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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/09/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
NRG 601/2022 Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:
dott. Massimo Gullino Presidente
dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emesso la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 601/2022 R.G.Lav. proposto avverso la sentenza n. 1248/2022 pubblicata in data 07/06/2022 (NRG Lav. 607/2020) dal Tribunale
di Reggio Calabria.
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Parte_1 C.F._1
Alati (C.F.: – pec: C.F._2 Email_1
-appellante
CONTRO
(breviter , C.F. , in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio, Valeria
Grandizio, Ettore Triolo, Francesco Muscari Tomaioli – pec:
t; Email_2
-appellato (C.F./P. IVA: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Iacoe, (C.F.:
) - pec: C.F._3 Email_3
-appellata
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.2.2020 la proponeva opposizione avverso Pt_1
l'intimazione di pagamento n. 09420199012193807000 in relazione all'avviso di addebito
CP_ n. 39420170004045624000, notificato in data 09-01-2018 con il quale l' aveva richiesto, il pagamento dei contributi I.V.S. prima, seconda, terza e quarta rata per l'anno
2016 in ragione della presunta qualità di coltivatore diretto rivestita;
rappresentava di avere impugnato l'avviso di addebito innanzi allo stesso Tribunale di Reggio Calabria con ricorso iscritto al n. 232/2018 RG , insistendo per l'assenza dei requisiti per la richiesta contributiva avanzata dall' , avendo cessato la propria attività il 2.05.2015. CP_1
In data 6.10.2020 il procuratore dell'opponente produceva la sentenza n. 300/2020
emessa in data 6.03.2020 con cui nelle more era stato annullato l'avviso di addebito citato, insistendo per l'annullamento dell'intimazione di pagamento.
Resisteva l' , eccependo il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva, chiedendo in subordine di essere tenuta indenne da qualsiasi onere di carattere giudiziario connesso all'eventuale accoglimento della domanda.”
A seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio ex art. 106 c.p.c., emessa in data
CP_ 16.11.2021, si è costituito in giudizio l' che, stante la sopravvenuta sentenza , ha chiesto l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere e il rigetto di ogni altra domanda.
Il primo giudice ha in via preliminare rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' , ritenendo l'intimazione impugnata un atto Controparte_3
proprio dell'ente che, dunque, era stato regolarmente citato in giudizio;
Controparte_4
nel merito, dato atto che l'ente creditore aveva annullato in data 25.09.2020 l'avviso di addebito impugnato, ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite.
Con ricorso in appello iscritto a ruolo il 09/08/2022, chiedeva la parziale Parte_1
riforma della sentenza in punto di spese del giudizio, ritenendo errata la statuizione relativa alla compensazione delle stesse in virtù della mancanza dei presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
CP_ Si costituiva in data 14/03/2023 l' il quale contestava quanto ex adverso dedotto,
ritenendo corretta la statuizione relativa alla compensazione alle spese, atteso il regolare comportamento tenuto dall' sia in fare amministrativa che processuale. CP_1
Si costituiva in data 28/03/2023 l' , chiedendo la Controparte_3
conferma della sentenza impugnata, deducendo che nei propri confronti la compensazione delle spese di lite è vieppiù giustificata dalla circostanza di non essere stato parte del giudizio n. 232/18 RG avente ad oggetto l'AVA n. 39420170004045624000,
sicché non poteva essere a conoscenza dell'intervenuta impugnazione e successivo annullamento giudiziale dello stesso.
La causa veniva assunta in riserva alla scadenza del termine concesso ex art 127 ter del
18.10.2024 e decisa nella camera di consiglio del 25.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'art. 92, comma 2, c.p.c., come novellato con il D.L. n.192/2014,
convertito con la legge n.162/2014, dispone che la compensazione delle spese di lite può
essere disposta dal Giudice solo se sussista reciproca soccombenza o nel caso di assoluta novità della questione trattata, ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
il testo è stato integrato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
77/2018, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi testé indicate, ma anche in presenza di “altre analoghe
gravi ed eccezionali ragioni”, ritenendo “contrastante con il principio di ragionevolezza e
con quello di eguaglianza avere il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie che
facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta
incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche
espressamente previste dalla disposizione censurata”.
Nel caso all'esame la pronuncia di cessazione della materia del contendere impone per le spese processuali di ricorrere al criterio della soccombenza virtuale, dovendo il giudice valutare quale sarebbe stata la parte soccombente se non fosse sopravvenuto il fatto che ha determinato la carenza di interesse.
Sul punto, la Suprema Corte ha espressamente previsto che “La soccombenza virtuale
potrà individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle
prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato
la cessazione della materia del contendere.” (Cass. Civ., Ord. n. 1098 del 21/01/2021).
Ciò posto, l'appello è fondato, poiché la richiamata sentenza n. 300/2022 ha accertato la carenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'iscrizione d' ufficio della come Pt_1
coltivatore diretto , tanto più che era risultato documentalmente accertato che in data
02/05/2015 era cessata l'attività di impresa agricola, come emerso anche dal documento di valutazione Denuncia aziendale trasmessa all' in data 14.5.15; esclusi i CP_2
presupposti del versamento dei contributi I.V.S. prima, seconda, terza e quarta rata per l'anno 2016, veniva annullato l'avviso di addebito n. 39420170004045624000, portato dall'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Non ricorreva, dunque, alcuna circostanza rilevante in relazione al secondo comma dell'art. 92 del codice di rito ai fini della disposta compensazione e pertanto la motivazione del primo giudice sul punto è chiaramente infondata (“Stante la condotta
CP_ processuale dell' che sin dalla costituzione in giudizio ha dato atto delle ragioni
attoree, precisando di aver realizzato, già il 25.09.2020, lo sgravio delle partite debitorie
iscritte, appare equo compensare le spese di giudizio tra l' e la parte ricorrente”). CP_1
Nel caso all'esame l'opposizione all' intimazione di pagamento, cui è stata costretta l' er non incorrere in decadenze o preclusioni, era fondata sulle medesime ragioni Pt_1
del parallelo giudizio in precedenza proposto avverso l'avvio di addebito, come detto ivi confermate , con pronuncia su cui l'ente ha prestato acquiescenza, tanto da avere proceduto successivamente allo sgravio della relativa partita.
E' perciò dovuto alla ricorrente il rimborso integrale delle spese di difesa che ha dovuto sostenere per la tutela del proprio diritto, riconosciuto tardivamente dall'ente, da porre in solido a carico dell'ente titolare del credito e dell' agente della riscossione, poiché sulla legittimazione passiva del concessionario è caduto il giudicato, avendone il primo giudice rigettato in sentenza la relativa eccezione;
ai fini della compensazione delle spese nei confronti dell' è inconferente il fatto segnalato in questo grado dall' di CP_3 CP_3
non essere stata parte del giudizio svoltosi innanzi al GdL di Reggio Calabria con R.G. n.
232/18, avente ad oggetto l'AVA n. 39420170004045624000, il cui esito, peraltro, è
intervenuto nelle more del presente gravame.
Le spese di difesa della ono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di Pt_1
cui al DM n. 147/2022, II scaglione (come da dichiarazione di valore in primo grado di €
CP_ 3.933,04), nei minimi considerata l' assenza di contestazione dell' e la conseguente statuizione di cessazione della materia del contendere.
Infatti, in ipotesi di riforma della sentenza con cui è stata operata la precedente liquidazione, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, le prestazioni professionali non possono ritenersi esaurite con la pronuncia riformata e, pertanto, la liquidazione dev'essere effettuata in applicazione della disciplina vigente al momento della decisione, perché per «compenso»
deve intendersi un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza, fino al suo compimento (Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021).
Le spese dell'appello , sempre secondo le nuove tabelle del DM n. 147/2022, sono liquidate come da dispositivo, precisando che :
in base al criterio del decisum, qui pari all'importo liquidato per le spese di lite del primo grado (€ 1.310,00) , andrebbe applicato anche in questo grado il II scaglione della tab.12
– parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni ( compensi medi dimezzati), per un importo di € 1.475, 5; sennonchè, ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c. "Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio” e, come detto, in questo grado il valore della porzione di giudizio ancora controversa è dato dall' importo sopra liquidato per le spese di primo grado (€ 1.310,00) , che costituisce pertanto soglia massima della liquidazione delle spese dell'appello.
Vi è distrazione per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da (C.F.: ), nei confronti di Parte_1 C.F._1
CP_ (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore e P.IVA_1 [...]
(C.F./P. IVA: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1248/2022 pubblicata in data
07/06/2022 (NRG Lav. 607/2020) dal Tribunale di Reggio Calabria, respingendo ogni istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
In accoglimento del gravame e parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma
CP_ nel resto (cessazione della materia del contendere), condanna l' e l'
[...]
in solido tra loro a rimborsare le spese processuali di primo grado, Controparte_3
liquidate in € 1.310,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge;
CP_
Condanna l' e l' in solido tra loro alla rifusione delle Controparte_3
spese del presente grado che liquida in € 1.310,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
Le spese così liquidate sono distratte in favore dell'avv. Antonino Alati.
Camera di consiglio del 25.10.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:
dott. Massimo Gullino Presidente
dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emesso la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 601/2022 R.G.Lav. proposto avverso la sentenza n. 1248/2022 pubblicata in data 07/06/2022 (NRG Lav. 607/2020) dal Tribunale
di Reggio Calabria.
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Parte_1 C.F._1
Alati (C.F.: – pec: C.F._2 Email_1
-appellante
CONTRO
(breviter , C.F. , in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio, Valeria
Grandizio, Ettore Triolo, Francesco Muscari Tomaioli – pec:
t; Email_2
-appellato (C.F./P. IVA: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Iacoe, (C.F.:
) - pec: C.F._3 Email_3
-appellata
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.2.2020 la proponeva opposizione avverso Pt_1
l'intimazione di pagamento n. 09420199012193807000 in relazione all'avviso di addebito
CP_ n. 39420170004045624000, notificato in data 09-01-2018 con il quale l' aveva richiesto, il pagamento dei contributi I.V.S. prima, seconda, terza e quarta rata per l'anno
2016 in ragione della presunta qualità di coltivatore diretto rivestita;
rappresentava di avere impugnato l'avviso di addebito innanzi allo stesso Tribunale di Reggio Calabria con ricorso iscritto al n. 232/2018 RG , insistendo per l'assenza dei requisiti per la richiesta contributiva avanzata dall' , avendo cessato la propria attività il 2.05.2015. CP_1
In data 6.10.2020 il procuratore dell'opponente produceva la sentenza n. 300/2020
emessa in data 6.03.2020 con cui nelle more era stato annullato l'avviso di addebito citato, insistendo per l'annullamento dell'intimazione di pagamento.
Resisteva l' , eccependo il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva, chiedendo in subordine di essere tenuta indenne da qualsiasi onere di carattere giudiziario connesso all'eventuale accoglimento della domanda.”
A seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio ex art. 106 c.p.c., emessa in data
CP_ 16.11.2021, si è costituito in giudizio l' che, stante la sopravvenuta sentenza , ha chiesto l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere e il rigetto di ogni altra domanda.
Il primo giudice ha in via preliminare rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' , ritenendo l'intimazione impugnata un atto Controparte_3
proprio dell'ente che, dunque, era stato regolarmente citato in giudizio;
Controparte_4
nel merito, dato atto che l'ente creditore aveva annullato in data 25.09.2020 l'avviso di addebito impugnato, ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite.
Con ricorso in appello iscritto a ruolo il 09/08/2022, chiedeva la parziale Parte_1
riforma della sentenza in punto di spese del giudizio, ritenendo errata la statuizione relativa alla compensazione delle stesse in virtù della mancanza dei presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
CP_ Si costituiva in data 14/03/2023 l' il quale contestava quanto ex adverso dedotto,
ritenendo corretta la statuizione relativa alla compensazione alle spese, atteso il regolare comportamento tenuto dall' sia in fare amministrativa che processuale. CP_1
Si costituiva in data 28/03/2023 l' , chiedendo la Controparte_3
conferma della sentenza impugnata, deducendo che nei propri confronti la compensazione delle spese di lite è vieppiù giustificata dalla circostanza di non essere stato parte del giudizio n. 232/18 RG avente ad oggetto l'AVA n. 39420170004045624000,
sicché non poteva essere a conoscenza dell'intervenuta impugnazione e successivo annullamento giudiziale dello stesso.
La causa veniva assunta in riserva alla scadenza del termine concesso ex art 127 ter del
18.10.2024 e decisa nella camera di consiglio del 25.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'art. 92, comma 2, c.p.c., come novellato con il D.L. n.192/2014,
convertito con la legge n.162/2014, dispone che la compensazione delle spese di lite può
essere disposta dal Giudice solo se sussista reciproca soccombenza o nel caso di assoluta novità della questione trattata, ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
il testo è stato integrato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
77/2018, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi testé indicate, ma anche in presenza di “altre analoghe
gravi ed eccezionali ragioni”, ritenendo “contrastante con il principio di ragionevolezza e
con quello di eguaglianza avere il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie che
facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta
incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche
espressamente previste dalla disposizione censurata”.
Nel caso all'esame la pronuncia di cessazione della materia del contendere impone per le spese processuali di ricorrere al criterio della soccombenza virtuale, dovendo il giudice valutare quale sarebbe stata la parte soccombente se non fosse sopravvenuto il fatto che ha determinato la carenza di interesse.
Sul punto, la Suprema Corte ha espressamente previsto che “La soccombenza virtuale
potrà individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle
prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato
la cessazione della materia del contendere.” (Cass. Civ., Ord. n. 1098 del 21/01/2021).
Ciò posto, l'appello è fondato, poiché la richiamata sentenza n. 300/2022 ha accertato la carenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'iscrizione d' ufficio della come Pt_1
coltivatore diretto , tanto più che era risultato documentalmente accertato che in data
02/05/2015 era cessata l'attività di impresa agricola, come emerso anche dal documento di valutazione Denuncia aziendale trasmessa all' in data 14.5.15; esclusi i CP_2
presupposti del versamento dei contributi I.V.S. prima, seconda, terza e quarta rata per l'anno 2016, veniva annullato l'avviso di addebito n. 39420170004045624000, portato dall'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Non ricorreva, dunque, alcuna circostanza rilevante in relazione al secondo comma dell'art. 92 del codice di rito ai fini della disposta compensazione e pertanto la motivazione del primo giudice sul punto è chiaramente infondata (“Stante la condotta
CP_ processuale dell' che sin dalla costituzione in giudizio ha dato atto delle ragioni
attoree, precisando di aver realizzato, già il 25.09.2020, lo sgravio delle partite debitorie
iscritte, appare equo compensare le spese di giudizio tra l' e la parte ricorrente”). CP_1
Nel caso all'esame l'opposizione all' intimazione di pagamento, cui è stata costretta l' er non incorrere in decadenze o preclusioni, era fondata sulle medesime ragioni Pt_1
del parallelo giudizio in precedenza proposto avverso l'avvio di addebito, come detto ivi confermate , con pronuncia su cui l'ente ha prestato acquiescenza, tanto da avere proceduto successivamente allo sgravio della relativa partita.
E' perciò dovuto alla ricorrente il rimborso integrale delle spese di difesa che ha dovuto sostenere per la tutela del proprio diritto, riconosciuto tardivamente dall'ente, da porre in solido a carico dell'ente titolare del credito e dell' agente della riscossione, poiché sulla legittimazione passiva del concessionario è caduto il giudicato, avendone il primo giudice rigettato in sentenza la relativa eccezione;
ai fini della compensazione delle spese nei confronti dell' è inconferente il fatto segnalato in questo grado dall' di CP_3 CP_3
non essere stata parte del giudizio svoltosi innanzi al GdL di Reggio Calabria con R.G. n.
232/18, avente ad oggetto l'AVA n. 39420170004045624000, il cui esito, peraltro, è
intervenuto nelle more del presente gravame.
Le spese di difesa della ono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di Pt_1
cui al DM n. 147/2022, II scaglione (come da dichiarazione di valore in primo grado di €
CP_ 3.933,04), nei minimi considerata l' assenza di contestazione dell' e la conseguente statuizione di cessazione della materia del contendere.
Infatti, in ipotesi di riforma della sentenza con cui è stata operata la precedente liquidazione, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, le prestazioni professionali non possono ritenersi esaurite con la pronuncia riformata e, pertanto, la liquidazione dev'essere effettuata in applicazione della disciplina vigente al momento della decisione, perché per «compenso»
deve intendersi un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza, fino al suo compimento (Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021).
Le spese dell'appello , sempre secondo le nuove tabelle del DM n. 147/2022, sono liquidate come da dispositivo, precisando che :
in base al criterio del decisum, qui pari all'importo liquidato per le spese di lite del primo grado (€ 1.310,00) , andrebbe applicato anche in questo grado il II scaglione della tab.12
– parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni ( compensi medi dimezzati), per un importo di € 1.475, 5; sennonchè, ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c. "Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio” e, come detto, in questo grado il valore della porzione di giudizio ancora controversa è dato dall' importo sopra liquidato per le spese di primo grado (€ 1.310,00) , che costituisce pertanto soglia massima della liquidazione delle spese dell'appello.
Vi è distrazione per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da (C.F.: ), nei confronti di Parte_1 C.F._1
CP_ (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore e P.IVA_1 [...]
(C.F./P. IVA: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1248/2022 pubblicata in data
07/06/2022 (NRG Lav. 607/2020) dal Tribunale di Reggio Calabria, respingendo ogni istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
In accoglimento del gravame e parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma
CP_ nel resto (cessazione della materia del contendere), condanna l' e l'
[...]
in solido tra loro a rimborsare le spese processuali di primo grado, Controparte_3
liquidate in € 1.310,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge;
CP_
Condanna l' e l' in solido tra loro alla rifusione delle Controparte_3
spese del presente grado che liquida in € 1.310,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
Le spese così liquidate sono distratte in favore dell'avv. Antonino Alati.
Camera di consiglio del 25.10.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)