TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 169
TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica alla controinteressata OM

    La Corte ha ritenuto che la signora OM, in quanto beneficiaria della misura di ammonimento, riveste una posizione di controinteresse autonoma e distinta rispetto agli altri soggetti tutelati, rendendo necessaria la notifica del ricorso nei suoi confronti.

  • Accolto
    Violazione di legge e difetto di istruttoria per OM e OM

    La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni di OM e OM fossero insufficienti a giustificare l'ammonimento, in quanto prive di elementi probatori di riscontro e caratterizzate da genericità, imponendo un maggiore approfondimento istruttorio.

  • Accolto
    Insussistenza dei presupposti per l'ammonimento nei confronti di OM

    La Corte ha riscontrato l'assenza di tracce di comportamenti violenti o minacciosi perpetrati dal ricorrente nei confronti del figlio OM nelle risultanze istruttorie, escludendo l'applicabilità della misura a suo favore.

  • Rigettato
    Legittima difesa e travisamento dei fatti per l'episodio dell'8 maggio 2024

    La Corte ha ritenuto provato l'episodio dell'8 maggio 2024 sulla base di dichiarazioni concordanti, certificazioni mediche e fotografie, escludendo la tesi della legittima difesa e del complotto ordito dalle figlie.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del danno e infondatezza della domanda

    La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza di prova dei danni e perché, per la parte in cui il provvedimento non è stato annullato, difetta il presupposto dell'illegittimità del provvedimento stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 169
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 169
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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