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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/11/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica LIna In nome del Popolo LIno
Il Tribunale Ordinario di Genova Terza Sezione Civile
nella persona del giudice
Dott. Roberto Bonino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 11044 /2024 promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliata in Via Parte_1 CodiceFiscale_1 Roma 6/9 16121 GENOVA ITALIA presso l' Avvocato CATRAMBONE VALERIO che la rappresenta e difende;
Attore contro
c.f. , elettivamente domiciliato in VIA FIASELLA CP_1 CodiceFiscale_2 7/2 16121 GENOVA presso l'Avvocato LERCARI GRAZIANO che lo rappresenta e difende;
c.f. , elettivamente domiciliata presso l'Avvocato CP_2 CodiceFiscale_3 SOLINAS ANTONIO che la rappresenta e difende;
Convenuti
*****
Sulle seguenti conclusioni delle parti
Per parte attrice:
“In via principale, voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, emettere sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso e in particolare il trasferimento della quota indivisa pari a 2/12 dell'immobile di cui è causa a e così CP_2 CP_1 catastalmente identificato: appartamento sito a Genova in C.so LI 28/4 (Comune di Genova - D969Q) (GE) Sezione GENOVA Sez. Urb. GEB Foglio 70 Particella 1198 Subalterno 11 Rendita: Euro 2.386,03 Zona censuaria 1, Categoria A/1, Classe 3, Consistenza 7 vani;
• Ove ne ricorressero i presupposti, ordinare la separazione della domanda principale ex art. 2932 c.c. da quella riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_2 CP_1 • Accertata la tardività della costituzione di dichiararla decaduta dal proporre le CP_2 eccezioni ex art. 38 c.p.c.; dal sollevare le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio; dal proporre domande riconvenzionali oltreché la chiamata di terzo.
• In merito alle spese qualora non venisse confermato o venisse revocato il patrocinio a spese dello Stato, voglia, altresì, il Tribunale adito condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori)”
Per parte convenuta CP_1
“Il Tribunale, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda proposta da Parte_1
emetta sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso trasferendo la quota
[...] indivisa di 2/12 dell'immobile sito in Genova OR LI 28/4 dall'attrice a CP_3 CP_2 compensi interamente le spese di causa tra l'attrice e il convenuto Parte_1 CP_1 ;
[...] respinga ogni domanda di nei confronti di di cui alla comparsa di CP_2 CP_1 risposta contenente domanda riconvenzionale c.d. trasversale 08/03/2025 perché non provata e comunque infondata in fatto e in diritto oltre che in buona parte prescritta;
condanni al pagamento di onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore CP_2 del sottoscritto difensore antistatario;
condanni inoltre al risarcimento dei danni ex art.96 cpc nella misura meglio CP_2 arbitranda in favore di ” CP_1
Per parte convenuta CP_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: Si richiamano le domande e le conclusioni dedotte: Nel merito dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 2932 cod. civ. di parte attrice per non avere la ricorrente adempiuto agli obblighi assunti in sede di mediazione, e in Parte_1 particolare quello di provvedere agli adempimenti e agli oneri tutti, ivi compreso i compensi notarili, riguardanti la dichiarazione di successione e i conseguenti obblighi di natura fiscale, per effetto del disposto del secondo comma dell'art. 2932 cod. civ. respingere la domanda attorea. Nei confronti del convenuto CP_1 In via riconvenzionale, in accoglimento della domanda c.d. trasversale accertare e dichiarare avere la signora sostenuto spese, giuste le allegate produzioni, per complessivi € CP_2 103.719,68 per le motivazioni esposte, per effetto condannare il convenuto a pagare CP_1 a favore della sorella il suddetto importo, per effetto dei disposti degli artt. 752 e CP_2 754 cod. civ. oltre interessi di legge e moratori ex art. 1224 cod. civ. Con condanna ex art. 96 c.p.c. di entrambe le parti. Con vittoria di spese e compensi”
Motivi della decisione
ha proposto ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e ha chiesto: “In via principale, Parte_1 voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, emettere sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso e in particolare il trasferimento della quota indivisa pari a 2/12 dell'immobile di cui è causa a e CP_2 CP_1
La ricorrente ha allegato e dedotto: che tra le parti è stato raggiunto un accordo nella procedura di mediazione n°213/2022 presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova che prevede a favore della SI.ra la liquidazione transattiva di una somma di denaro (già percepita) anche Parte_1 quale controprestazione della cessione della quota ereditaria sull'immobile di proprietà del de cuius (in ragione di 1/3) dell'appartamento sito a Genova in C.so LI 28/4 (Comune di Persona_1 Genova (D969Q) (GE) Sezione GENOVA Sez. Urb. GEB Foglio 70 Particella 1198 Subalterno 11 Rendita: Euro 2.386,03 Zona censuaria 1, Categoria A/1, Classe 3, Consistenza 7 vani);
che dalle risultanze documentali e dagli accordi raggiuti, su detto immobile, la ricorrente concorre per la quota di 2/12 dell'intero, mentre i fratelli e ciascuno per 5/12; CP_1 CP_2
che a ciò si accompagnava anche l'obbligo, adempiuto, di sottoscrivere un preliminare di vendita e una procura speciale dalla rilasciata ai fratelli e per vendere a sé Parte_1 CP_2 CP_1 stessi germani ( e o a terzi la propria quota dell'immobile di cui sopra, entro il CP_2 CP_1 termine del 31.10.2023 (doc.n°3, a pagina 7 art.
5.1 penultimo periodo);
che trascorso il termine, non essendo stata informata dei passaggi di proprietà, la ricorrente si attivava più volte per intimare l'adempimento dell'obbligo contrattuale pattuito, per le conseguenze negative che le possano (e potranno derivare) dall'inadempimento (risultando formalmente proprietaria la SI.ra è soggetta agli oneri proprietari e fiscali relativi, quali soggezione Parte_1 ad imu e TARI solo per citarne alcuni);
che non solo, non avendo i convenuti raggiunto un accordo tra loro sul destino dell'immobile oggetto di causa, ha avviato una causa di divisone ereditaria dinanzi al Tribunale di CP_1
Genova ( RG 6578/2023, attualmente attribuita alla 3a Sez. Civile, Dott. Roberto Bonino, in attesa di deposito CTU ) che ha ad oggetto principale la divisione dell'immobile. Procedura nella quale la esponente è stata chiamata su ordine del Giudice per integrare il contraddittorio, proprio per il fatto che la medesima ne risulta ancora comproprietaria;
che in merito alle obbligazioni accessorie dovute dalla sig.ra rileva che la stessa abbia Parte_1 rilasciato nei termini l'immobile nella disponibilità dei comproprietari e CP_1 CP_2 mentre il prezzo è stato integralmente incassato (nei termini previsti dall'art. 5 del contratto preliminare);
che oggetto della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. non è costituito dal bene, ma piuttosto da quella particolare obbligazione di facere, consistente nel trasferimento dei beni o dei diritti che avrebbero dovuto essere trasferiti con il contratto definitivo non concluso (Cass. 25 giugno 2020, n. 12642, - citata in Codice Civile, Rassegna di giurisprudenza e dottrina, e Parte_2 Pt_3
, sub. articolo 2932, ed anno 2022 pag.830);
[...]
che in merito al termine, “in tema di inadempimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare contenente un termine, non rispettato alla scadenza, per la stipulazione del definitivo, l'esercizio dell'azione di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'articolo 2932, dell'obbligo di concludere il medesimo, non presuppone necessariamente la natura essenziale di detto termine, nella previa intimazione di una diffida ad adempiere alla controparte, essendo sufficiente la sola condizione oggettiva dell'omessa stipulazione del negozio definitivo che determina di per sé l'interesse alla pronunzia costitutiva, a prescindere da un inadempimento imputabile alla controparte stessa (ibidem, pag. 838, ove cita tra le altre Cass. 01.06.2020 n 10353). che come richiesto dalla norma (co. 2 art. 2392 c.c.), aveva adempiuto alle proprie obbligazioni, mettendo nella libera disponibilità delle controparti l'immobile e conferendo agli stessi ( su precisa richiesta della SI.ra ) procura speciale per vendere a sé stessi o a terzi;
CP_2 che neppure ostativo al trasferimento della quota in capo ai convenuti era il fatto che sia stata instaurata una causa di divisione dell'immobile, anzi semmai semplificandone la procedura, in quanto metterebbe nelle condizioni il Giudice di poter limitare la decisione in capo ai soli due fratelli germani, sul punto estromettendo dalla domanda la che non ha in quella sede Parte_1 interesse, essendo già stata soddisfatta con la liquidazione della quota sull'immobile;
che non era necessario sul punto esperire alcun tentativo obbligatorio di mediazione, essendo il diritto oggetto della domanda fondato su un accordo di mediazione già svolto e con sua propria efficacia esecutiva che prevedeva diverse fasi nella sua esecuzione ( pagamento in tre rate, sottoscrizione di un preliminare di vendita e rilascio della procura speciale a vendere, trasferimento della quota a favore dei contraenti o di terzi ).
si è costituita in giudizio assumendo le conclusioni riportate in epigrafe ed CP_2 allegando:
che l'accordo di mediazione non ha previsto un termine per vendere l'immobile e conseguentemente il termine indicato nel preliminare e nella procura a vendere è da considerarsi solamente a favore dei signori e che come prima specificato hanno il potere CP_1 CP_2 di determinare il prezzo di vendita e scegliere liberamente il compratore, e non anche a favore della signora Parte_1
che l'art. 5 dell'accordo di mediazione (pagina 10 del verbale di accordo) stabilisce che “…. resta fermo l'obbligo della signora di partecipare pro quota alla denuncia di Parte_1 successione del signor “ e quindi sostenere le relative spese. Quest'ultima non Persona_1 avendo ancora provveduto a quanto sopra, non ha adempiuto a tutti i propri obblighi per poter porre in vendita l'immobile, e quindi non è legittimata a domandare ai sensi dell'art. 2931 2.c.cod;
che come più sopra specificato, è pendente nanti il Tribunale di Genova, III sezione civile, la causa di divisione immobiliare recante il n. R.G. 6578/2023, introdotta dal signor contro CP_1
giudizio al quale partecipa anche Ai sensi dell'art. 39 CP_2 Parte_1 comma 2 del c.p.c, vi è continenza di cause, potendo il Giudice adito preventivamente essere quello che potrebbe decidere anche per la presente causa introdotta successivamente.
che intendeva nel presente procedimento, proporre nei confronti dell'altro convenuto,
[...]
una domanda autonoma che sulla base dell'interpretazione della Corte di Cassazione, da CP_1 ultimo con la sentenza 23 marzo 2022 n. 9441 viene definita “domanda trasversale”, ovvero una domanda che si inquadra nell'archetipo di quella riconvenzionale, ma che non viene rivolta dal convenuto all'attore principale, ma nei confronti di un altro soggetto che partecipa al processo. La Cassazione muove dal presupposto che la domanda c.d. ”trasversale” al pari di quella del convenuto contro l'attore e di quella del terzo chiamato contro chi è già parte in causa, sia da qualificare come riconvenzionale;
che aveva sostenuto ingenti spese quando era ancora in vita il padre, a titolo esemplificativo, spese per saldare debiti contratti da una società ( della quale erano soci il padre Parte_4 e la signora oltre alle relative spese legali per decreti Persona_1 Parte_1 ingiuntivi e relativi contenziosi che ne erano derivati, allo scopo di salvaguardare la proprietà dell'immobile di OR LI, che differentemente sarebbe stato aggredito dai creditori. Inoltre ha sostenuto spese per il padre anche nell'interesse comune del fratello, a titolo esemplificativo spese mediche, funerarie, e relative alla successione del padre;
che al riguardo di questi rapporti di credito debito tra fratello e sorella, richiamava il contenuto dell'art. 5 dell'accordo di mediazione (pagina 9 del verbale) ove le parti hanno stabilito :” e CP_2 rimettono a successivi loro accordi la definizione delle questioni tra di essi CP_1 pendenti in relazione alle suddette successioni ereditarie, anche in relazione alle anticipazioni da ciascuno effettuate in favore della massa ereditaria, che verranno definite in sede di suddivisione dal ricavato della vendita dell' immobile: A tal fine e sin d'ora si impegnano CP_2 CP_1 ad avvalersi della legge 124/2017 mediante deposito del saldo prezzo dell'importo di € 170.000,00 sul conto intestato al Notaio rogante, finchè non abbiano definito i loro rapporti dare avere”.
che aveva implicitamente riconosciuto un debito nei confronti della sorella CP_1 CP_2
che l'accordo di mediazione non ha stabilito un termine per la vendita dell'immobile e quello indicato nel preliminare e nella procura a vendere, è stato stabilito a favore di e CP_1 [...]
e non a favore di la quale ha già ricevuto sulla base degli accordi CP_2 Parte_1 pattuiti, il pagamento di quanto transattivamente concordato riguardo i diritti che le spettavano sull'immobile;
che la domanda ex art. 2932 cod. civ. introdotta da era inammissibile poiché Parte_1 quest'ultima non ha adempiuto a tutti gli obblighi pattuiti con l'accordo di mediazione. In particolare non ha provveduto a partecipare agli oneri e alle spese afferenti alla denuncia di successione relativa all'eredità apertasi a seguito del decesso di e ai relativi Persona_1 obblighi di carattere fiscale. Ai sensi dell'art. 2932 c2. cod. civ. essendo la domanda introdotta relativa al trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la stessa non può essere accolta se chi l'ha proposta non ha eseguito le proprie prestazioni;
che la pendenza del giudizio di divisione immobiliare tra le stesse parti, determinava una continenza di cause ai sensi dell'art. 39 2 c. c.p.c. e comunque l'emananda sentenza del giudizio di divisione farà stato anche riguardo le ragioni della signora con riferimento al passaggio di Parte_1 intestazione della titolarità della quota di comproprietà dell'immobile, della quale la stessa è ancora solo formalmente intestataria.
già dichiarato contumace, in seguito alla notifica della domanda trasversale della CP_1 sorella si è costituito in giudizio e ha chiesto che “Il Tribunale, in accoglimento della CP_2 domanda proposta da , emetta sentenza che produca gli effetti del contratto Parte_1 non concluso trasferendo la quota indivisa di 2/12 dell'immobile sito in Genova OR LI 28/4 dall'attrice a e CP_1 CP_2 compensi interamente le spese di causa tra l'attrice e il convenuto Parte_1 CP_1 ;
[...] respinga ogni domanda di nei confronti di di cui alla comparsa di CP_2 CP_1 risposta contenente domanda riconvenzionale c.d. trasversale 08/03/2025 perché non provata e comunque infondata in fatto e in diritto oltre che in buona parte prescritta;
condanni al pagamento di onorari e spese del presente giudizio in favore di CP_2
oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc nella misura meglio arbitranda” non CP_1 opponendosi alla domanda dell' attrice e ritenendo la domanda della convenuta infondata e/o prescritta.
Le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione all' udienza del 6/11/2025.
***** La domanda principale proposta dalla ricorrente può essere accolta essendo scaduto da tempo – 31/10/2023 – il termine per la stipula del contratto definito di compravendita delle quote di spettanza di sull' immobile di OR LI 28/4, come previsto dal contratto Parte_1 preliminare sottoscritto dalle parti il 24/10/2022, ed essendo stato corrisposto il prezzo come riconosciuto dalla promittente venditrice la quale ha un indubbio interesse al trasferimento della quota per non essere ulteriormente gravata degli oneri fiscali e/o di altro genere che comporta l'intestazione di un bene immobile: non si ritiene invero, quanto all' eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta che sussista alcun rapporto di corrispettività tra il CP_2 trasferimento immobiliare per il quale è stato corrisposto il prezzo e rilasciato l' immobile e gli adempimenti, ivi compreso i compensi notarili, riguardanti la dichiarazione di successione di Per_2 e e i conseguenti obblighi di natura fiscale.
[...] Persona_1
Ne consegue che ai sensi dell' art. 2932 c.c. deve essere disposto il trasferimento della quota indivisa pari a 2/12 dell'immobile di cui è causa così catastalmente identificato, appartamento sito a Genova in C.so LI 28/4 (Comune di Genova - D969Q) (GE) Sezione GENOVA Sez. Urb. GEB Foglio 70 Particella 1198 Subalterno 11 Rendita: Euro 2.386,03 Zona censuaria 1, Categoria A/1, Classe 3, Consistenza 7 vani, da a e Parte_1 CP_2 CP_1
La sentenza deve essere trascritta ai sensi dell' art. 2643 n. 14) c.c.
La domanda riconvenzionale della convenuta nei confronti del fratello CP_2 [...] deve essere dichiarata inammissibile atteso che la stessa non ha ex art. 36 c.p.c. alcun CP_1 nesso quanto all' oggetto e al titolo con la domanda della ricorrente e comunque avendo ad oggetto una domanda di rimborso di spese relative alla successione paterna avrebbe dovuto essere proposta, come in parte è stato fatto secondo quello che risulta dalla sentenza n. 4225/2025 prodotta da parte ricorrente, nel relativo giudizio di scioglimento della comunione ereditaria ( nell' accordo concluso in sede di mediazione era invero previsto che i rapporti di dare/avere tra i fratelli relativi CP_2 all' eredità paterna sarebbero stati definiti al momento della vendita a terzi del bene immobile di OR LI ): si tratta, in ogni caso, di una domanda fondata in gran parte su conteggi/prospetti unilaterali di spese asseritamente sostenute dalla convenuta che come tali non hanno alcun valore probatorio anche perché risultano privi di alcun documento/pezza giustificativa di riscontro delle spese ( tali non possono essere considerate le matrici relativi ad assegni bancari prodotti dalla convenuta con le relative annotazioni di provenienza unilaterale )
Le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e il convenuto possono essere CP_1 integralmente compensate atteso che il secondo non si è opposto all' accoglimento della domanda.
Le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e la convenuta seguono la soccombenza CP_2 di quest' ultima e sono così liquidate in considerazione della semplicità della lite e della natura semplificata del rito e l' assenza di fase istruttoria:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 4.217,00 con pagamento da effettuarsi in favore dello Stato ai sensi dell' art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche attesa l' ammissione di al beneficio del patrocinio a Parte_1 spese dello Stato.
Invero come statuito dalla Suprema Corte ( Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 25653 del 13/11/2020 (Rv. 659595 - 01)
“Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio, il soccombente dovrà effettuare il versamento in favore dell'Erario”
Le spese di lite nei rapporti tra i convenuti seguono la soccombenza di e sono così CP_2 liquidate:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 4.217,00
Non sussistono i presupposti per l' applicazione dell' art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova terza sezione civile in composizione monocratica pronunciando in via definitiva così provvede
TRASFERISCE
il diritto di proprietà della quota indivisa pari a 2/12 dell'immobile di cui è causa così catastalmente identificato, appartamento sito a Genova in C.so LI 28/4 (Comune di Genova - D969Q) (GE) Sezione GENOVA Sez. Urb. GEB Foglio 70 Particella 1198 Subalterno 11 Rendita: Euro 2.386,03 Zona censuaria 1, Categoria A/1, Classe 3, Consistenza 7 vani, da a Parte_1 [...] e CP_2 CP_1
ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova di procedere alla trascrizione della sentenza a favore di e e contro CP_1 CP_2 Parte_1
DICHIARA
inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_2 [...]
CP_1
COMPENSA
integralmente tra le parti ricorrente e convenuta le spese legali del giudizio;
CP_1
NN
a rimborsare ad le spese legali del giudizio liquidate in € CP_2 Parte_1 4.217,00 per compensi/onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed iva di legge, con pagamento da effettuarsi in favore dello Stato;
NN
a rimborsare a le spese legali del giudizio liquidate in € 4.217,00 per CP_2 CP_1 compensi/onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed iva di legge, con distrazione in favore dell' Avv. Graziano Lercari che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Genova il 6 Novembre 2025
Il Giudice Dott. Roberto Bonino