Articolo 3 della Legge 13 agosto 1979, n. 384
Articolo 2Articolo 4
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4 settembre 1979
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30 ottobre 1993
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30 marzo 2004
Art. 3. ((I membri del Parlamento europeo)) indicati nell'articolo 1, per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro. ((Agli stessi membri)) e' concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato, e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o localita' della circoscrizione in cui sono stati eletti.
Entrata in vigore il 30 marzo 2004