Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02045/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02125/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2125 del 2025, proposto dal signor MM GN, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 504 del 22 novembre 2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. ID De RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con la sentenza indicata in epigrafe è stato dichiarato il diritto, tra gli altri, del sig. SS GN ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l’effetto, il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al pagamento in favore dei ricorrenti dell’importo corrispondente alle annualità indicate in ricorso in cui è stata omessa nei loro confronti la corresponsione del suddetto beneficio economico precedente, oltre interessi dal dovuto al saldo.
2. – Con ricorso depositato il 23.07.2025, il sig. MM GN si è rivolto a questo Tribunale amministrativo regionale per l’ottemperanza del suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione. Il ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e) , cod. proc. amm.
3. – L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio, nonostante il ricorso sia stato ad essa notificato in data 22.07.2025 tramite PEC all’indirizzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze estratto da pubblici registri.
4. – Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025, come da verbale, il collegio ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso perché il titolo giudiziale della cui ottemperanza si tratta reca l’indicazione, tra i ricorrenti, di un nominativo (“SS GN”) non corrispondente a quello dell’odierno ricorrente.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è inammissibile.
Pur potendosi ritenere che l’indicazione, nella sentenza della cui ottemperanza si tratta, del prenome “SS”, in luogo di “MM”, sia il frutto di un refuso da parte dell’estensore della sentenza civile, in assenza di correzione materiale secondo rito avanti a quella Autorità giudiziaria non è possibile accogliere la domanda nella presente sede, in quanto la sentenza è formalmente pronunciata nei confronti di “SS GN”, e non di “MM GN”, ricorrente dinnanzi a questo Tribunale.
Né può valere il mero codice fiscale indicato nella sentenza del Tribunale civile, corrispondente a quello indicato (pur senza supporto documentale) nel presente giudizio, in quanto comunque l’indicazione del prenome del ricorrente è in quella sentenza “SS”, a conferma della contraddittorietà sul punto della sentenza e della necessità, ad avviso del collegio, di un procedimento di correzione di errore materiale in quella sede.
Per quanto evidenziato, alla luce dell’attuale contenuto della sentenza, il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire dell’odierno ricorrente (si veda, per un caso analogo, TAR Lazio, Roma, sez. I, 16 ottobre 2014, n. 10358).
6. – Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in mancanza di costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SI La AR, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
ID De RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID De RA | SI La AR |
IL SEGRETARIO