Articolo 9 della Legge 29 novembre 1962, n. 1655
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 gennaio 1963
Art. 9.
La vigilanza per l'applicazione della presente legge e delle altre norme riguardanti la previdenza e l'assistenza sociale dell'Ente, e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
Si applicano all'Ente tutte le disposizioni di legge vigenti per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, nonche' tutte le norme contenute nei sottoelencati contratti collettivi nazionali che regolano i trattamenti previdenziali ed assistenziali gestiti dalla Cassa medesima, che non risultino in contrasto od incompatibili con la presente legge:
a) contratti collettivi nazionali 31 luglio 1938 e 1 gennaio 1942, relativi al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza dei dirigenti, dei tecnici e degli impiegati dell'agricoltura e rispettivamente dei Consorzi di bonifica;
b) contratti collettivi nazionali 22 giugno 1938 e 16 dicembre 1938 relativi all'assistenza di malattia, e contratti collettivi nazionali 20 dicembre 1938 e 7 gennaio 1940 relativi al trattamento di previdenza degli impiegati dipendenti da imprese esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive.
L'Ente e' disciplinato dallo statuto approvato con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485 , e successive modificazioni.
Le modifiche al predetto statuto sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1963
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