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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT. 66/2025 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott. Marco Cucchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 13/6/2023
DA
, comparso in causa a mezzo degli avv.ti Gilda Pisa ed Enzo Pisa per Parte_1 mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Verona, Via Tezone n. 5
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, , E , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 comparsi in causa a mezzo dell'avv. Michele Zantedeschi per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pescantina
(VR), Via Trento n. 26
CON L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, comparso in causa a mezzo dell'avv. Carlo Costantino De Pompeis per procura generale alle liti a rogito del Notaio di Roma n. 37590/7131 del Per_1 23/1/2023 ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio di avvocatura dell in Verona, CP_4
Via C. Battisti n. 19
OGGETTO: differenze retributive – impugnazione licenziamento
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 5/2/2025
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
A) Nel merito in via principale: accertarsi e dichiararsi, per i molteplici motivi di cui al presente ricorso, la nullità del termine apposto al contratto di lavoro siglato tra le parti a fare data dal 28.03.2022-09.10.2022 con trasformazione/conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via principale, dalla data di inizio effettivo dell'attività lavorativa del
1 sig. in favore della convenuta società, a fare data dallo 01.03.2022, in Parte_1 subordine, dal 28.03.2022;
B) Accertato che il sig. per i periodi indicati nel presente ricorso (capp. 7 e 8) Parte_1
e per l'orario indicato ha svolto attività lavorativa (mansioni di cui al cap. 6) in favore e alle dipendenze della convenuta, in particolare, a fare data dal 2014 alle dirette dipendenze della sig.ra e del sig. conseguentemente condannare la Per_2 Controparte_3 [...] in persona legale rappresentante pro tempore, nonché Controparte_1
i soci personalmente e solidalmente, , socio amministratore, CP_1 CP_2
, , in solido tra loro, a corrispondere al ricorrente, a titolo
[...] Controparte_3 di differenze retributive e permessi non retribuiti, rispettivamente € 34.285,50 lorde e per permessi settimanali mai fruiti (media 4 gg mese): € 7.313,10, oltre interessi legali e rivalutazione dal maturare dei singoli crediti al saldo e regolarizzazione previdenziale, con chiamata in causa dell . CP_5
C) Accertato e dichiarato per i molteplici motivi di cui al presente ricorso, l'illegittimità e/o la nullità anche per motivo illecito determinante e/o l'irritualità e/o illiceità e l'inefficacia e, in ogni caso, l'infondatezza del licenziamento intimato e l'assoluta inconsistenza assenza del fatto contestato, al Sig. con lettera raccomandata datata 24.08.22 e ricevuta Parte_1 dallo stesso lo 02.09.2022 dalla società predetta “ , per i Controparte_1 motivi di cui alle premesse e per l'effetto ordinare alla società convenuta l'immediata reintegra del Sig nel posto di lavoro senza soluzione di continuità; condannare la Pt_1 stessa società “ ” in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e soci illimitatamente responsabili in solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto, pari ad Euro Pt_1
1.824,79, (1.564,11/retribuzione media X 14 mensilità) oltre interessi legali e rivalutazione, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, ovvero, nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra;
[. in subordine, laddove il lavoratore ne faccia richiesta in luogo della reintegra, ordinare alla “
in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, di corrispondere al Sig. un'indennità pari a 15 Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, pari ad Euro 1.8224,79, oltre interessi e rivalutazione;
in ulteriore subordine, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare la “ ” al Controparte_1 pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione ed oltre nonché al versamento dei contributi assistenziali con vittoria di spese e compensi.
D) In ogni caso, con rifusione delle spese di lite, oltre IVA, CPA e spese forfettarie.
CONCLUSIONI DI PARTI CONVENUTE:
In via principale di merito: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato e/o prescritto e/o decaduto;
in via riconvenzionale: condannare il sig. al pagamento delle seguenti Parte_1 somme di denaro: a) € 977,55 per le ore lavorative non effettuate: b) € 1.500,00 per gli alimenti illegittimamente sottratti: c) € 117.764,60 per le somme di denaro incassate ed illegittimamente trattenute dal oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria. Pt_1
Alla luce della domanda riconvenzionale proposta, si richiede - ai sensi dell'art. 418 c.p.c. - la fissazione dell'udienza di discussione in data successiva a quella stabilita nel decreto
2 steso in calce al ricorso introduttivo;
si fa pertanto istanza di nuova udienza entro i termini stabiliti dall'art. 418 commi 2, 3 e 4 c.p.c.; in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio per il combinato disposto degli articoli 91, 96 c.p.c.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE COME DA MEMORIA DEL 13/10/2023: Si insiste ai fini dell'accoglimento delle domande tutte introdotte con il ricorso introduttivo del giudizio (anche quelle istruttorie pur se, quanto al licenziamento e alla riconvenzionale, senza inversione dell'onere della prova) e si chiede sia accolta la domanda di decadenza sub A) e si chiede il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto nulla, comunque infondata in fatto e in diritto e pretestuosa.
CONCLUSIONI DELL' : CP_5 Si conclude affinchè, l'Ill.mo sig Giudice del Lavoro del Tribunale adito, in caso di accoglimento, totale o parziale, della domanda giudiziale del sig voglia Parte_1 dichiarare sussistere l'obbligo contributivo, con relative correlate sanzioni per l'omissione/evasione perpetrata, a carico della Società e/o Controparte_1 degli altri convenuti in proprio o in solido tra loro, parametrato a quanto saranno condannati a pagare per le differenze retributive dovute al ricorrente quantificabile in € 15.390,00 oltre sanzioni di legge, nel caso di condanna all'importo richiesto dal ricorrente nel punto sub B) delle conclusioni del ricorso.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e competenze processuali a favore del comparente . CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.6.23 (in seguito: oppure il ricorrente) conviene Parte_1 Pt_1 in giudizio la società “ (in seguito: I oppure la Controparte_7 CP_1 società) in una con le persone dei singoli soci (socio amministratore), CP_1
(moglie dell'amministratore) e (figlio dei soci), Controparte_2 Controparte_3 esponendo che:
- la società, con sede in Bardolino, gestisce all'interno di due campeggi adiacenti il lago di
Garda (Camping Cisano e Campeggio Bella Italia con il ristorante-pizzeria “Le Terrazze”), il bar ed il ristorante presso il quale il ricorrente evidenzia di aver lavorato “per circa 19 anni (dal 2002)”, risultando, di fatto, il dipendente con maggiore anzianità di servizio, dapprima inquadrato al 5° livello e poi, dal 2013, al 4° livello del CCNL Terziario, essendo egli in possesso delle sole buste paga (e dei contratti) dal 2018 in poi (doc. nn.
3-7 ric.);
- il campeggio di Cisano, ogni anno, iniziava l'attività tra marzo e aprile ma per prassi il ristorante apriva due settimane prima di Pasqua e terminava la stagione la seconda domenica di ottobre;
- il formalmente assunto dalla società con contratti a termine in corrispondenza dei Pt_1 periodi di apertura al pubblico del camping, iniziava però di fatto a svolgere attività lavorativa per I
3 almeno 30 giorni prima dell'apertura al pubblico del campeggio e terminava non prima dei 10 CP_1 giorni dopo la chiusura del campeggio: il ricorrente era chiamato ad occuparsi della riapertura e chiusura dei locali e ambienti del ristorante (pulizia, sistemazione mobili -sedie-tavoli-, manutenzione, pulizia terrazzo, riposizionamento ombrelloni, insegne), attività che nel complesso lo occupavano non meno di 8 ore al giorno (svolgendo dette attività dal 2013 in poi, spesso con l'ausilio del capo cuoco ) e per le quali, benché eseguite annualmente dal 2002 al Persona_3
2022, non venne mai pagato;
- dal 2002 al 2013 circa (periodo in cui era sempre presente al ristorante , Controparte_2 coniuge di che si occupava anche delle operazioni di incasso e chiusura serale della CP_1 cassa), svolse un orario di lavoro usurante, senza mai fruire di giorni di riposo e/o ferie, Pt_1 lavorando dal giovedì alla domenica 8:00-14,30; 17:00-23:30/24:00 (12-13 ore/giorno) e dal lunedì al mercoledì 11:00-15:00 e 17:00-23,30 (10,30h ore/giorno), senza che gli fosse integralmente pagato il lavoro straordinario svolto e percependo solo il compenso che figurava in busta paga;
- dal 2014 in poi e sino al licenziamento subentrò l'aiuto di e di Testimone_1 Testimone_2
(figlie dei coniugi ), lavorando la prima quotidianamente, spesso anche nel “servizio Parte_2 ai tavoli” del ristorante, e la seconda (al mattino, dalle 9:30 circa sino alle 14:00) occupandosi prevalentemente di tenere i rapporti col consulente del lavoro e con i fornitori, nonché confrontandosi con lo chef per le verifiche e/o scarico dei prodotti;
il avorò invece con orario: Pt_1 da lunedì a giovedì 16:00- 23,30/24:00; da venerdì a domenica: 10:00-15:00 e dopo 1 ora di pausa:
16:00- 23:30/24:00 (63h/settimana circa); sempre senza mai fruire di giorni di permesso;
- il Pasi anche nel 2022, venne formalmente riassunto dalla convenuta come cameriere a far data dal 28.3.22 (con termine al 9.10.22), con retribuzione lorda mensile di € 1.564,11 (doc. 7 cedolino 08/2022), malgrado lo stesso avesse ripreso a lavorare per la convenuta ad inizio marzo
2022 per le incombenze relative alla sistemazione e riassetto del ristorante con le due sale interna ed esterna, tutti i giorni per circa 8 ore e senza essere in alcun modo retribuito;
- ad aprile 2022 il ricorrente subì un ricovero ospedaliero di 3 giorni ma, avvisata Tes_1
gli fu chiesto di non comunicare la “malattia” e, pertanto, chiese un periodo di ferie, dopo il
[...] quale il lavorò regolarmente sino al pomeriggio del giorno 1.9.22: al termine dell'orario di Pt_1 lavoro si recò a festeggiare il compleanno del collega presso il bar “Il Lido di Cisano” Persona_4 anche con senza che nulla lasciasse presagire cosa sarebbe avvenuto l'indomani; Testimone_1
- il 2.9.22 il verso le ore 10:00, si presentò al lavoro, ove fu chiamato da , e Pt_1 Per_2 Tes_2
i quali, senza mezzi termini, gli comunicarono di volerlo licenziare, “mettendolo alla Controparte_3 porta” ed invitandolo a non ripresentarsi;
- lo stesso giorno il ricevette la lettera di licenziamento 24.8.22 con effetto immediato Pt_1
(doc. 8), nella quale gli venivano rivolte “gravissime accuse”, senza alcuna previa contestazione disciplinare: quello stesso giorno il ricorrente si rivolse ad un legale ed impugnò poi il licenziamento
4 in data 27.10.22 (doc. 9) contestando l'illegittimità del licenziamento, irrituale, infondato e ritorsivo e chiedendo di essere reintegrato, impugnando anche i termini apposti ai contratti di lavoro a termine;
i successivi tentativi di conciliazione risultarono senza esito.
Nel ricorso vengono svolte le seguenti domande:
1) accertare e dichiarare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato siglato tra le parti a far data dal 28.3.22 (e con termine fino al 9.10.22) con conseguente trasformazione/conversione del contratto a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'1.3.22 (od in subordine dal 28.3.22), in quanto l'attività lavorativa sarebbe stata svolta dal Pt_1 ben prima della formale decorrenza del contratto a termine ed in assenza di qualsivoglia contratto;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità anche per motivo illecito determinante e/o l'irritualità e/o illiceità e l'inefficacia e, in ogni caso, l'infondatezza del licenziamento intimato, e per l'effetto ordinare alla società convenuta l'immediata reintegra del nel posto di lavoro con Pt_1 relativa indennità risarcitoria ex art.18 L. 300/70 o, in subordine, con applicazione della tutela obbligatoria col riconoscimento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
3) condannare la parte resistente al pagamento delle “differenze retributive e permessi non retribuiti” maturati dal 2002 al 2020 per il lavoro svolto ogni anno dal ricorrente per circa 20 gg prima dell'inizio formale del contratto e per circa 10 gg dopo la scadenza dei contratti a termine stipulati anno per anno (v. conteggio pag.12 ricorso), nonché per la sua mancata fruizione di permessi settimanali (non viene, invece, avanzata domanda per mancata fruizione delle ferie).
Si costituiscono la società ed i soci personalmente convenuti replicando, in sintesi, che:
- la stagionalità dell'attività e la vocazione turistica dei luoghi hanno condotto la società a stipulare solo contratti a tempo determinato per i mesi di apertura dell'attività, laddove le attività prodromiche all'apertura e chiusura si risolvevano in pochi giorni di lavoro dei soci e famigliari, mentre gli altri dipendenti lavoravano solo dopo l'inizio dei contratti a termine;
- il sovente non rispettava gli orari lavorativi ed in alcune occasioni, anche nell'anno Pt_1
2022, non si era presentato sul lavoro comunicando solo all'ultimo la sua assenza e neppure aveva comunicato alcunché sul ricovero del 7.4.22, avendo chiesto dei giorni di ferie in quel periodo (non concesse, ma con integrale pagamento dello stipendio ad onta dell'assenza);
- il ra sempre stato pagato regolarmente per il lavoro svolto ed aveva fruito dei permessi Pt_1 di legge retribuiti, rifiutandosi di svolgere ore di lavoro straordinario: mai aveva prestato attività lavorativa né prima né dopo il periodo di decorrenza del contratto a termine stagionale e la relativa domanda era stata genericamente formulata;
- in data 27.06.22, dopo un'approfondita analisi dei dati presenti sui dispositivi in uso ai camerieri, il sig. - tecnico incaricato dalla TI per l'assistenza richiesta dalla Persona_5 società – si accorse di una “falla” nel sistema. A seguito di ciò è emerso che, sfruttando tale CP_1
5 falla nel sistema operativo, erano state effettuate delle operazioni “anomale”, e precisamente lo storno delle somme di denaro nella fase post-conto e pre-conto, così come di seguito elencati: €
10.884,30 nel 2019; € 36.091,40 nel 2020; € 47.447,40 nel 2021; € 23.342,50 nel 2022, per un importo di complessivi € 117.764,60;
- a seguito di tutto ciò la società formalizzava le accuse a carico di in una lettera di Pt_1 contestazione disciplinare 18.8.22 che il i era rifiutato sia di ricevere sia di sottoscrivere in una Pt_1 circostanza alla quale erano presenti anche , oltre a , e Controparte_3 Testimone_1 Testimone_2
(doc.2); decorsi inutilmente i 5 giorni previsti dall'art.7 L.300/70, e precisamente il CP_8
24.8.22, la società incaricava un legale per formalizzare il licenziamento del la relativa lettera Pt_1
- rimasta in giacenza alle poste a far data dal 31.8.22 - veniva ritirata solo il 3.9.22 (cfr doc.3 res.);
- la prova dell'utilizzo fraudolento della suddetta “falla” di sistema, consiste: a) nell'aver omesso di comunicare al datore di lavoro la disfunzione (malfunzionamento o falla) del software
“TI”; b) nell'aver sfruttato la cd. “falla” per diversi anni, almeno dal 2019; c) nell'utilizzo sistematico (in tutti i turni di lavoro) della cd. “falla”, in quanto la quasi totalità delle cancellazioni post-conto e pre-conto sono attribuibili quasi esclusivamente al , mentre per gli altri Parte_1 camerieri si tratta di casi sporadici e/o di importi quasi trascurabili (ad esempio la cancellazione dell'ordine di una bottiglia di acqua gassata anziché naturale); d) nell'artifizio di annullare le portate al momento della presentazione del “pre-conto” ai clienti (operazioni effettuate – e registrate – sul sistema software TI), e così appropriarsi del denaro che avrebbero dovuto essere incassato dalla società;
- una volta risolto il rapporto di lavoro col e resosi conto dell'ingente pregiudizio subito Pt_1 dall'azienda, , in qualità di legale rappresentante p.t. della società, si determinò a CP_1 sporgere denuncia-querela nei confronti del doc.4 e allegati 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 res.). Pt_1
In punto di diritto la società evidenzia la pretestuosità del ricorso e l'infondatezza delle domande, chiedendo rigettarsi il ricorso e formulando domanda riconvenzionale per ottenere la condanna del l pagamento delle somme di denaro incassate ed illegittimamente trattenute dal Pt_1 on l'evidenziato stratagemma (oltre che per alimenti illegittimamente sottratti). Pt_1
Il giudice, su istanza della società, ha differito l'udienza per effetto dello svolgimento domanda riconvenzionale e la parte ricorrente ha depositato memoria di replica alla riconvenzionale chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza di prima comparizione del 25.10.23, ed a quelle successive del 29.11.23 e 29.1.24,
è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e sono state liberamente interrogate le parti (parte ricorrente, all'udienza 8.5.24, ha poi inteso precisare e rettificare le precedenti dichiarazioni in merito alla ricezione “brevi manu” della lettera di licenziamento).
6 Con ordinanza 27.2.24 è stata disposta ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell , il quale si è costituito in giudizio mantenendo una posizione “neutra” rispetto alle CP_5 diverse prospettazioni delle parti, e producendo estratto contributivo del dal quale emerge il Pt_1 versamento, a favore dello stesso, dei contributi dal 2003 al 2.9.22 per alcuni mesi di ogni anno (per via delle denunce dei rapporti susseguitisi con forma a tempo determinato), intervallati da sistematica percezione in favore del elle indennità di disoccupazione a carico dell'Istituto. Pt_1
Il giudice ha quindi parzialmente ammesso le prove richieste dalle parti (ed ha concesso termine per sanare il difetto di ius postulandi eccepito dalla parte resistente nei confronti dell ) CP_5 con la seguente ordinanza, che si riporta per ampio stralcio:
<< posto che il ricorrente agisce formulando sostanzialmente le seguenti domande:
1) accertare e dichiarare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato siglato tra le parti a far data dal 28.3.22 (e con termine fino al 9.10.22) con conseguente trasformazione/conversione del contratto a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'1.3.22 (od in subordine dal 28.3.22);
2) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità anche per motivo illecito determinante e/o l'irritualità e/o illiceità e l'inefficacia e, in ogni caso, l'infondatezza del licenziamento intimato, e per l'effetto ordinare alla società convenuta l'immediata reintegra del el posto di lavoro con relativa indennità risarcitoria ex art.18 Pt_1 L. 300/70 o, in subordine, con applicazione della tutela obbligatoria col riconoscimento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
3) condannare la parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate dal 2002 al 2020 per il lavoro svolto dal ricorrente prima dell'inizio formale e dopo la scadenza dei contratti a termine stipulati anno per anno, nonché per la sua mancata fruizione di permessi settimanali;
ritenuto che
la domanda di cui al punto 1) – che poggia unicamente sulla dimostrazione di intrapresa dell'attività lavorativa del ricorrente prima del formale inizio del contratto a termine dell'anno 2022 – appare costituire un prius logico e giuridico rispetto alle domande di cui al punto 2), le quali presuppongono inevitabilmente per la loro applicazione l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere tra le parti (non essendo detta normativa applicabile ai contratti a tempo determinato); atteso che la domanda di cui al punto 3) si fonda, invece, sulla dimostrazione di attività lavorativa svolta dal ricorrente per ogni anno nel periodo indicato (2002-2020) prima e dopo il periodo coperto dai contratti a termine stipulati di anno in anno nonché sulla mancata fruizione di giorni di riposo (permessi settimanali); atteso che vanno dunque preliminarmente ammesse le relative richieste istruttorie testimoniali articolate dalle parti, ravvisando la irrilevanza, la natura documentale, negativa o generica e valutativa nonché la valenza pacifica e non specificamente contestata dei capitolati di prova testimoniale esclusi dalla ammissione come sotto precisata;
ritenuto che
possono allora essere ammesse le prove testimoniali indicate dal ricorrente ai capitoli nn.4,
6, 8 e 10 (limitatamente alla mancata fruizione di giorni di riposo), 16 del ricorso introduttivo, nonché quelle richieste da parte resistente ai capitoli nn. 1), 2), 5), 9) a pag. 25 e ss. della memoria di costituzione, ammettendole alla prova contraria, con i testi indicati, e riservando al prosieguo l'eventuale ammissione delle ulteriori prove documentali e testimoniali richieste dalle parti anche sulle altre domande (…);
P.Q.M.
(…) ammette la prova testimoniale dedotta da parte ricorrente, limitatamente ai capitoli nn.4, 6, 8 e 10
(limitatamente alla mancata fruizione di giorni di riposo), 16 del ricorso introduttivo, nonché quelle richieste da parte resistente ai capitoli nn. 1), 2), 5), 9) a pag. 25 e ss. della memoria di costituzione, ammettendole le parti alla prova contraria, con i testi indicati, e rinviando per l'assunzione della prova all'udienza del 16.9.24 ore 11:00, per l'escussione di due testi per parte, riservandosi all'esito ogni eventuale decisione in merito alle ulteriori istanze istruttorie >>.
7 Le prove testimoniali sono state assunte alle udienze 16.9.24 e 28.10.24 ed all'esito il giudice ha rigettato istanze di integrazione istruttoria (ordini di esibizione) ed ha rinviato per decisione, con termine per note, all'udienza del 5.2.25 nella quale le parti, invitate alla discussione, hanno concluso come in epigrafe ed il giudice, valutato il disposto di cui all'art. 441 bis c.p.c. in relazione alle esigenze di celerità che impone di decidere, previa separazione, le domande formulate da parte ricorrente ai punti A), B), C), D) delle conclusioni, riservando al prosieguo il vaglio di fondatezza della domanda riconvenzionale formulata da parte resistente, ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza PARZIALE con motivazione riservata, di cui ha dato lettura in assenza delle parti, autorizzate ad allontanarsi, nel contempo rinviando per il prosieguo, relativamente alla necessità di trattare ed istruire in contraddittorio tra le parti la domanda riconvenzionale nei sensi innanzi precisati.
* * *
Le domande di parte ricorrente sono infondate e come tali vanno rigettate.
1. Parte ricorrente chiede al giudice di accertare e dichiarare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato siglato tra le parti a far data dal 28.3.22 (e con termine fino al 9.10.22) con conseguente trasformazione/conversione del contratto a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'1.3.22 (od in subordine dal 28.3.22), sostenendo di aver intrapreso di fatto l'attività lavorativa “ad inizio marzo 2022” per le incombenze relative alla sistemazione e riassetto del ristorante con le due sale interna ed esterna, per circa un mese, tutti i giorni per circa 8 ore e senza essere in alcun modo retribuito ed in assenza di qualsivoglia contratto
(fino al 28.3.22).
2. La predetta domanda costituisce un prius logico e giuridico rispetto alle ulteriori domande concernenti la declaratoria di illegittimità e/o nullità e/o l'irritualità e/o illiceità/inefficaci e infondatezza del licenziamento intimato, con le conseguenze reintegratorie o indennitarie ex art. 18
L. 300/70: domande tutte che presuppongono inevitabilmente per la loro applicazione l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere tra le parti.
La normativa ex art. 18 cit. – così come pure la disciplina di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604
- non è, difatti, applicabile ai contratti a tempo determinato, né in ricorso viene avanzata in subordine la domanda risarcitoria per “recesso ante tempus” del datore di lavoro (il licenziamento sarebbe stato intimato in data 3.9.22 laddove il contratto a termine sarebbe scaduto in data
9.10.22): ciò non escludeva che otesse allegare e provare l'insussistenza di una giusta causa Pt_1 ascrivibile a comportamenti del lavoratore che avrebbe consentito alla società di recedere anticipatamente dal rapporto di lavoro a tempo determinato, in quanto in tale fattispecie (del tutto diversa per petitum e causa petendi) trova pur sempre applicazione l'art. 2119 c.c., norma operante al di fuori della disciplina limitativa dei licenziamenti (v. Cassazione civile sez. lav. - 10/02/2009, n.
8 3276; cfr. pure Cass. 23 dicembre 1992 n. 13597, 1 giugno 2005 n. 11692, 19 giugno 2007 n.
14186).
3. L'espletata istruttoria non ha confermato la prospettazione di parte ricorrente in merito all'attività lavorativa da lui svolta per nel mese di marzo 2022 nelle modalità indicate e CP_1 senza alcuna copertura contrattuale.
Il ricorrente sostiene di aver svolto le attività non retribuite di “sistemazione” prodromica all'apertura del locale anche nell'anno 2022, “spesso con l'ausilio del capo cuoco ”. Persona_3
Il teste , di parte ricorrente, non ha offerto convincente conforto alla versione del Per_3 smentendola anzi sotto diversi profili (sottolineature dell'estensore): “…Il mio contratto è a Pt_1 tempo determinato e ogni anno lavoro a stagione. Quest'anno ho iniziato il 18.3.24 e il contratto scade al 3.11.24. Negli anni precedenti l'apertura variava nell'ambito del mese di marzo e la chiusura avveniva sempre nel mese di ottobre.
(…) Nel 2012 lavorava già lì con mansioni di cameriere. Parte_1
Io iniziavo a lavorare quando mi partiva il contratto e non prima;
non ricordo quando il niziasse Pt_1
a lavorare negli anni precedenti. Non ricordo quando il niziava a lavorare, neanche nel 2022. Pt_1
Io non ho mai visto il avorare prima dell'apertura del locale anche perché io venivo chiamato a Pt_1 svolgere il mio lavoro quando apriva il locale o meglio anticipavo di un giorno rispetto all'apertura. E in quel caso facevo gli ordini, e se c'era da mettere a posto il filtro della cappa provvedevo. Alcuni prodotti erano già in cucina ed altri dovevano ancora arrivare.
Quando io arrivavo a lavorare ogni anno il giorno prima dell'apertura trovavo ancora qualcosa da fare o da sistemare.
Al mio arrivo ogni anno la ripulitura e preparazione del locale per l'apertura era già stata fatta, ma io mi occupavo della cucina e non andavo a vedere se all'esterno ci fossero magari gli ombrelloni di cui mi si chiede: io trovavo i titolari ed anche i ragazzi e non so in concreto l'avesse fatta.
(…) Il lo vedevo ogni anno, a partire dal 2012 e fino al licenziamento, a lavorare lì come Pt_1 cameriere ogni anno…”.
Il teste che non risultava nel 2024 essere alle dipendenze della resistente, ha Tes_3 ricordato in aula la “compagine” che generalmente svolgeva le pulizie generali di inizio stagione, ma ha negato di aver partecipato alle pulizie nell'anno 2022 (mentre negli altri anni non ha comunque potuto confermare di aver visto il parteciparvi: “non posso però dire però di averlo visto Pt_1 partecipare alle pulizie di inizio stagione”).
La teste di parte ricorrente (cugina di ) aveva lavorato per la società Tes_4 Controparte_3 solo fino al 2017, gestendo successivamente con partita IVA in proprio un negozio di bazar, frutta e verdura nel campeggio. La stessa ha confermato che generalmente l'attività del campeggio apriva mediamente circa 20 giorni prima di Pasqua e di aver partecipato negli anni fino al 2017 (nei quali
9 svolgeva l'attività di cameriera) alle pulizie iniziali, che duravano peraltro due giorni (e non trenta) alle quali partecipavano con una certa “flessibilità” vari soggetti, tra i quali anche il anche se la Pt_1 teste ha precisato che, per gli anni fino al 2017: “Questo avveniva tutti gli anni ed io vi avevo sempre partecipato. Non posso essere sicura sul fatto che vesse partecipato sempre tutti gli Pt_1 anni, anche se generalmente c'era”.
Nulla la teste ha potuto riferire circa l'attività lavorativa dell'anno 2022; deve tuttavia rilevarsi che peraltro, siccome in quell'anno la Pasqua cadeva il 17.4.22, calcolando i “20 giorni” prima della festività come momento di “apertura” dell'attività, se ne ricava che quell'anno il campeggio ed il ristorante doveva aver aperto alla data del 28/29 marzo 2022, che coincide sintomaticamente con la data di inizio del contratto di lavoro stipulato dal er l'anno 2022. Pt_1
Il teste – il quale ha iniziato a lavorare come cameriere nel campeggio gestito dalla Tes_5 società nell'anno 2022 - ha confermato che l'apertura del locale precedeva di circa 10/15 giorni la
Pasqua e che i contratti partivano da circa 5/7 giorni prima dell'apertura del locale, così confermando il periodo lavorativo “prodromico” all'apertura del locale (ma ricompreso nella decorrenza dei contratti a termine): “Ho iniziato a lavorare lì nel 2022 con contratti stagionali, che iniziavano circa 5/10 giorni prima di Pasqua e finivano con la chiusura del campeggio, che avviene tra metà ottobre e fine ottobre, mentre quest'anno avverrà il 3.11.24. O meglio, ora che ci penso, voglio essere preciso: i contratti partono da prima dell'apertura del locale, (circa 5/7 giorni prima, almeno per la mia esperienza in questi 3 anni) ed il locale, ossia la struttura, apre circa 10/15 giorni prima di Pasqua.
AD Difesa ric.: non ricordo che il i avesse accompagnato in auto il primo giorno di lavoro mi Pt_1 pare di ricordare che ci fossimo trovati nel parcheggio, non ricordo se io e lui o anche con gli altri dipendenti.
Nel 2022 ho partecipato alle operazioni di sistemazione e pulizia iniziale del ristorante: assieme a me vi erano i miei colleghi, ovvero il sig. d altri due o tre o forse cinque;
partecipavano anche Pt_1
e comprese nel numero che ho indicato prima. Testimone_1 Testimone_2
Le operazioni durano ogni anno dall'inizio del contratto fino all'apertura del locale, e durano circa
5/7 giorni ed il locale poi apre a sua volta circa 10 giorni prima di Pasqua.
Ci si trovava verso le 9 di mattina e si lavorava assieme 3, 4 o 5 ore a seconda delle esigenze e del tempo, e poi si finiva il lavoro, e si ricominciava l'indomani: liberavamo gli spazi per pulire e igienizzare il plateatico, le credenze dove vi erano le cose utili al servizio, le sedie e i tavoli da pulire
e sistemare sia dentro che fuori”.
Le tempistiche descritte dal teste confortano ulteriormente il dato dell'inizio dell'attività lavorativa da parte del unitamente agli altri che vi partecipavano) preliminarmente all'apertura Pt_1 del locale, data di inizio dell'attività da collocare in base ai dati riferiti dal teste proprio tra fine marzo
10 ed il 2 aprile dell'anno 2022 (nel quale il contratto di affitto del ramo di azienda stabiliva la decorrenza dal giorno 2.4.22: doc. 9 res.).
I superiori dati non appaiono smentiti dal teste (il quale ha confermato l'inizio Tes_6 dell'attività lavorativa circa due settimane prima di Pasqua e circa due giorni prima dell'apertura del locale, in ogni caso dopo la stipulazione del contratto a termine) o dal teste , il quale Tes_7 non partecipava alle operazioni di pulizia preliminare all'apertura del locale.
Se ne ricava che gli esiti dell'istruttoria testimoniale – per la quale non appare obiettivamente sensato ipotizzare un generale mendacio collettivo dei testi, che non risulta supportato dal benché minimo elemento di conforto - appaiono sufficientemente chiari ed univoci nello sconfessare del tutto la prospettazione attorea relativamente all'aver il avorato (addirittura per quasi un mese o Pt_1 per venti giorni) prima dell'inizio del contratto a termine stipulato per l'anno 2022.
4. Ciò posto, risulta palesemente infondata la domanda relativa alla trasformazione/conversione del contratto a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'1.3.22 (od in subordine dal 28.3.22), dovendosi ritenere correttamente inquadrabile il rapporto di lavoro nell'alveo di un contratto stagionale a tempo determinato, regolarmente stipulato dalle parti a far tempo dal 28.3.22.
L'ambito ed il settore di attività turistica della società che conduceva in gestione i campeggi ed il ristorante rientrano pacificamente nell'alveo delle attività “stagionali” come definite dal D.P.R.
1525/1963 ai sensi dell'art. 1, commi secondo, lettera a), e sesto della legge 18 aprile 1962, n. 230, osservando ogni anno i campeggi (ed il ristorante annesso) un periodo di chiusura da metà/fine ottobre fino a fine marzo/inizio aprile. Proprio per questo la società – che non era CP_1 proprietaria dell'immobile ove svolge l'attività di ristorazione – procede con la stipula del contratto di affitto per le stagioni turistiche: del tutto armonica si rivela dunque per la società resistente l'esigenza di stipulare i contratti del personale ivi impiegato ogni anno dall'apertura alla chiusura della stagione turistica.
In mancanza dell'accertamento dell'esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato debbono essere integralmente rigettate le domande formulate da parte ricorrente, tutte fondate su una normativa non applicabile ai contratti a tempo determinato, mancando in atti una tempestiva domanda risarcitoria per “recesso ante tempus” da parte del datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2119 c.c. (che in teoria sarebbe stata astrattamente ammissibile, sebbene solo per
“coprire” il mese mancante dal licenziamento alla scadenza del termine del contratto stagionale: domanda che parte ricorrente tenta di introdurre tardivamente solo in sede di note autorizzate finali).
11 5. Sono risultate infondate anche le ulteriori domande avanzate dal aventi ad oggetto la Pt_1 richiesta di condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate dal lavoratore dal 2002 al 2020 per il lavoro da lui svolto per circa 20 gg prima dell'inizio formale del contratto ogni anno e per circa 10 gg dopo la scadenza dei contratti a termine stipulati anno per anno (v. conteggio pag.12 ricorso), nonché per la sua mancata fruizione di permessi settimanali.
Le relative risultanze istruttorie – in particolare vertenti sulle prove testimoniali ammesse sulle circostanze di cui ai capitoli nn.4, 6, 8, 10 di cui in ricorso – non hanno rinvenuto, come si è visto, convincente avallo nelle deposizioni testimoniali dei testi escussi, i quali nulla hanno saputo riferire di preciso e puntuale in merito alla mancata fruizione da parte del dei giorni di Pt_1 permesso.
In realtà è emerso come in varie occasioni il imanesse assente (così il teste Pt_1 Tes_3
e non si presentasse al lavoro (a volte senza neppure dare un preavviso: così il teste ) e che Tes_5
“Qualche volta il stava a casa anche perché aveva i genitori anziani e stava vicino a loro” Pt_1
(teste e che in generale vi fossero delle giornate in cui non si vedeva al lavoro (teste Tes_4
). Per_3
Nulla di preciso è affidabilmente emerso dalla espletata istruttoria testimoniale sulla presunta attività lavorativa che il sostiene – ma non prova – di avere svolto “per circa 20 gg prima Pt_1 dell'inizio formale del contratto ogni anno”.
Ed anche la presunta attività lavorativa che lo stesso sostiene di aver prestato tutti gli anni
“per circa 10 gg dopo la scadenza dei contratti a termine stipulati anno per anno” è risultata platealmente ed univocamente smentita dall'insieme delle deposizioni testimoniali, ed in particolare anche da parte dei testi indicati e citati dalla stessa parte ricorrente:
- “Al termine del contratto ogni anno il ristorante chiudeva, per esempio chiudeva alle 13:00 ed io poco dopo andavo via e non mi fermavo i giorni successivi a sistemare la cucina anche perché negli ultimi giorni di lavoro non vi era molta clientela ed io ne approfittavo per effettuare le sistemazioni di fine anno prima della chiusura” (Sgarlata);
- “Si cercava di fare le pulizie più grosse negli ultimi giorni di apertura, anche perché in quel periodo non vi era molta gente, e quindi si smetteva di lavorare il giorno stesso della chiusura e non ho mai partecipato, e credo neanche gli altri, ad operazioni di pulizia e chiusura finale dopo la chiusura del campeggio al pubblico” ; Tes_4
- “Nelle due chiusure di fine stagione del locale che ho svolto posso dire, a livello di sala, che la chiusura si inizia ad organizzare due settimane prima della chiusura al pubblico della struttura ed il giorno della chiusura del campeggio si servono le colazioni e poi si chiude;
e poi si terminano tutte le operazioni di pulizia e chiusura nel tardo pomeriggio del giorno della chiusura” ); Tes_5
12 - “operazioni di pulizia finale del locale che si erano svolte nell'ultimo weekend di apertura finale, vi era qualche cliente: magari il sabato si sistemava il magazzino e la domenica si chiudeva tutto il resto” Tes_3
Il che dimostra l'infondatezza anche delle ulteriori domande formulate da parte ricorrente (e conseguentemente anche rispetto all chiamato in causa). CP_5
Il giudice, valutato il disposto di cui all'art. 441 bis c.p.c. in relazione alle esigenze di celerità che impone di decidere, previa separazione, le domande formulate da parte ricorrente ai punti A),
B), C), D) delle conclusioni, riservando al prosieguo il vaglio di fondatezza della domanda riconvenzionale formulata da parte resistente, ha ritenuto opportuno decidere la causa come da separato dispositivo di sentenza parziale, nel contempo rinviando per il prosieguo, relativamente alla necessità di trattare ed istruire in contraddittorio tra le parti la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente.
Si riserva la regolamentazione del carico delle spese di lite alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1) rigetta il ricorso;
2) riserva al definitivo la liquidazione delle spese di lite;
3) indica termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della sentenza;
4) dispone con ordinanza a verbale di udienza in ordine al prosieguo del giudizio relativamente alla domanda riconvenzionale formulata da parte resistente.
Verona, 5 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Marco Cucchetto
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