Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione all'Accordo commerciale e scambio di Note fra l'Italia e la Polonia, concluso a Varsavia il 27 dicembre 1947.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare ed il Governo a dare piena ed intera esecuzione all'Accordo commerciale e scambio di Note fra l'Italia e la Polonia, concluso a Varsavia il 27 dicembre 1947.