Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/05/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 949/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/2/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SILVIA ROMEI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di Garfagnana (LU), via Valmaira n. 24, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in data
29.05.2004 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Minucciano (LU), al n. 4, parte II
Serie A, dell'anno 2004;
2) ordinare la trascrizione della emananda sentenza nei registri dello stato civile;
3) disporre che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenga più opportuno, portandosi reciproco rispetto obbligandosi, comunque, a fornire all'altro l'indirizzo della nuova residenza e/o della dimora;
4) disporre che i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 stabile e residenza anagrafica presso la madre, nella casa ubicata in Gorfigliano (LU), Via Don Mario
Tucci, 5, già adibita a casa coniugale. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale
1
5) disporre altresì, stante la vicinanza in essere tra i rispettivi domicili, che il padre potrà vedere i figli anche ogni giorno e comunque ogni qualvolta ognuno dei figli vorrà incontrare il padre in luogo con lui previamente concordato. In ogni caso, per l'organizzazione anche lavorativa dei genitori, si stabilisce sin d'ora che i minori staranno con il padre, anche cenando con lui, due pomeriggi lavorativi infrasettimanali: indicativamente il martedì e il giovedì, dalle ore 18,00 fino alle ore 22,30, ora in cui i ragazzi faranno rientro presso la residenza materna. Sarà naturalmente salvo ogni altro e diverso accordo che i genitori prenderanno nell'interesse dei figli anche in accoglimento delle richieste di volta in volta avanzate da questi ultimi;
6) le modalità di visita si articoleranno, sempre nel rispetto della volontà di entrambi i figli, infrasettimanalmente, secondo i tempi di cui sopra, mentre, a fine settimana alterni, il padre potrà tenere presso di sé i figli per l'intero fine settimana, anche a dormire, prelevandoli dalla residenza materna, indicativamente alle ore 15,00 del sabato e riportandoli alle ore 21,00 della domenica sera, fatto ovviamente salvo ogni diverso accordo che i genitori dovessero assumere nell'interesse dei figli e comunque nel pieno rispetto delle richieste e della volontà di ciascun figlio, anche in ragione della loro crescente età;
7) durante le vacanze estive, in linea di massima, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane. Entrambi i genitori potranno recarsi con i minori nel luogo di villeggiatura preferito, previa comunicazione all'altro genitore del luogo di destinazione. Il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative e personali di entrambi i coniugi e, soprattutto, sempre nel rispetto delle esigenze, delle richieste e della volontà dei figli. Questi ultimi trascorreranno poi con il padre il Natale o la
Pasqua ad anni alterni, restando inteso tra le parti che il genitore che non trascorrerà il Natale con i figli, vi trascorrerà, la Vigilia o il Capodanno. Ciò naturalmente sempre nel rispetto della volontà dei figli e salvi diversi accordi in relazione alle richieste ed esigenze dei minori in considerazione della loro età, attuale, e del mutare della stessa;
8) disporre che il padre contribuirà al mantenimento dei due figli minori corrispondendo alla moglie la somma mensile di € 700,00 (euro settecento/00) che dovrà versare entro il giorno quindici di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente con codice Iban IT33 S 08726 70180
000000101554, acceso presso BVLG Credito Cooperativo, ed intestato alla signora Parte_1 somma che sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, prendendo a parametro di riferimento la variazione intervenuta l'anno precedente a decorrente dal mese di gennaio 2024.
Il sig. si farà altresì carico del pagamento delle utenze (luce ed acqua) della ex casa Parte_2 coniugale ubicata in Gorfigliano (LU), Via Don Mario Tucci, 5;
9) le spese straordinarie, come di consueto, dovranno essere sopportate nella misura del 50% ciascuno, considerando tali quelle risultanti dal protocollo redatto dal Tribunale adito ed in particolare:
2 - le spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
- le spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, buoni mensa, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
- le spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature;
- le spese straordinarie, salvo quelle mediche indifferibili ed urgenti e per le quali non si pone il problema di scelta, dovranno essere previamente concordate dai genitori;
10) entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni pretesa di carattere economico sia a titolo di alimenti che di mantenimento;
11) la casa coniugale, posta in Minucciano (LU), Frazione Gorfigliano Via Don Mario Tucci, 5, resta assegnata, con tutto ciò che l'arreda, alla signora quale collocataria dei figli;
Parte_1
12) le parti concordano infine che, la signora quale collocataria dei figli minori, continuerà a Pt_1 fare richiesta dell'Assegno Unico e Universale per entrambi i figli minori ex D.Lgs. 230/ 2021 e ne percepirà i relativi importi. A tale scopo il signor si impegna ed obbliga a sottoscrivere Parte_2 qualsiasi documento si rendesse necessario al fine della corresponsione degli assegni di cui sopra alla signora Pt_1
13) le spese legali del presente giudizio vengono interamente sostenute da ». Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Minucciano (LU) il 29/5/2004, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
30/8/2007) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2 di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
3 Si dà atto che, per espresso accordo tra le parti, le spese di lite sono interamente a carico del sig. Pt_2
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Minucciano (LU) in data 29/5/2004, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Minucciano (LU) all'Atto Numero 4, Parte II, Serie A,
Ufficio 99, dell'Anno 2004;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PONE le spese di lite interamente a carico di Parte_2
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Minucciano (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 16/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4