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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01057/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00169 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01057/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2024, proposto da OM, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Romanino n. 16;
contro
Questura di Brescia, U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
OM, OM, OM, OM, rappresentati e difesi dall'avvocato
Marusca Chitò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 01057/2024 REG.RIC.
OM, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Romanino n. 16;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto di Brescia prot. n. OM del 23.09.2024, notificato il
26.09.2024, con il quale è stato rigettato il ricorso proposto dal sig. OM avverso il provvedimento di ammonimento orale disposto dal Questore di Brescia in data 27.06.2024;
- del decreto di ammonimento orale n. OM rilasciato dalla Questura di Brescia in data 27.06.2024;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato sconosciuto; nonché per la condanna del Ministero resistente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di
Brescia, dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia nonché di OM, OM, -
OMISSIS-, OM e di OM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa CE IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO N. 01057/2024 REG.RIC.
1.- Con separate istanze del 29 maggio 2024 quattro dei sei figli del ricorrente, cioè -
OMISSIS-, OM, OM e OM, hanno chiesto al Questore di
Brescia l'adozione di un provvedimento di ammonimento orale nei confronti del padre
OM, per fatti di violenza domestica che questi avrebbe commesso nei loro confronti e nei confronti della madre OM.
2.- I predetti quattro figli detengono partecipazioni o comunque svolgono mansioni lavorative all'interno dell'azienda di famiglia, OM s.r.l., la quale ha proseguito l'attività precedentemente svolta dalla OM s.r.l., società fondata dal padre -
OMISSIS-, il quale ne è socio e amministratore unico. La moglie di OM e madre degli istanti deteneva, prima di cederle alle figlie OM e OM, partecipazioni nella OM pari al 98% del capitale.
3.- Nelle istanze di ammonimento i segnalanti hanno riferito del progressivo peggioramento del clima all'interno della società in ragione delle continue minacce, provocazioni e ingiurie rivolte dal padre nei confronti loro e della madre, le quali sarebbero culminate in un episodio di aggressione avvenuto all'interno dell'azienda l'8 maggio 2024 ai danni di OM e OM, e a seguito del quale la prima ha riportato lesioni consistite nella distorsione del rachide cervicale con prognosi di 7 giorni e la seconda ha riportato lividi sulle braccia.
OM ha inoltre riferito di altri due precedenti episodi di aggressione del padre nei suoi confronti.
Le tre sorelle hanno poi dichiarato di aver mutato le proprie abitudini a seguito dell'episodio di aggressione dell'8 maggio 2024, riferendo di non poter restare da sole in ufficio per timore di nuove aggressioni.
OM ha riferito di un mutamento delle proprie abitudini di vita in conseguenza di tali fatti, essendo costretto a recarsi quotidianamente presso gli uffici della società per evitare che il padre possa nuovamente aggredire le sorelle.
La signora OM non ha preso parte all'iniziativa. N. 01057/2024 REG.RIC.
4.- Con atto notificato il 13 giugno 2024, la Questura di Brescia ha comunicato a -
OMISSIS- l'avvio del procedimento volto all'irrogazione dell'ammonimento orale ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 93/2013, convertito con L. n. 119/2013, su istanza dei quattro figli sopra individuati, per reiterati fatti di violenza domestica posti in essere nei loro confronti.
5.- Con memoria difensiva datata 21.6.2024, l'interessato ha chiesto l'archiviazione del procedimento, previa audizione personale nonché previa escussione, “ove occorra”, della moglie OM e del figlio OM.
6.- Il successivo 27 giugno OM è stata sentita dalla Questura, riferendo che a seguito dell'avvio del procedimento non si erano più verificate occasioni di contatto con il genitore, finchè, notificatogli il licenziamento (egli era infatti dipendente della
OM), lo stesso si era presentato presso gli uffici della PGS Impianti senza autorizzazione, costringendola a chiamare le Forze dell'ordine e a sporgere denuncia nei confronti del padre per arbitraria invasione di azienda ex art. 508 c.p..
7.- In data 27 giugno 2024 il Questore di Bergamo ha emesso decreto di ammonimento ex art. 3 DL n. 93/2013, intimando allo OM di “tenere una condotta conforme alla Legge e astenersi tassativamente, per il futuro, da qualsivoglia altra condotta di violenza domestica” nei confronti degli istanti nonché della moglie OM.
Il provvedimento in questione è motivato come segue “- gli istanti hanno riferito di essere figli e colleghi di lavoro di OM, il quale, ormai da circa tre anni, ha assunto un atteggiamento verbalmente e fisicamente aggressivo nei loro confronti, in particolare verso le figlie, le quali sono state più volte vittime della sua violenza; - che, dalle istanze predette emergono, oltre ai numerosi episodi nei quali OM ha offeso ripetutamente le figlie (anche alla presenza di alcuni collaboratori), due episodi di violenza fisica commessi in danno di OM e della sorella OM
, intervenuta in soccorso della prima; che l'ultima aggressione è avvenuta l'8 maggio
2024, alla presenza di OM (fratello e titolare di quote dell'azienda familiare), N. 01057/2024 REG.RIC.
OM (sorella e lavoratrice presso l'azienda) e OM (madre dei fratelli -
OMISSIS-, moglie di OM e titolare della OM); -che, dopo gli insulti ripetuti all'indirizzo della figlia OM, l'ammonendo è passato alle vie di fatto, strattonandola e strappandole i capelli, provocandole altresì la distorsione del rachide cervicale, come accertato presso la struttura ospedaliera ove la malcapitata si è recata per le cure del caso; -che, durante l'aggressione, anche OM, intervenuta per difendere la sorella, ha riportato dei lividi su un braccio, per essere stata, a sua volta, afferrata e percossa dal padre; -che i richiedenti hanno ben rappresentato una situazione di preoccupazione, pericolo, timore e sofferenza relativamente alle condotte vessatorie ed alle prevaricazioni perpetrate da OM nei loro confronti ed alla presenza degli altri dipendenti della ditta; - che, da qualche mese, i richiedenti sono costretti a lavorare e permanere negli uffici della società soltanto in presenza di altri collaboratori, atteso che temono nuove aggressioni da parte del loro padre; - che, dopo la presentazione dell'istanza, anche la moglie di -
OMISSIS-, OM, pur non avendo voluto aderire all'iniziativa dei figli per ragioni personali, ha deciso di abbandonare l'abitazione famigliare trasferendosi a vivere altrove”.
In ragione di tali circostanze il Questore ha ritenuto che i comportamenti posti in essere da OM hanno ingenerato negli istanti “un grave e perdurante stato d'ansia e di turbamento, togliendo loro serenità familiare e lavorativa, facendoli sentire ostaggio degli eccessi del padre che, pur non avendone titolo, si presenta quotidianamente negli uffici della OM, incutendo nei figli e nei lavoratori dipendenti una costante sensazione di assoggettamento e tensione, onde indurli a sottostare alle proprie volontà e comunque condizionandone il comportamento e le abitudini di vita” e che “risultano ricorrere le circostanze di cui al citato articolo 3 del Decreto Legge 14 agosto 2013 n. 93, poiché i comportamenti posti in essere dall'interessato risultano sussumibili - alla stregua dell'accertamento indiziario N. 01057/2024 REG.RIC.
tipicamente connesso al procedimento preventivo di cui si tratta - nelle fattispecie tipizzate dal citato art. 3, si articolano in plurimi fatti tutt'altro che episodici e comunque gravi, posti in essere da un soggetto nei confronti di altri legati al primo da un vincolo familiare”.
8.- Avverso il predetto decreto l'interessato ha proposto, in data 26.7.2024, ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Brescia, il quale, previa audizione personale dell'interessato, lo ha respinto con decreto del 23.9.2024.
9.- Con ricorso notificato il 25.11.2024 alle Amministrazioni resistenti e a OM
, OM, OM e OM, l'ammonito ha impugnato dinanzi a questo
Tribunale i predetti provvedimenti chiedendone l'annullamento.
10.- In fatto, dopo aver ripercorso le vicende societarie delle società OM, il ricorrente ha sostenuto, in sintesi, che le richieste di ammonimento si porrebbero al culmine di una serie di episodi strumentalmente confezionati dalle figlie per sottrargli il controllo della OM ed acquisire la totalità delle quote societarie e del patrimonio aziendale. Egli ha negato gli addebiti, sostenendo di non aver mai offeso né minacciato né, ancora, utilizzato violenza fisica nei confronti dei figli e della moglie, e che, piuttosto, sarebbero le figlie ad averlo ripetutamente offeso e prevaricato, esercitando altresì pressioni sulla loro madre, nell'intento, poi effettivamente conseguito, di ottenere in loro favore la cessione delle quote della -
OMISSIS- detenute dalla OM. Anche l'episodio di violenza dell'8 maggio
2024 sarebbe stato appositamente precostituito dalle figlie, le quali nell'occasione lo avevano aggredito fisicamente, “stringendolo in un angolo, bloccandogli le braccia e costringendolo per difendersi a divincolarsi per allontanarle da sé”. Quanto alla circostanza, riportata dagli istanti e richiamata nei provvedimenti impugnati, secondo la quale anche la moglie OM avrebbe lasciato l'abitazione familiare, il ricorrente ha sostenuto che la donna si era in realtà assentata per due settimane per N. 01057/2024 REG.RIC.
accudire i nipoti “in quanto tormentata dai sensi di colpa per aver “tradito” la fiducia del marito che le sconsigliava di cedere le quote alle figlie”.
11.- Con i due motivi di ricorso egli lamenta:
“I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 119/2013. Eccesso di potere per travisamento dei fatti”: gli episodi violenti/minacciosi sarebbero descritti in modo generico, sia nel provvedimento sia nelle istanze dei figli, le quali si riferirebbero ad un solo unico e circostanziato accadimento, quello dell'8 maggio 2024, che però non potrebbe ritenersi grave; sostiene inoltre che, nell'occasione, avrebbe agito in stato di legittima difesa per respingere l'aggressione delle figlie e che ad ogni modo si sarebbe trattato di un episodio non intenzionale né premeditato. Le amministrazioni resistenti avrebbero omesso di valutare gli elementi a discarico forniti dall'interessato in sede procedimentale, non essendo state valutate le dichiarazioni fornite dalla moglie né dal figlio OM. La coniuge avrebbe avallato la tesi, prospettata dal ricorrente, della legittima difesa ed entrambi avrebbero smentito ogni episodio ulteriore di violenza, vessazione o minaccia.
II. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti: l'ammonimento sarebbe stato adottato sulla base delle sole dichiarazioni provenienti dagli istanti e dunque su una prospettazione unilaterale della vicenda; non sarebbero state sentite le persone informate dei fatti (la moglie OM, il figlio -
OMISSIS-, e i collaboratori della società), non sarebbero state adeguatamente valutate le deduzioni contenute nella memoria difensiva, avendo l'amministrazione prestato poca attenzione alle vicende societarie che costituiscono, a suo avviso, il vero movente delle iniziative delle figlie per acquisire il controllo della società e allontanarlo dall'azienda; né la Questura né la Prefettura avrebbero, infine, considerato l'infondatezza della denuncia presentata da OM per arbitraria invasione di azienda, per la quale il PM competente ha chiesto l'archiviazione. N. 01057/2024 REG.RIC.
12.- Si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni resistenti nonché i signori -
OMISSIS-, OM, OM e OM, i quali hanno tutti insistito nel rigetto del ricorso.
13.- In prossimità dell'udienza pubblica di trattazione della causa tutte le parti hanno presentato memorie.
14.- All'esito dell'udienza pubblica del 28 maggio 2025, con ordinanza n. OM pubblicata in data 30.6.2025, il Collegio ha rilevato ex officio ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a. la possibile parziale inammissibilità del ricorso in quanto “(i) i provvedimenti impugnati potrebbero essere riconducibili alla categoria degli atti plurimi o a contenuto plurimo, contenendo statuizioni distinte ed autonome per ciascuno dei soggetti tutelati dall'ammonimento, in capo ai quali potrebbe radicarsi un'autonoma posizione di controinteresse, con conseguente onere di notifica del ricorso nei confronti di ognuno di essi; (ii) il ricorso è stato notificato alle persone offese controinteressate ad eccezione della signora OM, sicchè, rispetto alla posizione di quest'ultima, il ricorso potrebbe essere inammissibile in parte qua” ed ha conseguentemente assegnato alle parti il termine di 10 giorni per presentare memorie vertenti su quest'unica questione.
15.- Entro il suddetto termine, il ricorrente ha prodotto una memoria con la quale ha argomentato sulle ragioni a sostegno dell'ammissibilità del ricorso con riferimento alla posizione della signora OM.
16.- In data 9.7.2025 quest'ultima si è costituita in giudizio, associandosi alla domanda di annullamento proposta dal ricorrente.
17.- Alla camera di consiglio del 16 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO N. 01057/2024 REG.RIC.
1.- Preliminarmente il Collegio deve rilevare, come da rituale avviso alle parti, la parziale inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso alla signora -
OMISSIS-, in qualità di controinteressata.
1.1.- Come esposto in narrativa, viene in rilievo nel presente giudizio il provvedimento con il quale il Questore di Brescia ha disposto l'ammonimento orale nei confronti di -
OMISSIS-, odierno ricorrente, intimandogli di “tenere una condotta conforme alla legge e astenersi tassativamente, per il futuro, da qualsivoglia altra condotta di violenza domestica nei confronti di OM, OM, OM e OM, nonché nei confronti della moglie OM”.
1.2.- Reputa il Collegio che tale provvedimento costituisca una peculiare declinazione di atto plurimo o a contenuto plurimo, caratterizzandosi per il fatto di contenere una pluralità di autonome e separate determinazioni amministrative, che si trovano occasionalmente riunite in unico provvedimento, ma che avrebbero potuto assumere anche la veste di tanti, separati, provvedimenti quanti sono i singoli destinatari, o come nella specie, quanti sono i singoli soggetti tutelati dal provvedimento stesso.
1.3.- Nella fattispecie in esame la Questura ha diffidato l'odierno ricorrente dal reiterare condotte di violenza nei confronti di più soggetti distinti, ciascuno dei quali può avvantaggiarsi degli effetti del provvedimento separatamente dagli altri e senza interferenza con questi. L'Amministrazione, in sostanza, ha adottato un unico atto, in ragione dell'esigenza di concentrare in esso valutazioni afferenti ad una vicenda unitaria, ma avrebbe potuto adottare tanti provvedimenti distinti, quante sono le diverse persone offese tutelate, ciascuna delle quali riveste una autonoma posizione di controinteresse, distinta e non interferente con quella degli altri.
2.- Ne consegue che il ricorso è inammissibile in parte qua, in quanto non notificato nei confronti della OM, autonoma controinteressata rispetto al provvedimento di ammonimento adottato a suo vantaggio. N. 01057/2024 REG.RIC.
2.1.- Non può essere condivisa, sul punto, la tesi propugnata dal ricorrente, secondo cui la OM non rivestirebbe la qualità di controinteressata in quanto la stessa “è semmai portatrice di un interesse alla caducazione dell'ammonimento, coincidente con quello del ricorrente OM. Anche la sig.ra OM ritiene infatti che il provvedimento assunto nei confronti del marito riposi su una rappresentazione faziosa degli avvenimenti e sia fortemente ingiusto”, posto che tale argomentazione fa inammissibilmente dipendere l'assenza di una posizione di controinteresse dal fatto che il beneficiario dell'atto, in concreto, scelga di aderire alla domanda di annullamento dell'atto stesso. Invero, il vantaggio che il soggetto ritrae dalla conservazione dell'atto, e che radica la posizione di controinteresse, deve essere valutato in astratto, sulla base del contenuto del provvedimento e non secundum litis, posto che “è solo dalla motivazione del provvedimento, infatti, che è possibile rilevare, in relazione al rapporto giuridico definito dal provvedimento, la presenza di soggetti interessati a conservare posizioni giuridiche soggettive di tipo opposto ed antitetico a quelle pregiudizievoli del destinatario dell'atto che, invece, vuole ed ha interesse a rimuovere attraverso l'annullamento del provvedimento” (T.A.R. Veneto, sez. I, 8 luglio 2013 n. 923).
Ebbene, il provvedimento questorile qui impugnato fa riferimento a “numerosi episodi di violenza domestica” perpetrati dal ricorrente nei confronti dei figli e della loro madre, sicchè è evidente che quest'ultima, in quanto individuata quale vittima delle condotte illecite del marito, è astrattamente portatrice di un interesse alla conservazione della misura adottata a sua tutela.
Va precisato, al riguardo, che siffatto interesse non viene meno solo perché la -
OMISSIS- non ha presentato istanza di ammonimento, posto che l'attivazione del potere da parte del Questore non è subordinata alla richiesta della vittima, essendo sufficiente, ex art. 3 d.l. n. 93/2013, la sola segnalazione alle Forze dell'ordine, da chiunque provenga, di fatti integranti specifiche fattispecie di reato. N. 01057/2024 REG.RIC.
Resta naturalmente salva la possibilità per la sig.ra OM di chiedere il riesame del provvedimento emesso in suo favore, rappresentando all'Amministrazione la propria posizione contraria al mantenimento in vigore di esso.
3.- Ciò posto e passando al merito, appare opportuno riepilogare il quadro normativo nel quale si inscrive la fattispecie oggetto di causa.
L'art. 3 del D.L. n. 93/2013, convertito con L. 119/2013, rubricato “misure di prevenzione per condotte di violenza domestica”, dispone che “Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis,
612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto”.
La stessa disposizione definisce “violenza domestica” “uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio
o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.
Il successivo secondo comma prevede poi che “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto”. Il richiamato art. 8 del d.l. 11/2009 ha introdotto il potere di ammonimento del Questore. La norma stabilisce che “fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della N. 01057/2024 REG.RIC.
condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti
è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale”.
In sintesi, ai fini dell'ammonimento questorile, per quanto qui di rilievo, è necessaria la sussistenza dei seguenti elementi:
- la segnalazione del fatto, in forma non anonima, alle Forze dell'Ordine;
- l'astratta riconducibilità del fatto agli artt. 581, 582 e 612 bis c.p. (o alle altre fattispecie incriminatrici indicate dalla norma);
- uno o più atti gravi, ovvero, qualora non gravi, reiterati.
La misura in questione, analogamente a quella prevista dall'art. 8 d.l. 11/2009, è concordemente considerata dalla giurisprudenza quale provvedimento avente natura preventiva, che non richiede per la sua adozione un livello di accertamento fondato sul criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, proprio del processo penale, e che è finalizzato a “dissuadere dalla commissione di condotte che, pur potendo risultare in sé, anche episodicamente valutate, non particolarmente gravi, sono comunque idonee
a costituire - quando si verificano in un clima connotato da mancanza di serenità familiare e di potenziale violenza “fisica, sessuale, psicologica o economica” - il sintomo di una situazione passibile di sfociare, se non tempestivamente arginata, in successive manifestazioni più eclatanti. Pertanto - posto che il provvedimento di ammonimento di cui all'art 3 del decreto legge n. 93/2013 mira non già a sanzionare condotte di violenza domestica idonee a configurare i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli OM (Percosse) e OM (Lesione personali) del codice penale, quanto piuttosto a “prevenire”, la commissione di tali reati - ai fini dell'adozione di tale provvedimento non occorre la piena prova della commissione dei predetti reati, ma è sufficiente che dall'attività investigativa emergano elementi N. 01057/2024 REG.RIC.
probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi del comportamento violento e all'identificazione del suo autore” (cfr. T.A.R. Trento n. 9/2023; n. 329/2016).
La giurisprudenza ha anche avuto modo di chiarire che «i provvedimenti di ammonimento di cui all'art. 3, d.l. n. 93 del 2013 non postulano la piena prova della commissione dei reati di percosse e di lesioni personali, essendo sufficiente
l'acquisizione di elementi probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi anche di un singolo episodio di violenza domestica e all'identificazione del suo autore» (ex multis T.A.R. Piemonte, n. 458/2025 che richiama T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I,
28 settembre 2020, n. 1486).
Da ultimo, va osservato che i provvedimenti di ammonimento sono adottati dal
Questore nell'ambito di un potere valutativo, ampiamente discrezionale, di un quadro indiziario che rende verosimile la esistenza di condotte di stalking o di violenza domestica. Pertanto il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione (ex multis, T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I, 11 gennaio 2016, n. 3).
Quanto ai profili procedimentali ed istruttori, l'art. 3 del d.l. 93/2013, riproducendo quanto già previsto in relazione alla misura di cui all'art. 8 d.l. 11/2009, dispone che
“il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto”. Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che, stante la natura latamente cautelare del provvedimento in questione, è prevista una fase istruttoria “alleggerita”, caratterizzata dall'obbligo per il Questore di sentire solo le persone informate dei fatti, dovendosi di contro assumere informazioni dagli organi investigativi solo “se necessario”, essendo al medesimo attribuito un ampio margine di apprezzamento discrezionale (T.A.R. Catania, Sez. IV, 13.1.2025 n. 78 e N. 01057/2024 REG.RIC.
sentenze ivi richiamate: T.A.R. Catania, Sez. I, 6.2.2024, n. 427; Cons. Stato, Sez. III,
2.8.2023, n. 7486).
4.- Tanto premesso con riguardo alle norme e ai principi rilevanti, il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito precisati.
5.- Innanzitutto, giova evidenziare che il decreto di ammonimento è motivato sulla circostanza che “i comportamenti posti in essere dall'interessato risultano sussumibili…nelle fattispecie tipizzate dal citato art. 3, si articolano in plurimi fatti tutt'altro che episodici e comunque gravi, posti in essere da un soggetto nei confronti di altri legati al primo da un vincolo familiare”, consistenti in reiterate condotte aggressive perpetrate nei confronti dei figli e della moglie, e culminati nell'aggressione avvenuta ai danni di OM e OM in data 8 maggio 2024, alla presenza degli altri due fratelli e della madre. In relazione a tale episodio, si specifica nel provvedimento che “dopo gli insulti ripetuti all'indirizzo della figlia -
OMISSIS-, l'ammonendo è passato alle vie di fatto, strattonandola e strappandole i capelli, provocandole altresì la distorsione del rachide cervicale, come accertato presso la struttura ospedaliera ove la malcapitata si è recata per le cure del caso …. durante l'aggressione, anche OM, intervenuta per difendere la sorella, ha riportato dei lividi su un braccio, per essere stata a sua volta afferrata e percossa dal padre”.
6.- Principiando dall'episodio dell'8 maggio 2024, la ricostruzione dei fatti rappresentata nel provvedimento trova conferma nelle evidenze istruttorie ed in particolare: a) nelle concordi dichiarazioni dei segnalanti, tutte convergenti nell'evidenziare le modalità dell'aggressione avvenuta da parte del padre nei confronti delle due figlie; b) negli elementi di riscontro esterni, consistenti nella certificazione di pronto soccorso rilasciata a OM nell'immediatezza, attestante la distorsione del rachide cervicale con prognosi di giorni 7 e c) nelle fotografie versate in atti che ritraggono la scena e gli esiti delle percosse. N. 01057/2024 REG.RIC.
6.1.- Trattasi di elementi che nel loro insieme rappresentano un solido compendio indiziario circa la veridicità della versione fornita dalle parti offese, che non appare scalfita né dalle contrarie affermazioni del ricorrente sull'aver agito in stato di legittima difesa, né dalle dichiarazioni rese dalla moglie il 24.7.2024, secondo la quale il marito si sarebbe difeso “perché aggredito, dopo aver scoperto il cellulare che registrava la nostra conversazione”.
6.2.- In senso contrario alla prospettazione dell'interessato depongono una pluralità di circostanze, ovverosia: (i) l'esito delle lesioni subite dalle figlie, attestate dal certificato di pronto soccorso e dalle fotografie in atti, che riproducono i lividi riportati dalle medesime e le ciocche di capelli strappate ad OM; (ii) la dinamica dell'aggressione, immortalata dalle immagini versate in atti (cfr. doc. 1 resistente, pg.
13), le quali ritraggono lo OM in una posizione all'evidenza incompatibile con una asserita legittima difesa: l'uomo è immortalato mentre sovrasta la figlia - intenta a proteggersi con le braccia - e la afferra per i capelli, nonostante il tentativo di altre due persone di allontanarlo; (iii) il contegno assunto dopo i fatti dalla moglie del ricorrente, allontanatasi dall'abitazione familiare (circostanza confermata dallo stesso
OM allorchè egli, in data 24 giugno 2024, ha spontaneamente riferito alla polizia giudiziaria che “a causa di questa situazione non so neanche più dov'è mia moglie e non risponde al telefono” – cfr. relazione di servizio Questura di Brescia dell'11.9.2024, doc. 1 resistente, p. 35).
7.- A fronte di ciò, devono essere disattese le censure volte a contestare la rappresentazione storica dell'episodio dell'8 maggio 2024, così come quelle volte a sostenere la tesi secondo la quale l'episodio sarebbe stato ordito dalle figlie, le quali avrebbero inscenato l'aggressione per estromettere definitivamente il padre dalla società: trattasi di una mera ipotesi che non trova riscontro nelle risultanze istruttorie, posto che la documentazione prodotta dall'interessato, inerente alle vicende delle due società riconducibili a vario titolo alla famiglia OM, al più, dà evidenza del N. 01057/2024 REG.RIC.
contesto di elevata conflittualità che caratterizzava i rapporti tra le parti e nel quale è maturata l'aggressione dell'8 maggio 2024.
8.- Parimenti insussistenti sono gli invocati vizi di violazione di legge e di carenza di istruttoria in relazione a quell'episodio.
8.1.- Sotto il primo profilo, l'episodio sopra descritto, nella sua oggettiva manifestazione, è in astratto sussumibile nei reati di cui agli artt. 581 e 582 c.p., commessi in un contesto di violenza domestica, e connotati da obiettiva gravità, dunque rientranti tra le fattispecie che giustificano, ex art. 3 d.l. n. 93/2013, il ricorso del Questore al potere di ammonimento. Al riguardo, non rileva il fatto che non si sia trattato di una condotta premeditata o intenzionale, come sostiene il ricorrente, poichè ai fini della configurazione della fattispecie non è richiesta né la premeditazione né
l'intenzionalità del comportamento, essendo sufficiente la sola volontà dolosa.
8.2.- Sotto il secondo profilo, inerente ai lamentati vizi istruttori, la scelta dell'Amministrazione di procedere in difetto di ulteriori dichiarazioni testimoniali non può dirsi censurabile, a fronte del consistente compendio indiziario di cui si è dato conto, poiché se è vero che grava sull'Autorità di pubblica sicurezza l'obbligo di sentire le persone informate sui fatti, è altrettanto vero che ciò non implica l'obbligo di sentirle tutte, soprattutto quando le informazioni disponibili siano sufficientemente chiare, coerenti, e rendano verosimile, secondo il parametro del “più probabile che non”, la sussistenza dei fatti denunciati.
Sul punto, pertanto, la scelta operata dall'Amministrazione appare proporzionata e ragionevole, considerata la natura cautelare e l'urgenza che connotano il provvedimento di ammonimento, anche alla luce degli elementi probatori già acquisiti al momento della sua adozione.
9.- Tuttavia l'episodio dell'8 maggio 2024 ha visto quali vittime unicamente le figlie
OM e OM, ed è quindi solo rispetto ad esse che il ricorso è infondato per le ragioni finora esposte. N. 01057/2024 REG.RIC.
A diverse conclusioni deve giungersi invece per quanto concerne la posizione degli altri soggetti controinteressati, ovvero di OM e OM, rispetto ai quali sono condivisibili le doglianze del ricorrente circa l'insussistenza dei presupposti per l'adozione dell'ammonimento, oltre che con riguardo ai lamentati difetti motivazionali ed istruttori.
10.- Giova prendere le mosse dalle dichiarazioni cristallizzate dai predetti nelle istanze di ammonimento del 29 maggio 2024.
10.1.- Quanto ad OM, la stessa ha riferito di aver vissuto forti momenti d'ansia nell'ultimo anno “a causa delle continue offese e violenze verbali che ho sentito da mio padre dei confronti miei” nonché della madre e delle sorelle, situazione degenerata quando “ho visto mio padre, nonché collega di lavoro, in data 8 maggio
2024 spingere e prendere con violenza mia sorella OM e strattonare con violenza mia sorella OM. Temo per la mia incolumità perché anche io sono stata recentemente minacciata, tanto che ormai da mesi non lo faccio più entrare in casa mia”. A seguito dei fatti riportati, la stessa ha evidenziato il mutamento delle proprie “abitudini lavorative e private”, consistite in particolare nella necessità di modificare l'orario di uscita dal lavoro onde evitare di restare sola con il padre.
10.2.- OM, premesso di essersi sempre interessato alle vicende della -
OMISSIS-, ha riferito che “negli ultimi due anni il clima all'interno della società è diventato alquanto difficile a causa delle continue minacce, provocazioni e ingiurie che mio padre OM … rivolge al resto dei familiari”, e che “purtroppo già in almeno due occasioni questi litigi verbali sono sfociati in aggressioni fisiche da parte di OM nei confronti di mia sorella OM e OM all'interno degli uffici della società”; ha aggiunto, inoltre, di aver dovuto modificare le proprie abitudini di vita, in quanto “giornalmente all'uscita dal mio lavoro devo recarmi presso la società PGS impianti per presenziare per un paio d'ore in compagnia dei miei familiari onde evitare che mio padre possa nuovamente aggredirle fisicamente”. N. 01057/2024 REG.RIC.
11.- Le suddette dichiarazioni, unici elementi sui quali è fondato l'avversato provvedimento di ammonimento, sono del tutto insufficienti a giustificare la misura adottata in loro favore.
11.1.- In primo luogo, il narrato accusatorio è sprovvisto di elementi probatori di riscontro, quand'anche di carattere indiziario. Le stesse sorelle OM e -
OMISSIS-, con riferimento alle condotte “maltrattanti” commesse dal padre nei confronti di OM e OM, nulla riferiscono, posto che le loro dichiarazioni sono incentrate esclusivamente su comportamenti perpetrati nei propri confronti.
11.2.- In secondo luogo, la narrazione di OM si presenta estremamente generica, quanto ai comportamenti abusanti commessi dal padre nei propri confronti: la circostanza che la stessa sia stata “recentemente minacciata” non è inquadrata con precisione, giacchè la segnalante non ha fornito al riguardo alcun dettaglio di tempo e di luogo, né ha specificato in cosa la minaccia si sarebbe estrinsecata. Tali circostanze pertanto potevano legittimare dubbi sull'attendibilità del narrato ed imponevano, quantomeno, una certa cautela nel desumere da esso la sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura a tutela della OM.
12.- Emerge dunque una esposizione estremamente scarna, che non consente di apprezzare la riconducibilità dei fatti, neppure sul piano astratto, alle fattispecie di reato contemplate dall'art. 3 L. 119/2013, le quali soltanto giustificano il ricorso alla misura avversata. Deve ritenersi dunque che la Questura abbia condotto un'istruttoria carente, che avrebbe imposto un maggior approfondimento rispetto alla versione fornita dalla segnalante, in difetto di qualsiasi elemento di riscontro e a fronte della genericità dei fatti lamentati, privi, come detto, di qualsiasi riferimento temporale e dell'indicazione delle circostanze, anche sommarie, in cui tali fatti si sarebbero verificati.
13.- Quanto poi alla posizione di OM, le evidenze istruttorie raccolte nel corso del procedimento non consentono di giustificare il giudizio espresso N. 01057/2024 REG.RIC.
dall'Amministrazione, posto che in esse non vi è traccia di comportamenti violenti o minacciosi perpetrati dal ricorrente in danno del figlio. Ed anzi, è lo stesso OM ad escludere implicitamente tale ipotesi: nelle sue dichiarazioni, egli riporta esclusivamente episodi di prevaricazione paterna ai danni delle sorelle e della madre.
Non emerge, di contro, alcun riferimento a violenze o minacce da lui subite in prima persona. Di conseguenza, le condotte descritte configurerebbero al più reati commessi verso terzi, assumendo solo questi ultimi la veste di persone offese, dal che consegue l'insussistenza della fattispecie normativa posta alla base della misura adottata.
14.- In conclusione il ricorso va accolto parzialmente, nei termini sin qui precisati, e per l'effetto il provvedimento va annullato nella sola parte in cui ha diffidato il ricorrente ad astenersi per il futuro da qualsivoglia altra condotta di violenza domestica nei confronti di OM e OM.
15.- Nell'epigrafe e nelle conclusioni del ricorso il ricorrente ha chiesto anche la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni, con riserva di quantificarne l'importo nei successivi atti difensivi, ma la domanda non è stata illustrata nel corpo del ricorso né negli atti successivi, e non è stata fornita la preannunciata quantificazione dei danni; anzi, nella memoria ex art. 73 c.p.a. il ricorrente ha concluso per il solo annullamento degli atti impugnati.
La domanda risarcitoria va respinta, sia perché non è stata fornita alcuna prova dei danni che il provvedimento avrebbe arrecato al ricorrente, sia – per la parte in cui il provvedimento non è stato annullato – perché difetta il presupposto dell'illegittimità del provvedimento stesso.
16.- Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M. N. 01057/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi precisati in motivazione;
b) in parte lo accoglie, nei termini indicati in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato nella sola parte in cui ha diffidato il ricorrente ad astenersi per il futuro da qualsivoglia altra condotta di violenza domestica nei confronti di -
OMISSIS- e OM;
c) lo respinge per il resto;
d) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e i controinteressati, comprese le denominazioni sociali della OM.
Così deciso in Brescia nelle camere di consiglio dei giorni 28 maggio 2025, 16 luglio
2025, con l'intervento dei magistrati:
SA FE, Presidente F/F
Francesca Siccardi, Referendario
CE IZ, Referendario, Estensore N. 01057/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
CE IZ SA FE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00169 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01057/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2024, proposto da OM, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Romanino n. 16;
contro
Questura di Brescia, U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
OM, OM, OM, OM, rappresentati e difesi dall'avvocato
Marusca Chitò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 01057/2024 REG.RIC.
OM, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Romanino n. 16;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto di Brescia prot. n. OM del 23.09.2024, notificato il
26.09.2024, con il quale è stato rigettato il ricorso proposto dal sig. OM avverso il provvedimento di ammonimento orale disposto dal Questore di Brescia in data 27.06.2024;
- del decreto di ammonimento orale n. OM rilasciato dalla Questura di Brescia in data 27.06.2024;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato sconosciuto; nonché per la condanna del Ministero resistente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di
Brescia, dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia nonché di OM, OM, -
OMISSIS-, OM e di OM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa CE IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO N. 01057/2024 REG.RIC.
1.- Con separate istanze del 29 maggio 2024 quattro dei sei figli del ricorrente, cioè -
OMISSIS-, OM, OM e OM, hanno chiesto al Questore di
Brescia l'adozione di un provvedimento di ammonimento orale nei confronti del padre
OM, per fatti di violenza domestica che questi avrebbe commesso nei loro confronti e nei confronti della madre OM.
2.- I predetti quattro figli detengono partecipazioni o comunque svolgono mansioni lavorative all'interno dell'azienda di famiglia, OM s.r.l., la quale ha proseguito l'attività precedentemente svolta dalla OM s.r.l., società fondata dal padre -
OMISSIS-, il quale ne è socio e amministratore unico. La moglie di OM e madre degli istanti deteneva, prima di cederle alle figlie OM e OM, partecipazioni nella OM pari al 98% del capitale.
3.- Nelle istanze di ammonimento i segnalanti hanno riferito del progressivo peggioramento del clima all'interno della società in ragione delle continue minacce, provocazioni e ingiurie rivolte dal padre nei confronti loro e della madre, le quali sarebbero culminate in un episodio di aggressione avvenuto all'interno dell'azienda l'8 maggio 2024 ai danni di OM e OM, e a seguito del quale la prima ha riportato lesioni consistite nella distorsione del rachide cervicale con prognosi di 7 giorni e la seconda ha riportato lividi sulle braccia.
OM ha inoltre riferito di altri due precedenti episodi di aggressione del padre nei suoi confronti.
Le tre sorelle hanno poi dichiarato di aver mutato le proprie abitudini a seguito dell'episodio di aggressione dell'8 maggio 2024, riferendo di non poter restare da sole in ufficio per timore di nuove aggressioni.
OM ha riferito di un mutamento delle proprie abitudini di vita in conseguenza di tali fatti, essendo costretto a recarsi quotidianamente presso gli uffici della società per evitare che il padre possa nuovamente aggredire le sorelle.
La signora OM non ha preso parte all'iniziativa. N. 01057/2024 REG.RIC.
4.- Con atto notificato il 13 giugno 2024, la Questura di Brescia ha comunicato a -
OMISSIS- l'avvio del procedimento volto all'irrogazione dell'ammonimento orale ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 93/2013, convertito con L. n. 119/2013, su istanza dei quattro figli sopra individuati, per reiterati fatti di violenza domestica posti in essere nei loro confronti.
5.- Con memoria difensiva datata 21.6.2024, l'interessato ha chiesto l'archiviazione del procedimento, previa audizione personale nonché previa escussione, “ove occorra”, della moglie OM e del figlio OM.
6.- Il successivo 27 giugno OM è stata sentita dalla Questura, riferendo che a seguito dell'avvio del procedimento non si erano più verificate occasioni di contatto con il genitore, finchè, notificatogli il licenziamento (egli era infatti dipendente della
OM), lo stesso si era presentato presso gli uffici della PGS Impianti senza autorizzazione, costringendola a chiamare le Forze dell'ordine e a sporgere denuncia nei confronti del padre per arbitraria invasione di azienda ex art. 508 c.p..
7.- In data 27 giugno 2024 il Questore di Bergamo ha emesso decreto di ammonimento ex art. 3 DL n. 93/2013, intimando allo OM di “tenere una condotta conforme alla Legge e astenersi tassativamente, per il futuro, da qualsivoglia altra condotta di violenza domestica” nei confronti degli istanti nonché della moglie OM.
Il provvedimento in questione è motivato come segue “- gli istanti hanno riferito di essere figli e colleghi di lavoro di OM, il quale, ormai da circa tre anni, ha assunto un atteggiamento verbalmente e fisicamente aggressivo nei loro confronti, in particolare verso le figlie, le quali sono state più volte vittime della sua violenza; - che, dalle istanze predette emergono, oltre ai numerosi episodi nei quali OM ha offeso ripetutamente le figlie (anche alla presenza di alcuni collaboratori), due episodi di violenza fisica commessi in danno di OM e della sorella OM
, intervenuta in soccorso della prima; che l'ultima aggressione è avvenuta l'8 maggio
2024, alla presenza di OM (fratello e titolare di quote dell'azienda familiare), N. 01057/2024 REG.RIC.
OM (sorella e lavoratrice presso l'azienda) e OM (madre dei fratelli -
OMISSIS-, moglie di OM e titolare della OM); -che, dopo gli insulti ripetuti all'indirizzo della figlia OM, l'ammonendo è passato alle vie di fatto, strattonandola e strappandole i capelli, provocandole altresì la distorsione del rachide cervicale, come accertato presso la struttura ospedaliera ove la malcapitata si è recata per le cure del caso; -che, durante l'aggressione, anche OM, intervenuta per difendere la sorella, ha riportato dei lividi su un braccio, per essere stata, a sua volta, afferrata e percossa dal padre; -che i richiedenti hanno ben rappresentato una situazione di preoccupazione, pericolo, timore e sofferenza relativamente alle condotte vessatorie ed alle prevaricazioni perpetrate da OM nei loro confronti ed alla presenza degli altri dipendenti della ditta; - che, da qualche mese, i richiedenti sono costretti a lavorare e permanere negli uffici della società soltanto in presenza di altri collaboratori, atteso che temono nuove aggressioni da parte del loro padre; - che, dopo la presentazione dell'istanza, anche la moglie di -
OMISSIS-, OM, pur non avendo voluto aderire all'iniziativa dei figli per ragioni personali, ha deciso di abbandonare l'abitazione famigliare trasferendosi a vivere altrove”.
In ragione di tali circostanze il Questore ha ritenuto che i comportamenti posti in essere da OM hanno ingenerato negli istanti “un grave e perdurante stato d'ansia e di turbamento, togliendo loro serenità familiare e lavorativa, facendoli sentire ostaggio degli eccessi del padre che, pur non avendone titolo, si presenta quotidianamente negli uffici della OM, incutendo nei figli e nei lavoratori dipendenti una costante sensazione di assoggettamento e tensione, onde indurli a sottostare alle proprie volontà e comunque condizionandone il comportamento e le abitudini di vita” e che “risultano ricorrere le circostanze di cui al citato articolo 3 del Decreto Legge 14 agosto 2013 n. 93, poiché i comportamenti posti in essere dall'interessato risultano sussumibili - alla stregua dell'accertamento indiziario N. 01057/2024 REG.RIC.
tipicamente connesso al procedimento preventivo di cui si tratta - nelle fattispecie tipizzate dal citato art. 3, si articolano in plurimi fatti tutt'altro che episodici e comunque gravi, posti in essere da un soggetto nei confronti di altri legati al primo da un vincolo familiare”.
8.- Avverso il predetto decreto l'interessato ha proposto, in data 26.7.2024, ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Brescia, il quale, previa audizione personale dell'interessato, lo ha respinto con decreto del 23.9.2024.
9.- Con ricorso notificato il 25.11.2024 alle Amministrazioni resistenti e a OM
, OM, OM e OM, l'ammonito ha impugnato dinanzi a questo
Tribunale i predetti provvedimenti chiedendone l'annullamento.
10.- In fatto, dopo aver ripercorso le vicende societarie delle società OM, il ricorrente ha sostenuto, in sintesi, che le richieste di ammonimento si porrebbero al culmine di una serie di episodi strumentalmente confezionati dalle figlie per sottrargli il controllo della OM ed acquisire la totalità delle quote societarie e del patrimonio aziendale. Egli ha negato gli addebiti, sostenendo di non aver mai offeso né minacciato né, ancora, utilizzato violenza fisica nei confronti dei figli e della moglie, e che, piuttosto, sarebbero le figlie ad averlo ripetutamente offeso e prevaricato, esercitando altresì pressioni sulla loro madre, nell'intento, poi effettivamente conseguito, di ottenere in loro favore la cessione delle quote della -
OMISSIS- detenute dalla OM. Anche l'episodio di violenza dell'8 maggio
2024 sarebbe stato appositamente precostituito dalle figlie, le quali nell'occasione lo avevano aggredito fisicamente, “stringendolo in un angolo, bloccandogli le braccia e costringendolo per difendersi a divincolarsi per allontanarle da sé”. Quanto alla circostanza, riportata dagli istanti e richiamata nei provvedimenti impugnati, secondo la quale anche la moglie OM avrebbe lasciato l'abitazione familiare, il ricorrente ha sostenuto che la donna si era in realtà assentata per due settimane per N. 01057/2024 REG.RIC.
accudire i nipoti “in quanto tormentata dai sensi di colpa per aver “tradito” la fiducia del marito che le sconsigliava di cedere le quote alle figlie”.
11.- Con i due motivi di ricorso egli lamenta:
“I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 119/2013. Eccesso di potere per travisamento dei fatti”: gli episodi violenti/minacciosi sarebbero descritti in modo generico, sia nel provvedimento sia nelle istanze dei figli, le quali si riferirebbero ad un solo unico e circostanziato accadimento, quello dell'8 maggio 2024, che però non potrebbe ritenersi grave; sostiene inoltre che, nell'occasione, avrebbe agito in stato di legittima difesa per respingere l'aggressione delle figlie e che ad ogni modo si sarebbe trattato di un episodio non intenzionale né premeditato. Le amministrazioni resistenti avrebbero omesso di valutare gli elementi a discarico forniti dall'interessato in sede procedimentale, non essendo state valutate le dichiarazioni fornite dalla moglie né dal figlio OM. La coniuge avrebbe avallato la tesi, prospettata dal ricorrente, della legittima difesa ed entrambi avrebbero smentito ogni episodio ulteriore di violenza, vessazione o minaccia.
II. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti: l'ammonimento sarebbe stato adottato sulla base delle sole dichiarazioni provenienti dagli istanti e dunque su una prospettazione unilaterale della vicenda; non sarebbero state sentite le persone informate dei fatti (la moglie OM, il figlio -
OMISSIS-, e i collaboratori della società), non sarebbero state adeguatamente valutate le deduzioni contenute nella memoria difensiva, avendo l'amministrazione prestato poca attenzione alle vicende societarie che costituiscono, a suo avviso, il vero movente delle iniziative delle figlie per acquisire il controllo della società e allontanarlo dall'azienda; né la Questura né la Prefettura avrebbero, infine, considerato l'infondatezza della denuncia presentata da OM per arbitraria invasione di azienda, per la quale il PM competente ha chiesto l'archiviazione. N. 01057/2024 REG.RIC.
12.- Si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni resistenti nonché i signori -
OMISSIS-, OM, OM e OM, i quali hanno tutti insistito nel rigetto del ricorso.
13.- In prossimità dell'udienza pubblica di trattazione della causa tutte le parti hanno presentato memorie.
14.- All'esito dell'udienza pubblica del 28 maggio 2025, con ordinanza n. OM pubblicata in data 30.6.2025, il Collegio ha rilevato ex officio ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a. la possibile parziale inammissibilità del ricorso in quanto “(i) i provvedimenti impugnati potrebbero essere riconducibili alla categoria degli atti plurimi o a contenuto plurimo, contenendo statuizioni distinte ed autonome per ciascuno dei soggetti tutelati dall'ammonimento, in capo ai quali potrebbe radicarsi un'autonoma posizione di controinteresse, con conseguente onere di notifica del ricorso nei confronti di ognuno di essi; (ii) il ricorso è stato notificato alle persone offese controinteressate ad eccezione della signora OM, sicchè, rispetto alla posizione di quest'ultima, il ricorso potrebbe essere inammissibile in parte qua” ed ha conseguentemente assegnato alle parti il termine di 10 giorni per presentare memorie vertenti su quest'unica questione.
15.- Entro il suddetto termine, il ricorrente ha prodotto una memoria con la quale ha argomentato sulle ragioni a sostegno dell'ammissibilità del ricorso con riferimento alla posizione della signora OM.
16.- In data 9.7.2025 quest'ultima si è costituita in giudizio, associandosi alla domanda di annullamento proposta dal ricorrente.
17.- Alla camera di consiglio del 16 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO N. 01057/2024 REG.RIC.
1.- Preliminarmente il Collegio deve rilevare, come da rituale avviso alle parti, la parziale inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso alla signora -
OMISSIS-, in qualità di controinteressata.
1.1.- Come esposto in narrativa, viene in rilievo nel presente giudizio il provvedimento con il quale il Questore di Brescia ha disposto l'ammonimento orale nei confronti di -
OMISSIS-, odierno ricorrente, intimandogli di “tenere una condotta conforme alla legge e astenersi tassativamente, per il futuro, da qualsivoglia altra condotta di violenza domestica nei confronti di OM, OM, OM e OM, nonché nei confronti della moglie OM”.
1.2.- Reputa il Collegio che tale provvedimento costituisca una peculiare declinazione di atto plurimo o a contenuto plurimo, caratterizzandosi per il fatto di contenere una pluralità di autonome e separate determinazioni amministrative, che si trovano occasionalmente riunite in unico provvedimento, ma che avrebbero potuto assumere anche la veste di tanti, separati, provvedimenti quanti sono i singoli destinatari, o come nella specie, quanti sono i singoli soggetti tutelati dal provvedimento stesso.
1.3.- Nella fattispecie in esame la Questura ha diffidato l'odierno ricorrente dal reiterare condotte di violenza nei confronti di più soggetti distinti, ciascuno dei quali può avvantaggiarsi degli effetti del provvedimento separatamente dagli altri e senza interferenza con questi. L'Amministrazione, in sostanza, ha adottato un unico atto, in ragione dell'esigenza di concentrare in esso valutazioni afferenti ad una vicenda unitaria, ma avrebbe potuto adottare tanti provvedimenti distinti, quante sono le diverse persone offese tutelate, ciascuna delle quali riveste una autonoma posizione di controinteresse, distinta e non interferente con quella degli altri.
2.- Ne consegue che il ricorso è inammissibile in parte qua, in quanto non notificato nei confronti della OM, autonoma controinteressata rispetto al provvedimento di ammonimento adottato a suo vantaggio. N. 01057/2024 REG.RIC.
2.1.- Non può essere condivisa, sul punto, la tesi propugnata dal ricorrente, secondo cui la OM non rivestirebbe la qualità di controinteressata in quanto la stessa “è semmai portatrice di un interesse alla caducazione dell'ammonimento, coincidente con quello del ricorrente OM. Anche la sig.ra OM ritiene infatti che il provvedimento assunto nei confronti del marito riposi su una rappresentazione faziosa degli avvenimenti e sia fortemente ingiusto”, posto che tale argomentazione fa inammissibilmente dipendere l'assenza di una posizione di controinteresse dal fatto che il beneficiario dell'atto, in concreto, scelga di aderire alla domanda di annullamento dell'atto stesso. Invero, il vantaggio che il soggetto ritrae dalla conservazione dell'atto, e che radica la posizione di controinteresse, deve essere valutato in astratto, sulla base del contenuto del provvedimento e non secundum litis, posto che “è solo dalla motivazione del provvedimento, infatti, che è possibile rilevare, in relazione al rapporto giuridico definito dal provvedimento, la presenza di soggetti interessati a conservare posizioni giuridiche soggettive di tipo opposto ed antitetico a quelle pregiudizievoli del destinatario dell'atto che, invece, vuole ed ha interesse a rimuovere attraverso l'annullamento del provvedimento” (T.A.R. Veneto, sez. I, 8 luglio 2013 n. 923).
Ebbene, il provvedimento questorile qui impugnato fa riferimento a “numerosi episodi di violenza domestica” perpetrati dal ricorrente nei confronti dei figli e della loro madre, sicchè è evidente che quest'ultima, in quanto individuata quale vittima delle condotte illecite del marito, è astrattamente portatrice di un interesse alla conservazione della misura adottata a sua tutela.
Va precisato, al riguardo, che siffatto interesse non viene meno solo perché la -
OMISSIS- non ha presentato istanza di ammonimento, posto che l'attivazione del potere da parte del Questore non è subordinata alla richiesta della vittima, essendo sufficiente, ex art. 3 d.l. n. 93/2013, la sola segnalazione alle Forze dell'ordine, da chiunque provenga, di fatti integranti specifiche fattispecie di reato. N. 01057/2024 REG.RIC.
Resta naturalmente salva la possibilità per la sig.ra OM di chiedere il riesame del provvedimento emesso in suo favore, rappresentando all'Amministrazione la propria posizione contraria al mantenimento in vigore di esso.
3.- Ciò posto e passando al merito, appare opportuno riepilogare il quadro normativo nel quale si inscrive la fattispecie oggetto di causa.
L'art. 3 del D.L. n. 93/2013, convertito con L. 119/2013, rubricato “misure di prevenzione per condotte di violenza domestica”, dispone che “Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis,
612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto”.
La stessa disposizione definisce “violenza domestica” “uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio
o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.
Il successivo secondo comma prevede poi che “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto”. Il richiamato art. 8 del d.l. 11/2009 ha introdotto il potere di ammonimento del Questore. La norma stabilisce che “fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della N. 01057/2024 REG.RIC.
condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti
è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale”.
In sintesi, ai fini dell'ammonimento questorile, per quanto qui di rilievo, è necessaria la sussistenza dei seguenti elementi:
- la segnalazione del fatto, in forma non anonima, alle Forze dell'Ordine;
- l'astratta riconducibilità del fatto agli artt. 581, 582 e 612 bis c.p. (o alle altre fattispecie incriminatrici indicate dalla norma);
- uno o più atti gravi, ovvero, qualora non gravi, reiterati.
La misura in questione, analogamente a quella prevista dall'art. 8 d.l. 11/2009, è concordemente considerata dalla giurisprudenza quale provvedimento avente natura preventiva, che non richiede per la sua adozione un livello di accertamento fondato sul criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, proprio del processo penale, e che è finalizzato a “dissuadere dalla commissione di condotte che, pur potendo risultare in sé, anche episodicamente valutate, non particolarmente gravi, sono comunque idonee
a costituire - quando si verificano in un clima connotato da mancanza di serenità familiare e di potenziale violenza “fisica, sessuale, psicologica o economica” - il sintomo di una situazione passibile di sfociare, se non tempestivamente arginata, in successive manifestazioni più eclatanti. Pertanto - posto che il provvedimento di ammonimento di cui all'art 3 del decreto legge n. 93/2013 mira non già a sanzionare condotte di violenza domestica idonee a configurare i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli OM (Percosse) e OM (Lesione personali) del codice penale, quanto piuttosto a “prevenire”, la commissione di tali reati - ai fini dell'adozione di tale provvedimento non occorre la piena prova della commissione dei predetti reati, ma è sufficiente che dall'attività investigativa emergano elementi N. 01057/2024 REG.RIC.
probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi del comportamento violento e all'identificazione del suo autore” (cfr. T.A.R. Trento n. 9/2023; n. 329/2016).
La giurisprudenza ha anche avuto modo di chiarire che «i provvedimenti di ammonimento di cui all'art. 3, d.l. n. 93 del 2013 non postulano la piena prova della commissione dei reati di percosse e di lesioni personali, essendo sufficiente
l'acquisizione di elementi probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi anche di un singolo episodio di violenza domestica e all'identificazione del suo autore» (ex multis T.A.R. Piemonte, n. 458/2025 che richiama T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I,
28 settembre 2020, n. 1486).
Da ultimo, va osservato che i provvedimenti di ammonimento sono adottati dal
Questore nell'ambito di un potere valutativo, ampiamente discrezionale, di un quadro indiziario che rende verosimile la esistenza di condotte di stalking o di violenza domestica. Pertanto il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione (ex multis, T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I, 11 gennaio 2016, n. 3).
Quanto ai profili procedimentali ed istruttori, l'art. 3 del d.l. 93/2013, riproducendo quanto già previsto in relazione alla misura di cui all'art. 8 d.l. 11/2009, dispone che
“il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto”. Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che, stante la natura latamente cautelare del provvedimento in questione, è prevista una fase istruttoria “alleggerita”, caratterizzata dall'obbligo per il Questore di sentire solo le persone informate dei fatti, dovendosi di contro assumere informazioni dagli organi investigativi solo “se necessario”, essendo al medesimo attribuito un ampio margine di apprezzamento discrezionale (T.A.R. Catania, Sez. IV, 13.1.2025 n. 78 e N. 01057/2024 REG.RIC.
sentenze ivi richiamate: T.A.R. Catania, Sez. I, 6.2.2024, n. 427; Cons. Stato, Sez. III,
2.8.2023, n. 7486).
4.- Tanto premesso con riguardo alle norme e ai principi rilevanti, il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito precisati.
5.- Innanzitutto, giova evidenziare che il decreto di ammonimento è motivato sulla circostanza che “i comportamenti posti in essere dall'interessato risultano sussumibili…nelle fattispecie tipizzate dal citato art. 3, si articolano in plurimi fatti tutt'altro che episodici e comunque gravi, posti in essere da un soggetto nei confronti di altri legati al primo da un vincolo familiare”, consistenti in reiterate condotte aggressive perpetrate nei confronti dei figli e della moglie, e culminati nell'aggressione avvenuta ai danni di OM e OM in data 8 maggio 2024, alla presenza degli altri due fratelli e della madre. In relazione a tale episodio, si specifica nel provvedimento che “dopo gli insulti ripetuti all'indirizzo della figlia -
OMISSIS-, l'ammonendo è passato alle vie di fatto, strattonandola e strappandole i capelli, provocandole altresì la distorsione del rachide cervicale, come accertato presso la struttura ospedaliera ove la malcapitata si è recata per le cure del caso …. durante l'aggressione, anche OM, intervenuta per difendere la sorella, ha riportato dei lividi su un braccio, per essere stata a sua volta afferrata e percossa dal padre”.
6.- Principiando dall'episodio dell'8 maggio 2024, la ricostruzione dei fatti rappresentata nel provvedimento trova conferma nelle evidenze istruttorie ed in particolare: a) nelle concordi dichiarazioni dei segnalanti, tutte convergenti nell'evidenziare le modalità dell'aggressione avvenuta da parte del padre nei confronti delle due figlie; b) negli elementi di riscontro esterni, consistenti nella certificazione di pronto soccorso rilasciata a OM nell'immediatezza, attestante la distorsione del rachide cervicale con prognosi di giorni 7 e c) nelle fotografie versate in atti che ritraggono la scena e gli esiti delle percosse. N. 01057/2024 REG.RIC.
6.1.- Trattasi di elementi che nel loro insieme rappresentano un solido compendio indiziario circa la veridicità della versione fornita dalle parti offese, che non appare scalfita né dalle contrarie affermazioni del ricorrente sull'aver agito in stato di legittima difesa, né dalle dichiarazioni rese dalla moglie il 24.7.2024, secondo la quale il marito si sarebbe difeso “perché aggredito, dopo aver scoperto il cellulare che registrava la nostra conversazione”.
6.2.- In senso contrario alla prospettazione dell'interessato depongono una pluralità di circostanze, ovverosia: (i) l'esito delle lesioni subite dalle figlie, attestate dal certificato di pronto soccorso e dalle fotografie in atti, che riproducono i lividi riportati dalle medesime e le ciocche di capelli strappate ad OM; (ii) la dinamica dell'aggressione, immortalata dalle immagini versate in atti (cfr. doc. 1 resistente, pg.
13), le quali ritraggono lo OM in una posizione all'evidenza incompatibile con una asserita legittima difesa: l'uomo è immortalato mentre sovrasta la figlia - intenta a proteggersi con le braccia - e la afferra per i capelli, nonostante il tentativo di altre due persone di allontanarlo; (iii) il contegno assunto dopo i fatti dalla moglie del ricorrente, allontanatasi dall'abitazione familiare (circostanza confermata dallo stesso
OM allorchè egli, in data 24 giugno 2024, ha spontaneamente riferito alla polizia giudiziaria che “a causa di questa situazione non so neanche più dov'è mia moglie e non risponde al telefono” – cfr. relazione di servizio Questura di Brescia dell'11.9.2024, doc. 1 resistente, p. 35).
7.- A fronte di ciò, devono essere disattese le censure volte a contestare la rappresentazione storica dell'episodio dell'8 maggio 2024, così come quelle volte a sostenere la tesi secondo la quale l'episodio sarebbe stato ordito dalle figlie, le quali avrebbero inscenato l'aggressione per estromettere definitivamente il padre dalla società: trattasi di una mera ipotesi che non trova riscontro nelle risultanze istruttorie, posto che la documentazione prodotta dall'interessato, inerente alle vicende delle due società riconducibili a vario titolo alla famiglia OM, al più, dà evidenza del N. 01057/2024 REG.RIC.
contesto di elevata conflittualità che caratterizzava i rapporti tra le parti e nel quale è maturata l'aggressione dell'8 maggio 2024.
8.- Parimenti insussistenti sono gli invocati vizi di violazione di legge e di carenza di istruttoria in relazione a quell'episodio.
8.1.- Sotto il primo profilo, l'episodio sopra descritto, nella sua oggettiva manifestazione, è in astratto sussumibile nei reati di cui agli artt. 581 e 582 c.p., commessi in un contesto di violenza domestica, e connotati da obiettiva gravità, dunque rientranti tra le fattispecie che giustificano, ex art. 3 d.l. n. 93/2013, il ricorso del Questore al potere di ammonimento. Al riguardo, non rileva il fatto che non si sia trattato di una condotta premeditata o intenzionale, come sostiene il ricorrente, poichè ai fini della configurazione della fattispecie non è richiesta né la premeditazione né
l'intenzionalità del comportamento, essendo sufficiente la sola volontà dolosa.
8.2.- Sotto il secondo profilo, inerente ai lamentati vizi istruttori, la scelta dell'Amministrazione di procedere in difetto di ulteriori dichiarazioni testimoniali non può dirsi censurabile, a fronte del consistente compendio indiziario di cui si è dato conto, poiché se è vero che grava sull'Autorità di pubblica sicurezza l'obbligo di sentire le persone informate sui fatti, è altrettanto vero che ciò non implica l'obbligo di sentirle tutte, soprattutto quando le informazioni disponibili siano sufficientemente chiare, coerenti, e rendano verosimile, secondo il parametro del “più probabile che non”, la sussistenza dei fatti denunciati.
Sul punto, pertanto, la scelta operata dall'Amministrazione appare proporzionata e ragionevole, considerata la natura cautelare e l'urgenza che connotano il provvedimento di ammonimento, anche alla luce degli elementi probatori già acquisiti al momento della sua adozione.
9.- Tuttavia l'episodio dell'8 maggio 2024 ha visto quali vittime unicamente le figlie
OM e OM, ed è quindi solo rispetto ad esse che il ricorso è infondato per le ragioni finora esposte. N. 01057/2024 REG.RIC.
A diverse conclusioni deve giungersi invece per quanto concerne la posizione degli altri soggetti controinteressati, ovvero di OM e OM, rispetto ai quali sono condivisibili le doglianze del ricorrente circa l'insussistenza dei presupposti per l'adozione dell'ammonimento, oltre che con riguardo ai lamentati difetti motivazionali ed istruttori.
10.- Giova prendere le mosse dalle dichiarazioni cristallizzate dai predetti nelle istanze di ammonimento del 29 maggio 2024.
10.1.- Quanto ad OM, la stessa ha riferito di aver vissuto forti momenti d'ansia nell'ultimo anno “a causa delle continue offese e violenze verbali che ho sentito da mio padre dei confronti miei” nonché della madre e delle sorelle, situazione degenerata quando “ho visto mio padre, nonché collega di lavoro, in data 8 maggio
2024 spingere e prendere con violenza mia sorella OM e strattonare con violenza mia sorella OM. Temo per la mia incolumità perché anche io sono stata recentemente minacciata, tanto che ormai da mesi non lo faccio più entrare in casa mia”. A seguito dei fatti riportati, la stessa ha evidenziato il mutamento delle proprie “abitudini lavorative e private”, consistite in particolare nella necessità di modificare l'orario di uscita dal lavoro onde evitare di restare sola con il padre.
10.2.- OM, premesso di essersi sempre interessato alle vicende della -
OMISSIS-, ha riferito che “negli ultimi due anni il clima all'interno della società è diventato alquanto difficile a causa delle continue minacce, provocazioni e ingiurie che mio padre OM … rivolge al resto dei familiari”, e che “purtroppo già in almeno due occasioni questi litigi verbali sono sfociati in aggressioni fisiche da parte di OM nei confronti di mia sorella OM e OM all'interno degli uffici della società”; ha aggiunto, inoltre, di aver dovuto modificare le proprie abitudini di vita, in quanto “giornalmente all'uscita dal mio lavoro devo recarmi presso la società PGS impianti per presenziare per un paio d'ore in compagnia dei miei familiari onde evitare che mio padre possa nuovamente aggredirle fisicamente”. N. 01057/2024 REG.RIC.
11.- Le suddette dichiarazioni, unici elementi sui quali è fondato l'avversato provvedimento di ammonimento, sono del tutto insufficienti a giustificare la misura adottata in loro favore.
11.1.- In primo luogo, il narrato accusatorio è sprovvisto di elementi probatori di riscontro, quand'anche di carattere indiziario. Le stesse sorelle OM e -
OMISSIS-, con riferimento alle condotte “maltrattanti” commesse dal padre nei confronti di OM e OM, nulla riferiscono, posto che le loro dichiarazioni sono incentrate esclusivamente su comportamenti perpetrati nei propri confronti.
11.2.- In secondo luogo, la narrazione di OM si presenta estremamente generica, quanto ai comportamenti abusanti commessi dal padre nei propri confronti: la circostanza che la stessa sia stata “recentemente minacciata” non è inquadrata con precisione, giacchè la segnalante non ha fornito al riguardo alcun dettaglio di tempo e di luogo, né ha specificato in cosa la minaccia si sarebbe estrinsecata. Tali circostanze pertanto potevano legittimare dubbi sull'attendibilità del narrato ed imponevano, quantomeno, una certa cautela nel desumere da esso la sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura a tutela della OM.
12.- Emerge dunque una esposizione estremamente scarna, che non consente di apprezzare la riconducibilità dei fatti, neppure sul piano astratto, alle fattispecie di reato contemplate dall'art. 3 L. 119/2013, le quali soltanto giustificano il ricorso alla misura avversata. Deve ritenersi dunque che la Questura abbia condotto un'istruttoria carente, che avrebbe imposto un maggior approfondimento rispetto alla versione fornita dalla segnalante, in difetto di qualsiasi elemento di riscontro e a fronte della genericità dei fatti lamentati, privi, come detto, di qualsiasi riferimento temporale e dell'indicazione delle circostanze, anche sommarie, in cui tali fatti si sarebbero verificati.
13.- Quanto poi alla posizione di OM, le evidenze istruttorie raccolte nel corso del procedimento non consentono di giustificare il giudizio espresso N. 01057/2024 REG.RIC.
dall'Amministrazione, posto che in esse non vi è traccia di comportamenti violenti o minacciosi perpetrati dal ricorrente in danno del figlio. Ed anzi, è lo stesso OM ad escludere implicitamente tale ipotesi: nelle sue dichiarazioni, egli riporta esclusivamente episodi di prevaricazione paterna ai danni delle sorelle e della madre.
Non emerge, di contro, alcun riferimento a violenze o minacce da lui subite in prima persona. Di conseguenza, le condotte descritte configurerebbero al più reati commessi verso terzi, assumendo solo questi ultimi la veste di persone offese, dal che consegue l'insussistenza della fattispecie normativa posta alla base della misura adottata.
14.- In conclusione il ricorso va accolto parzialmente, nei termini sin qui precisati, e per l'effetto il provvedimento va annullato nella sola parte in cui ha diffidato il ricorrente ad astenersi per il futuro da qualsivoglia altra condotta di violenza domestica nei confronti di OM e OM.
15.- Nell'epigrafe e nelle conclusioni del ricorso il ricorrente ha chiesto anche la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni, con riserva di quantificarne l'importo nei successivi atti difensivi, ma la domanda non è stata illustrata nel corpo del ricorso né negli atti successivi, e non è stata fornita la preannunciata quantificazione dei danni; anzi, nella memoria ex art. 73 c.p.a. il ricorrente ha concluso per il solo annullamento degli atti impugnati.
La domanda risarcitoria va respinta, sia perché non è stata fornita alcuna prova dei danni che il provvedimento avrebbe arrecato al ricorrente, sia – per la parte in cui il provvedimento non è stato annullato – perché difetta il presupposto dell'illegittimità del provvedimento stesso.
16.- Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M. N. 01057/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi precisati in motivazione;
b) in parte lo accoglie, nei termini indicati in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato nella sola parte in cui ha diffidato il ricorrente ad astenersi per il futuro da qualsivoglia altra condotta di violenza domestica nei confronti di -
OMISSIS- e OM;
c) lo respinge per il resto;
d) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e i controinteressati, comprese le denominazioni sociali della OM.
Così deciso in Brescia nelle camere di consiglio dei giorni 28 maggio 2025, 16 luglio
2025, con l'intervento dei magistrati:
SA FE, Presidente F/F
Francesca Siccardi, Referendario
CE IZ, Referendario, Estensore N. 01057/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
CE IZ SA FE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.