Art. 8.
Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge per l'esercizio 1959-60 si provvedera' a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge per l'esercizio 1959-60 si provvedera' a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.