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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 17/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 92/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 92/2024 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Annarita La Civita del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in
Sulmona (AQ) alla Via Circonvallazione Occidentale n. 57 è elettivamente domiciliata, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. , nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Margiotta del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) alla Via Lamaccio n. 1 è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note conclusive del 7.01.2025, chiedendo disporsi
“l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile del medesimo presso la madre e modalità di visita da parte del padre come indicate nel piano genitoriale allegato al ricorso che ne costituisce parte integrante. Allegato 6; 2) la casa familiare in cui convivono il padre e la madre di -immobile di proprietà dei Sigg.ri Parte_2
e - sia assegnata alla madre con gli arredi e corredi Parte_3 Parte_4 salvi gli effetti e i beni personali appartenenti al Sig. ; stabilendo che tutte le Controparte_1 spese della stessa, relative alle utenze, tasse, condominio, ecc., vengano pagate, esclusivamente dal Sig. , a prescindere dalla voltura o meno delle dette utenze;
3) in merito Controparte_1 al contributo al mantenimento del figlio minore Voglia disporre che il padre il Sig. Pt_2
provvederà nella misura di euro 600,00 (diconsi seicento euro /00) mensili Controparte_1
1 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT relativi 4 al costo della vita senza necessità di richiesta e a far data dall'emissione dei chiesti provvedimenti, da corrispondere alla sig.ra a mezzo bonifico bancario al Parte_1 seguente IBAN IT96 M0760 103 6000 0008 0469 562; 4) i genitori concorreranno altresì ciascuno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute per il figlio purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre/dal padre, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale. Per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Sulmona. 5) L'assegno unico al figlio sia percepito al 100% dal genitore collocatario;
6) La corresponsione di un assegno di mantenimento da parte del sig.
alla Sig.ra della somma di € 100,00 (diconsi euro Controparte_1 Parte_1 cento). 7) L'autovettura targata EV 657 ZE di proprietà del Sig. sia Controparte_1 assegnata alla Sig.ra Allegato 10 e 10 bis 8) Autorizzare il rilascio e/o il Parte_1 rinnovo del passaporto ai genitori e al minore. 9) Le parti dovranno reciprocamente comunicarsi ogni variazione di domicilio o di utenza telefonica, nonché eventuali spostamenti in altra località, qualora vi portino il minore. 10) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge”.
Parte resistente ha concluso come da note conclusive autorizzate depositate in data 08.01.2025:
“in via principale disporre un obbligo di mantenimento in capo al Sig. che non Controparte_1 sia superiore allo stato ad euro 450,00 mensili per quanto argomentato nelle premesse compreso assegno unico;
B) disporre l'allocamento del minore presso la madre Pt_2 Parte_1
se del caso e tenuto conto delle circostanze, nella abitazione sita in Sulmona alla Via
[...]
Orazio n. 2 ad eccezione del garage riportato al NCEU foglio 38 particella 7935 con il n. 724 sub
11 e l'affido condiviso del ridetto minore in favore di entrambi i genitori che avranno l'impegno di assumere concordemente le decisioni che riguardano la loro vita;
C) adesione ai provvedimenti contenuti nell'ordinanza del 2 luglio 2024; D) sanzionare la madre per i comportamenti ostruzionistici volti ad impedire al papà di vedere il figlio;
E) sempre e comunque con Pt_2 vittoria di spese e competenze o in limite con compensazione per quanto sopra argomentato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso ex artt. 337-bis c.c. e 473-bis n. 12 c.p.c. dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del minore , chiedendo disporsi: l'affidamento condiviso del figlio ad Pt_2 entrambi i genitori, con collocamento del medesimo presso la madre;
l'assegnazione della casa familiare in proprio favore quale genitore collocatario prevalente del minore, con obbligo a carico di delle utenze;
la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del resistente CP_1 di € 100,00; l'obbligo di versamento di un contributo al mantenimento del minore, a carico di nella misura di € 600,00 mensili, oltre alla rivalutazione Istat e al 50% delle spese CP_1 straordinarie;
la percezione integrale dell'assegno unico per il figlio e l'assegnazione alla ricorrente dell'autovettura targata EV 657 ZE di proprietà di , in proprio uso. Controparte_1
Ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
Il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 71 c.p.c. al P.M.
Con comparsa del 10.05.2024 si è costituito , contestando la versione dei fatti Controparte_1
2 rappresentata dalla ricorrente, ed eccependo:
-di aver sempre assolto ai propri obblighi, partecipando alla vita di coppia nel primario interesse del figlio minore;
-che il rapporto di convivenza non si è deteriorato per propria responsabilità esclusiva tanto che la crisi familiare è divenuta irreversibile quando ha iniziato a disinteressarsi Parte_1 del figlio trascurando il rapporto con il convivente;
-che attualmente ostacola il proprio diritto di visita nei confronti del figlio;
Parte_1
-di avere un reddito mensile netto di circa € 1.900,00 quale agente di polizia penitenziaria e di sostenere una rata di € 330,00 mensili per un finanziamento contratto per esigenze familiari, mentre lavora come assistente alle vendite presso un negozio di Sulmona. Parte_1
Ha concluso quindi aderendo alla domanda di affidamento condiviso del figlio , con Pt_2 collocamento prevalente presso la madre nonché alla assegnazione alla medesima della casa familiare ad eccezione del garage;
ha chiesto invece contenersi l'ammontare del proprio contributo al mantenimento del figlio entro € 350,00 oltre € 190,00 di propria quota di assegno unico e dichiararsi l'inammissibilità delle ulteriori domande.
All'udienza del 12.06.2024 il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato di vivere nella casa familiare, di proprietà dei genitori di Parte_1
insieme con il figlio;
di non essere titolare di beni immobili e/o mobili registrati;
che l'ultimo CP_1 reddito lavorativo risale al 2018, avendo sempre svolto - successivamente a tale anno - attività lavorativa in nero;
di essere allo stato inoccupata;
che dal 2018 l'assegno unico per il figlio viene percepito integralmente da CP_1 ha dichiarato di lavorare come dipendente dell'Amministrazione Penitenziaria, percependo CP_1 uno stipendio mensile di circa € 1.900,00, di non essere titolare di beni immobili e di provvedere al rimborso di un finanziamento con una rata mensile di € 330,00 mensili, e che attualmente, poiché Pt_1 si è rifiutata di collaborare nella presentazione dell'ISEE, percepisce un assegno unico di € 50,00 a fronte di € 190 spettanti.
Con ordinanza del 04.07.2024, il Giudice, in via temporanea e urgente, ha disposto l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre;
ha assegnato alla Pt_2 ricorrente la casa familiare sita in Sulmona alla Via Orazio n. 2, ad eccezione del garage censito nel NCEU del Comune di Sulmona, foglio 38 particella 724 sub 11; ha disposto l'obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento dell'importo di € CP_1
450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Sulmona. Ha disciplinato il diritto di visita del padre, avuto riguardo al piano genitoriale in atti e alle proposte avanzate dalle parti.
La causa, istruita in via documentale, è stata discussa all'udienza cartolare del 15.01.2025, e presa in riserva per la decisione collegiale.
***
Preliminarmente deve darsi atto che nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo per quanto concerne la regolamentazione dell'affidamento del minore e l'assegnazione della casa familiare. Le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso la madre e conseguente assegnazione della casa familiare alla ricorrente, ad eccezione –
3 come richiesto da e non specificamente contestato da – del garage CP_1 Parte_1 riportato nel NCEU del Comune di Sulmona al foglio 38, particella 724 sub 11.
Le predette condizioni, attinenti alla regolamentazione dell'affidamento condiviso - e alla connessa assegnazione della casa familiare – sono pienamente condivisibili, in quanto rispondenti alle esigenze del figlio minore e funzionali alla tutela della bigenitorialità e dunque meritevoli di accoglimento.
Quanto al regime del diritto/dovere di visita del minore da parte del resistente, appare congruo confermare integralmente il calendario già disposto in via provvisoria e urgente nell'ordinanza del
04.07.2024, avuto riguardo al piano genitoriale in atti e all'esito delle proposte avanzate dalle parti negli scritti difensivi e in sede di comparizione personale, ragion per cui si è ritenuto manifestamente superfluo procedere al suo ascolto ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c.
Le parti non sono invece pervenute ad una soluzione condivisa in ordine alla determinazione del mantenimento per il figlio minore: sul punto la ricorrente ha concluso chiedendo disporsi un contributo complessivo a carico di di € 600,00, mentre parte resistente ha concluso CP_1 chiedendo disporsi, a proprio carico, un contributo di € 450,00, comprensivo dell'importo percepito a titolo di assegno unico per il figlio.
Come è noto, il contributo al mantenimento della prole deve essere commisurato, ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c., ai seguenti parametri: “1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza preso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i coniugi. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” (art. 337 ter, comma 4, c.c.).
Tanto premesso, va evidenziato che, sulla base della documentazione versata in atti e di quanto emerso nel corso dell'interrogatorio libero delle parti, risulta che allo stato Parte_1 attuale non svolge attività lavorativa, non è titolare di immobili, atteso che l'ultimo reddito da lavoro risale al 2018 e che successivamente a tale anno ha svolto attività lavorativa sempre in nero, mentre è dipendente dell'Amministrazione Penitenziaria, percepisce uno stipendio CP_1 mensile di circa € 1.900,00, non è titolare di beni immobili e provvede al rimborso di un finanziamento contrato per esigenze familiari, con una rata mensile di € 330,00 mensili.
Alla luce delle indicate argomentazioni e del provvedimento di assegnazione della casa familiare
- a seguito del quale il resistente dovrà allontanarsi e reperire una diversa abitazione, nonché della disponibilità manifestata dal resistente affinché l'assegno unico sia percepito integralmente dalla ricorrente, si rende opportuno disporre l'obbligo, a carico di di contribuire al CP_1 mantenimento del figlio mediante il versamento dell'importo di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare in favore di entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese.
Si dispone altresì, stante l'espresso accordo delle parti in tal senso, che l'assegno unico
(attualmente di € 50,00 e che – verosimilmente - sarà elevato ad € 190,00 al momento della presentazione dell'ISEE di ciascuna delle parti) venga percepito integralmente da Parte_1
a decorrere dal mese di aprile 2025.
[...]
Si dispone altresì che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale.
4 Risultano inammissibili le ulteriori domande di parte ricorrente in ordine alla percezione di un assegno di mantenimento di € 100,00 (atteso che, trattandosi di convivenza more uxorio, al più sarebbe ammissibile la richiesta di un assegno alimentare in caso di prova di effettivo bisogno di parte richiedente) e di porre a carico del resistente le spese relative alla casa familiare, in quanto il genitore assegnatario della casa familiare, ex lege, è tenuto al pagamento integrale delle spese correlate al suo uso, fatto salvo quanto diversamente concordato dalle parti (Ex multis, Cass. Civ., sent. 18476/2005; Cass. Civ., sent. 10927/2018).
Parte resistente, sia in sede di comparizione delle parti che nelle note conclusive, ha dedotto di gravi comportamenti ostruzionistici di la quale durante le vacanze natalizie Parte_1 non avrebbe consentito la permanenza del figlio minore presso il padre, in spregio peraltro a quanto stabilito in via temporanea e urgente.
L'art. 473-bis.39 cpc stabilisce che in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, ammonire il genitore inadempiente, individuare ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento o condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa, nonché al risarcimento dei danni.
Nel caso che ci occupa, tuttavia, in mancanza di allegazione di qualsivoglia documentazione probatoria a sostegno delle dedotte violazioni, va rigettata la domanda avanzata da CP_1
Si dispone infine, stante la disponibilità manifestata da parte resistente in udienza, che l'autovettura targata EV657ZE di proprietà di , in uso alla ricorrente, venga assegnata alla Controparte_1 stessa.
In ragione della natura della controversia, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
-dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore;
Parte_2
-dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre;
Parte_2
-assegna a la casa familiare sita in Sulmona, via Orazio n. 2, in comproprietà Parte_1 dei signori (C.F.: ) e (C.F.: Parte_3 C.F._3 Parte_4
), censita al foglio 38, particella 724 sub 40 e particella 724 sub 41 del C.F._4
N.C.E.U. del Comune di Sulmona (ad eccezione del garage riportato al NCEU foglio 38 particella
724 sub 11 del N.C.E.U. del Comune di Sulmona);
-disciplina il diritto di visita del padre con il figlio secondo il seguente Controparte_1 Pt_2 calendario: potrà tenere con sé il minore nei seguenti giorni, salvo Controparte_1 Pt_2 diversi accordi tra le parti: il mercoledì e il venerdì dalle ore 16:00 alle ore 21:30 di ogni settimana in cui il minore non trascorrerà il fine settimana con il padre ed il martedì pomeriggio dalle ore
5 17:00 alle ore 21:30 nella settimana in cui starà con lui nel weekend, provvedendo a Pt_2 prelevare il minore dalla casa familiare – ovvero dal luogo in cui egli svolge attività extra scolastica
– e a riaccompagnarlo alla casa ove vive con la madre;
potrà inoltre trascorrere con il figlio un fine settimana ogni due, prelevando il minore dall'uscita da scuola del sabato e riportandolo presso l'abitazione la domenica sera alle ore 21:00. Nel periodo estivo il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno, in maniera tale comunque da garantire allo stesso la possibilità di far visita ai nonni materni, residenti a Cuba. Per le feste verranno adottate le seguenti modalità: le festività natalizie saranno festeggiate il 24 con l'uno e il 25 dicembre con l'altro genitore e così il 31 dicembre e il 6 gennaio in maniera alternata, e i periodi di vacanza da scuola fino al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al
6 gennaio con l'altro; le feste pasquali saranno così trascorse: il giorno di Pasqua ed i giorni precedenti di vacanza con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed i giorni successivi di vacanza con l'altro così in maniera alternata;
i compleanni dei genitori e la Festa della Mamma e del Papà verranno trascorsi con il festeggiato;
i compleanni del bambino verranno possibilmente trascorsi assieme ad ambedue i genitori;
-pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, Controparte_1 Parte_2
, a decorrere dal mese di aprile 2025, nella misura di € 400,00 mensili, da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare in favore di entro il 5 di Parte_1 ogni mese;
-dispone che a decorrere dal mese di aprile 2025, percepisca integralmente Parte_1
l'assegno unico per il minore;
-dispone che e contribuiscano, ciascuno in ragione del Parte_1 Controparte_1
50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore, secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Sulmona;
-dispone che l'autovettura targata EV657ZE di proprietà di , in uso alla Controparte_1 ricorrente, venga assegnata a Parte_1
-compensa integralmente le spese di lite, liquidate in favore del difensore di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da separato decreto.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 20.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 92/2024 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Annarita La Civita del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in
Sulmona (AQ) alla Via Circonvallazione Occidentale n. 57 è elettivamente domiciliata, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. , nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Margiotta del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) alla Via Lamaccio n. 1 è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note conclusive del 7.01.2025, chiedendo disporsi
“l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento stabile del medesimo presso la madre e modalità di visita da parte del padre come indicate nel piano genitoriale allegato al ricorso che ne costituisce parte integrante. Allegato 6; 2) la casa familiare in cui convivono il padre e la madre di -immobile di proprietà dei Sigg.ri Parte_2
e - sia assegnata alla madre con gli arredi e corredi Parte_3 Parte_4 salvi gli effetti e i beni personali appartenenti al Sig. ; stabilendo che tutte le Controparte_1 spese della stessa, relative alle utenze, tasse, condominio, ecc., vengano pagate, esclusivamente dal Sig. , a prescindere dalla voltura o meno delle dette utenze;
3) in merito Controparte_1 al contributo al mantenimento del figlio minore Voglia disporre che il padre il Sig. Pt_2
provvederà nella misura di euro 600,00 (diconsi seicento euro /00) mensili Controparte_1
1 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT relativi 4 al costo della vita senza necessità di richiesta e a far data dall'emissione dei chiesti provvedimenti, da corrispondere alla sig.ra a mezzo bonifico bancario al Parte_1 seguente IBAN IT96 M0760 103 6000 0008 0469 562; 4) i genitori concorreranno altresì ciascuno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute per il figlio purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre/dal padre, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale. Per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Sulmona. 5) L'assegno unico al figlio sia percepito al 100% dal genitore collocatario;
6) La corresponsione di un assegno di mantenimento da parte del sig.
alla Sig.ra della somma di € 100,00 (diconsi euro Controparte_1 Parte_1 cento). 7) L'autovettura targata EV 657 ZE di proprietà del Sig. sia Controparte_1 assegnata alla Sig.ra Allegato 10 e 10 bis 8) Autorizzare il rilascio e/o il Parte_1 rinnovo del passaporto ai genitori e al minore. 9) Le parti dovranno reciprocamente comunicarsi ogni variazione di domicilio o di utenza telefonica, nonché eventuali spostamenti in altra località, qualora vi portino il minore. 10) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge”.
Parte resistente ha concluso come da note conclusive autorizzate depositate in data 08.01.2025:
“in via principale disporre un obbligo di mantenimento in capo al Sig. che non Controparte_1 sia superiore allo stato ad euro 450,00 mensili per quanto argomentato nelle premesse compreso assegno unico;
B) disporre l'allocamento del minore presso la madre Pt_2 Parte_1
se del caso e tenuto conto delle circostanze, nella abitazione sita in Sulmona alla Via
[...]
Orazio n. 2 ad eccezione del garage riportato al NCEU foglio 38 particella 7935 con il n. 724 sub
11 e l'affido condiviso del ridetto minore in favore di entrambi i genitori che avranno l'impegno di assumere concordemente le decisioni che riguardano la loro vita;
C) adesione ai provvedimenti contenuti nell'ordinanza del 2 luglio 2024; D) sanzionare la madre per i comportamenti ostruzionistici volti ad impedire al papà di vedere il figlio;
E) sempre e comunque con Pt_2 vittoria di spese e competenze o in limite con compensazione per quanto sopra argomentato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso ex artt. 337-bis c.c. e 473-bis n. 12 c.p.c. dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del minore , chiedendo disporsi: l'affidamento condiviso del figlio ad Pt_2 entrambi i genitori, con collocamento del medesimo presso la madre;
l'assegnazione della casa familiare in proprio favore quale genitore collocatario prevalente del minore, con obbligo a carico di delle utenze;
la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del resistente CP_1 di € 100,00; l'obbligo di versamento di un contributo al mantenimento del minore, a carico di nella misura di € 600,00 mensili, oltre alla rivalutazione Istat e al 50% delle spese CP_1 straordinarie;
la percezione integrale dell'assegno unico per il figlio e l'assegnazione alla ricorrente dell'autovettura targata EV 657 ZE di proprietà di , in proprio uso. Controparte_1
Ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
Il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 71 c.p.c. al P.M.
Con comparsa del 10.05.2024 si è costituito , contestando la versione dei fatti Controparte_1
2 rappresentata dalla ricorrente, ed eccependo:
-di aver sempre assolto ai propri obblighi, partecipando alla vita di coppia nel primario interesse del figlio minore;
-che il rapporto di convivenza non si è deteriorato per propria responsabilità esclusiva tanto che la crisi familiare è divenuta irreversibile quando ha iniziato a disinteressarsi Parte_1 del figlio trascurando il rapporto con il convivente;
-che attualmente ostacola il proprio diritto di visita nei confronti del figlio;
Parte_1
-di avere un reddito mensile netto di circa € 1.900,00 quale agente di polizia penitenziaria e di sostenere una rata di € 330,00 mensili per un finanziamento contratto per esigenze familiari, mentre lavora come assistente alle vendite presso un negozio di Sulmona. Parte_1
Ha concluso quindi aderendo alla domanda di affidamento condiviso del figlio , con Pt_2 collocamento prevalente presso la madre nonché alla assegnazione alla medesima della casa familiare ad eccezione del garage;
ha chiesto invece contenersi l'ammontare del proprio contributo al mantenimento del figlio entro € 350,00 oltre € 190,00 di propria quota di assegno unico e dichiararsi l'inammissibilità delle ulteriori domande.
All'udienza del 12.06.2024 il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato di vivere nella casa familiare, di proprietà dei genitori di Parte_1
insieme con il figlio;
di non essere titolare di beni immobili e/o mobili registrati;
che l'ultimo CP_1 reddito lavorativo risale al 2018, avendo sempre svolto - successivamente a tale anno - attività lavorativa in nero;
di essere allo stato inoccupata;
che dal 2018 l'assegno unico per il figlio viene percepito integralmente da CP_1 ha dichiarato di lavorare come dipendente dell'Amministrazione Penitenziaria, percependo CP_1 uno stipendio mensile di circa € 1.900,00, di non essere titolare di beni immobili e di provvedere al rimborso di un finanziamento con una rata mensile di € 330,00 mensili, e che attualmente, poiché Pt_1 si è rifiutata di collaborare nella presentazione dell'ISEE, percepisce un assegno unico di € 50,00 a fronte di € 190 spettanti.
Con ordinanza del 04.07.2024, il Giudice, in via temporanea e urgente, ha disposto l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre;
ha assegnato alla Pt_2 ricorrente la casa familiare sita in Sulmona alla Via Orazio n. 2, ad eccezione del garage censito nel NCEU del Comune di Sulmona, foglio 38 particella 724 sub 11; ha disposto l'obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento dell'importo di € CP_1
450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Sulmona. Ha disciplinato il diritto di visita del padre, avuto riguardo al piano genitoriale in atti e alle proposte avanzate dalle parti.
La causa, istruita in via documentale, è stata discussa all'udienza cartolare del 15.01.2025, e presa in riserva per la decisione collegiale.
***
Preliminarmente deve darsi atto che nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo per quanto concerne la regolamentazione dell'affidamento del minore e l'assegnazione della casa familiare. Le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento presso la madre e conseguente assegnazione della casa familiare alla ricorrente, ad eccezione –
3 come richiesto da e non specificamente contestato da – del garage CP_1 Parte_1 riportato nel NCEU del Comune di Sulmona al foglio 38, particella 724 sub 11.
Le predette condizioni, attinenti alla regolamentazione dell'affidamento condiviso - e alla connessa assegnazione della casa familiare – sono pienamente condivisibili, in quanto rispondenti alle esigenze del figlio minore e funzionali alla tutela della bigenitorialità e dunque meritevoli di accoglimento.
Quanto al regime del diritto/dovere di visita del minore da parte del resistente, appare congruo confermare integralmente il calendario già disposto in via provvisoria e urgente nell'ordinanza del
04.07.2024, avuto riguardo al piano genitoriale in atti e all'esito delle proposte avanzate dalle parti negli scritti difensivi e in sede di comparizione personale, ragion per cui si è ritenuto manifestamente superfluo procedere al suo ascolto ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c.
Le parti non sono invece pervenute ad una soluzione condivisa in ordine alla determinazione del mantenimento per il figlio minore: sul punto la ricorrente ha concluso chiedendo disporsi un contributo complessivo a carico di di € 600,00, mentre parte resistente ha concluso CP_1 chiedendo disporsi, a proprio carico, un contributo di € 450,00, comprensivo dell'importo percepito a titolo di assegno unico per il figlio.
Come è noto, il contributo al mantenimento della prole deve essere commisurato, ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c., ai seguenti parametri: “1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza preso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i coniugi. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” (art. 337 ter, comma 4, c.c.).
Tanto premesso, va evidenziato che, sulla base della documentazione versata in atti e di quanto emerso nel corso dell'interrogatorio libero delle parti, risulta che allo stato Parte_1 attuale non svolge attività lavorativa, non è titolare di immobili, atteso che l'ultimo reddito da lavoro risale al 2018 e che successivamente a tale anno ha svolto attività lavorativa sempre in nero, mentre è dipendente dell'Amministrazione Penitenziaria, percepisce uno stipendio CP_1 mensile di circa € 1.900,00, non è titolare di beni immobili e provvede al rimborso di un finanziamento contrato per esigenze familiari, con una rata mensile di € 330,00 mensili.
Alla luce delle indicate argomentazioni e del provvedimento di assegnazione della casa familiare
- a seguito del quale il resistente dovrà allontanarsi e reperire una diversa abitazione, nonché della disponibilità manifestata dal resistente affinché l'assegno unico sia percepito integralmente dalla ricorrente, si rende opportuno disporre l'obbligo, a carico di di contribuire al CP_1 mantenimento del figlio mediante il versamento dell'importo di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare in favore di entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese.
Si dispone altresì, stante l'espresso accordo delle parti in tal senso, che l'assegno unico
(attualmente di € 50,00 e che – verosimilmente - sarà elevato ad € 190,00 al momento della presentazione dell'ISEE di ciascuna delle parti) venga percepito integralmente da Parte_1
a decorrere dal mese di aprile 2025.
[...]
Si dispone altresì che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale.
4 Risultano inammissibili le ulteriori domande di parte ricorrente in ordine alla percezione di un assegno di mantenimento di € 100,00 (atteso che, trattandosi di convivenza more uxorio, al più sarebbe ammissibile la richiesta di un assegno alimentare in caso di prova di effettivo bisogno di parte richiedente) e di porre a carico del resistente le spese relative alla casa familiare, in quanto il genitore assegnatario della casa familiare, ex lege, è tenuto al pagamento integrale delle spese correlate al suo uso, fatto salvo quanto diversamente concordato dalle parti (Ex multis, Cass. Civ., sent. 18476/2005; Cass. Civ., sent. 10927/2018).
Parte resistente, sia in sede di comparizione delle parti che nelle note conclusive, ha dedotto di gravi comportamenti ostruzionistici di la quale durante le vacanze natalizie Parte_1 non avrebbe consentito la permanenza del figlio minore presso il padre, in spregio peraltro a quanto stabilito in via temporanea e urgente.
L'art. 473-bis.39 cpc stabilisce che in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, ammonire il genitore inadempiente, individuare ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento o condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa, nonché al risarcimento dei danni.
Nel caso che ci occupa, tuttavia, in mancanza di allegazione di qualsivoglia documentazione probatoria a sostegno delle dedotte violazioni, va rigettata la domanda avanzata da CP_1
Si dispone infine, stante la disponibilità manifestata da parte resistente in udienza, che l'autovettura targata EV657ZE di proprietà di , in uso alla ricorrente, venga assegnata alla Controparte_1 stessa.
In ragione della natura della controversia, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
-dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore;
Parte_2
-dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre;
Parte_2
-assegna a la casa familiare sita in Sulmona, via Orazio n. 2, in comproprietà Parte_1 dei signori (C.F.: ) e (C.F.: Parte_3 C.F._3 Parte_4
), censita al foglio 38, particella 724 sub 40 e particella 724 sub 41 del C.F._4
N.C.E.U. del Comune di Sulmona (ad eccezione del garage riportato al NCEU foglio 38 particella
724 sub 11 del N.C.E.U. del Comune di Sulmona);
-disciplina il diritto di visita del padre con il figlio secondo il seguente Controparte_1 Pt_2 calendario: potrà tenere con sé il minore nei seguenti giorni, salvo Controparte_1 Pt_2 diversi accordi tra le parti: il mercoledì e il venerdì dalle ore 16:00 alle ore 21:30 di ogni settimana in cui il minore non trascorrerà il fine settimana con il padre ed il martedì pomeriggio dalle ore
5 17:00 alle ore 21:30 nella settimana in cui starà con lui nel weekend, provvedendo a Pt_2 prelevare il minore dalla casa familiare – ovvero dal luogo in cui egli svolge attività extra scolastica
– e a riaccompagnarlo alla casa ove vive con la madre;
potrà inoltre trascorrere con il figlio un fine settimana ogni due, prelevando il minore dall'uscita da scuola del sabato e riportandolo presso l'abitazione la domenica sera alle ore 21:00. Nel periodo estivo il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno, in maniera tale comunque da garantire allo stesso la possibilità di far visita ai nonni materni, residenti a Cuba. Per le feste verranno adottate le seguenti modalità: le festività natalizie saranno festeggiate il 24 con l'uno e il 25 dicembre con l'altro genitore e così il 31 dicembre e il 6 gennaio in maniera alternata, e i periodi di vacanza da scuola fino al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al
6 gennaio con l'altro; le feste pasquali saranno così trascorse: il giorno di Pasqua ed i giorni precedenti di vacanza con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed i giorni successivi di vacanza con l'altro così in maniera alternata;
i compleanni dei genitori e la Festa della Mamma e del Papà verranno trascorsi con il festeggiato;
i compleanni del bambino verranno possibilmente trascorsi assieme ad ambedue i genitori;
-pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, Controparte_1 Parte_2
, a decorrere dal mese di aprile 2025, nella misura di € 400,00 mensili, da rivalutarsi
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare in favore di entro il 5 di Parte_1 ogni mese;
-dispone che a decorrere dal mese di aprile 2025, percepisca integralmente Parte_1
l'assegno unico per il minore;
-dispone che e contribuiscano, ciascuno in ragione del Parte_1 Controparte_1
50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore, secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Sulmona;
-dispone che l'autovettura targata EV657ZE di proprietà di , in uso alla Controparte_1 ricorrente, venga assegnata a Parte_1
-compensa integralmente le spese di lite, liquidate in favore del difensore di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da separato decreto.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 20.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
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