intervento in reperibilità si intende l'attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione di criticità e fino al ripristino della funzionalità. L'intervento può essere effettuato con mezzi telematici o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità; in questo secondo caso il tempo complessivo d'intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.
4. Ai lavoratori in reperibilità le aziende riconosceranno trattamenti retributivi specifici differenziati tra il trattamento di disponibilità e quello di intervento, tra loro non cumulabili, che potranno essere rapportati a quote orarie della retribuzione mensile, ovvero consistere in importi forfettari lordi.
5. Fermi restando i criteri di cui sopra, gli importi e le modalità applicative verranno definiti a livello aziendale. Da ciò consegue che il lavoratore è contrattualmente obbligato alla reperibilità ed è provato che nel periodo in esame la reperibilità sia stata continuativamente “resa” e retribuita>.
5.3. A fronte di tali espressi accertamenti, le insistenti argomentazioni del gravame si dimostrano inconferenti, perché astratte dal caso concreto e riferibili a tutt'altro contenzioso (come il richiamo a Cass. n. 15066/2015 intervenuta in tema di “retribuzione globale di fatto” ex art. 18 stat lav, che nessuna attinenza ha con l'oggetto della domanda).
5.4. L'evidenziata genericità e l'astrattezza delle contestazioni connotavano già la memoria di costituzione in primo grado e pure le note autorizzate depositate in quella sede e, contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo, non sono per nulla idonee a inficiare quanto riaffermato dal primo giudice con il condividere decisioni dello stesso Ufficio che a loro volta hanno condiviso quanto in altro analogo contenzioso è stato affermato da questa Corte (C.d.A. Roma n. 3478/2021) e più esattamente che nel mentre il Tribunale ha ritenuto generica ex artt. 115 e 416 cpc la contestazione di erronea inclusione, nella retribuzione globale di fatto, degli emolumenti a titolo di reperibilità e/o rimborsi spese per non essere state individuate le mensilità che li avrebbero contemplati,
[...]
insiste nel dire che dette voci dovrebbero essere detratte, Parte_1 senza tuttavia evidenziare alla Corte quale sarebbe la mensilità colpita da un tale errore, sì da rendere effettivamente emendabile il ragionamento del Giudice di primo grado>.
5.5. L'appellante non chiarisce, con validi e pertinenti argomenti giuridici, in base a quale principio dalle “retribuzioni mensili” maturate dal luglio 2011 al novembre 2017 andrebbe espunta l'indennità di reperibilità di indiscussa e indiscutibile natura retributiva ed effettivamente percepita dal lavoratore nel periodo in questione, operazione che non trova fondamento nella statuizione sull'an, che, come sopra già evidenziato e come pure ricordato nel secondo motivo di gravame, deve costituire l'unico criterio liquidatorio. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla società nel secondo motivo, il primo giudice non ha affatto violato il dictum della sentenza sull'an, perché quest'ultima fa chiaro e inequivoco riferimento non a un concetto astratto di retribuzione e neppure a definizioni generali e/o collettive, bensì solo ed esclusivamente a quanto effettivamente percepito dal lavoratore laddove dispone che il risarcimento sia parametrato alla retribuzione mensile “per le mensilità maturate” e nel corpo della motivazione, dopo aver affermato che il risarcimento deve essere pari a un terzo della retribuzione spettante ad ogni ricorrente, per ogni mese di dequalificazione>, precisa che (la differenza, in proporzione alla retribuzione percepita, si giustifica in relazione all'impoverimento in via proporzionale, rispetto al livello di inquadramento)>, così chiarendo le ragioni dei diversi importi che in concreto sarebbero conseguiti al comune criterio liquidatorio adottato nei confronti di più ricorrenti. Quanto stabilito dal Tribunale nella sentenza n. 9282/2019 è stato confermato e ulteriormente rafforzato dalla sentenza d'appello n. 1593/2022, alle cui ragioni per brevità si rinvia.
5.6. Quanto esposto è idoneo a disattendere anche le contestazioni in ordine al computo nella base di calcolo del riconosciuto 1/3 del rateo di 13ma mensilità. Nessuna limitazione in tal senso si rinviene nella sentenza e non può seriamente dubitarsi: che la 13ma ha indiscutibile natura retributiva;
che per la sua generale applicazione concorre a determinare il concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro prestato ex art. 36 Cost (Cass. n. 12520/2004); che i relativi ratei maturano di mese in mese. La pretesa della società di limitare il risarcimento a 12 mesi l'anno, non trova alcun riscontro nella sentenza sull'an che, si ribadisce, ha fissato il periodo temporale di riferimento e con riguardo a questo ha utilizzato quale parametro
“un terzo della retribuzione mensile, per le mensilità maturate”, mensilità tra le quali deve essere ricompresa anche la 13ma.
5.7. Va infine disattesa anche la insistente richiesta della società di quantificare il quantum al netto delle ritenute fiscali e non al lordo, pretesa che non trova alcun fondamento nella decisione sull'an, atteso che quest'ultima non indica quale parametro la retribuzione al “netto” e che il profilo avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione, laddove la società pure aveva impugnato il richiamato criterio liquidatorio, ma non sotto tale profilo, sicché la censura appare preclusa dal giudicato. La pretesa della società, inoltre, si pone in evidente contrasto con il consolidato principio, pure ricordato nella gravata sentenza, per cui la liquidazione giudiziale deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali poiché la determinazione di queste appartiene al distinto rapporto d'imposta, indisponibile dalle parti e dal giudice.
5.8. In conclusione l'appello principale di va integralmente disatteso con Pt_1 totale conferma della sorte capitale indi gravata sentenza.
6. E' invece fondato l'appello incidentale di CP_1
6.1. Come sopra già indicato, il giudizio di quantificazione è vincolato alla pronuncia sull'an di condanna generica, nella specie la più volte citata sentenza del Tribunale n. 9282/2019, che ha statuito anche in punto di accessori in detti termini: oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo.
6.2. La gravata sentenza riconoscendo sulla sorte capitale di € 116.346,08 genericamente “gli accessori come per legge” si pone in contrasto con il richiamato comando, sicché in parte qua deve essere corretta con la riproduzione della statuizione contenuta nel più volte richiamato precedente.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione, rimanendo confermate le spese del primo grado per come liquidate nella gravata sentenza in attesa di assenza di contestazioni sul punto e non essendo venuto meno nel presente grado il relativo presupposto della soccombenza.
7.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante principale le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, respinto l'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata anche con riguardo alla statuizione sulle spese di lite, condanna la
[...] al pagamento in favore dell'appellante degli in Parte_1 della rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo sulla somma già riconosciuta in primo grado;
condanna la società appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del grado liquidate in complessivi € 5000,00 oltre rimborso 15% iva e cpa da distrarsi;
dà atto che sussistono per l'appellante principale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma 9.10.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 9.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3490 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Roma, via di Parte_1 ardo Vesci che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE E
elett.me dom.to in Roma, via Luigi Calamatta n. 16, presso lo CP_1 ca Silvestri che, unitamente agli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 12188/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 28.11.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso che con sentenza n. 9282/2019 del Tribunale di CP_1
Roma, era stato accolto il ricorso da lui proposto, insieme ad altri lavoratori, nei confronti di e , società che Controparte_2 Parte_1 venivano rispettivamente condannate, la prima per il periodo dal giugno 2010 al giugno 2011 e l'altra per il periodo successivo sino alla data del deposito del ricorso (20/12/2017), al pagamento della somma corrispondente a un terzo della retribuzione mensile, per le mensilità maturate, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo, a titolo di risarcimento del danno professionale da demansionamento;
precisato, inoltre, che la richiamata pronuncia era stata confermata, per quanto lo riguardava, dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 1593/2022, ha convenuto in giudizio
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
(P. IVA n.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede sita in Roma, via Anagnina, 203, al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€ 116.346,08 come in atti specificata, per le causali di cui in premessa o la diversa maggiore o minore somma ritenuta dall'On.le Tribunale, comunque oltre rivalutazione ed interessi dalle singole poste al saldo;
II) Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatarii;
III) Emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ed opportuni”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma Parte_1 ha così statuito: condanna al pagamento, in Parte_1 favore del ricorrente, della somma complessiva di € 116.346,08, oltre accessori come per legge;
condanna al pagamento in Parte_1 favore dei procuratori antistatari del ricorrente di € 4936,00 oltre accessori di legge>.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ha disatteso la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. rilevando, in via assorbente, che la Suprema Corte ha respinto il ricorso confermando la sentenza della Corte d'Appello a fondamento della pretesa oggetto del presente giudizio>; ii) nel merito, premesso che lo stesso Tribunale aveva già affrontato identici giudizi proposti da colleghi del ricorrente, accogliendone le domande, ha richiamato integralmente le argomentazioni delle sentenze del Tribunale Roma n. 6940/2024, 6941/2024, 10097/2024, ritenendo innanzitutto generiche le contestazioni mosse dalla società in ordine al computo, nella retribuzione globale di fatto, anche degli emolumenti a titolo di indennità di reperibilità e/o rimborso spese, indennità di reperibilità corrisposta tutti i mesi sebbene in importi diversi, computo che doveva comprendere anche l'EDR perché elemento fisso;
iii) ha confermato che la quantificazione del dovuto andava effettuata al lordo e non al netto, come preteso dalla società, atteso che si trattava di danno emergente e che comunque la sentenza della Corte di appello n 23/2016 non aveva derogato al principio per cui il lavoratore aveva diritto alla liquidazione al lordo;
iv) quanto alla 13^ mensilità, non condividendo le argomentazioni delle sentenze e delle ordinanze del medesimo Tribunale versate in atti da parte resistente, ha rilevato che la sentenza di primo grado ha liquidato il risarcimento in “somma corrispondente ad un terzo della retribuzione mensile, per le mensilità maturate
”> e che come correttamente evidenziato nelle note autorizzate di parte ricorrente la tredicesima mensilità , rientrante ex art 42 CCNL di categoria tra le mensilità spettanti al lavoratore ed erogata nel mese di riferimento (normalmente quello di novembre), deve farsi rientrare nel calcolo del risarcimento proprio perché costituisce parte integrante della retribuzione maturata nel periodo di riferimento ( 1.7.2011 – 20.12.2017)>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello
[...] lamentando: I) l'erroneità della sentenza nella parte Parte_1 in cui il primo giudice si è limitato a richiamare le sentenze del Tribunale di Roma nn. 6940/2024, 6941/2024 e 10097/2024, condividendone le argomentazioni, anche per la parte in cui ha ritenuto generiche le contestazioni circa il quantum preteso pur avendo la società compiutamente ottemperato all'onere di precisa contestazione individuando le voci da non ricomprendere nella base di calcolo utile a stabilire la misura del risarcimento invocato da controparte e le relative ragioni;
II) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice interpretato ed applicato il criterio liquidatorio espresso dalla sentenza n. 9282/2019 del Tribunale di Roma, confermata per quanto riguarda l' dalla sentenza n. CP_1
1593/2022 dalla Corte d'Appello di Roma, in manier etterale, dovendo escludere dalla base di computo l'indennità di reperibilità e la tredicesima mensilità; III) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, nell'applicazione del criterio liquidatorio, ha determinato gli importi dovuti a titolo di risarcimento dei danni da dequalificazione e demansionamento al lordo anziché al netto delle ritenute fiscali.
2.1. Si è costituito in giudizio contestando il gravame e chiedendone CP_1 il rigetto;
in via incidentale la sentenza lamentandone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice, nel dispositivo, non ha disposto espressamente che gli interessi e la rivalutazione monetaria fossero dovuti dalla scadenza dei singoli crediti sino al saldo per come già riconosciuto nelle precedenti decisioni.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello principale è infondato, mentre deve trovare accoglimento l'appello incidentale.
4. Prima di passare all'esame dei gravami, è utile riassumere i fatti incontestati per come emergono dalla documentazione in atti e delle allegazioni delle parti.
4.1. Con sentenza del Tribunale di Roma n. 9282/2019 la
[...]
, per quanto qui rileva, è stata condannata a corrispondere Parte_1
a (e ad altri lavoratori che in quella sede avevano agito unitamente CP_1 al somma corrispondente ad un terzo della retribuzione mensile, per le mensilità maturate, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo>, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità> conseguente alla dichiarata illegittimità del demansionamento patito >.
4.2. La richiamata sentenza è stata confermata, per quanto riguarda l'appellante, in secondo grado (C.d.A. Roma n. 1593/2022) e parimenti è stato respinto il ricorso per cassazione proposto dalla società (Cass. n. 12048/2024).
4.3. Il presente giudizio ha a oggetto la quantificazione del danno riconosciuto nelle richiamate decisioni, contestando la società appellante il conteggio proposto dal lavoratore e condiviso dal Tribunale;
in questo grado l'appellato lamenta, poi, il mancato riconoscimento degli accessori nei termini già liquidati dal Tribunale nella sentenza n. 9282/2019. 5. Fatte tali necessarie premesse, con i motivi del gravame principale, da trattare congiuntamente per evidente connessione, la società torna a riproporre le contestazioni mosse in primo grado e già puntualmente disattese dal Tribunale, senza confrontarsi adeguatamente con le ragioni della decisione e insistendo in argomentazioni non condivisibili e già ampiamente disattesi da questa Corte nelle decisioni prodotte in atti, ai quali questo Collegio intende dare continuità per le seguenti ragioni.
5.1. Va premesso che la somma qui in contestazione consegue alla quantificazione di un risarcimento danno riconosciuto in via equitativa, come ristoro all'indubbio impoverimento della capacità professionale, che risulta aggravarsi anche in relazione al tempo trascorso, nonché al pregiudizio in relazione alla mancata acquisizione di maggiori capacità professionali, operata una valutazione equitativa che tenga conto della retribuzione mensile e del protrarsi nel tempo della dequalificazione, poiché il danno cresce secondo una linea di sviluppo progressiva, correlata sostanzialmente al decorso del tempo>. Le contestazioni della società, invece, non tengono conto dello specifico titolo in discussione e neppure della natura equitativa della liquidazione già operata nella sentenza sull'an, equità volta a compensare il pregiudizio patito dal lavoratore per l'illegittimo demansionamento protrattosi nel tempo. La società, inoltre, neppure tiene conto del vincolo che la pronuncia sull'an, tra l'altro coperta da giudicato, esplica nel giudizio sul quantum.
5.2. Ed ancora. La società, nell'insistere che nella “retribuzione mensile” indicata quale parametro risarcitorio dalla più volte citata sentenza n. 9282/2019 non andrebbero computati i rimborsi spese e le indennità di reperibilità, non tiene conto, e quindi non critica né smentisce o contraddice, quanto in fatto accertato dal Tribunale e in specie: i) che Parte ricorrente ha precisato che non sono stati inclusi nel computo rimborsi spese di alcun genere>; ii) che Quanto alle voci di “reperibilità”, … si tratta di voce richiamata costantemente, in ogni busta paga, variandone solo l'importo. Lo stesso ccnl prevede Articolo 27 Parte Terza - Disciplina del rapporto individuale di lavoro - Sezione 2 - Svolgimento del rapporto di lavoro Reperibilità 1. La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento.
2. Il lavoratore, ove richiesto dall'azienda, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità salvo giustificati motivi di impedimento e sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore.
3. Per intervento in reperibilità si intende l'attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione di criticità e fino al ripristino della funzionalità. L'intervento può essere effettuato con mezzi telematici o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità; in questo secondo caso il tempo complessivo d'intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.
4. Ai lavoratori in reperibilità le aziende riconosceranno trattamenti retributivi specifici differenziati tra il trattamento di disponibilità e quello di intervento, tra loro non cumulabili, che potranno essere rapportati a quote orarie della retribuzione mensile, ovvero consistere in importi forfettari lordi.
5. Fermi restando i criteri di cui sopra, gli importi e le modalità applicative verranno definiti a livello aziendale. Da ciò consegue che il lavoratore è contrattualmente obbligato alla reperibilità ed è provato che nel periodo in esame la reperibilità sia stata continuativamente “resa” e retribuita>.
5.3. A fronte di tali espressi accertamenti, le insistenti argomentazioni del gravame si dimostrano inconferenti, perché astratte dal caso concreto e riferibili a tutt'altro contenzioso (come il richiamo a Cass. n. 15066/2015 intervenuta in tema di “retribuzione globale di fatto” ex art. 18 stat lav, che nessuna attinenza ha con l'oggetto della domanda).
5.4. L'evidenziata genericità e l'astrattezza delle contestazioni connotavano già la memoria di costituzione in primo grado e pure le note autorizzate depositate in quella sede e, contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo, non sono per nulla idonee a inficiare quanto riaffermato dal primo giudice con il condividere decisioni dello stesso Ufficio che a loro volta hanno condiviso quanto in altro analogo contenzioso è stato affermato da questa Corte (C.d.A. Roma n. 3478/2021) e più esattamente che nel mentre il Tribunale ha ritenuto generica ex artt. 115 e 416 cpc la contestazione di erronea inclusione, nella retribuzione globale di fatto, degli emolumenti a titolo di reperibilità e/o rimborsi spese per non essere state individuate le mensilità che li avrebbero contemplati,
[...]
insiste nel dire che dette voci dovrebbero essere detratte, Parte_1 senza tuttavia evidenziare alla Corte quale sarebbe la mensilità colpita da un tale errore, sì da rendere effettivamente emendabile il ragionamento del Giudice di primo grado>.
5.5. L'appellante non chiarisce, con validi e pertinenti argomenti giuridici, in base a quale principio dalle “retribuzioni mensili” maturate dal luglio 2011 al novembre 2017 andrebbe espunta l'indennità di reperibilità di indiscussa e indiscutibile natura retributiva ed effettivamente percepita dal lavoratore nel periodo in questione, operazione che non trova fondamento nella statuizione sull'an, che, come sopra già evidenziato e come pure ricordato nel secondo motivo di gravame, deve costituire l'unico criterio liquidatorio. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla società nel secondo motivo, il primo giudice non ha affatto violato il dictum della sentenza sull'an, perché quest'ultima fa chiaro e inequivoco riferimento non a un concetto astratto di retribuzione e neppure a definizioni generali e/o collettive, bensì solo ed esclusivamente a quanto effettivamente percepito dal lavoratore laddove dispone che il risarcimento sia parametrato alla retribuzione mensile “per le mensilità maturate” e nel corpo della motivazione, dopo aver affermato che il risarcimento deve essere pari a un terzo della retribuzione spettante ad ogni ricorrente, per ogni mese di dequalificazione>, precisa che (la differenza, in proporzione alla retribuzione percepita, si giustifica in relazione all'impoverimento in via proporzionale, rispetto al livello di inquadramento)>, così chiarendo le ragioni dei diversi importi che in concreto sarebbero conseguiti al comune criterio liquidatorio adottato nei confronti di più ricorrenti. Quanto stabilito dal Tribunale nella sentenza n. 9282/2019 è stato confermato e ulteriormente rafforzato dalla sentenza d'appello n. 1593/2022, alle cui ragioni per brevità si rinvia.
5.6. Quanto esposto è idoneo a disattendere anche le contestazioni in ordine al computo nella base di calcolo del riconosciuto 1/3 del rateo di 13ma mensilità. Nessuna limitazione in tal senso si rinviene nella sentenza e non può seriamente dubitarsi: che la 13ma ha indiscutibile natura retributiva;
che per la sua generale applicazione concorre a determinare il concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro prestato ex art. 36 Cost (Cass. n. 12520/2004); che i relativi ratei maturano di mese in mese. La pretesa della società di limitare il risarcimento a 12 mesi l'anno, non trova alcun riscontro nella sentenza sull'an che, si ribadisce, ha fissato il periodo temporale di riferimento e con riguardo a questo ha utilizzato quale parametro
“un terzo della retribuzione mensile, per le mensilità maturate”, mensilità tra le quali deve essere ricompresa anche la 13ma.
5.7. Va infine disattesa anche la insistente richiesta della società di quantificare il quantum al netto delle ritenute fiscali e non al lordo, pretesa che non trova alcun fondamento nella decisione sull'an, atteso che quest'ultima non indica quale parametro la retribuzione al “netto” e che il profilo avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione, laddove la società pure aveva impugnato il richiamato criterio liquidatorio, ma non sotto tale profilo, sicché la censura appare preclusa dal giudicato. La pretesa della società, inoltre, si pone in evidente contrasto con il consolidato principio, pure ricordato nella gravata sentenza, per cui la liquidazione giudiziale deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali poiché la determinazione di queste appartiene al distinto rapporto d'imposta, indisponibile dalle parti e dal giudice.
5.8. In conclusione l'appello principale di va integralmente disatteso con Pt_1 totale conferma della sorte capitale indi gravata sentenza.
6. E' invece fondato l'appello incidentale di CP_1
6.1. Come sopra già indicato, il giudizio di quantificazione è vincolato alla pronuncia sull'an di condanna generica, nella specie la più volte citata sentenza del Tribunale n. 9282/2019, che ha statuito anche in punto di accessori in detti termini: oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo.
6.2. La gravata sentenza riconoscendo sulla sorte capitale di € 116.346,08 genericamente “gli accessori come per legge” si pone in contrasto con il richiamato comando, sicché in parte qua deve essere corretta con la riproduzione della statuizione contenuta nel più volte richiamato precedente.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione, rimanendo confermate le spese del primo grado per come liquidate nella gravata sentenza in attesa di assenza di contestazioni sul punto e non essendo venuto meno nel presente grado il relativo presupposto della soccombenza.
7.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante principale le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, respinto l'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata anche con riguardo alla statuizione sulle spese di lite, condanna la
[...] al pagamento in favore dell'appellante degli in Parte_1 della rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo sulla somma già riconosciuta in primo grado;
condanna la società appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del grado liquidate in complessivi € 5000,00 oltre rimborso 15% iva e cpa da distrarsi;
dà atto che sussistono per l'appellante principale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma 9.10.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario