Articolo 13 della Legge 15 dicembre 1998, n. 441
Articolo 12Articolo 14
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6 gennaio 1999
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1 gennaio 2001
Art. 13. Ristrutturazione dei fabbricati rurali 1. Le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all' articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , limitatamente ai fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attivita' agricola, da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, si applicano anche alle spese sostenute ((nei periodi d'imposta 2000 e 2001)) . Al relativo onere, pari complessivamente a lire 90 miliardi nel periodo 2001-2010, si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d), della presente legge.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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